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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/10/2025, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4319/2024 RG avente ad
OGGETTO: pagamento ratei di indennità di accompagnamento vertente TRA
, rapp. e dif. dagli avv.ti GENNARO SP, ANIELLO SP E Parte_1 TA TA SP;
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dai funzionari Guillot Vittorio, CP_1 [...]
, CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
,
[...] Controparte_8 CP_9 RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28/06/2024 parte ricorrente agiva in giudizio per ottenere il pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento, riconosciuta con verbale di invalidità civile, con decorrenza dal 02/03/2023; di aver inoltrato, in data 10/05/2023, all' la CP_10 documentazione necessaria ai fini della liquidazione della prestazione (cfr. mod. autocert AP70); CP_ di avere ricevuto dall' una pec del 23/06/2023 con cui veniva richiesta ulteriore documentazione, che la stessa inviava in data 30/06/2023; che l' , in data 23/10/2023, CP_10 aveva respinto la domanda con la seguente motivazione: “..Lei non ha presentato la documentazione che le è stata richiesta il 23/06/2023 e, pertanto, non è stato possibile procedere all'accertamento del diritto alla prestazione..”; di aver inoltrato, in data 30/10/2023, all'Istituto istanza di riesame della domanda, senza esito alcuno. Ciò premesso, agiva in giudizio nei CP_ confronti dell' per ottenere la condanna dello stesso al pagamento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 02/03/2023, con vittoria di spese, diritti ed onorari. CP_ L' costituendosi in giudizio, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in quanto, in data 06/02/2025, l' aveva provveduto all'emissione, in favore della CP_10 ricorrente, del modello di riliquidazione TE08 e alla liquidazione, determinando gli arretrati dovuti in suo favore per l'importo pari a euro 12.763,76. L' rilevava di aver respinto, in data 23/10/2023, l'istanza di liquidazione della prestazione CP_10 di indennità di accompagnamento avanzata sulla base della domanda n. domus 3930942402562 del 20/10/2022 in quanto il ricorrente non aveva provveduto a integrare la documentazione, così come richiestogli con comunicazione del 23/06/2023. Deduceva, altresì, che in data 31/10/2023 parte ricorrente aveva introdotto dinanzi al Tribunale di Nola giudizio n.r.g. 6171/23 definitosi in data 19/11/2024 con decreto di omologa favorevole all' a seguito di correzione dell'errore materiale. CP_10 Con note del 20/10/2025 il difensore di parte ricorrente aderiva alla richiesta di dichiarazione di CP_ cessata materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell' al pagamento delle spese. Il giudice rinviata la causa per discussione, all'odierna udienza, decideva come dalla presente sentenza con motivazione contestuale, a seguito della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. In ragione della liquidazione, in sede amministrativa, della prestazione dell'indennità di accompagnamento in favore della parte ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126) In conclusione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere atteso il pagamento dei ratei di prestazione in corso di giudizio, circostanza pacifica tra le parti. Residua la questione delle spese di lite da regolare in base al principio della soccombenza virtuale. CP_ Ebbene, l' ha provveduto alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento e dei relativi ratei nel mese di maggio 2025 dunque successivamente al deposito del ricorso (28/06/2024). Tuttavia, considerato l'iter amministrativo nel corso del quale, dapprima, l'istituto non pagava per l'incompletezza documentale dell'istanza di liquidazione addebitabile alla parte e, successivamente, restava in attesa dell'esito del procedimento di ATP dalla stessa nelle more introdotto al fine di ottenere la retrodatazione della prestazione per cui è causa, conclusosi con omologa del 18/10/2024 (correzione di errore materiale del 19/11/2024), appare opportuno compensare per metà le spese di lite;
le stesse per la restante parte seguono la soccombenza e CP_ sono poste a carico dell' come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante metà che liquida in € 932,50 oltre iva, cpa e spese generali, con attribuzione.
Così deciso in Nola, 22/10/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Francesca Fucci
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4319/2024 RG avente ad
OGGETTO: pagamento ratei di indennità di accompagnamento vertente TRA
, rapp. e dif. dagli avv.ti GENNARO SP, ANIELLO SP E Parte_1 TA TA SP;
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dai funzionari Guillot Vittorio, CP_1 [...]
, CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
,
[...] Controparte_8 CP_9 RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28/06/2024 parte ricorrente agiva in giudizio per ottenere il pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento, riconosciuta con verbale di invalidità civile, con decorrenza dal 02/03/2023; di aver inoltrato, in data 10/05/2023, all' la CP_10 documentazione necessaria ai fini della liquidazione della prestazione (cfr. mod. autocert AP70); CP_ di avere ricevuto dall' una pec del 23/06/2023 con cui veniva richiesta ulteriore documentazione, che la stessa inviava in data 30/06/2023; che l' , in data 23/10/2023, CP_10 aveva respinto la domanda con la seguente motivazione: “..Lei non ha presentato la documentazione che le è stata richiesta il 23/06/2023 e, pertanto, non è stato possibile procedere all'accertamento del diritto alla prestazione..”; di aver inoltrato, in data 30/10/2023, all'Istituto istanza di riesame della domanda, senza esito alcuno. Ciò premesso, agiva in giudizio nei CP_ confronti dell' per ottenere la condanna dello stesso al pagamento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 02/03/2023, con vittoria di spese, diritti ed onorari. CP_ L' costituendosi in giudizio, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in quanto, in data 06/02/2025, l' aveva provveduto all'emissione, in favore della CP_10 ricorrente, del modello di riliquidazione TE08 e alla liquidazione, determinando gli arretrati dovuti in suo favore per l'importo pari a euro 12.763,76. L' rilevava di aver respinto, in data 23/10/2023, l'istanza di liquidazione della prestazione CP_10 di indennità di accompagnamento avanzata sulla base della domanda n. domus 3930942402562 del 20/10/2022 in quanto il ricorrente non aveva provveduto a integrare la documentazione, così come richiestogli con comunicazione del 23/06/2023. Deduceva, altresì, che in data 31/10/2023 parte ricorrente aveva introdotto dinanzi al Tribunale di Nola giudizio n.r.g. 6171/23 definitosi in data 19/11/2024 con decreto di omologa favorevole all' a seguito di correzione dell'errore materiale. CP_10 Con note del 20/10/2025 il difensore di parte ricorrente aderiva alla richiesta di dichiarazione di CP_ cessata materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell' al pagamento delle spese. Il giudice rinviata la causa per discussione, all'odierna udienza, decideva come dalla presente sentenza con motivazione contestuale, a seguito della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. In ragione della liquidazione, in sede amministrativa, della prestazione dell'indennità di accompagnamento in favore della parte ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126) In conclusione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere atteso il pagamento dei ratei di prestazione in corso di giudizio, circostanza pacifica tra le parti. Residua la questione delle spese di lite da regolare in base al principio della soccombenza virtuale. CP_ Ebbene, l' ha provveduto alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento e dei relativi ratei nel mese di maggio 2025 dunque successivamente al deposito del ricorso (28/06/2024). Tuttavia, considerato l'iter amministrativo nel corso del quale, dapprima, l'istituto non pagava per l'incompletezza documentale dell'istanza di liquidazione addebitabile alla parte e, successivamente, restava in attesa dell'esito del procedimento di ATP dalla stessa nelle more introdotto al fine di ottenere la retrodatazione della prestazione per cui è causa, conclusosi con omologa del 18/10/2024 (correzione di errore materiale del 19/11/2024), appare opportuno compensare per metà le spese di lite;
le stesse per la restante parte seguono la soccombenza e CP_ sono poste a carico dell' come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante metà che liquida in € 932,50 oltre iva, cpa e spese generali, con attribuzione.
Così deciso in Nola, 22/10/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Francesca Fucci