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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/04/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1713/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado d'appello iscritta al n. 1713/2024 R.G.
T R A
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. , ( ) e C.F._4 Parte_5 C.F._5
( ), rappresentate e difese dall'avv. Sara Soldati Parte_6 C.F._6
, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio, in Codogno, Via Email_1
Roma n. 6, come da delega in atti;
appellanti
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Benedetta Musco Carbonaro
e Luca Zitiello Email_2
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Milano, Email_3
Corso Europa n. 13, come da delega in atti;
appellata pagina 1 di 10 Sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
: Pt_4 Parte_5 Parte_6
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
A) In integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 379/2024, in particolare al punto 1) del dispositivo, con cui il Giudice di primo grado “Rigetta le domande formulate da parte attrice e parte intervenuta”, nonché le connesse parti motive, di cui ai capi 3 - punto 3 e 4 - punti 2 e 3, resa inter partes dal
Tribunale di Lodi, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Giulia Isadora Loi – nel procedimento civile R.G. n. 2683/2020, emessa il 23/4/2024 e pubblicata il 2/5/2024, notificata il
3/5/2024 e in accoglimento del proposto appello, accogliere le conclusioni come precisate all'esito del giudizio di primo grado, in particolare ai punti A) e B) del foglio di p.c., che qui si riportano:
A) In via principale, accertato e dichiarato, per tutti i motivi diffusamente esposti in atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, il grave ed ingiustificato inadempimento di alle Controparte_1 obbligazioni dallo stesso assunte nei confronti della propria cliente sig.ra – e, quindi, Parte_7
delle di lei legittime eredi – condannare l'istituto di credito convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, all'integrale rifusione alle medesime del prezzo del diamante Part apparentemente compravenduto tramite la società , pari ad € 12.559,25, oltre interessi e rivalutazione ed oltre il risarcimento del danno ulteriore, come risulterà quantificato all'esito dell'espletanda istruttoria o come potrà essere comunque liquidato in via equitativa dal Giudice in applicazione del disposto dell'art. 1226 c.c. B) Ancora in via principale, accertata e dichiarata la responsabilità di in persona del legale rappresentante pro tempore, per il Controparte_1 depauperamento subito dalla sig.ra – e quindi dalle sue legittime eredi – dovuto al Parte_7
trasferimento ad altro soggetto di un dossier titoli del valore di € 45.000,00 mediante disposizione di trasferimento non sottoscritta dalla medesima sig.ra condannare il medesimo istituto di Parte_7 credito alla rifusione a favore delle sue legittime eredi, dell'importo di € 45.000,00, oltre interessi e rivalutazione ed oltre il risarcimento del danno ulteriore, come risulterà quantificato all'esito dell'espletanda istruttoria o come potrà essere comunque liquidato in via equitativa dal Giudice in applicazione del disposto dell'art. 1226 c.c.
B) Conseguentemente, riformare l'impugnata sentenza, ai punti 2) e 3) del dispositivo (e 5 della parte motiva), con vittoria di spese e compensi, e rifusione delle spese di CTU, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
pagina 2 di 10 C) In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, come formulate per specifici capitoli di prova orale in memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. cui si rimanda integralmente, con i testi ivi indicati, nonché, in caso di reiterata contestazione del valore dei titoli al momento del trasferimento, di CTU volta appunto all'accertamento di detto valore.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE
- accertare e dichiarare l'inammissibilità del terzo motivo di appello per tutti i motivi indicati in atti;
IN VIA PRINCIPALE
- respingere il primo e secondo motivo di appello proposti ex adverso perché infondati, sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti, e per l'effetto rigettare tutte le domande di parte appellante;
IN VIA ISTRUTTORIA
- dichiarare inammissibili le istanze istruttorie avversarie riproposte nel presente grado di giudizio per
i motivi indicati in atti e, in ogni caso, già dichiarate inammissibili dal Giudice di prime cure;
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese di lite, oltre accessori come per legge, spese generali, per entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 16 novembre 2020 le Sig.re , e Parte_1 Pt_2 Pt_3
nonché e in qualità di eredi della Sig.ra
[...] Pt_4 Parte_5 Parte_7
convenivano, innanzi al Tribunale di Lodi sostenendo che la de cuius in data 5 CP_1 CP_1
novembre 2010 aveva concluso, su sollecitazione della una compravendita di diamanti con la CP_2
Part società (di seguito ) corrispondendo a quest'ultima il prezzo Controparte_3
di euro 12.559,25, senza che tuttavia la Società venditrice avesse mai provveduto alla consegna del prezioso alla Cliente.
Pertanto, facendo leva sui doveri di diligenza e protezione della verso i propri clienti, le CP_2 Pt_9
chiedevano che la venisse condannata a risarcire loro il danno da inadempimento contrattuale, CP_2
Part quantificato nella intera somma versata dalla de cuius a per l'acquisto.
pagina 3 di 10 Le attrici asserivano altresì che l'Istituto di credito avrebbe dato esecuzione ad un ordine di trasferimento titoli dal conto deposito intestato alla sig.ra a quello del Sig. , Parte_7 Parte_10
per un importo complessivo di euro 45.000,00, nonostante questo recasse una firma falsa della de cuius.
Si costituiva regolarmente in giudizio che contestava, sia in fatto che in diritto, il CP_1
fondamento delle pretese avversarie.
Con comparsa depositata in data 22 giugno 2021 interveniva ex art. 105 c.p.c. , anch'essa Parte_6
in qualità di erede della sig.ra aderendo alle domande delle attrici. Pt_7
Con ordinanza del 13 luglio 2022 il Giudice disponeva la CTU grafologica ai fini di accertare “se la firma apposta in calce alla disposizione bancaria del 17/3/17 sia stata apposta da . La Parte_7 relazione peritale concludeva con certezza che la firma della sig.ra apposta sull'ordine Parte_7
trasferimento titoli del 17 marzo 2017 (doc.9 fascicolo di primo grado) fosse, in realtà, apocrifa.
Con sentenza n. 379/2024, pubblicata il 2 maggio 2024, il Tribunale di Lodi rigettava le domande formulate da parte attrice e parte intervenuta, condannava queste ultime, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, liquidate in euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali del 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili, e poneva definitivamente le spese di
CTU a loro carico.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
- il Tribunale ha accertato che il contratto di compravendita del diamante è stato stipulato tra
Part ( ) e come risultava dalla documentazione in Controparte_3 Parte_7
atti, in particolare dalla proposta di acquisto (doc.
6 - parte attrice). Ha evidenziato come l'intestazione della proposta e gli artt. 2 e 6 delle condizioni generali di vendita, sottoscritte da Part
confermassero che si era impegnata a concludere il contratto, consegnare il Parte_7
diamante e provvedere alla sua ricollocazione in caso di disinvestimento;
- il giudice ha escluso che la banca avesse assunto un'obbligazione relativa alla consegna del
Part diamante, rilevando che tale obbligo era in capo esclusivamente a , come emergeva dall'art. 2 delle condizioni generali di vendita. A ulteriore conferma dell'estraneità dell'istituto di credito rispetto all'obbligo di consegna, ha valorizzato la convenzione stipulata l'11 ottobre Part 2011 tra e la CP_2
- quanto alla domanda relativa all'ordine di trasferimento titoli dal conto deposito intestato a a favore di il Tribunale ha richiamato l'orientamento Parte_7 Parte_10
pagina 4 di 10 giurisprudenziale secondo cui la banca può essere ritenuta responsabile per una firma falsa solo nel caso in cui l'alterazione sia rilevabile ictu oculi, senza necessità di particolari strumenti o competenze da grafologo (Cass. civ. 1286/2016; Cass. civ. 20292/2011). Il giudice ha esaminato la CTU esperita nel corso del giudizio, prendendo atto che la consulente ha accertato l'apocrifia della firma sul modulo bancario del 17.3.2017. Tuttavia, ha evidenziato che l'alterazione non presentava anomalie immediatamente percepibili, risultando la falsità solo da un'analisi comparativa con le firme depositate. Ha, inoltre, escluso la presenza di segni di cancellatura, solchi ciechi o altre anomalie visibili (cfr. pag. 15 elaborato peritale);
- alla luce di ciò, il Tribunale ha ritenuto che la banca non potesse rilevare la falsità della firma con l'ordinaria diligenza richiesta al funzionario bancario e ha escluso qualsiasi profilo di responsabilità per l'esecuzione dell'ordine. A ulteriore conferma della buona fede della CP_2 ha valorizzato il fatto che l'ordine di trasferimento è stato disposto a favore di Parte_10
soggetto che, sin dal 2014, disponeva di procura ad operare sul conto deposito anche disgiuntamente da (doc.
9 - parte convenuta). Parte_7
Avverso tale sentenza hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , chiedendone la riforma e formulando i Parte_4 Parte_5 Parte_6
seguenti tre motivi di gravame:
Part
1. Errata qualificazione, in fatto ed in diritto, del ruolo di nella conclusione tra e CP_1 del “contratto di compravendita” del diamante – mancata valutazione degli Parte_7
elementi probatori documentali prodotti dalla scrivente difesa;
2. Erronea valutazione dei fatti di causa, come risultati provati e conseguente erronea individuazione dei precedenti giurisprudenziali “applicabili”;
3. Contraddittorietà della decisione con precedente valutazione.
La causa è stata iscritta sub r.g. 1713/2024 e la prima udienza fissata al 13.11.2024.
Nel giudizio di appello si è costituita contestando in toto quanto ex adverso dedotto Controparte_1
e insistendo per l'integrale conferma dell'impugnata sentenza e per la condanna alle ulteriori spese.
Alla fissata (prima) udienza del 13.11.2024, l'istruttore ha rinviato la causa avanti a sé all'udienza del
19.3.2025 per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352
c.p.c.
All'udienza del 19.3.2025 la causa è rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 5 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, le appellanti contestano la decisione del Tribunale nella parte in cui ha escluso la responsabilità di rispetto alla compravendita di un diamante intercorsa tra CP_1 [...]
Part e . Pt_7
In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto che la non fosse parte del contratto di CP_2
Part compravendita e che l'obbligo di consegna del diamante fosse a carico esclusivamente di .
Tuttavia, gli appellanti sostengono che debba essere considerata parte contrattuale sulla CP_1
base delle seguenti circostanze: Part
- la proposta di acquisto (doc.
6 - parte attrice) è stata compilata e trasmessa alla da un funzionario di e non direttamente da CP_1 Parte_7
Part
- l'accettazione dell'ordine (doc.
7 - parte attrice) è stata indirizzata da alla Banca e non alla cliente, a dimostrazione del coinvolgimento diretto dell'istituto di credito;
- il documento di trasporto della pietra preziosa (doc. 23 - parte attrice) attesta la consegna presso la filiale della ma non prova che il diamante sia stato consegnato a CP_2 Parte_7
- il giudice di primo grado ha ignorato numerosi precedenti giurisprudenziali che riconoscono la responsabilità delle banche nelle vendite di diamanti e, in particolare, Cass. SS.UU. n.
12477/2018;
Part
- il giudice ha attribuito rilievo alla convenzione tra e (doc.
2 - parte CP_1
convenuta), ma tale convenzione è stata stipulata il 11.10.2011, quasi un anno dopo la presunta compravendita del diamante (avvenuta nel novembre 2010), risultando quindi non applicabile al caso in esame.
Alla luce di quanto sopra, gli appellanti domandano la condanna di alla restituzione di CP_1
€12.559,25, corrispondente al prezzo del diamante, oltre interessi e risarcimento danni.
Il motivo è infondato e non meritevole di accoglimento.
L'odierna appellante ha chiesto di accertare e dichiarare il grave e ingiustificato inadempimento di rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti della propria cliente Sig.ra Controparte_1 [...]
e, conseguentemente, nei confronti dei suoi eredi. Ha inoltre domandato la condanna Pt_7 dell'istituto di credito convenuto alla restituzione integrale del prezzo del diamante, apparentemente Part acquistato tramite la società , pari a euro 12.559,25, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda fino all'integrale soddisfo.
pagina 6 di 10 La domanda attorea deve essere qualificata come una richiesta di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento della controparte e di condanna alla restituzione del prezzo, ai sensi dell'art. 1493 c.c. Tuttavia, tale domanda non può essere accolta, in quanto – come correttamente osservato dal giudice di primo grado – la non essendo parte del contratto, non CP_2
aveva alcun obbligo contrattuale di consegna del diamante.
Invero, dalla documentazione versata in atti emerge chiaramente che il pagamento è stato effettuato Part direttamente a , senza alcun passaggio economico attraverso la (doc. 14, fascicolo primo CP_2
grado - . Inoltre, la proposta di acquisto (doc. 6, fascicolo di primo grado - parte attrice) indica CP_2
Part che le uniche parti del contratto di compravendita fossero e come si evince non solo Parte_7 dall'intestazione della proposta, ove è riportato il nome della compagnia di diamanti, ma anche dagli artt. 2 e 6 delle condizioni generali di vendita, sottoscritte dalla Sig.ra Tali clausole prevedono Pt_7
Part che era l'unico soggetto obbligato a concludere il contratto, a consegnare il diamante e a provvedere alla sua ricollocazione in caso di disinvestimento, specificando espressamente all'art. 2 che Part
si impegna a concludere il contratto, e quindi a consegnare le pietre, entro 40 giorni solari a decorrere dalla data di ricevimento del fax della proposta di acquisto” (doc. 6, cit.).
Pur facendo generico riferimento al cosiddetto “scandalo dei diamanti” e ai provvedimenti amministrativi e giudiziari adottati in materia, parte attrice non ha fornito alcuna specifica indicazione in merito alla eventuale responsabilità della banca per comportamenti commerciali abusivi e illegittimi.
Non ha allegato che il diamante fosse stato acquistato a un prezzo superiore al suo valore effettivo, ma si è limitata a sostenere che il bene non sarebbe mai stato consegnato alla Sig.ra Pt_7
Pertanto, non essendo stata formulata alcuna domanda di condanna della al risarcimento dei CP_2
danni derivanti da presunti comportamenti commerciali abusivi e illegittimi, non può ritenersi applicabile la giurisprudenza richiamata dagli appellanti in tema di responsabilità dell'istituto per il suo coinvolgimento in pratiche commerciali scorrette nei confronti della clientela.
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la decisione del Tribunale nella parte in cui ha escluso la responsabilità della Banca in relazione al trasferimento di titoli per un valore di euro 45.000,00 dal conto di al conto di , nonostante sia stato accertato che la firma apposta Parte_7 Parte_10
sulla disposizione bancaria era apocrifa.
Secondo gli appellanti, il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che la responsabilità della banca fosse da escludersi in quanto il funzionario della Banca non era in grado di rilevare ictu oculi la falsificazione, non avendo competenze da esperto grafologo.
pagina 7 di 10 Sempre secondo gli appellanti, la firma era stata autenticata da un funzionario di , il quale CP_1 avrebbe dovuto verificare l'identità del firmatario, anche alla luce dello specimen di firma depositato dalla stessa Inoltre, essi sottolineano che, al momento della sottoscrizione dell'ordine, CP_2 [...]
risultava ricoverata in ospedale e, pertanto, non avrebbe potuto essere fisicamente presente per Pt_7
firmare la disposizione.
Gli appellanti contestano altresì il richiamo operato dal giudice alla sentenza Cass. Civ. n. 1286/2016, la quale riguarda i casi di assegni bancari, ossia strumenti che possono circolare al di fuori dei locali della Banca. Nel caso in esame, invece, si trattava di una disposizione di trasferimento titoli, che, a loro dire, avrebbe dovuto essere necessariamente firmata in presenza di un funzionario dell'istituto di credito.
Inoltre, insistono sul fatto che l'evidente difformità della firma rispetto agli specimen depositati avrebbe dovuto allertare il funzionario della Banca e indurlo a eseguire verifiche più approfondite, anziché autorizzare il trasferimento dei titoli senza alcun controllo aggiuntivo.
Alla luce di tali considerazioni, gli appellanti chiedono la condanna di alla restituzione CP_1 dell'importo corrispondente al valore dei titoli trasferiti (euro 45.000,00), oltre interessi e risarcimento danni.
Il motivo è infondato e non meritevole di accoglimento.
Il Tribunale ha correttamente escluso la responsabilità della Banca in relazione al trasferimento di titoli per un valore di euro 45.000,00 dal conto di a quello di , rilevando che la Parte_7 Parte_10
firma apposta sulla disposizione bancaria, pur accertata come apocrifa dal CTU, non presentava caratteristiche tali da renderne immediatamente percepibile la falsità. Ne consegue che l'istituto di credito non avrebbe potuto rilevare l'alterazione ictu oculi, ossia con la normale diligenza richiesta a un operatore bancario.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in presenza di circostanze tali da suggerire la necessità di cautele ulteriori, la banca non può limitarsi a verificare la conformità della sottoscrizione allo specimen, ma è tenuta ad adottare misure idonee a escludere il rischio di operazioni fraudolente. In tal senso, è stato affermato che l'omissione di tali controlli integra un comportamento colposo, precludendo l'esonero da responsabilità dell'istituto di credito. Tuttavia, affinché possa configurarsi un obbligo di diligenza rafforzata, è necessario che l'ordine sia pervenuto alla banca attraverso canali inusuali, circostanza che, nel caso di specie, non risulta provata (cfr. Cass. 23580/2017; Cass.
25894/2021).
pagina 8 di 10 A ciò si aggiunga che il trasferimento è stato disposto a favore del Sig. , soggetto che, sin Parte_10
dal 6 novembre 2014, risultava formalmente delegato ad operare sul conto deposito titoli della Sig.ra anche in via disgiunta. Tale delega, come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio Pt_7
(doc. 9, fascicolo primo grado - , gli conferiva espressamente la facoltà di compiere tutti gli atti CP_2
e le operazioni inerenti al deposito, ivi inclusi il ritiro degli strumenti finanziari, il trasferimento degli stessi – anche a proprio favore – e l'immissione di nuovi titoli1.
In considerazione di tale delega, e in assenza di elementi che dimostrino che l'ordine sia stato trasmesso alla banca attraverso canali anomali, deve ritenersi che l'operazione sia avvenuta nel rispetto delle ordinarie procedure bancarie. Né, in tal senso, può assumere rilievo dirimente l'accertata apocrifia della sottoscrizione, posto che – come già rilevato – la falsità non presentava caratteri di evidente riconoscibilità tali da imporre all'istituto di credito verifiche ulteriori.
Alla luce di quanto esposto, il secondo motivo d'appello deve essere rigettato.
Infine, con il terzo motivo, gli appellanti evidenziano una presunta contraddittorietà tra la decisione finale del giudice e la precedente proposta conciliativa dallo stesso formulata.
In particolare, fanno presente che, nonostante il giudice, in fase di conciliazione, avesse suggerito alla di corrispondere agli attori la somma di euro 50.000,00 a titolo di risarcimento, oltre a euro CP_2
2.000,00 per le spese legali e le spese di CTU, successivamente, pur in assenza di nuovi elementi istruttori, ha rigettato integralmente le domande proposte, senza fornire una motivazione esplicita in merito al mutamento di orientamento.
Il motivo è privo di fondamento e non può essere accolto, in quanto la proposta conciliativa formulata dal giudice non vincola in alcun modo la sua successiva decisione.
Le proposte conciliative, infatti, non costituiscono una valutazione anticipata del merito della causa, ma rappresentano esclusivamente uno strumento processuale di natura stragiudiziale, finalizzato a favorire una definizione concordata della controversia. Il tentativo di conciliazione, dunque, non incide sull'autonomia della decisione giudiziale e non può costituire un parametro di legittimità della sentenza di merito.
Il pagamento delle spese di lite dell'ulteriore grado di giudizio segue la soccombenza.
Pt_1 1 In particolare, il era stato delegato ad operare sul conto deposito titoli anche disgiuntamente rispetto all'intestataria e, in particolare, a porre in essere in via disgiunta “tutti gli atti e le operazioni inerenti al sopra citato deposito”, e tra cui
“ritirare tutti o parte degli strumenti finanziari depositati;
disporne il trasferimento, anche a proprio favore, su altro deposito titoli, comunque intestato o cointestato;
immettere altri strumenti finanziari”. pagina 9 di 10 Tali spese – avuto riguardo alla natura della controversia e alla quantità e qualità delle questioni trattate, con impegno difensivo connesso, e, più in generale, ai criteri e ai parametri tutti di legge
(regolamento di cui al D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022) – paiono congruamente liquidabili, applicati i valori medi dello scaglione di riferimento (euro 52.001,00 - 260.000,00), in complessivi euro 9.991,00 per compensi, oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. respinge l'appello principale proposto da Parte_1 Parte_2 Pt_3
e avverso la sentenza del
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
Tribunale di Lodi n. 379/2024, pubblicata in data 2 maggio 2024, sentenza che dunque conferma;
2. condanna le appellanti a rifondere all'appellata le ulteriori spese del grado, Controparte_1
che liquida in complessivi euro 9.991,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge;
3. dichiara la sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Emanuela Rizzi Giuseppe Ondei
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado d'appello iscritta al n. 1713/2024 R.G.
T R A
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. , ( ) e C.F._4 Parte_5 C.F._5
( ), rappresentate e difese dall'avv. Sara Soldati Parte_6 C.F._6
, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio, in Codogno, Via Email_1
Roma n. 6, come da delega in atti;
appellanti
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Benedetta Musco Carbonaro
e Luca Zitiello Email_2
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Milano, Email_3
Corso Europa n. 13, come da delega in atti;
appellata pagina 1 di 10 Sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
: Pt_4 Parte_5 Parte_6
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
A) In integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 379/2024, in particolare al punto 1) del dispositivo, con cui il Giudice di primo grado “Rigetta le domande formulate da parte attrice e parte intervenuta”, nonché le connesse parti motive, di cui ai capi 3 - punto 3 e 4 - punti 2 e 3, resa inter partes dal
Tribunale di Lodi, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Giulia Isadora Loi – nel procedimento civile R.G. n. 2683/2020, emessa il 23/4/2024 e pubblicata il 2/5/2024, notificata il
3/5/2024 e in accoglimento del proposto appello, accogliere le conclusioni come precisate all'esito del giudizio di primo grado, in particolare ai punti A) e B) del foglio di p.c., che qui si riportano:
A) In via principale, accertato e dichiarato, per tutti i motivi diffusamente esposti in atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, il grave ed ingiustificato inadempimento di alle Controparte_1 obbligazioni dallo stesso assunte nei confronti della propria cliente sig.ra – e, quindi, Parte_7
delle di lei legittime eredi – condannare l'istituto di credito convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, all'integrale rifusione alle medesime del prezzo del diamante Part apparentemente compravenduto tramite la società , pari ad € 12.559,25, oltre interessi e rivalutazione ed oltre il risarcimento del danno ulteriore, come risulterà quantificato all'esito dell'espletanda istruttoria o come potrà essere comunque liquidato in via equitativa dal Giudice in applicazione del disposto dell'art. 1226 c.c. B) Ancora in via principale, accertata e dichiarata la responsabilità di in persona del legale rappresentante pro tempore, per il Controparte_1 depauperamento subito dalla sig.ra – e quindi dalle sue legittime eredi – dovuto al Parte_7
trasferimento ad altro soggetto di un dossier titoli del valore di € 45.000,00 mediante disposizione di trasferimento non sottoscritta dalla medesima sig.ra condannare il medesimo istituto di Parte_7 credito alla rifusione a favore delle sue legittime eredi, dell'importo di € 45.000,00, oltre interessi e rivalutazione ed oltre il risarcimento del danno ulteriore, come risulterà quantificato all'esito dell'espletanda istruttoria o come potrà essere comunque liquidato in via equitativa dal Giudice in applicazione del disposto dell'art. 1226 c.c.
B) Conseguentemente, riformare l'impugnata sentenza, ai punti 2) e 3) del dispositivo (e 5 della parte motiva), con vittoria di spese e compensi, e rifusione delle spese di CTU, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
pagina 2 di 10 C) In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, come formulate per specifici capitoli di prova orale in memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. cui si rimanda integralmente, con i testi ivi indicati, nonché, in caso di reiterata contestazione del valore dei titoli al momento del trasferimento, di CTU volta appunto all'accertamento di detto valore.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE
- accertare e dichiarare l'inammissibilità del terzo motivo di appello per tutti i motivi indicati in atti;
IN VIA PRINCIPALE
- respingere il primo e secondo motivo di appello proposti ex adverso perché infondati, sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti, e per l'effetto rigettare tutte le domande di parte appellante;
IN VIA ISTRUTTORIA
- dichiarare inammissibili le istanze istruttorie avversarie riproposte nel presente grado di giudizio per
i motivi indicati in atti e, in ogni caso, già dichiarate inammissibili dal Giudice di prime cure;
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese di lite, oltre accessori come per legge, spese generali, per entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 16 novembre 2020 le Sig.re , e Parte_1 Pt_2 Pt_3
nonché e in qualità di eredi della Sig.ra
[...] Pt_4 Parte_5 Parte_7
convenivano, innanzi al Tribunale di Lodi sostenendo che la de cuius in data 5 CP_1 CP_1
novembre 2010 aveva concluso, su sollecitazione della una compravendita di diamanti con la CP_2
Part società (di seguito ) corrispondendo a quest'ultima il prezzo Controparte_3
di euro 12.559,25, senza che tuttavia la Società venditrice avesse mai provveduto alla consegna del prezioso alla Cliente.
Pertanto, facendo leva sui doveri di diligenza e protezione della verso i propri clienti, le CP_2 Pt_9
chiedevano che la venisse condannata a risarcire loro il danno da inadempimento contrattuale, CP_2
Part quantificato nella intera somma versata dalla de cuius a per l'acquisto.
pagina 3 di 10 Le attrici asserivano altresì che l'Istituto di credito avrebbe dato esecuzione ad un ordine di trasferimento titoli dal conto deposito intestato alla sig.ra a quello del Sig. , Parte_7 Parte_10
per un importo complessivo di euro 45.000,00, nonostante questo recasse una firma falsa della de cuius.
Si costituiva regolarmente in giudizio che contestava, sia in fatto che in diritto, il CP_1
fondamento delle pretese avversarie.
Con comparsa depositata in data 22 giugno 2021 interveniva ex art. 105 c.p.c. , anch'essa Parte_6
in qualità di erede della sig.ra aderendo alle domande delle attrici. Pt_7
Con ordinanza del 13 luglio 2022 il Giudice disponeva la CTU grafologica ai fini di accertare “se la firma apposta in calce alla disposizione bancaria del 17/3/17 sia stata apposta da . La Parte_7 relazione peritale concludeva con certezza che la firma della sig.ra apposta sull'ordine Parte_7
trasferimento titoli del 17 marzo 2017 (doc.9 fascicolo di primo grado) fosse, in realtà, apocrifa.
Con sentenza n. 379/2024, pubblicata il 2 maggio 2024, il Tribunale di Lodi rigettava le domande formulate da parte attrice e parte intervenuta, condannava queste ultime, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, liquidate in euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali del 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili, e poneva definitivamente le spese di
CTU a loro carico.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
- il Tribunale ha accertato che il contratto di compravendita del diamante è stato stipulato tra
Part ( ) e come risultava dalla documentazione in Controparte_3 Parte_7
atti, in particolare dalla proposta di acquisto (doc.
6 - parte attrice). Ha evidenziato come l'intestazione della proposta e gli artt. 2 e 6 delle condizioni generali di vendita, sottoscritte da Part
confermassero che si era impegnata a concludere il contratto, consegnare il Parte_7
diamante e provvedere alla sua ricollocazione in caso di disinvestimento;
- il giudice ha escluso che la banca avesse assunto un'obbligazione relativa alla consegna del
Part diamante, rilevando che tale obbligo era in capo esclusivamente a , come emergeva dall'art. 2 delle condizioni generali di vendita. A ulteriore conferma dell'estraneità dell'istituto di credito rispetto all'obbligo di consegna, ha valorizzato la convenzione stipulata l'11 ottobre Part 2011 tra e la CP_2
- quanto alla domanda relativa all'ordine di trasferimento titoli dal conto deposito intestato a a favore di il Tribunale ha richiamato l'orientamento Parte_7 Parte_10
pagina 4 di 10 giurisprudenziale secondo cui la banca può essere ritenuta responsabile per una firma falsa solo nel caso in cui l'alterazione sia rilevabile ictu oculi, senza necessità di particolari strumenti o competenze da grafologo (Cass. civ. 1286/2016; Cass. civ. 20292/2011). Il giudice ha esaminato la CTU esperita nel corso del giudizio, prendendo atto che la consulente ha accertato l'apocrifia della firma sul modulo bancario del 17.3.2017. Tuttavia, ha evidenziato che l'alterazione non presentava anomalie immediatamente percepibili, risultando la falsità solo da un'analisi comparativa con le firme depositate. Ha, inoltre, escluso la presenza di segni di cancellatura, solchi ciechi o altre anomalie visibili (cfr. pag. 15 elaborato peritale);
- alla luce di ciò, il Tribunale ha ritenuto che la banca non potesse rilevare la falsità della firma con l'ordinaria diligenza richiesta al funzionario bancario e ha escluso qualsiasi profilo di responsabilità per l'esecuzione dell'ordine. A ulteriore conferma della buona fede della CP_2 ha valorizzato il fatto che l'ordine di trasferimento è stato disposto a favore di Parte_10
soggetto che, sin dal 2014, disponeva di procura ad operare sul conto deposito anche disgiuntamente da (doc.
9 - parte convenuta). Parte_7
Avverso tale sentenza hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , chiedendone la riforma e formulando i Parte_4 Parte_5 Parte_6
seguenti tre motivi di gravame:
Part
1. Errata qualificazione, in fatto ed in diritto, del ruolo di nella conclusione tra e CP_1 del “contratto di compravendita” del diamante – mancata valutazione degli Parte_7
elementi probatori documentali prodotti dalla scrivente difesa;
2. Erronea valutazione dei fatti di causa, come risultati provati e conseguente erronea individuazione dei precedenti giurisprudenziali “applicabili”;
3. Contraddittorietà della decisione con precedente valutazione.
La causa è stata iscritta sub r.g. 1713/2024 e la prima udienza fissata al 13.11.2024.
Nel giudizio di appello si è costituita contestando in toto quanto ex adverso dedotto Controparte_1
e insistendo per l'integrale conferma dell'impugnata sentenza e per la condanna alle ulteriori spese.
Alla fissata (prima) udienza del 13.11.2024, l'istruttore ha rinviato la causa avanti a sé all'udienza del
19.3.2025 per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352
c.p.c.
All'udienza del 19.3.2025 la causa è rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 5 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, le appellanti contestano la decisione del Tribunale nella parte in cui ha escluso la responsabilità di rispetto alla compravendita di un diamante intercorsa tra CP_1 [...]
Part e . Pt_7
In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto che la non fosse parte del contratto di CP_2
Part compravendita e che l'obbligo di consegna del diamante fosse a carico esclusivamente di .
Tuttavia, gli appellanti sostengono che debba essere considerata parte contrattuale sulla CP_1
base delle seguenti circostanze: Part
- la proposta di acquisto (doc.
6 - parte attrice) è stata compilata e trasmessa alla da un funzionario di e non direttamente da CP_1 Parte_7
Part
- l'accettazione dell'ordine (doc.
7 - parte attrice) è stata indirizzata da alla Banca e non alla cliente, a dimostrazione del coinvolgimento diretto dell'istituto di credito;
- il documento di trasporto della pietra preziosa (doc. 23 - parte attrice) attesta la consegna presso la filiale della ma non prova che il diamante sia stato consegnato a CP_2 Parte_7
- il giudice di primo grado ha ignorato numerosi precedenti giurisprudenziali che riconoscono la responsabilità delle banche nelle vendite di diamanti e, in particolare, Cass. SS.UU. n.
12477/2018;
Part
- il giudice ha attribuito rilievo alla convenzione tra e (doc.
2 - parte CP_1
convenuta), ma tale convenzione è stata stipulata il 11.10.2011, quasi un anno dopo la presunta compravendita del diamante (avvenuta nel novembre 2010), risultando quindi non applicabile al caso in esame.
Alla luce di quanto sopra, gli appellanti domandano la condanna di alla restituzione di CP_1
€12.559,25, corrispondente al prezzo del diamante, oltre interessi e risarcimento danni.
Il motivo è infondato e non meritevole di accoglimento.
L'odierna appellante ha chiesto di accertare e dichiarare il grave e ingiustificato inadempimento di rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti della propria cliente Sig.ra Controparte_1 [...]
e, conseguentemente, nei confronti dei suoi eredi. Ha inoltre domandato la condanna Pt_7 dell'istituto di credito convenuto alla restituzione integrale del prezzo del diamante, apparentemente Part acquistato tramite la società , pari a euro 12.559,25, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda fino all'integrale soddisfo.
pagina 6 di 10 La domanda attorea deve essere qualificata come una richiesta di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento della controparte e di condanna alla restituzione del prezzo, ai sensi dell'art. 1493 c.c. Tuttavia, tale domanda non può essere accolta, in quanto – come correttamente osservato dal giudice di primo grado – la non essendo parte del contratto, non CP_2
aveva alcun obbligo contrattuale di consegna del diamante.
Invero, dalla documentazione versata in atti emerge chiaramente che il pagamento è stato effettuato Part direttamente a , senza alcun passaggio economico attraverso la (doc. 14, fascicolo primo CP_2
grado - . Inoltre, la proposta di acquisto (doc. 6, fascicolo di primo grado - parte attrice) indica CP_2
Part che le uniche parti del contratto di compravendita fossero e come si evince non solo Parte_7 dall'intestazione della proposta, ove è riportato il nome della compagnia di diamanti, ma anche dagli artt. 2 e 6 delle condizioni generali di vendita, sottoscritte dalla Sig.ra Tali clausole prevedono Pt_7
Part che era l'unico soggetto obbligato a concludere il contratto, a consegnare il diamante e a provvedere alla sua ricollocazione in caso di disinvestimento, specificando espressamente all'art. 2 che Part
si impegna a concludere il contratto, e quindi a consegnare le pietre, entro 40 giorni solari a decorrere dalla data di ricevimento del fax della proposta di acquisto” (doc. 6, cit.).
Pur facendo generico riferimento al cosiddetto “scandalo dei diamanti” e ai provvedimenti amministrativi e giudiziari adottati in materia, parte attrice non ha fornito alcuna specifica indicazione in merito alla eventuale responsabilità della banca per comportamenti commerciali abusivi e illegittimi.
Non ha allegato che il diamante fosse stato acquistato a un prezzo superiore al suo valore effettivo, ma si è limitata a sostenere che il bene non sarebbe mai stato consegnato alla Sig.ra Pt_7
Pertanto, non essendo stata formulata alcuna domanda di condanna della al risarcimento dei CP_2
danni derivanti da presunti comportamenti commerciali abusivi e illegittimi, non può ritenersi applicabile la giurisprudenza richiamata dagli appellanti in tema di responsabilità dell'istituto per il suo coinvolgimento in pratiche commerciali scorrette nei confronti della clientela.
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la decisione del Tribunale nella parte in cui ha escluso la responsabilità della Banca in relazione al trasferimento di titoli per un valore di euro 45.000,00 dal conto di al conto di , nonostante sia stato accertato che la firma apposta Parte_7 Parte_10
sulla disposizione bancaria era apocrifa.
Secondo gli appellanti, il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che la responsabilità della banca fosse da escludersi in quanto il funzionario della Banca non era in grado di rilevare ictu oculi la falsificazione, non avendo competenze da esperto grafologo.
pagina 7 di 10 Sempre secondo gli appellanti, la firma era stata autenticata da un funzionario di , il quale CP_1 avrebbe dovuto verificare l'identità del firmatario, anche alla luce dello specimen di firma depositato dalla stessa Inoltre, essi sottolineano che, al momento della sottoscrizione dell'ordine, CP_2 [...]
risultava ricoverata in ospedale e, pertanto, non avrebbe potuto essere fisicamente presente per Pt_7
firmare la disposizione.
Gli appellanti contestano altresì il richiamo operato dal giudice alla sentenza Cass. Civ. n. 1286/2016, la quale riguarda i casi di assegni bancari, ossia strumenti che possono circolare al di fuori dei locali della Banca. Nel caso in esame, invece, si trattava di una disposizione di trasferimento titoli, che, a loro dire, avrebbe dovuto essere necessariamente firmata in presenza di un funzionario dell'istituto di credito.
Inoltre, insistono sul fatto che l'evidente difformità della firma rispetto agli specimen depositati avrebbe dovuto allertare il funzionario della Banca e indurlo a eseguire verifiche più approfondite, anziché autorizzare il trasferimento dei titoli senza alcun controllo aggiuntivo.
Alla luce di tali considerazioni, gli appellanti chiedono la condanna di alla restituzione CP_1 dell'importo corrispondente al valore dei titoli trasferiti (euro 45.000,00), oltre interessi e risarcimento danni.
Il motivo è infondato e non meritevole di accoglimento.
Il Tribunale ha correttamente escluso la responsabilità della Banca in relazione al trasferimento di titoli per un valore di euro 45.000,00 dal conto di a quello di , rilevando che la Parte_7 Parte_10
firma apposta sulla disposizione bancaria, pur accertata come apocrifa dal CTU, non presentava caratteristiche tali da renderne immediatamente percepibile la falsità. Ne consegue che l'istituto di credito non avrebbe potuto rilevare l'alterazione ictu oculi, ossia con la normale diligenza richiesta a un operatore bancario.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in presenza di circostanze tali da suggerire la necessità di cautele ulteriori, la banca non può limitarsi a verificare la conformità della sottoscrizione allo specimen, ma è tenuta ad adottare misure idonee a escludere il rischio di operazioni fraudolente. In tal senso, è stato affermato che l'omissione di tali controlli integra un comportamento colposo, precludendo l'esonero da responsabilità dell'istituto di credito. Tuttavia, affinché possa configurarsi un obbligo di diligenza rafforzata, è necessario che l'ordine sia pervenuto alla banca attraverso canali inusuali, circostanza che, nel caso di specie, non risulta provata (cfr. Cass. 23580/2017; Cass.
25894/2021).
pagina 8 di 10 A ciò si aggiunga che il trasferimento è stato disposto a favore del Sig. , soggetto che, sin Parte_10
dal 6 novembre 2014, risultava formalmente delegato ad operare sul conto deposito titoli della Sig.ra anche in via disgiunta. Tale delega, come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio Pt_7
(doc. 9, fascicolo primo grado - , gli conferiva espressamente la facoltà di compiere tutti gli atti CP_2
e le operazioni inerenti al deposito, ivi inclusi il ritiro degli strumenti finanziari, il trasferimento degli stessi – anche a proprio favore – e l'immissione di nuovi titoli1.
In considerazione di tale delega, e in assenza di elementi che dimostrino che l'ordine sia stato trasmesso alla banca attraverso canali anomali, deve ritenersi che l'operazione sia avvenuta nel rispetto delle ordinarie procedure bancarie. Né, in tal senso, può assumere rilievo dirimente l'accertata apocrifia della sottoscrizione, posto che – come già rilevato – la falsità non presentava caratteri di evidente riconoscibilità tali da imporre all'istituto di credito verifiche ulteriori.
Alla luce di quanto esposto, il secondo motivo d'appello deve essere rigettato.
Infine, con il terzo motivo, gli appellanti evidenziano una presunta contraddittorietà tra la decisione finale del giudice e la precedente proposta conciliativa dallo stesso formulata.
In particolare, fanno presente che, nonostante il giudice, in fase di conciliazione, avesse suggerito alla di corrispondere agli attori la somma di euro 50.000,00 a titolo di risarcimento, oltre a euro CP_2
2.000,00 per le spese legali e le spese di CTU, successivamente, pur in assenza di nuovi elementi istruttori, ha rigettato integralmente le domande proposte, senza fornire una motivazione esplicita in merito al mutamento di orientamento.
Il motivo è privo di fondamento e non può essere accolto, in quanto la proposta conciliativa formulata dal giudice non vincola in alcun modo la sua successiva decisione.
Le proposte conciliative, infatti, non costituiscono una valutazione anticipata del merito della causa, ma rappresentano esclusivamente uno strumento processuale di natura stragiudiziale, finalizzato a favorire una definizione concordata della controversia. Il tentativo di conciliazione, dunque, non incide sull'autonomia della decisione giudiziale e non può costituire un parametro di legittimità della sentenza di merito.
Il pagamento delle spese di lite dell'ulteriore grado di giudizio segue la soccombenza.
Pt_1 1 In particolare, il era stato delegato ad operare sul conto deposito titoli anche disgiuntamente rispetto all'intestataria e, in particolare, a porre in essere in via disgiunta “tutti gli atti e le operazioni inerenti al sopra citato deposito”, e tra cui
“ritirare tutti o parte degli strumenti finanziari depositati;
disporne il trasferimento, anche a proprio favore, su altro deposito titoli, comunque intestato o cointestato;
immettere altri strumenti finanziari”. pagina 9 di 10 Tali spese – avuto riguardo alla natura della controversia e alla quantità e qualità delle questioni trattate, con impegno difensivo connesso, e, più in generale, ai criteri e ai parametri tutti di legge
(regolamento di cui al D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022) – paiono congruamente liquidabili, applicati i valori medi dello scaglione di riferimento (euro 52.001,00 - 260.000,00), in complessivi euro 9.991,00 per compensi, oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. respinge l'appello principale proposto da Parte_1 Parte_2 Pt_3
e avverso la sentenza del
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
Tribunale di Lodi n. 379/2024, pubblicata in data 2 maggio 2024, sentenza che dunque conferma;
2. condanna le appellanti a rifondere all'appellata le ulteriori spese del grado, Controparte_1
che liquida in complessivi euro 9.991,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge;
3. dichiara la sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Emanuela Rizzi Giuseppe Ondei
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