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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 9565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9565 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 57696/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
In persona della dott.ssa Wanda VE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 57696/2023, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. in data 17 giugno 2025, vertente tra:
come in atti rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Fabio Calò e Parte_1 dall'Avv. Giuseppina Tenga;
RICORRENTE
CONTRO
, Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale di Roma, Controparte_1 rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
RESISTENTE
Persona_1
LITISCONSORTE NECESSARIO
OGGETTO: ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/2002, art. 15 D.Lgs. 150/2011 e art. 281 decies c.p.c. avverso provvedimento di liquidazione delle indennità di custodia e di conservazione del Tribunale di Roma del 25 maggio 2023, depositato il 15 novembre 2023 e comunicato il 17 novembre 2023, con cui veniva liquidato al ricorrente il compenso per l'attività di custode giudiziario resa nella causa R.G.DIB 3943/2017, RG PM 1925/2013
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 17 giugno 2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Può omettersi lo svolgimento del processo tenuto conto dell'art. 45, co. 17 della L. n. 69/2009, che ha disposto la modifica dell'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., il quale ora prescrive che la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorrente ha chiesto la revoca del decreto di liquidazione inerente all'indennità da custodia di beni, ritenendo errata la quantificazione operata dal giudice penale, e pari ad euro 42,26, per aver il
Tribunale applicato il Protocollo d'Intesa del 17 luglio 2013 invece delle tariffe dell'Agenzia del
Demanio - da considerarsi quale uso locale applicabile alla fattispecie - che avrebbe determinato la liquidazione del corretto importo pari ad euro 433,96 oltre iva, comprensivo di 40 euro di spese di trasporto, domandato nel presente giudizio dal ricorrente.
Si costituivano il e la Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale Controparte_1 di Roma che chiedevano il rigetto del ricorso ritenendo corretta la quantificazione operata nel provvedimento impugnato e non applicabili le tariffe dell'Agenzia del Demanio e contestando la carenza di prova nell'an e nel quantum debeatur.
Rimaneva contumace , cui veniva notificato il ricorso in qualità di litisconsorte Persona_1 necessario (cfr. Cass. Civ. 19720/2022 secondo cui “nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso”).
Ebbene, al fine della risoluzione della fattispecie de qua deve richiamarsi brevemente la disciplina normativa applicabile al caso di specie.
Ai sensi dell'art. 58 T.U. 115/2002 al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo spetta un'indennità per la custodia e la conservazione.
Tale indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59 T.U. 115/2002 (ovverosia con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 23 agosto 1988 n. 400, art. 17 commi 3 e 4) e, in via residuale, secondo gli usi locali;
sono altresì rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.
In data 2 settembre 2006, veniva adottato il Decreto Ministeriale n. 265 recante tabelle relative alle indennità di custodia aventi ad oggetto esclusivamente veicoli a motore e natanti;
il decreto, infatti, specificava all'art. 5 che per la determinazione dell'indennità relativa “ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti” si doveva far riferimento, In via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, T.U. 115/2002. Ne consegue che, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel DM n. 265 del 2006, dovranno applicarsi gli usi locali, se esistenti, dovendo escludersi il ricorso a criteri alternativi ovvero il richiamo all'equità e potendosi attribuire valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le prefetture locali ne facciano uso abituale per compensare i custodi (Cass. Civ. 21.01.2022 n. 2507).
La giurisprudenza più recente della Suprema Corte assimila agli 'usi locali' le tariffe elaborate dall'Agenzia del Demanio di Roma (cfr. doc. 2 ricorso), si veda da ultimo Cassazione Civile sentenza n. 2789 del 31.01.2023 “Reputa il Collegio di dover assicurare continuità alla recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11553/2019), che ha ritenuto ad esempio condivisibile il ricorso alle tariffe approvate dall'Agenzia del Demanio di Roma, in quanto ritenute corrispondenti agli usi locali cui la norma fa richiamo (…) Deve … ritenersi che nell'applicazione ex art. 58 del
DPR n. 115/2002 possa attribuirsi valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati in fatto dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le
Prefetture locali ne facciano uso abituale per compensare i custodi di beni sequestrati in via amministrativa (…) Quanto all'obiezione secondo cui l'esistenza degli usi presuppone la loro osservanza da parte della collettività nella convinzione della loro cogenza sicché sarebbe necessario anche accertare tale elemento, la cosiddetta opinio juris ac necessitatis (…) va ricordato”, per questi usi locali non occorre verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis perché è lo stesso DM 256/2006 a stabilire la determinazione dell'indennità sulla base degli gli usi locali, infatti “poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale, di per sé, a recepire e a legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris” (Cass. Civ. 2789/2023).
Ciò richiamato, questo Tribunale non concorda con il criterio di liquidazione adottato dal giudice penale in quanto il Protocollo del 17 luglio 2013 (doc. A memoria di costituzione del resistente) non ha alcun carattere vincolante o valore normativo, né è da qualificare pacificamente come uso legale, considerato che tale dedotta prassi è in realtà smentita da alcune delle liquidazioni operate dagli stessi giudici penali (cfr. doc. 7 ricorso).
Diversamente questo giudice, al di là da ogni questione formatasi nel corso del tempo sul punto e richiamata da parte resistente, condivide pienamente la giurisprudenza di legittimità succitata che qualifica come usi locali la Tabella dell'Agenzia del Demanio di Roma (protocollo n. 1233/02) recante le 'Tariffe di custodia giornaliera da applicarsi ai beni mobili sequestrati', con la conseguenza che la quantificazione del compenso del custode deve avvenire applicando queste tabelle.
Al fine di procedere alla nuova quantificazione secondo il predetto criterio deve verificarsi se il ricorrente ha o meno assolto all'onere probatorio su di esso gravante relativo all'an debeatur ed al quantum debeatur.
In relazione all'an debeatur deve ritenersi che l'attività di custodia effettuata dal ricorrente sia stata documentalmente provata con la produzione, in particolare, del 'Verbale di consegna e affidamento in giudiziale custodia reperto' (cfr. doc. 1 ricorso) sottoscritto dalla guardia di finanza e quindi facente prova sino a querela di falso.
Diversamente deve dirsi in relazione al quantum debeatur.
Infatti, le Tabelle dell'Agenzia del Demanio, come sopra richiamato, prevedono, per la liquidazione dell'indennità, diversi importi a seconda del tempo di custodia, dell'oggetto della custodia (merci, autovetture, autocarri etc.) e del luogo di custodia (area coperta, area scoperta, locale chiuso), nonché - allorquando si tratti di merci - come nel caso di specie - a seconda dell'ingombro dei beni, da individuare in metri cubi e/o frazione di metri cubi (infatti le percentuali previste nella tabella vengono moltiplicate per i metri cubi, oltre che per il tempo trascorso).
Ebbene nel caso di specie, il ricorrente non ha assolto al proprio onere probatorio di fornire tutti gli elementi per procedere alla quantificazione secondo tale nuovo criterio di liquidazione.
Infatti, dai documenti depositati possono evincersi soltanto i seguenti dati: il numero di merci affidate in custodia laddove nel 'Verbale di Consegna ed affidamento in giudiziale custodia reperto' viene indicato 'totale colli in sequestro: 01' e 'merce: n. 4 maglie – n. 2 orologi – n. 102 etichette' - ed il periodo temporale dell'attività prestata dal ricorrente ossia dal dì 31 gennaio 2013 - data indicata dalla guardia di finanza nel 'Verbale di Consegna ed affidamento in giudiziale custodia reperto' - al 18 dicembre 2018 – data indicata nel 'Verbale di prelievo definitivo reperti'(cfr. doc. 1 ricorso).
Quanto poi al luogo di custodia il ricorrente ha articolato a pagina 6 una serie di allegazione circa la conservazione in locale chiuso, ragionevolmente accoglibili considerato il tipo di merce affidata, facilmente deperibile, e l'assenza di contestazioni sul deterioramento della stessa nel verbale di prelievo della Guardia di Finanza.
Diversamente, il ricorrente non ha prodotto alcun elemento probatorio e neppure indiziario, né tantomeno ha allegato eventuali ragioni o argomentazioni che consentano di ritenere l'ingombro delle merci custodite pari a 0,20 metri cubi, essendosi limitato ad indicare apoditticamente i metri cubi allorquando ha operato in atti i calcoli per quantificare il compenso (cfr. pag. 6 ricorso). Questo elemento è invece uno degli elementi indispensabili per poter liquidare il compenso.
Peraltro l'assenza di una allegazione chiara e articolata in punto di fatto da parte del ricorrente rende sufficiente ai fini del 115 c.p.c. la contestazione genericamente operata dalla resistente sull'an e quantum debeatur del compenso (cfr. pag. 8 e 9 memoria); d'altronde l'onere ex art. 115 c.p.c. gravante sul convenuto “si coordina … con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata” (Cass. Civ. n. 26908/2020).
In considerazione, quindi, della carenza di tutti gli elementi necessari per quantificare il compenso richiesto, deve ritenersi che la domanda del ricorrente, se da una parte poteva essere accolta quanto all'erroneità del criterio di liquidazione, deve essere rigettata per carenza di prova del quantum debeatur.
Analogamente deve dirsi in relazione alle spese di trasporto quantificate in euro 40,00 dal ricorrente, seppure debba rilevarsi che nel verbale di consegna delle merci viene indicato che le operazioni di trasporto venivano effettuate con veicolo modello Iveco 35 della ditta
[...]
(cfr. doc. 1 ricorso – verbale di affidamento in custodia), tuttavia, parte ricorrente Parte_1 non ha fornito elementi o prove giustificative della quantificazione operata e/o dell'esborso sostenuto.
In difetto di prova del quantum debeatur la domanda deve essere rigettata ed il decreto opposto confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in conformità ai criteri di cui all'art. 4 del DM n. 55/2014, in relazione alle cause di valore inferiore ad euro
1.101,00, considerando i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto in considerazione della non complessità della causa e della giurisprudenza formatasi, riconosciute le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M
.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
- rigetta il ricorso e conferma il decreto opposto;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti, liquidate in complessivi euro 232,00,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, 25 giugno 2025
IL GIUDICE W. VE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
In persona della dott.ssa Wanda VE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 57696/2023, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. in data 17 giugno 2025, vertente tra:
come in atti rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Fabio Calò e Parte_1 dall'Avv. Giuseppina Tenga;
RICORRENTE
CONTRO
, Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale di Roma, Controparte_1 rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
RESISTENTE
Persona_1
LITISCONSORTE NECESSARIO
OGGETTO: ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/2002, art. 15 D.Lgs. 150/2011 e art. 281 decies c.p.c. avverso provvedimento di liquidazione delle indennità di custodia e di conservazione del Tribunale di Roma del 25 maggio 2023, depositato il 15 novembre 2023 e comunicato il 17 novembre 2023, con cui veniva liquidato al ricorrente il compenso per l'attività di custode giudiziario resa nella causa R.G.DIB 3943/2017, RG PM 1925/2013
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 17 giugno 2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Può omettersi lo svolgimento del processo tenuto conto dell'art. 45, co. 17 della L. n. 69/2009, che ha disposto la modifica dell'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., il quale ora prescrive che la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorrente ha chiesto la revoca del decreto di liquidazione inerente all'indennità da custodia di beni, ritenendo errata la quantificazione operata dal giudice penale, e pari ad euro 42,26, per aver il
Tribunale applicato il Protocollo d'Intesa del 17 luglio 2013 invece delle tariffe dell'Agenzia del
Demanio - da considerarsi quale uso locale applicabile alla fattispecie - che avrebbe determinato la liquidazione del corretto importo pari ad euro 433,96 oltre iva, comprensivo di 40 euro di spese di trasporto, domandato nel presente giudizio dal ricorrente.
Si costituivano il e la Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale Controparte_1 di Roma che chiedevano il rigetto del ricorso ritenendo corretta la quantificazione operata nel provvedimento impugnato e non applicabili le tariffe dell'Agenzia del Demanio e contestando la carenza di prova nell'an e nel quantum debeatur.
Rimaneva contumace , cui veniva notificato il ricorso in qualità di litisconsorte Persona_1 necessario (cfr. Cass. Civ. 19720/2022 secondo cui “nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso”).
Ebbene, al fine della risoluzione della fattispecie de qua deve richiamarsi brevemente la disciplina normativa applicabile al caso di specie.
Ai sensi dell'art. 58 T.U. 115/2002 al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo spetta un'indennità per la custodia e la conservazione.
Tale indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59 T.U. 115/2002 (ovverosia con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 23 agosto 1988 n. 400, art. 17 commi 3 e 4) e, in via residuale, secondo gli usi locali;
sono altresì rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.
In data 2 settembre 2006, veniva adottato il Decreto Ministeriale n. 265 recante tabelle relative alle indennità di custodia aventi ad oggetto esclusivamente veicoli a motore e natanti;
il decreto, infatti, specificava all'art. 5 che per la determinazione dell'indennità relativa “ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti” si doveva far riferimento, In via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, T.U. 115/2002. Ne consegue che, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel DM n. 265 del 2006, dovranno applicarsi gli usi locali, se esistenti, dovendo escludersi il ricorso a criteri alternativi ovvero il richiamo all'equità e potendosi attribuire valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le prefetture locali ne facciano uso abituale per compensare i custodi (Cass. Civ. 21.01.2022 n. 2507).
La giurisprudenza più recente della Suprema Corte assimila agli 'usi locali' le tariffe elaborate dall'Agenzia del Demanio di Roma (cfr. doc. 2 ricorso), si veda da ultimo Cassazione Civile sentenza n. 2789 del 31.01.2023 “Reputa il Collegio di dover assicurare continuità alla recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11553/2019), che ha ritenuto ad esempio condivisibile il ricorso alle tariffe approvate dall'Agenzia del Demanio di Roma, in quanto ritenute corrispondenti agli usi locali cui la norma fa richiamo (…) Deve … ritenersi che nell'applicazione ex art. 58 del
DPR n. 115/2002 possa attribuirsi valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati in fatto dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le
Prefetture locali ne facciano uso abituale per compensare i custodi di beni sequestrati in via amministrativa (…) Quanto all'obiezione secondo cui l'esistenza degli usi presuppone la loro osservanza da parte della collettività nella convinzione della loro cogenza sicché sarebbe necessario anche accertare tale elemento, la cosiddetta opinio juris ac necessitatis (…) va ricordato”, per questi usi locali non occorre verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis perché è lo stesso DM 256/2006 a stabilire la determinazione dell'indennità sulla base degli gli usi locali, infatti “poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale, di per sé, a recepire e a legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris” (Cass. Civ. 2789/2023).
Ciò richiamato, questo Tribunale non concorda con il criterio di liquidazione adottato dal giudice penale in quanto il Protocollo del 17 luglio 2013 (doc. A memoria di costituzione del resistente) non ha alcun carattere vincolante o valore normativo, né è da qualificare pacificamente come uso legale, considerato che tale dedotta prassi è in realtà smentita da alcune delle liquidazioni operate dagli stessi giudici penali (cfr. doc. 7 ricorso).
Diversamente questo giudice, al di là da ogni questione formatasi nel corso del tempo sul punto e richiamata da parte resistente, condivide pienamente la giurisprudenza di legittimità succitata che qualifica come usi locali la Tabella dell'Agenzia del Demanio di Roma (protocollo n. 1233/02) recante le 'Tariffe di custodia giornaliera da applicarsi ai beni mobili sequestrati', con la conseguenza che la quantificazione del compenso del custode deve avvenire applicando queste tabelle.
Al fine di procedere alla nuova quantificazione secondo il predetto criterio deve verificarsi se il ricorrente ha o meno assolto all'onere probatorio su di esso gravante relativo all'an debeatur ed al quantum debeatur.
In relazione all'an debeatur deve ritenersi che l'attività di custodia effettuata dal ricorrente sia stata documentalmente provata con la produzione, in particolare, del 'Verbale di consegna e affidamento in giudiziale custodia reperto' (cfr. doc. 1 ricorso) sottoscritto dalla guardia di finanza e quindi facente prova sino a querela di falso.
Diversamente deve dirsi in relazione al quantum debeatur.
Infatti, le Tabelle dell'Agenzia del Demanio, come sopra richiamato, prevedono, per la liquidazione dell'indennità, diversi importi a seconda del tempo di custodia, dell'oggetto della custodia (merci, autovetture, autocarri etc.) e del luogo di custodia (area coperta, area scoperta, locale chiuso), nonché - allorquando si tratti di merci - come nel caso di specie - a seconda dell'ingombro dei beni, da individuare in metri cubi e/o frazione di metri cubi (infatti le percentuali previste nella tabella vengono moltiplicate per i metri cubi, oltre che per il tempo trascorso).
Ebbene nel caso di specie, il ricorrente non ha assolto al proprio onere probatorio di fornire tutti gli elementi per procedere alla quantificazione secondo tale nuovo criterio di liquidazione.
Infatti, dai documenti depositati possono evincersi soltanto i seguenti dati: il numero di merci affidate in custodia laddove nel 'Verbale di Consegna ed affidamento in giudiziale custodia reperto' viene indicato 'totale colli in sequestro: 01' e 'merce: n. 4 maglie – n. 2 orologi – n. 102 etichette' - ed il periodo temporale dell'attività prestata dal ricorrente ossia dal dì 31 gennaio 2013 - data indicata dalla guardia di finanza nel 'Verbale di Consegna ed affidamento in giudiziale custodia reperto' - al 18 dicembre 2018 – data indicata nel 'Verbale di prelievo definitivo reperti'(cfr. doc. 1 ricorso).
Quanto poi al luogo di custodia il ricorrente ha articolato a pagina 6 una serie di allegazione circa la conservazione in locale chiuso, ragionevolmente accoglibili considerato il tipo di merce affidata, facilmente deperibile, e l'assenza di contestazioni sul deterioramento della stessa nel verbale di prelievo della Guardia di Finanza.
Diversamente, il ricorrente non ha prodotto alcun elemento probatorio e neppure indiziario, né tantomeno ha allegato eventuali ragioni o argomentazioni che consentano di ritenere l'ingombro delle merci custodite pari a 0,20 metri cubi, essendosi limitato ad indicare apoditticamente i metri cubi allorquando ha operato in atti i calcoli per quantificare il compenso (cfr. pag. 6 ricorso). Questo elemento è invece uno degli elementi indispensabili per poter liquidare il compenso.
Peraltro l'assenza di una allegazione chiara e articolata in punto di fatto da parte del ricorrente rende sufficiente ai fini del 115 c.p.c. la contestazione genericamente operata dalla resistente sull'an e quantum debeatur del compenso (cfr. pag. 8 e 9 memoria); d'altronde l'onere ex art. 115 c.p.c. gravante sul convenuto “si coordina … con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata” (Cass. Civ. n. 26908/2020).
In considerazione, quindi, della carenza di tutti gli elementi necessari per quantificare il compenso richiesto, deve ritenersi che la domanda del ricorrente, se da una parte poteva essere accolta quanto all'erroneità del criterio di liquidazione, deve essere rigettata per carenza di prova del quantum debeatur.
Analogamente deve dirsi in relazione alle spese di trasporto quantificate in euro 40,00 dal ricorrente, seppure debba rilevarsi che nel verbale di consegna delle merci viene indicato che le operazioni di trasporto venivano effettuate con veicolo modello Iveco 35 della ditta
[...]
(cfr. doc. 1 ricorso – verbale di affidamento in custodia), tuttavia, parte ricorrente Parte_1 non ha fornito elementi o prove giustificative della quantificazione operata e/o dell'esborso sostenuto.
In difetto di prova del quantum debeatur la domanda deve essere rigettata ed il decreto opposto confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in conformità ai criteri di cui all'art. 4 del DM n. 55/2014, in relazione alle cause di valore inferiore ad euro
1.101,00, considerando i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto in considerazione della non complessità della causa e della giurisprudenza formatasi, riconosciute le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M
.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
- rigetta il ricorso e conferma il decreto opposto;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti, liquidate in complessivi euro 232,00,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, 25 giugno 2025
IL GIUDICE W. VE