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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/11/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova in persona dei Magistrati
Dott. Franco Davini Presidente
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore
Dott Laura Casale Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 534/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Genova, Parte_1 CodiceFiscale_1
Via I. Frugoni n. 15/3, presso lo studio dell'Avv. Marcello Borghetto che la rappresenta e la difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Paolo Canepa in forza di procura speciale alle liti in atti;
-Appellante-
-contro-
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Genova, Via CP_1 C.F._2
XXV Aprile n. 14/10, presso lo studio dell'Avv. IC Ispodamia che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
-Appellata e appellante incidentale-
Con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO -SEDE
-per la riforma-
1 della sentenza n. 672/2025 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 11.3.2025
Conclusioni delle parti:
Per l'Appellante: “Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, previa sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecutività della sentenza impugnata ricorrendone i presupposti richiesti ex lege, in accoglimento del proposto appello ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova n. 672/2025 pubblicata in data 11/3/2025 resa inter partes,
1) PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi Sigg.ri e Parte_1 CP_1 con addebito della stessa a quest'ultimo;
[...]
2) DISPORRE i tempi e le modalità di incontro padre/figli con le seguenti modalità:
a) a weekend alternati, dal sabato dalle ore 14.00 sino al lunedì mattina, con accompagnamento dei figli a scuola ed all'asilo;
b) un pomeriggio a settimana, di mercoledì, dall'uscita da scuola e dall'asilo con pernottamento e riaccompagnamento il giovedì mattina nelle giornate scolastiche, e dalle ore 8.00 nel caso in cui detto giorno coincida con giornate festive e/o comunque di chiusura degli istituti scolastici, compreso il periodo estivo, con riaccompagnamento a casa dalla madre nel caso il giovedì non ci sia scuola;
c) a settimane alternate, il lunedì e la settimana successiva il venerdì dalle ore 15.30 sino alle ore
19.00, e dalle ore 8.00 nel caso in cui detto giorno coincida con
d) previa revoca sul punto dell'ordinanza della Dott.ssa del 29/3/2024 stante lo CP_2 svolgimento dell'attività lavorativa da parte di entrambi i coniugi, nelle giornate di lunedì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 19.00 in caso di chiusura degli istituti scolastici per qualsivoglia ragione in giorni non festivi;
e) nelle festività religiose diverse da Natale e Pasqua e civili dell'anno, secondo il regime ordinario di visite di cui ai precedenti punti C) e D);
f) nel periodo estivo due settimane consecutive, concordando il piano ferie entro il 30 aprile precedente;
3) PORRE a carico del Sig. dalla data della domanda, stante anche la modifica del CP_1 regime lavorativo della Sig.ra dal 1 ° dicembre 2024 da full -time (orario 8.10 - Parte_1
16.45) a part -time al 75% onde consentire alla stessa di prendersi meglio cura dei figli data la Per_ loro tenera età (IC 6 anni e 2 anni), un assegno mensile di mantenimento in favore dei Per_ figli minori IC e d'importo complessivo non inferiore ad €. 700,00 o nella somma meglio
2 ritenuta dall'Ill.mo Tribunale, rivalutato secondo gli indici ISTAT come per legge a far data dal mese di febbraio 2023 o dalla data meglio vista, oltre al riconoscimento in capo alla stessa dell'intero assegno unico ed universale per i figli a carico, ed al 50% delle spese straordinarie individuate ai sensi del Protocollo del Tribunale di Genova del 15/9/2016, comprese le spese per i centri estivi.
Con espressa riserva di ogni e diversa azione in separato giudizio al fine di sentir condannare il
Sig. al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi (nella forma del danno CP_1 biologico, esistenziale e morale) dalla Sig.ra nella misura emergenda, anche in Parte_1 via equitativa, e comunque non inferiore ad €. 50.000,00 ovvero quella maggiore o minore meglio ritenuta, a causa dei comportamenti tenuti dal Sig. in violazione degli obblighi CP_1 derivanti dal matrimonio, previsti dalla legge.
Vinte le spese ed i compensi professionali dei due gradi di giudizio. Clausola concessa come per legge”.
Per l'Appellato: “Piaccia a questa Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, rigettare
l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.672/2025 emessa dal Tribunale di
Genova, pubblicata in data 11.03.2025 nel proc. R.G. n. 1041/22.
Piaccia a questa Ecc.ma Corte adita, rigettare altresì l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza predetta.
Piaccia, infine, a questa Ecc.ma Corte adita, condannare parte appellante alle spese tutte.”
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso in data 10.2.2022 conveniva in giudizio il marito Parte_1 CP_1 al fine di chiedere la pronuncia della separazione con addebito al marito, l'affido condiviso del figlio minore con collocazione abitativa presso di lei;
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
l'obbligo di versare l'importo di € 1.000,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio
IC, anche in previsione della nascita del secondo figlio di cui era in attesa, oltre all'onere di corrispondere la quota parte della rata del mutuo gravante sulla casa familiare e di versare il 50% delle spese straordinarie.
1.1. A sostegno delle proprie pretese deduceva: che nel mese di aprile 2011 instaurava una relazione sentimentale con agente di polizia, reparto D.I.G.O.S. di Genova;
che insieme CP_1 acquistavano un'abitazione sita in Genova, Via Val Trebbia 40 UNI, nella quale, dopo alcuni interventi di ristrutturazione andavano a convivere;
che la coppia fissava la data delle nozze per il
26.8.2016 ma nell'aprile 2016, dopo aver già inviato le partecipazioni, pagato le caparre per il ristorante, per il fotografo, per il vestito da sposa, il comunicava alla di non essere CP_1 Pt_1
3 più intenzionato a sposarla essendosi infatuato di un'altra donna;
che, al fine di dividere i loro beni in comune ed, in particolare, della casa acquistata per la quota del 50% ciascuno la coppia si recava dal Notaio di Saronno con l'aiuto del quale veniva redatta la scrittura privata con la Persona_2 quale il marito prometteva di vendere alla ricorrente la quota pari ad 1/2 della casa coniugale di cui sopra;
che, tuttavia, nel mese di maggio 2016 la coppia si riconciliava ed il formulava una CP_1 nuova proposta di matrimonio che la accettava;
che, quindi, in data 23.6.2017 contraevano Pt_1 matrimonio concordatario in Genova;
che dalla loro unione nasceva in data 20.5.2018 il figlio
IC; che, nel mese di febbraio 2021 il faceva proprio il desiderio della moglie di avere CP_1 un secondo figlio e dopo circa un mese la rimaneva nuovamente incinta;
che, purtroppo, la Pt_1 gravidanza s'interrompeva spontaneamente solo dopo circa 9 settimane;
che, circa un mese da tale episodio, i coniugi riprovavano nuovamente ad avere un altro figlio e nel mese di ottobre 2021 scoprivano la nuova gravidanza della ricorrente;
che, dopo un primo periodo di felicità per l'auspicata notizia, l'odierna ricorrente constatava nel marito un comportamento alquanto nervoso e poco premuroso che la stessa imputava esclusivamente alle preoccupazioni per l'arrivo di un nuovo figlio;
che, con il continuare di detti atteggiamenti, la controllava l'account Amazon in uso Pt_1 ai coniugi dal quale emergeva che il marito da oltre un mese visitava siti internet per la ricerca di prodotti per l'aumento del desiderio sessuale, per l'affitto di un monolocale a Genova, per gestire la relazione con più partners e simili;
che la ricorrente, chiedeva spiegazioni al marito il quale dichiarava di non provare più alcun sentimento per lei e di volersi allontanare dalla casa coniugale;
che quanto sopra legittimava la richiesta della pronuncia di separazione con addebito esclusivo al convenuto, con condanna del medesimo al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente in conseguenza della descritta violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio ed, in particolare,
l'assoluto disinteresse e mancanza sostegno e di assistenza sia materiale che morale nei confronti della moglie, stante altresì lo stato in cui si trovava;
che, quanto al profilo economico il CP_1 agente della Polizia di Stato, percepiva uno stipendio mensile di circa €. 2.200,00.
2. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta datata CP_1
27.4.2022, contestando quanto dedotto da controparte e assumendo che le parti erano addivenute all'acquisto della casa dove erano andati a convivere, con una certa fretta e inesperienza, con il contributo economico pressoché paritario delle rispettive famiglie;
che fin dai primi tempi della convivenza emergeva la gelosia ossessiva della moglie, che manifestava sospetti continui verso il partner, controllandone i profili social e arrivando ad aggredire verbalmente un'ex fidanzata per un banale contatto su Facebook;
che tali atteggiamenti provocavano litigi frequenti, tanto che il marito finiva per cancellare il proprio profilo per evitare ulteriori conflitti;
che alla tensione si aggiungeva
4 l'ingerenza costante della madre della moglie, che abitava nello stabile di fronte e interveniva spesso nella vita domestica;
che su insistenza della donna, ansiosa di formalizzare la relazione, i due decidevano di sposarsi nel 2017, nonostante la precedente crisi nel 2016; che per evitare discussioni aveva rinunciato sistematicamente a momenti di socialità con colleghi e amici, consapevole della suscettibilità e della gelosia della moglie;
che anche piccole uscite o ritardi provocavano scontri, persino l'addio al celibato del marito degenerava in un litigio, a causa dei controlli ossessivi della moglie sui social;
che la gelosia influenzava anche l'attività lavorativa dell'uomo, che evitava di lavorare con colleghe donne o, quando ciò era inevitabile, informava preventivamente la moglie per rassicurarla;
che nel 2018 nasceva il figlio IC e il si dimostrava da subito partecipe e CP_1 collaborativo, aiutando la moglie durante la notte e chiedendo il trasferimento alla Sala Operativa per poter trascorrere più tempo con la famiglia;
che, tuttavia, l'invadenza della suocera continuava e ogni iniziativa autonoma del marito — come l'iscrizione in palestra — diventava occasione di scontro;
che, durante il lockdown, la situazione familiare si aggravava ulteriormente;
che all'inizio del 2021, la donna manifestava il desiderio di avere un secondo figlio, ma il marito, preoccupato per le difficoltà economiche e organizzative, si mostrava contrario;
che tuttavia la gravidanza riaccendeva le tensioni, invece di portare serenità; che alla fine del 2021 le discussioni si intensificavano, fino a degenerare, ai primi di gennaio 2022, in scontri violenti che causavano anche problemi di salute alla moglie, incinta, la quale veniva accompagnata dal marito in ospedale;
che dopo l'ennesimo litigio, a febbraio 2022, la donna invitava il marito ad andarsene di casa, ritenendo che egli avesse già deciso di separarsi e, per il bene del figlio e per non aggravare lo stato emotivo della moglie, si trasferiva temporaneamente in un alloggio vicino;
che pochi giorni dopo il convenuto scopriva che la moglie aveva già presentato il ricorso per separazione giudiziale.
Il sosteneva che la crisi non fosse imputabile a lui ma derivasse da una lunga incompatibilità CP_1 caratteriale, dalla gelosia patologica della moglie e dalle ingerenze familiari, in particolare della suocera. Egli ribadiva di aver sempre adempiuto ai propri doveri di coniuge e di padre, escludendo qualsiasi disinteresse o abbandono.
Chiedeva quindi che non gli fosse addebitata la separazione e concordava sulla domanda di affido condiviso dei figli, con collocazione presso la madre;
sulla assegnazione della casa coniugale alla stessa (essendo in comproprietà); e dichiarava di essere disponibile a contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 250,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Considerato che entrambi avevano redditi analoghi e dividevano la rata del mutuo, riteneva non dovuto alcun assegno di mantenimento in favore della moglie.
5 3. All'udienza di comparizione delle parti la madre confermava di lavorare percependo lo stipendio di circa € 1700,00/1800,00 mensili, dichiarava di rinunciare a qualsiasi richiesta di mantenimento in proprio favore e chiedeva un contributo di almeno € 900,00 per entrambi i figli.
Il padre offriva invece la disponibilità a corrispondere l'importo di € 350,00 a figlio comprensivo delle spese straordinarie, confermava la propria disponibilità a rinunciare alla propria quota di assegno unico e a dividere con la moglie l'importo di € 800,00 annui percepito dal datore di lavoro per l'asilo nido.
4. Il Presidente del Tribunale, con ordinanza in data 1.8.2022, in via provvisoria e urgente disponeva:
- Affidamento condiviso e prevalente collocazione dei figli presso la madre;
- Assegnazione alla madre della casa coniugale;
- Regolamentazione delle frequentazioni;
- Previsione di un contributo del padre al mantenimento ordinario dei figli nella misura di € 350,00 per figlio;
- Ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
5. La causa veniva istruita mediante prova per interpello e per testi. All'udienza del 19.11.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa era rimessa in decisione.
6. Con la sentenza impugnata, n. 672/2025, il Tribunale di Genova stabiliva si pronunciava come segue:
“Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
DICHIARA la separazione personale tra e legati da matrimonio Parte_1 CP_1 celebrato a Genova il 23.6.2017 trascritto nei registri dello stato civile del comune di Genova al n.
127 P. II serie A anno 2017 autorizzandoli a vivere separati.
RIGETTA la domanda di addebito della separazione
AFFIDA i minori e in forma condivisa a entrambi i genitori disponendo Persona_3 Per_4 la loro prevalente collocazione presso l'abitazione della madre
a la casa coniugale sita a Genova via Val Trebbia 40 Pt_2 Parte_1 CP_3 tenga con sé i figli secondo le modalità stabilite con la ordinanza 29.3.2023 del giudice istruttore che in questa sede si conferma e recepisce.
DISPONE che i figli in occasione delle festività di fine anno trascorrano il Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro e ciò alternandosi ogni anno;
dispone altresì che i figli, alternandosi ogni anno, trascorrano con un genitore il periodo 27.12/1 gennaio e con l'altro il periodo 1/6 gennaio.
6 DISPONE che i figli trascorrano la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, alternandosi ogni anno
DISPONE che durante il periodo estivo ciascun genitore trascorra con i figli un periodo anche non consecutivo di quindici giorni;
a tal fine i genitori si comunicheranno le rispettive esigenze entro il
30 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo il primo anno prevarrà la scelta della madre il secondo quella del padre e così via alternativamente.
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 500, 00
(euro 250, 00 a figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
decorrenza dal marzo
2024 (per il pregresso resta ferma la misura stabilita con ordinanza presidenziale). ASSEGNO
UNICO come per legge
DISPONE che le spese straordinarie individuate ai sensi di quanto stabilito con la riunione ex art.
47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%
CONDANNA a rifondere a la metà delle spese del presente Parte_1 CP_1 procedimento, previa compensazione della residua metà, che liquida per l'intero in euro 5000, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa (da rifondere euro 2500, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva ( se dovuta e cpa ).
DISPONE che la presente sentenza venga annotata nei registri dello stato civile”
6.1. A sostegno della decisione il giudice di primo grado riteneva:
- che la domanda di addebito della separazione fosse da rigettare in quanto non era stata raggiunta la prova che la relazione del con la collega fosse anteriore al suo CP_1 Controparte_4 allontanamento dalla casa coniugale, e che quindi fosse la causa della separazione;
- che il fatto che, prima dell'allontanamento dalla casa coniugale, il aveva preso in locazione CP_1 un immobile dove trasferirsi non era segno della preesistenza della relazione, poiché la volontà di separarsi ben poteva essere derivata da motivazioni estranee rispetto al rapporto con la . CP_4
Infatti, rilevava il giudice di prime cure, che già prima del matrimonio il convenuto aveva espresso perplessità in merito al matrimonio con la circostanza dimostrata dal fatto che la Pt_1 celebrazione, di cui era già stata fissata la data, era stata rinviata di oltre un anno e quindi non poteva escludersi che i presupposti della crisi matrimoniale fossero stati addirittura preesistenti alla celebrazione del matrimonio;
- che la moglie produceva in giudizio la cronologia internet del cellulare del marito, relativa ai mesi precedenti la separazione;
il marito non ne contestava la provenienza, ma sosteneva, in modo poco
7 credibile, che tali ricerche potessero essere state effettuate dalla moglie in previsione della causa. Il
Tribunale constatava che dall'analisi dei collegamenti risultava, invece, che tali ricerche erano indice della insoddisfazione coniugale e del fatto che il marito stesse valutando la separazione o una possibile nuova relazione ancora non attuale, rilevando che le ricerche di novembre e dicembre
2021 riguardavano soprattutto la sfera sessuale e la crisi matrimoniale, mentre quelle di gennaio
2022 si concentravano sulla ricerca di un alloggio, segno di una decisione ormai maturata di lasciare la casa coniugale.
- che, quanto al regime di affidamento e collocazione, le parti erano d'accordo sull'affido condiviso e la collocazione presso la madre, richieste che riteneva di accogliere stabilendo le modalità di frequentazione padre-figli come concordate dalle parti all'udienza del 29.3.2023;
- che, analizzate le condizioni patrimoniali delle parti, considerava equo stabilire a carico del CP_1 un contributo di € 250,00 per ciascun figlio, con la ripartizione dell'assegno unico come per legge e delle spese straordinarie nella misura del 50%.
7. proponeva ricorso in appello ex art. 473 bis. 30 c.p.c., sulla base di quattro Parte_1 motivi.
1) “Mancato accoglimento della domanda di addebito della separazione ex art. 151 II comma c.c. in capo al Sig. ” CP_1
Con il primo motivo l'appellante sosteneva che la sentenza di primo grado doveva essere riformata nella parte in cui il Tribunale non aveva accolto la domanda di addebito della separazione al marito, avendo erroneamente ritenuto non provata la preesistenza della relazione extraconiugale rispetto all'interruzione della convivenza. Secondo la ricorrente, il Giudice di prime cure aveva mal interpretato le risultanze istruttorie, giungendo a conclusioni ipotetiche e infondate facendo riferimento alla preesistenza della crisi matrimoniale addirittura in data antecedente al matrimonio, poiché le nozze erano state rinviate di un anno per i dubbi del marito. Sottolineava inoltre come dall'unione fossero nati due figli, prova dell'esistenza di un legame affettivo reale e concreto.
Sottolineava che la convivenza si era interrotta il 4 marzo 2022, quando il marito dichiarava di non provare più sentimenti per la moglie e di voler separarsi e che tuttavia, già pochi mesi dopo – nell'ottobre 2022 – risultava che egli intrattenesse una stabile relazione con una collega, circostanza che dimostrava come tale legame fosse sorto ben prima della separazione.
Lo stesso Tribunale aveva accertato un incontro notturno tra i due già nel luglio 2022, difficilmente giustificabile come “colloquio di lavoro”, e aveva riconosciuto la parziale inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla collega, persona sentimentalmente coinvolta.
8 Inoltre, le ricerche internet effettuate dal marito nei mesi precedenti l'allontanamento, dalle quali emergevano consultazioni di siti relativi a relazioni extraconiugali, farmaci per le prestazioni sessuali, crisi di coppia e ricerca di case in affitto, dimostravano la volontà del marito di separarsi in ragione della nuova relazione proprio mentre la moglie era in attesa del secondo figlio.
L'appellante sosteneva che tali elementi integravano violazione dell'obbligo di fedeltà, peraltro, in un momento in cui il matrimonio procedeva serenamente, come dimostravano lo stato di gravidanza e i messaggi affettuosi e i gesti d'amore del marito, anche nel novembre 2021, quando le aveva dedicato una torta raffigurante il nucleo familiare per il compleanno.
L'appellante, quindi, invocava, la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda di addebito della separazione a carico del coniuge
2) “La sentenza impugnata merita altresì parziale riforma nella parte in cui, con riferimento alle frequentazioni padre -figli, l'Ill.mo Tribunale, pur confermando le modalità concordate tra le parti all'udienza del 29/3/2023, non ha ritenuto di accogliere la richiesta di “alcune variazioni asseritamente necessarie per superare le difficoltà di gestione derivanti da condotte ostruzionistiche del padre”
Con il secondo motivo l'appellante sosteneva che la documentazione prodotta giustificasse la necessità di regolamentare la frequentazione padre-figli con l'aggiunta delle legittime richieste formulate in sede di precisazione delle conclusioni dalla stessa e precisamente di disporre Pt_1 che il padre tenesse i figli in caso di chiusura dell'asilo anche nei giorni festivi e non solo, come disposto nell'ordinanza del 29.3.2023, nei casi di chiusura scolastica “per sciopero o per ponti in giorni non festivi” in ragione dell'elevata conflittualità tra i coniugi.
3) “Errata quantificazione dell'assegno di mantenimento posto a carico del Sig. ” CP_1
La riteneva che la sentenza impugnata meritasse riforma anche per quanto riguardava la Pt_1 decisione del Tribunale in merito al contributo al mantenimento dei figli, che era stato fissato in €
250,00 mensili per ciascun figlio, con l'aggiunta dell'assegno unico “come per legge” e la rivalutazione ISTAT a partire dal marzo 2024.
La ricorrente riteneva che questa decisione fosse ingiusta e punitiva nei suoi confronti, soprattutto considerando che, in precedenza, era stata prevista la rivalutazione dell'assegno già a partire da agosto 2023, e poi ad ottobre 2023.
In particolare, deduceva che la decisione del Tribunale appariva contrastante con la volontà manifestata dal marito che aveva offerto € 250,00 per ciascun figlio, oltre a rinunciare alla propria quota dell'assegno unico in favore della moglie e che tale quantificazione aveva tenuto conto altresì del contributo per l'asilo percepito dal marito il quale tuttavia non lo aveva più richiesto.
9 La ricorrente evidenziava come tale importo fosse insufficiente a coprire le spese quotidiane per i figli e che il padre non contribuiva nemmeno alle spese straordinarie.
La faceva inoltre presente di aver dovuto ridurre il suo orario di lavoro, per potersi Pt_1 occupare dei figli passando da un regime full-time a part-time, con una conseguente perdita di reddito pari al 30% del suo stipendio, mentre il marito, nel 2024, aveva aumentato il suo reddito a €
38.754,00.
4) “La sentenza impugnata merita, infine, riforma nella parte in cui l'Ill.mo Tribunale ha addirittura condannato la Sig.ra alla metà del giudizio di primo grado, nel Parte_1 rilevante importo di €. 2.500,00 oltre accessori di legge.”
L'appellante sosteneva che la sentenza di primo grado era ingiusta anche nella parte in cui la condannava a rifondere al marito la metà delle spese di lite. A suo avviso, tale decisione appariva priva di fondamento tenuto conto della natura della controversia e delle risultanze istruttorie.
Formulava infine istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, che la Corte, con ordinanza emessa in data 10 luglio 2025, accoglieva ritenendone sussistenti i presupposti.
8. Si costituiva nel giudizio di appello reiterando il rigetto della domanda di CP_1 addebito avendo il Tribunale correttamente rilevato come “i presupposti per la crisi matrimoniale erano probabilmente antecedenti alla stessa celebrazione del matrimonio che, come allegato dalla ricorrente, era stata spostata di circa un anno proprio perché nell'imminenza della già programmata celebrazione erano sorti dubbi al riguardo”; la conferma del regime di frequentazione padre-figli; che quanto alle questioni economiche le statuizioni del Tribunale non erano lesive per la ricorrente e che fossero solo il risultato di quanto emerso dall'istruttoria.
9. Le parti depositavano memoria ex art. 473 bis. 32 c.p.c. insistendo, in sostanza, nelle deduzioni e nelle richieste di cui agli atti difensivi precedenti e nelle quali si dava atto che le parti avevano
“raggiunto un accordo in virtù del quale l'esponente, sgravando il marito dagli oneri economici derivanti dalla comproprietà dell'ex casa coniugale, anche per le prossime consistenti spese straordinarie di amministrazione da sostenere, si è resa disponibile ad accettare il trasferimento in capo a se stessa della quota di proprietà del marito, accollandosi anche l 'intera rata del mutuo, ad oggi ripartito in pari misura”.
10. La Corte con ordinanza in data 15/7/2025 accoglieva l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza limitatamente alle spese di lite.
10.1 All'udienza del 5.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti discutevano la causa e la Corte decideva in camera di consiglio telematica.
11. L'appello è parzialmente fondato.
10 11.1. Il primo motivo, concernente la richiesta di addebito della separazione al marito, è meritevole di accoglimento.
Come noto, l'articolo 151 del Codice Civile dispone che nelle cause di separazione il giudice può statuire a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione stessa, in considerazione del comportamento contrario ai doveri del matrimonio.
La Corte di Cassazione, sul punto, ha statuito che la pronuncia di addebito “non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare la situazione di intollerabilità” (Cass. Civ. n. 11032 del 24-04-2024) e che, come già richiamato dalla sentenza di primo grado, l'incidenza causale si possa ritenere dimostrata “a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in un contesto di relazioni già compromesse in modo irreparabile in un ambiente caratterizzato da una convivenza ormai solo nominale e formale “ ( cfr. Cass. Civ. n. 11394/2024;
Cass. Civ. n. 22291/2024)”
Nel caso di specie, dalle risultanze degli atti del giudizio emerge come la condotta del sia CP_1 stata posta in essere in violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., segnatamente al dovere di reciproca assistenza morale e materiale, a quello di solidarietà familiare e a quello di fedeltà.
In particolare, va evidenziata la rilevanza di quanto emerso dalla cronologia degli accessi internet da parte del marito nel novembre -dicembre 2021 e gennaio 2022 relativi dello stesso, aventi ad oggetto la ricerca di informazioni su medicinali idonei ad aumentare il desiderio e le prestazioni sessuali e sulla gestione di relazioni clandestine, nonché su siti che sembrano fornire informazioni sui collegamenti tra crisi della coppia e nascita di un secondo figlio e ricerca di appartamenti da prendere in locazione. Lo stesso Tribunale, nella sentenza di primo grado, ha evidenziato che tali collegamenti “per il numero e la frequenza, non possono ricondursi a semplice curiosità ma, soprattutto se letti alla luce delle successive vicende, appaiono significativi di una profonda insoddisfazione per la propria vita sentimentale e sessuale”.
Oltre a ciò, è risultato che il convenuto, nonostante la delicata situazione familiare, e precisamente lo stato di gravidanza della moglie e la presenza del figlio primogenito in tenera età, invece di fare rientro al domicilio coniugale al termine della giornata lavorativa, si intratteneva abitualmente in
11 cene e incontri conviviali con colleghi, tra i quali figurava anche la collega , con la quale, a CP_4 distanza di pochi mesi dalla separazione, ha intrapreso una stabile relazione sentimentale.
Detto comportamento, si ribadisce, si è verificato mentre la moglie si trovava in stato di gravidanza del secondo figlio, situazione che avrebbe imposto, con maggiore intensità, l'adempimento dei doveri di assistenza e vicinanza morale.
Il Tribunale ritiene che seppure i testi non abbiano riferito in modo esplicito che la relazione extraconiugale del marito fosse anteriore all'interruzione della convivenza, alla luce delle deposizioni testimoniali e dell'evoluzione degli avvenimenti descritti appare verosimile che il avesse un interesse sentimentale serio verso la collega tale da condurlo all'allontanamento CP_1 dalla casa familiare e ad intraprendere pochi mesi dopo una relazione stabile.
Dall'altro lato, non può ritenersi che la crisi matrimoniale fosse già insorta anteriormente alle condotte in esame, come dimostra la circostanza che solo pochi mesi prima della scoperta, da parte della moglie, delle suddette ricerche sul web, i coniugi avevano concepito il secondo figlio, elemento indicativo della persistenza di un rapporto coniugale ancora stabile e della esistenza di una progettualità di vita familiare.
Tali condotte, nel loro complesso, a parere di questa Corte, integrano una violazione dei doveri coniugali di assistenza, fedeltà e solidarietà, e costituiscono, al contempo, la causa determinante della crisi coniugale che ha condotto alla cessazione della convivenza.
Tale cessazione quindi non è da ricondurre alla volontà della moglie bensì la richiesta fatta al marito di lasciare la casa coniugale è conseguenza delle gravi condotte di lui che hanno comportato la intollerabilità della convivenza.
Ne consegue che la separazione deve essere addebitata al marito.
11.2. Il secondo motivo, con il quale la lamenta il mancato recepimento, da parte del Pt_1
Tribunale, di alcune variazioni circa il regime di frequentazione padre-figli, merita anch'esso di essere accolto.
A parere di questa Corte, infatti, condividendo quanto sostenuto da parte appellante, il tenore letterale dell'Ordinanza della Dott.ssa emessa in data 29.3.2023, poi richiamata dal CP_2
Tribunale, con particolare riguardo alle statuizioni relative alla frequentazione padre-figli nel caso di chiusura scolastica per “scioperi o per ponti in giorni non festivi”, è suscettibile di interpretazioni contrastanti, lasciando non disciplinata l'ipotesi della chiusura scolastica nei giorni festivi.
Quindi, poiché tale aspetto costituisce fonte di tensione e conflittualità tra le parti, al fine di tutelare al meglio l'interesse morale e materiale della prole e favorire un contesto relazionale il più possibile
12 sereno e stabile, appare opportuno procedere alla modifica proposta dalla circa la Pt_1 rimodulazione, nei casi di cui sopra, del regime di frequentazione tra il padre e i figli minori.
Questa Corte, quindi, conferma le modalità di frequentazione statuite dalla sentenza di primo grado, la quale recepiva a sua volta le indicazioni dell'Ordinanza di cui sopra, modificandole in conformità
a quanto richiesto dalla e, quindi, prevedendo che gli incontri padre-figli si svolgano come Pt_1 segue:
a) a weekend alternati, dal sabato dalle ore 14.00 sino al lunedì mattina, con accompagnamento dei figli a scuola ed all'asilo;
b) un pomeriggio a settimana, di mercoledì, dall'uscita da scuola e dall'asilo con pernottamento e riaccompagnamento il giovedì mattina nelle giornate scolastiche, e dalle ore 8.00 nel caso in cui detto giorno coincida con giornate festive e/o comunque di chiusura degli istituti scolastici, compreso il periodo estivo, con riaccompagnamento a casa dalla madre nel caso il giovedì non ci sia scuola;
c) a settimane alternate, il lunedì e la settimana successiva il venerdì dalle ore 15.30 sino alle ore
19.00, e dalle ore 8.00 nel caso in cui detto giorno coincida con giornate festive e/o comunque di chiusura degli istituti scolastici e compreso il periodo estivo;
d) nelle giornate di lunedì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 19.00 in caso di chiusura degli istituti scolastici per qualsivoglia ragione in giorni non festivi;
e) nelle festività religiose diverse da Natale e Pasqua e civili dell'anno, secondo il regime ordinario di visite di cui ai precedenti punti c) e d);
f) nel periodo estivo due settimane consecutive, concordando il piano ferie entro il 30 aprile precedente.
Tale intervento si ritiene necessario per soddisfare l'esigenza primaria di garantire ai minori un ambiente equilibrato e privo di tensioni, in coerenza con il principio del superiore interesse del minore di cui all'art. 337-ter c.c.
È inoltre opportuno rilevare che dall'esame complessivo del comportamento processuale e delle risultanze istruttorie emerge un elevato livello di conflittualità tra le parti, che si manifesta non solo nei reciproci addebiti e nelle difficoltà relazionali interpersonali, ma anche nella loro incapacità di pervenire ad accordi condivisi in ordine agli aspetti organizzativi e decisionali riguardanti i figli minori.
Tale situazione, oltre a rendere complessa la gestione dei rapporti genitoriali, rischia di incidere negativamente sul benessere psicologico e sull'equilibrio affettivo dei minori, i quali necessitano di un contesto familiare quanto più possibile stabile, cooperativo e non conflittuale.
13 Alla luce di ciò, la Corte ritiene opportuno invitare i coniugi ad intraprendere un percorso di mediazione familiare finalizzato a favorire la comunicazione tra le parti e a promuovere la ricerca di modalità condivise di gestione della genitorialità, nell'interesse preminente dei figli.
11.3. Il terzo motivo di gravame, concernente le statuizioni di natura economica, merita accoglimento parziale.
Il giudice di primo grado, procedendo a un raffronto dei redditi dei coniugi sulla base della documentazione fiscale prodotta, ed in particolare dei modelli CU relativi agli ultimi tre anni, ha accertato che il reddito netto mensile del ammonta ad € 2.242,00, mentre quello della CP_1
risulta pari ad € 2.150,00. Pt_1
Ora, quanto al occorre dedurre le voci riguardanti l'assegno di mantenimento, pari ad € CP_1
500,00, e la cessione del quinto dello stipendio ai fini del pagamento del mutuo per l'acquisto di un'abitazione, pari ad € 517,00, mentre si aggiunge, ai fini del calcolo, la somma pari al 50% dell'assegno unico, per circa € 200,00. Ciò che residua è una cifra pari ad € 1.371,00 circa.
Per quanto riguarda la invece, dalla somma netta mensile di cui sopra, che può essere presa Pt_1 in considerazione anche alla luce della produzione della CU 2025 (relativa ai redditi 2024) essendo questa in linea con le precedenti, deve essere dedotta la somma corrispondente alla rata integrale del mutuo, pari ad € 444,00, relativo alla casa coniugale, essendo stato raggiunto, come risulta dalle ultime memorie depositate dalla accordo per la cessione della quota di comproprietà parte Pt_1 del a favore stessa con accollo, da parte di quest'ultima, del mutuo. Anche in questo CP_1 Pt_1 caso, ai fini del calcolo della somma mensile residua, va aggiunta la somma pari al 50% dell'assegno unico. Al netto di tali operazioni risulta l'importo di € 1906,00 circa.
Occorre poi tenere conto di quanto allegato dalla circa la modifica del proprio regime Pt_1 lavorativo, che è passato da full-time a part-time, con una conseguente riduzione – da parte appellante quantificata in € 400,00 circa - delle entrate mensili.
Tale circostanza non è contestata dal e quindi, ex art. 115 c.p.c., può essere preso in CP_1 considerazione da questa Corte a fondamento della decisione.
Da ultimo, va rilevato che parte appellata, sin dal primo grado, si era resa disponibile a consentire alla controparte di ricevere per intero l'assegno unico per i figli e che la collocazione dei minori è presso la madre con tempi di frequentazione sbilanciati verso la stessa.
Alla luce di quanto sopra ed in parziale accoglimento del motivo di appello formulato dalla Pt_1 allo stato, si ritiene equo:
14 - mantenere inalterato l'assegno di mantenimento per i figli, nella misura di € 500,00 mensili tenendo conto anche dell'effetto, sia pure indirettamente contributivo, derivante dalla cessione della quota di comproprietà dell'ex casa coniugale da parte del resistente in favore dell'appellante;
- disporre che l'intero importo dell'assegno unico per i figli sia attribuito alla madre, in considerazione della riduzione del suo reddito per la trasformazione del rapporto di lavoro, nonché del maggior tempo di permanenza dei minori presso di lei.
12. Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo della causa, pare equo compensarle integralmente tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza
1. Accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. 672/2025 del Parte_1
Tribunale di Genova, pubblicata in data 11.3.2025 e per l'effetto, in parziale riforma della stessa
- addebita la separazione a CP_1
- dispone le modifiche al regime di frequentazione padre-figli di cui in parte motiva;
- pone l'assegno unico interamente a favore della madre;
- invita i genitori a intraprendere un percorso di mediazione familiare al fine di ridurre la conflittualità tra loro, anche tenuto conto dell'interesse preminente dei figli minori a una crescita serena e all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Genova, il 6.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Franco Davini
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova in persona dei Magistrati
Dott. Franco Davini Presidente
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore
Dott Laura Casale Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 534/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Genova, Parte_1 CodiceFiscale_1
Via I. Frugoni n. 15/3, presso lo studio dell'Avv. Marcello Borghetto che la rappresenta e la difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Paolo Canepa in forza di procura speciale alle liti in atti;
-Appellante-
-contro-
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Genova, Via CP_1 C.F._2
XXV Aprile n. 14/10, presso lo studio dell'Avv. IC Ispodamia che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
-Appellata e appellante incidentale-
Con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO -SEDE
-per la riforma-
1 della sentenza n. 672/2025 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 11.3.2025
Conclusioni delle parti:
Per l'Appellante: “Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, previa sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecutività della sentenza impugnata ricorrendone i presupposti richiesti ex lege, in accoglimento del proposto appello ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova n. 672/2025 pubblicata in data 11/3/2025 resa inter partes,
1) PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi Sigg.ri e Parte_1 CP_1 con addebito della stessa a quest'ultimo;
[...]
2) DISPORRE i tempi e le modalità di incontro padre/figli con le seguenti modalità:
a) a weekend alternati, dal sabato dalle ore 14.00 sino al lunedì mattina, con accompagnamento dei figli a scuola ed all'asilo;
b) un pomeriggio a settimana, di mercoledì, dall'uscita da scuola e dall'asilo con pernottamento e riaccompagnamento il giovedì mattina nelle giornate scolastiche, e dalle ore 8.00 nel caso in cui detto giorno coincida con giornate festive e/o comunque di chiusura degli istituti scolastici, compreso il periodo estivo, con riaccompagnamento a casa dalla madre nel caso il giovedì non ci sia scuola;
c) a settimane alternate, il lunedì e la settimana successiva il venerdì dalle ore 15.30 sino alle ore
19.00, e dalle ore 8.00 nel caso in cui detto giorno coincida con
d) previa revoca sul punto dell'ordinanza della Dott.ssa del 29/3/2024 stante lo CP_2 svolgimento dell'attività lavorativa da parte di entrambi i coniugi, nelle giornate di lunedì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 19.00 in caso di chiusura degli istituti scolastici per qualsivoglia ragione in giorni non festivi;
e) nelle festività religiose diverse da Natale e Pasqua e civili dell'anno, secondo il regime ordinario di visite di cui ai precedenti punti C) e D);
f) nel periodo estivo due settimane consecutive, concordando il piano ferie entro il 30 aprile precedente;
3) PORRE a carico del Sig. dalla data della domanda, stante anche la modifica del CP_1 regime lavorativo della Sig.ra dal 1 ° dicembre 2024 da full -time (orario 8.10 - Parte_1
16.45) a part -time al 75% onde consentire alla stessa di prendersi meglio cura dei figli data la Per_ loro tenera età (IC 6 anni e 2 anni), un assegno mensile di mantenimento in favore dei Per_ figli minori IC e d'importo complessivo non inferiore ad €. 700,00 o nella somma meglio
2 ritenuta dall'Ill.mo Tribunale, rivalutato secondo gli indici ISTAT come per legge a far data dal mese di febbraio 2023 o dalla data meglio vista, oltre al riconoscimento in capo alla stessa dell'intero assegno unico ed universale per i figli a carico, ed al 50% delle spese straordinarie individuate ai sensi del Protocollo del Tribunale di Genova del 15/9/2016, comprese le spese per i centri estivi.
Con espressa riserva di ogni e diversa azione in separato giudizio al fine di sentir condannare il
Sig. al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi (nella forma del danno CP_1 biologico, esistenziale e morale) dalla Sig.ra nella misura emergenda, anche in Parte_1 via equitativa, e comunque non inferiore ad €. 50.000,00 ovvero quella maggiore o minore meglio ritenuta, a causa dei comportamenti tenuti dal Sig. in violazione degli obblighi CP_1 derivanti dal matrimonio, previsti dalla legge.
Vinte le spese ed i compensi professionali dei due gradi di giudizio. Clausola concessa come per legge”.
Per l'Appellato: “Piaccia a questa Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, rigettare
l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.672/2025 emessa dal Tribunale di
Genova, pubblicata in data 11.03.2025 nel proc. R.G. n. 1041/22.
Piaccia a questa Ecc.ma Corte adita, rigettare altresì l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza predetta.
Piaccia, infine, a questa Ecc.ma Corte adita, condannare parte appellante alle spese tutte.”
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso in data 10.2.2022 conveniva in giudizio il marito Parte_1 CP_1 al fine di chiedere la pronuncia della separazione con addebito al marito, l'affido condiviso del figlio minore con collocazione abitativa presso di lei;
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
l'obbligo di versare l'importo di € 1.000,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio
IC, anche in previsione della nascita del secondo figlio di cui era in attesa, oltre all'onere di corrispondere la quota parte della rata del mutuo gravante sulla casa familiare e di versare il 50% delle spese straordinarie.
1.1. A sostegno delle proprie pretese deduceva: che nel mese di aprile 2011 instaurava una relazione sentimentale con agente di polizia, reparto D.I.G.O.S. di Genova;
che insieme CP_1 acquistavano un'abitazione sita in Genova, Via Val Trebbia 40 UNI, nella quale, dopo alcuni interventi di ristrutturazione andavano a convivere;
che la coppia fissava la data delle nozze per il
26.8.2016 ma nell'aprile 2016, dopo aver già inviato le partecipazioni, pagato le caparre per il ristorante, per il fotografo, per il vestito da sposa, il comunicava alla di non essere CP_1 Pt_1
3 più intenzionato a sposarla essendosi infatuato di un'altra donna;
che, al fine di dividere i loro beni in comune ed, in particolare, della casa acquistata per la quota del 50% ciascuno la coppia si recava dal Notaio di Saronno con l'aiuto del quale veniva redatta la scrittura privata con la Persona_2 quale il marito prometteva di vendere alla ricorrente la quota pari ad 1/2 della casa coniugale di cui sopra;
che, tuttavia, nel mese di maggio 2016 la coppia si riconciliava ed il formulava una CP_1 nuova proposta di matrimonio che la accettava;
che, quindi, in data 23.6.2017 contraevano Pt_1 matrimonio concordatario in Genova;
che dalla loro unione nasceva in data 20.5.2018 il figlio
IC; che, nel mese di febbraio 2021 il faceva proprio il desiderio della moglie di avere CP_1 un secondo figlio e dopo circa un mese la rimaneva nuovamente incinta;
che, purtroppo, la Pt_1 gravidanza s'interrompeva spontaneamente solo dopo circa 9 settimane;
che, circa un mese da tale episodio, i coniugi riprovavano nuovamente ad avere un altro figlio e nel mese di ottobre 2021 scoprivano la nuova gravidanza della ricorrente;
che, dopo un primo periodo di felicità per l'auspicata notizia, l'odierna ricorrente constatava nel marito un comportamento alquanto nervoso e poco premuroso che la stessa imputava esclusivamente alle preoccupazioni per l'arrivo di un nuovo figlio;
che, con il continuare di detti atteggiamenti, la controllava l'account Amazon in uso Pt_1 ai coniugi dal quale emergeva che il marito da oltre un mese visitava siti internet per la ricerca di prodotti per l'aumento del desiderio sessuale, per l'affitto di un monolocale a Genova, per gestire la relazione con più partners e simili;
che la ricorrente, chiedeva spiegazioni al marito il quale dichiarava di non provare più alcun sentimento per lei e di volersi allontanare dalla casa coniugale;
che quanto sopra legittimava la richiesta della pronuncia di separazione con addebito esclusivo al convenuto, con condanna del medesimo al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente in conseguenza della descritta violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio ed, in particolare,
l'assoluto disinteresse e mancanza sostegno e di assistenza sia materiale che morale nei confronti della moglie, stante altresì lo stato in cui si trovava;
che, quanto al profilo economico il CP_1 agente della Polizia di Stato, percepiva uno stipendio mensile di circa €. 2.200,00.
2. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta datata CP_1
27.4.2022, contestando quanto dedotto da controparte e assumendo che le parti erano addivenute all'acquisto della casa dove erano andati a convivere, con una certa fretta e inesperienza, con il contributo economico pressoché paritario delle rispettive famiglie;
che fin dai primi tempi della convivenza emergeva la gelosia ossessiva della moglie, che manifestava sospetti continui verso il partner, controllandone i profili social e arrivando ad aggredire verbalmente un'ex fidanzata per un banale contatto su Facebook;
che tali atteggiamenti provocavano litigi frequenti, tanto che il marito finiva per cancellare il proprio profilo per evitare ulteriori conflitti;
che alla tensione si aggiungeva
4 l'ingerenza costante della madre della moglie, che abitava nello stabile di fronte e interveniva spesso nella vita domestica;
che su insistenza della donna, ansiosa di formalizzare la relazione, i due decidevano di sposarsi nel 2017, nonostante la precedente crisi nel 2016; che per evitare discussioni aveva rinunciato sistematicamente a momenti di socialità con colleghi e amici, consapevole della suscettibilità e della gelosia della moglie;
che anche piccole uscite o ritardi provocavano scontri, persino l'addio al celibato del marito degenerava in un litigio, a causa dei controlli ossessivi della moglie sui social;
che la gelosia influenzava anche l'attività lavorativa dell'uomo, che evitava di lavorare con colleghe donne o, quando ciò era inevitabile, informava preventivamente la moglie per rassicurarla;
che nel 2018 nasceva il figlio IC e il si dimostrava da subito partecipe e CP_1 collaborativo, aiutando la moglie durante la notte e chiedendo il trasferimento alla Sala Operativa per poter trascorrere più tempo con la famiglia;
che, tuttavia, l'invadenza della suocera continuava e ogni iniziativa autonoma del marito — come l'iscrizione in palestra — diventava occasione di scontro;
che, durante il lockdown, la situazione familiare si aggravava ulteriormente;
che all'inizio del 2021, la donna manifestava il desiderio di avere un secondo figlio, ma il marito, preoccupato per le difficoltà economiche e organizzative, si mostrava contrario;
che tuttavia la gravidanza riaccendeva le tensioni, invece di portare serenità; che alla fine del 2021 le discussioni si intensificavano, fino a degenerare, ai primi di gennaio 2022, in scontri violenti che causavano anche problemi di salute alla moglie, incinta, la quale veniva accompagnata dal marito in ospedale;
che dopo l'ennesimo litigio, a febbraio 2022, la donna invitava il marito ad andarsene di casa, ritenendo che egli avesse già deciso di separarsi e, per il bene del figlio e per non aggravare lo stato emotivo della moglie, si trasferiva temporaneamente in un alloggio vicino;
che pochi giorni dopo il convenuto scopriva che la moglie aveva già presentato il ricorso per separazione giudiziale.
Il sosteneva che la crisi non fosse imputabile a lui ma derivasse da una lunga incompatibilità CP_1 caratteriale, dalla gelosia patologica della moglie e dalle ingerenze familiari, in particolare della suocera. Egli ribadiva di aver sempre adempiuto ai propri doveri di coniuge e di padre, escludendo qualsiasi disinteresse o abbandono.
Chiedeva quindi che non gli fosse addebitata la separazione e concordava sulla domanda di affido condiviso dei figli, con collocazione presso la madre;
sulla assegnazione della casa coniugale alla stessa (essendo in comproprietà); e dichiarava di essere disponibile a contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 250,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Considerato che entrambi avevano redditi analoghi e dividevano la rata del mutuo, riteneva non dovuto alcun assegno di mantenimento in favore della moglie.
5 3. All'udienza di comparizione delle parti la madre confermava di lavorare percependo lo stipendio di circa € 1700,00/1800,00 mensili, dichiarava di rinunciare a qualsiasi richiesta di mantenimento in proprio favore e chiedeva un contributo di almeno € 900,00 per entrambi i figli.
Il padre offriva invece la disponibilità a corrispondere l'importo di € 350,00 a figlio comprensivo delle spese straordinarie, confermava la propria disponibilità a rinunciare alla propria quota di assegno unico e a dividere con la moglie l'importo di € 800,00 annui percepito dal datore di lavoro per l'asilo nido.
4. Il Presidente del Tribunale, con ordinanza in data 1.8.2022, in via provvisoria e urgente disponeva:
- Affidamento condiviso e prevalente collocazione dei figli presso la madre;
- Assegnazione alla madre della casa coniugale;
- Regolamentazione delle frequentazioni;
- Previsione di un contributo del padre al mantenimento ordinario dei figli nella misura di € 350,00 per figlio;
- Ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
5. La causa veniva istruita mediante prova per interpello e per testi. All'udienza del 19.11.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa era rimessa in decisione.
6. Con la sentenza impugnata, n. 672/2025, il Tribunale di Genova stabiliva si pronunciava come segue:
“Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
DICHIARA la separazione personale tra e legati da matrimonio Parte_1 CP_1 celebrato a Genova il 23.6.2017 trascritto nei registri dello stato civile del comune di Genova al n.
127 P. II serie A anno 2017 autorizzandoli a vivere separati.
RIGETTA la domanda di addebito della separazione
AFFIDA i minori e in forma condivisa a entrambi i genitori disponendo Persona_3 Per_4 la loro prevalente collocazione presso l'abitazione della madre
a la casa coniugale sita a Genova via Val Trebbia 40 Pt_2 Parte_1 CP_3 tenga con sé i figli secondo le modalità stabilite con la ordinanza 29.3.2023 del giudice istruttore che in questa sede si conferma e recepisce.
DISPONE che i figli in occasione delle festività di fine anno trascorrano il Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro e ciò alternandosi ogni anno;
dispone altresì che i figli, alternandosi ogni anno, trascorrano con un genitore il periodo 27.12/1 gennaio e con l'altro il periodo 1/6 gennaio.
6 DISPONE che i figli trascorrano la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, alternandosi ogni anno
DISPONE che durante il periodo estivo ciascun genitore trascorra con i figli un periodo anche non consecutivo di quindici giorni;
a tal fine i genitori si comunicheranno le rispettive esigenze entro il
30 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo il primo anno prevarrà la scelta della madre il secondo quella del padre e così via alternativamente.
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 500, 00
(euro 250, 00 a figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
decorrenza dal marzo
2024 (per il pregresso resta ferma la misura stabilita con ordinanza presidenziale). ASSEGNO
UNICO come per legge
DISPONE che le spese straordinarie individuate ai sensi di quanto stabilito con la riunione ex art.
47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%
CONDANNA a rifondere a la metà delle spese del presente Parte_1 CP_1 procedimento, previa compensazione della residua metà, che liquida per l'intero in euro 5000, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa (da rifondere euro 2500, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva ( se dovuta e cpa ).
DISPONE che la presente sentenza venga annotata nei registri dello stato civile”
6.1. A sostegno della decisione il giudice di primo grado riteneva:
- che la domanda di addebito della separazione fosse da rigettare in quanto non era stata raggiunta la prova che la relazione del con la collega fosse anteriore al suo CP_1 Controparte_4 allontanamento dalla casa coniugale, e che quindi fosse la causa della separazione;
- che il fatto che, prima dell'allontanamento dalla casa coniugale, il aveva preso in locazione CP_1 un immobile dove trasferirsi non era segno della preesistenza della relazione, poiché la volontà di separarsi ben poteva essere derivata da motivazioni estranee rispetto al rapporto con la . CP_4
Infatti, rilevava il giudice di prime cure, che già prima del matrimonio il convenuto aveva espresso perplessità in merito al matrimonio con la circostanza dimostrata dal fatto che la Pt_1 celebrazione, di cui era già stata fissata la data, era stata rinviata di oltre un anno e quindi non poteva escludersi che i presupposti della crisi matrimoniale fossero stati addirittura preesistenti alla celebrazione del matrimonio;
- che la moglie produceva in giudizio la cronologia internet del cellulare del marito, relativa ai mesi precedenti la separazione;
il marito non ne contestava la provenienza, ma sosteneva, in modo poco
7 credibile, che tali ricerche potessero essere state effettuate dalla moglie in previsione della causa. Il
Tribunale constatava che dall'analisi dei collegamenti risultava, invece, che tali ricerche erano indice della insoddisfazione coniugale e del fatto che il marito stesse valutando la separazione o una possibile nuova relazione ancora non attuale, rilevando che le ricerche di novembre e dicembre
2021 riguardavano soprattutto la sfera sessuale e la crisi matrimoniale, mentre quelle di gennaio
2022 si concentravano sulla ricerca di un alloggio, segno di una decisione ormai maturata di lasciare la casa coniugale.
- che, quanto al regime di affidamento e collocazione, le parti erano d'accordo sull'affido condiviso e la collocazione presso la madre, richieste che riteneva di accogliere stabilendo le modalità di frequentazione padre-figli come concordate dalle parti all'udienza del 29.3.2023;
- che, analizzate le condizioni patrimoniali delle parti, considerava equo stabilire a carico del CP_1 un contributo di € 250,00 per ciascun figlio, con la ripartizione dell'assegno unico come per legge e delle spese straordinarie nella misura del 50%.
7. proponeva ricorso in appello ex art. 473 bis. 30 c.p.c., sulla base di quattro Parte_1 motivi.
1) “Mancato accoglimento della domanda di addebito della separazione ex art. 151 II comma c.c. in capo al Sig. ” CP_1
Con il primo motivo l'appellante sosteneva che la sentenza di primo grado doveva essere riformata nella parte in cui il Tribunale non aveva accolto la domanda di addebito della separazione al marito, avendo erroneamente ritenuto non provata la preesistenza della relazione extraconiugale rispetto all'interruzione della convivenza. Secondo la ricorrente, il Giudice di prime cure aveva mal interpretato le risultanze istruttorie, giungendo a conclusioni ipotetiche e infondate facendo riferimento alla preesistenza della crisi matrimoniale addirittura in data antecedente al matrimonio, poiché le nozze erano state rinviate di un anno per i dubbi del marito. Sottolineava inoltre come dall'unione fossero nati due figli, prova dell'esistenza di un legame affettivo reale e concreto.
Sottolineava che la convivenza si era interrotta il 4 marzo 2022, quando il marito dichiarava di non provare più sentimenti per la moglie e di voler separarsi e che tuttavia, già pochi mesi dopo – nell'ottobre 2022 – risultava che egli intrattenesse una stabile relazione con una collega, circostanza che dimostrava come tale legame fosse sorto ben prima della separazione.
Lo stesso Tribunale aveva accertato un incontro notturno tra i due già nel luglio 2022, difficilmente giustificabile come “colloquio di lavoro”, e aveva riconosciuto la parziale inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla collega, persona sentimentalmente coinvolta.
8 Inoltre, le ricerche internet effettuate dal marito nei mesi precedenti l'allontanamento, dalle quali emergevano consultazioni di siti relativi a relazioni extraconiugali, farmaci per le prestazioni sessuali, crisi di coppia e ricerca di case in affitto, dimostravano la volontà del marito di separarsi in ragione della nuova relazione proprio mentre la moglie era in attesa del secondo figlio.
L'appellante sosteneva che tali elementi integravano violazione dell'obbligo di fedeltà, peraltro, in un momento in cui il matrimonio procedeva serenamente, come dimostravano lo stato di gravidanza e i messaggi affettuosi e i gesti d'amore del marito, anche nel novembre 2021, quando le aveva dedicato una torta raffigurante il nucleo familiare per il compleanno.
L'appellante, quindi, invocava, la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda di addebito della separazione a carico del coniuge
2) “La sentenza impugnata merita altresì parziale riforma nella parte in cui, con riferimento alle frequentazioni padre -figli, l'Ill.mo Tribunale, pur confermando le modalità concordate tra le parti all'udienza del 29/3/2023, non ha ritenuto di accogliere la richiesta di “alcune variazioni asseritamente necessarie per superare le difficoltà di gestione derivanti da condotte ostruzionistiche del padre”
Con il secondo motivo l'appellante sosteneva che la documentazione prodotta giustificasse la necessità di regolamentare la frequentazione padre-figli con l'aggiunta delle legittime richieste formulate in sede di precisazione delle conclusioni dalla stessa e precisamente di disporre Pt_1 che il padre tenesse i figli in caso di chiusura dell'asilo anche nei giorni festivi e non solo, come disposto nell'ordinanza del 29.3.2023, nei casi di chiusura scolastica “per sciopero o per ponti in giorni non festivi” in ragione dell'elevata conflittualità tra i coniugi.
3) “Errata quantificazione dell'assegno di mantenimento posto a carico del Sig. ” CP_1
La riteneva che la sentenza impugnata meritasse riforma anche per quanto riguardava la Pt_1 decisione del Tribunale in merito al contributo al mantenimento dei figli, che era stato fissato in €
250,00 mensili per ciascun figlio, con l'aggiunta dell'assegno unico “come per legge” e la rivalutazione ISTAT a partire dal marzo 2024.
La ricorrente riteneva che questa decisione fosse ingiusta e punitiva nei suoi confronti, soprattutto considerando che, in precedenza, era stata prevista la rivalutazione dell'assegno già a partire da agosto 2023, e poi ad ottobre 2023.
In particolare, deduceva che la decisione del Tribunale appariva contrastante con la volontà manifestata dal marito che aveva offerto € 250,00 per ciascun figlio, oltre a rinunciare alla propria quota dell'assegno unico in favore della moglie e che tale quantificazione aveva tenuto conto altresì del contributo per l'asilo percepito dal marito il quale tuttavia non lo aveva più richiesto.
9 La ricorrente evidenziava come tale importo fosse insufficiente a coprire le spese quotidiane per i figli e che il padre non contribuiva nemmeno alle spese straordinarie.
La faceva inoltre presente di aver dovuto ridurre il suo orario di lavoro, per potersi Pt_1 occupare dei figli passando da un regime full-time a part-time, con una conseguente perdita di reddito pari al 30% del suo stipendio, mentre il marito, nel 2024, aveva aumentato il suo reddito a €
38.754,00.
4) “La sentenza impugnata merita, infine, riforma nella parte in cui l'Ill.mo Tribunale ha addirittura condannato la Sig.ra alla metà del giudizio di primo grado, nel Parte_1 rilevante importo di €. 2.500,00 oltre accessori di legge.”
L'appellante sosteneva che la sentenza di primo grado era ingiusta anche nella parte in cui la condannava a rifondere al marito la metà delle spese di lite. A suo avviso, tale decisione appariva priva di fondamento tenuto conto della natura della controversia e delle risultanze istruttorie.
Formulava infine istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, che la Corte, con ordinanza emessa in data 10 luglio 2025, accoglieva ritenendone sussistenti i presupposti.
8. Si costituiva nel giudizio di appello reiterando il rigetto della domanda di CP_1 addebito avendo il Tribunale correttamente rilevato come “i presupposti per la crisi matrimoniale erano probabilmente antecedenti alla stessa celebrazione del matrimonio che, come allegato dalla ricorrente, era stata spostata di circa un anno proprio perché nell'imminenza della già programmata celebrazione erano sorti dubbi al riguardo”; la conferma del regime di frequentazione padre-figli; che quanto alle questioni economiche le statuizioni del Tribunale non erano lesive per la ricorrente e che fossero solo il risultato di quanto emerso dall'istruttoria.
9. Le parti depositavano memoria ex art. 473 bis. 32 c.p.c. insistendo, in sostanza, nelle deduzioni e nelle richieste di cui agli atti difensivi precedenti e nelle quali si dava atto che le parti avevano
“raggiunto un accordo in virtù del quale l'esponente, sgravando il marito dagli oneri economici derivanti dalla comproprietà dell'ex casa coniugale, anche per le prossime consistenti spese straordinarie di amministrazione da sostenere, si è resa disponibile ad accettare il trasferimento in capo a se stessa della quota di proprietà del marito, accollandosi anche l 'intera rata del mutuo, ad oggi ripartito in pari misura”.
10. La Corte con ordinanza in data 15/7/2025 accoglieva l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza limitatamente alle spese di lite.
10.1 All'udienza del 5.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti discutevano la causa e la Corte decideva in camera di consiglio telematica.
11. L'appello è parzialmente fondato.
10 11.1. Il primo motivo, concernente la richiesta di addebito della separazione al marito, è meritevole di accoglimento.
Come noto, l'articolo 151 del Codice Civile dispone che nelle cause di separazione il giudice può statuire a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione stessa, in considerazione del comportamento contrario ai doveri del matrimonio.
La Corte di Cassazione, sul punto, ha statuito che la pronuncia di addebito “non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare la situazione di intollerabilità” (Cass. Civ. n. 11032 del 24-04-2024) e che, come già richiamato dalla sentenza di primo grado, l'incidenza causale si possa ritenere dimostrata “a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in un contesto di relazioni già compromesse in modo irreparabile in un ambiente caratterizzato da una convivenza ormai solo nominale e formale “ ( cfr. Cass. Civ. n. 11394/2024;
Cass. Civ. n. 22291/2024)”
Nel caso di specie, dalle risultanze degli atti del giudizio emerge come la condotta del sia CP_1 stata posta in essere in violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., segnatamente al dovere di reciproca assistenza morale e materiale, a quello di solidarietà familiare e a quello di fedeltà.
In particolare, va evidenziata la rilevanza di quanto emerso dalla cronologia degli accessi internet da parte del marito nel novembre -dicembre 2021 e gennaio 2022 relativi dello stesso, aventi ad oggetto la ricerca di informazioni su medicinali idonei ad aumentare il desiderio e le prestazioni sessuali e sulla gestione di relazioni clandestine, nonché su siti che sembrano fornire informazioni sui collegamenti tra crisi della coppia e nascita di un secondo figlio e ricerca di appartamenti da prendere in locazione. Lo stesso Tribunale, nella sentenza di primo grado, ha evidenziato che tali collegamenti “per il numero e la frequenza, non possono ricondursi a semplice curiosità ma, soprattutto se letti alla luce delle successive vicende, appaiono significativi di una profonda insoddisfazione per la propria vita sentimentale e sessuale”.
Oltre a ciò, è risultato che il convenuto, nonostante la delicata situazione familiare, e precisamente lo stato di gravidanza della moglie e la presenza del figlio primogenito in tenera età, invece di fare rientro al domicilio coniugale al termine della giornata lavorativa, si intratteneva abitualmente in
11 cene e incontri conviviali con colleghi, tra i quali figurava anche la collega , con la quale, a CP_4 distanza di pochi mesi dalla separazione, ha intrapreso una stabile relazione sentimentale.
Detto comportamento, si ribadisce, si è verificato mentre la moglie si trovava in stato di gravidanza del secondo figlio, situazione che avrebbe imposto, con maggiore intensità, l'adempimento dei doveri di assistenza e vicinanza morale.
Il Tribunale ritiene che seppure i testi non abbiano riferito in modo esplicito che la relazione extraconiugale del marito fosse anteriore all'interruzione della convivenza, alla luce delle deposizioni testimoniali e dell'evoluzione degli avvenimenti descritti appare verosimile che il avesse un interesse sentimentale serio verso la collega tale da condurlo all'allontanamento CP_1 dalla casa familiare e ad intraprendere pochi mesi dopo una relazione stabile.
Dall'altro lato, non può ritenersi che la crisi matrimoniale fosse già insorta anteriormente alle condotte in esame, come dimostra la circostanza che solo pochi mesi prima della scoperta, da parte della moglie, delle suddette ricerche sul web, i coniugi avevano concepito il secondo figlio, elemento indicativo della persistenza di un rapporto coniugale ancora stabile e della esistenza di una progettualità di vita familiare.
Tali condotte, nel loro complesso, a parere di questa Corte, integrano una violazione dei doveri coniugali di assistenza, fedeltà e solidarietà, e costituiscono, al contempo, la causa determinante della crisi coniugale che ha condotto alla cessazione della convivenza.
Tale cessazione quindi non è da ricondurre alla volontà della moglie bensì la richiesta fatta al marito di lasciare la casa coniugale è conseguenza delle gravi condotte di lui che hanno comportato la intollerabilità della convivenza.
Ne consegue che la separazione deve essere addebitata al marito.
11.2. Il secondo motivo, con il quale la lamenta il mancato recepimento, da parte del Pt_1
Tribunale, di alcune variazioni circa il regime di frequentazione padre-figli, merita anch'esso di essere accolto.
A parere di questa Corte, infatti, condividendo quanto sostenuto da parte appellante, il tenore letterale dell'Ordinanza della Dott.ssa emessa in data 29.3.2023, poi richiamata dal CP_2
Tribunale, con particolare riguardo alle statuizioni relative alla frequentazione padre-figli nel caso di chiusura scolastica per “scioperi o per ponti in giorni non festivi”, è suscettibile di interpretazioni contrastanti, lasciando non disciplinata l'ipotesi della chiusura scolastica nei giorni festivi.
Quindi, poiché tale aspetto costituisce fonte di tensione e conflittualità tra le parti, al fine di tutelare al meglio l'interesse morale e materiale della prole e favorire un contesto relazionale il più possibile
12 sereno e stabile, appare opportuno procedere alla modifica proposta dalla circa la Pt_1 rimodulazione, nei casi di cui sopra, del regime di frequentazione tra il padre e i figli minori.
Questa Corte, quindi, conferma le modalità di frequentazione statuite dalla sentenza di primo grado, la quale recepiva a sua volta le indicazioni dell'Ordinanza di cui sopra, modificandole in conformità
a quanto richiesto dalla e, quindi, prevedendo che gli incontri padre-figli si svolgano come Pt_1 segue:
a) a weekend alternati, dal sabato dalle ore 14.00 sino al lunedì mattina, con accompagnamento dei figli a scuola ed all'asilo;
b) un pomeriggio a settimana, di mercoledì, dall'uscita da scuola e dall'asilo con pernottamento e riaccompagnamento il giovedì mattina nelle giornate scolastiche, e dalle ore 8.00 nel caso in cui detto giorno coincida con giornate festive e/o comunque di chiusura degli istituti scolastici, compreso il periodo estivo, con riaccompagnamento a casa dalla madre nel caso il giovedì non ci sia scuola;
c) a settimane alternate, il lunedì e la settimana successiva il venerdì dalle ore 15.30 sino alle ore
19.00, e dalle ore 8.00 nel caso in cui detto giorno coincida con giornate festive e/o comunque di chiusura degli istituti scolastici e compreso il periodo estivo;
d) nelle giornate di lunedì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 19.00 in caso di chiusura degli istituti scolastici per qualsivoglia ragione in giorni non festivi;
e) nelle festività religiose diverse da Natale e Pasqua e civili dell'anno, secondo il regime ordinario di visite di cui ai precedenti punti c) e d);
f) nel periodo estivo due settimane consecutive, concordando il piano ferie entro il 30 aprile precedente.
Tale intervento si ritiene necessario per soddisfare l'esigenza primaria di garantire ai minori un ambiente equilibrato e privo di tensioni, in coerenza con il principio del superiore interesse del minore di cui all'art. 337-ter c.c.
È inoltre opportuno rilevare che dall'esame complessivo del comportamento processuale e delle risultanze istruttorie emerge un elevato livello di conflittualità tra le parti, che si manifesta non solo nei reciproci addebiti e nelle difficoltà relazionali interpersonali, ma anche nella loro incapacità di pervenire ad accordi condivisi in ordine agli aspetti organizzativi e decisionali riguardanti i figli minori.
Tale situazione, oltre a rendere complessa la gestione dei rapporti genitoriali, rischia di incidere negativamente sul benessere psicologico e sull'equilibrio affettivo dei minori, i quali necessitano di un contesto familiare quanto più possibile stabile, cooperativo e non conflittuale.
13 Alla luce di ciò, la Corte ritiene opportuno invitare i coniugi ad intraprendere un percorso di mediazione familiare finalizzato a favorire la comunicazione tra le parti e a promuovere la ricerca di modalità condivise di gestione della genitorialità, nell'interesse preminente dei figli.
11.3. Il terzo motivo di gravame, concernente le statuizioni di natura economica, merita accoglimento parziale.
Il giudice di primo grado, procedendo a un raffronto dei redditi dei coniugi sulla base della documentazione fiscale prodotta, ed in particolare dei modelli CU relativi agli ultimi tre anni, ha accertato che il reddito netto mensile del ammonta ad € 2.242,00, mentre quello della CP_1
risulta pari ad € 2.150,00. Pt_1
Ora, quanto al occorre dedurre le voci riguardanti l'assegno di mantenimento, pari ad € CP_1
500,00, e la cessione del quinto dello stipendio ai fini del pagamento del mutuo per l'acquisto di un'abitazione, pari ad € 517,00, mentre si aggiunge, ai fini del calcolo, la somma pari al 50% dell'assegno unico, per circa € 200,00. Ciò che residua è una cifra pari ad € 1.371,00 circa.
Per quanto riguarda la invece, dalla somma netta mensile di cui sopra, che può essere presa Pt_1 in considerazione anche alla luce della produzione della CU 2025 (relativa ai redditi 2024) essendo questa in linea con le precedenti, deve essere dedotta la somma corrispondente alla rata integrale del mutuo, pari ad € 444,00, relativo alla casa coniugale, essendo stato raggiunto, come risulta dalle ultime memorie depositate dalla accordo per la cessione della quota di comproprietà parte Pt_1 del a favore stessa con accollo, da parte di quest'ultima, del mutuo. Anche in questo CP_1 Pt_1 caso, ai fini del calcolo della somma mensile residua, va aggiunta la somma pari al 50% dell'assegno unico. Al netto di tali operazioni risulta l'importo di € 1906,00 circa.
Occorre poi tenere conto di quanto allegato dalla circa la modifica del proprio regime Pt_1 lavorativo, che è passato da full-time a part-time, con una conseguente riduzione – da parte appellante quantificata in € 400,00 circa - delle entrate mensili.
Tale circostanza non è contestata dal e quindi, ex art. 115 c.p.c., può essere preso in CP_1 considerazione da questa Corte a fondamento della decisione.
Da ultimo, va rilevato che parte appellata, sin dal primo grado, si era resa disponibile a consentire alla controparte di ricevere per intero l'assegno unico per i figli e che la collocazione dei minori è presso la madre con tempi di frequentazione sbilanciati verso la stessa.
Alla luce di quanto sopra ed in parziale accoglimento del motivo di appello formulato dalla Pt_1 allo stato, si ritiene equo:
14 - mantenere inalterato l'assegno di mantenimento per i figli, nella misura di € 500,00 mensili tenendo conto anche dell'effetto, sia pure indirettamente contributivo, derivante dalla cessione della quota di comproprietà dell'ex casa coniugale da parte del resistente in favore dell'appellante;
- disporre che l'intero importo dell'assegno unico per i figli sia attribuito alla madre, in considerazione della riduzione del suo reddito per la trasformazione del rapporto di lavoro, nonché del maggior tempo di permanenza dei minori presso di lei.
12. Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo della causa, pare equo compensarle integralmente tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza
1. Accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. 672/2025 del Parte_1
Tribunale di Genova, pubblicata in data 11.3.2025 e per l'effetto, in parziale riforma della stessa
- addebita la separazione a CP_1
- dispone le modifiche al regime di frequentazione padre-figli di cui in parte motiva;
- pone l'assegno unico interamente a favore della madre;
- invita i genitori a intraprendere un percorso di mediazione familiare al fine di ridurre la conflittualità tra loro, anche tenuto conto dell'interesse preminente dei figli minori a una crescita serena e all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Genova, il 6.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Franco Davini
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