Decreto cautelare 7 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 16 ottobre 2025
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00728/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00873/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 873 del 2025, proposto dalla società Kw Apparecchi Scientifici S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B76EE71468, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Teresa Grassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Università degli Studi di Cagliari - Direzione per la Ricerca e il Territorio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Nuoro n. 50;
nei confronti
della società Labormed S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- del provvedimento del dirigente della Direzione per la Ricerca e il Territorio dell’Università degli Studi di Cagliari n. 840/2025 del 2 settembre 2025, avente a oggetto << PNRR 4468/2024_ procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 36 del 31.03.2023, previo avviso di manifestazione di interesse volto a individuare gli operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione da invitare alla successiva procedura negoziata, per l’affidamento della fornitura di ultracongelatori per temperature fino a -150 e fino a -90° c per il biobanking mediante codice a barre e 2d dei campioni biologici completi di rack , funzionali alle attività di ricerca nell’ambito del progetto PNRR HEAL ITALIA codice MUR: PE0000019 a valere sulla missione 4 componente 2 investimento 1.3 - “creazione di partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea “NEXT GENERATION EU” - CUI: F80019600925202500024 CUP: F53C22000750006 CIG: B76EE71468 - Determinazione di aggiudicazione di cui all’art. 17 co. 5 del D. Lgs. 36/2023 >>;
- del provvedimento del dirigente della Direzione per la Ricerca e il Territorio dell’Università degli Studi di Cagliari n. 948/2025 del 29 settembre 2025 avente a oggetto << PNRR 4468/2024_ procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 36 del 31.03.2023, previo avviso di manifestazione di interesse volto a individuare gli operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione da invitare alla successiva procedura negoziata, per l’affidamento della fornitura di ultracongelatori per temperature fino a -150 e fino a -90° c per il biobanking mediante codice a barre e 2d dei campioni biologici completi di rack , funzionali alle attività di ricerca nell’ambito del progetto PNRR HEAL ITALIA codice MUR: PE0000019 a valere sulla missione 4 componente 2 investimento 1.3 - “creazione di partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) finanziato dall’unione europea “NEXT GENERATION EU” - CUI: F80019600925202500024 CUP: F53C22000750006 CIG: B76EE71468 - Provvedimento di conferma della disposizione di aggiudicazione Rep. n. 840 del 02/09/2025 ai sensi dell'art. 17 co. 5 del D.Lgs. 36/2023 >>;
- di qualsiasi altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale “ancorché non conosciuto e/o incognito”, tra cui il verbale di gara telematica n. 1 del 28.7.2025 e il verbale di gara telematica n. 2 del 31.7.2025 – affidamento fornitura ultracongelatori – importo stimato corrispettivi a base d’asta € 171.500 oltre IVA e altri oneri - art. 12-bis d.l. n. 68/2022, come convertito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Cagliari - Direzione per la Ricerca e il Territorio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. AR RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
1. In data 26.6.2025 l’Università degli Studi di Cagliari ha avviato una procedura negoziata, previo avviso di manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 31.3.2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), per l’affidamento della “ fornitura di ultracongelatori per temperature fino a -150 e fino a -90° c per il biobanking mediante codice a barre e 2d dei campioni biologici completi di rack , funzionali alle attività di ricerca nell'ambito del progetto PNRR HEAL ITALIA, Codice MUR: PE0000019 a valere sulla missione 4 componente 2 investimento 1.3 - “creazione di “partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) finanziato dall’unione europea “ NEXT GENERATION EU ” - Importo stimato dei corrispettivi a base della procedura: € 171.500,00, oltre IVA e altri oneri ”.
Il criterio di aggiudicazione era quello del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 50, comma 4, e 108 del Codice.
La Stazione appaltante ha quindi pubblicato avviso di manifestazione di interesse al fine di individuare almeno cinque operatori economici da invitare alla eventuale successiva procedura negoziata.
Entro il termine di scadenza sono pervenute tre manifestazioni di interesse, presentate dalle imprese KW Apparecchi Scientifici S.r.l. (odierna ricorrente), LABORMED S.r.l. e MO SH FI IL S.r.l.
In data 16.7.2025 è stata trasmessa lettera di invito a tutti gli operatori economici che avevano manifestato interesse.
Entro il termine previsto sono pervenute le offerte economiche di KW Apparecchi Scientifici S.r.l. e LABORMED S.r.l.
Con provvedimento del Dirigente della Direzione per la Ricerca e il Territorio dell’Università degli Studi di Cagliari n. 840/2025 del 2.9.2025 l’appalto è stato aggiudicato a LABORMED S.r.l., collocatasi al primo posto della graduatoria di merito con un ribasso sull’importo complessivo a base d’asta pari a 18,35% (per un importo complessivo, al netto del ribasso offerto, pari a € 140.029,75, oltre IVA ai sensi di legge).
Dopo la comunicazione di aggiudicazione, KW Apparecchi Scientifici S.r.l. ha presentato istanza di accesso agli atti e, alla luce della documentazione resa disponibile dalla stazione appaltante (schede tecniche dei prodotti presentate dal concorrente aggiudicatario e verbali di gara), ha contestato l’illegittimità/erroneità dell’aggiudicazione per non conformità alle prescrizioni della lex specialis degli ultracongelatori di tipo A offerti dall’aggiudicataria, chiedendo l’annullamento/revoca della disposizione dirigenziale n. 840/2025 del 2.9.2025 e l’emanazione di un nuovo provvedimento di aggiudicazione in suo favore.
All’esito del “ subprocedimento di verifica e approfondimento sulla conformità delle attrezzature oggetto di affidamento ” la stazione appaltante, con provvedimento dirigenziale n. 948/2025 del 29 settembre 2025, ha confermato l’aggiudicazione a favore di Labormed S.r.l.
2. Con l’odierno ricorso KW Apparecchi Scientifici S.r.l. impugna gli atti indicati in epigrafe, lamentando che l’offerta di Labormed S.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa perché non conforme alle richieste di gara e affidando il gravame alle seguenti censure, condensate in un unico motivo:
“ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 48 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Costituzione – Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis di gara ed in particolare dell’art. 2.4 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii. - Violazione del principio del giusto procedimento, dei principi di trasparenza, di correttezza, di non discriminazione, di parità di trattamento, violazione della par condicio tra i concorrenti - Travisamento dei fatti – Carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione - Carenza di istruttoria – Ingiustizia manifesta ”.
Secondo la ricorrente l’offerta che è risultata aggiudicataria non prevedeva congelatori di tipo A conformi alle specifiche tecniche indicate nell’art. 2.4 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale (Caratteristiche tecniche minime - Caratteristiche generali e specifiche tecniche Minime ultracongelatori Tipo A).
Tale previsione della lex specialis prevede un “ Ultracongelatore da biobanca per temperature almeno fino a -85° C, di volume non inferiore a 700 litri e comunque in grado di alloggiare non meno di 500 box. Struttura ad alto isolamento (spessore medio 140 mm) montata su ruote con cassa interna e ripiani in acciaio inox AISI 304. Porta con chiusura a chiave e 4 comparti ognuno chiuso da un controsportello interno indipendente, coibentati con guarnizione tripla in gomma silicone. Doppio impianto di refrigerazione a cascata indipendente (N. 4 compressori ermetici + 2 evaporatori) e condensazione ad aria […]”.
La ricorrente contesta alla controinteressata di avere offerto ultracongelatori di Tipo A dotati di 2 compressori e non di 4 come previsto.
La stazione appaltante avrebbe già valutato non conforme al Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale una fornitura di tal genere, come emergerebbe dalla risposta al chiarimento 3.4, che era stato proposto dall’impresa MO SH FI IL S.r.l. (che poi non ha partecipato alla gara).
Inoltre, “ la stessa amministrazione anche – e non solo - nel provvedimento di conferma dell’aggiudicazione 948/2025 attesta che non vi è corrispondenza tra quanto richiesto e quanto offerto da Labormed Srl e che, con un’evidente quanto illegittima modifica delle condizioni di gara, solo in applicazione del principio di equivalenza (inammissibile in questo caso – avendo la lex specialis dettato requisiti minimi specifici - e comunque non valutato nella delibera di aggiudicazione 840/2025 ed espressamente negato con la risposta al quesito 3.4) sia stata valutata accettabile l’offerta di Labormed Srl ”.
Vi sarebbe stata dunque una “ macroscopica alterazione della par condicio”, perché “ altri operatori avrebbero potuto partecipare alla procedura qualora fosse stato palesato che le caratteristiche e specifiche tecniche prescritte nel Capitolato fossero derogabili, soprattutto quando, come in questo caso (per espressa dichiarazione dell’aggiudicataria), la soluzione offerta sia più economica per l’operatore, che potrebbe (come anche KW avrebbe potuto) formulare un’offerta economica più concorrenziale ”.
La ricorrente lamenta anche “ la violazione di tutti i principi del giusto procedimento, il difetto di istruttoria (assoluto per il Provvedimento 840/2025), il difetto di motivazione ”.
L’Amministrazione, “ a fronte di una decisione così drastica di ribaltare i presupposti stessi della gara dopo la presentazione delle offerte ” avrebbe “ fornito argomentazioni confuse ed in buona parte
inconferenti e, soprattutto, non [avrebbe] speso una sola parola per giustificare la riconsiderazione delle scelte tecniche precedenti ”.
Peraltro, non troverebbe giustificazione e motivazione la c.d. equivalenza, in quanto l’Amministrazione si sarebbe limitata “ a riportare pedissequamente le osservazioni (anch’esse prive di prova) di Labormed Srl ”, senza considerare che: “ (i) i congelatori offerti richiedono (anche per l’utilizzo di una miscela di refrigeranti) una manutenzione molto complessa e quindi molto più costosa di quella dei congelatori previsti in gara, con più elevata probabilità di mancato ripristino del corretto funzionamento e minore affidabilità essendo molto più dipendente dalla temperatura ambiente; (ii) due grandi produttori per sistemi analoghi a quello offerto (doppio impianto ma ciascuno con un solo compressore) prevedono che, in caso di guasto di un circuito di raffreddamento, con l’altro si può arrivare al massimo fino alla temperatura di – 75 ”.
La ricorrente conclude quindi chiedendo l’annullamento degli atti impugnati e il risarcimento del danno, in via principale in forma specifica (con l’aggiudicazione dell’appalto, previa dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente già stipulato) e, in subordine, per equivalente.
3. In data 2.10.2025 è stato stipulato il contratto di fornitura tra la stazione appaltante e LABORMED S.r.l.
4. Con decreto n. 304 del 7.10.2025 è stata respinta l’istanza cautelare monocratica.
5. Si è costituita l’Università degli Studi di Cagliari, chiedendo la reiezione del ricorso.
6. All’esito della camera di consiglio del 15 ottobre 2025 il Collegio, con ordinanza n. 312 del 16 ottobre 2025, ha respinto l’istanza cautelare.
7. In vista dell’udienza di discussione le parti, con memorie e repliche, hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle rispettive posizioni.
8. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
9. Il ricorso è infondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
9.1. L’articolo 2 del Capitolato speciale ( Oggetto e importo dell’appalto ) prevede la fornitura di due tipologie di ultracongelatori:
- Ultracongelatori Tipo A (ultracongelatore da biobanca per temperature almeno fino a -85°C);
- Ultracongelatori Tipo B (ultracongelatore da biobanca per temperature fino a -150ºC).
Con riguardo agli Ultracongelatori Tipo A è richiesto un doppio impianto di refrigerazione a cascata indipendente e condensazione ad aria.
9.2. Secondo la ricorrente l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa in quanto il congelatore Haier Biomedical ULT TOUCH SCREEN da 10” Serie TWIN COOL, da essa offerto, presenta 2 compressori anziché 4.
La censura non ha pregio.
9.3. La giurisprudenza ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, 7 luglio 2021, n. 5169, richiamata da Consiglio di Stato, Sez. III, 13.3.2025, n. 2066) ha chiarito che in materia di gare pubbliche vigono principi di derivazione unionale che attribuiscono la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, e ciò risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d’iniziativa economica e, dall’altro, al principio eurounitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità. L’equivalenza presuppone, quindi, la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, quale conformità sostanziale con le dette specifiche tecniche, nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte.
Ne deriva, sul piano applicativo, che, sussistendone i presupposti, la stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti non già attenendosi a riscontri formalistici, ma sulla base di criteri di conformità sostanziale (e funzionale) delle soluzioni tecniche offerte, sì che le specifiche indicate dal bando vengono in pratica comunque soddisfatte.
Peraltro, l’applicazione del principio di equivalenza è altresì funzionale al conseguimento del miglior risultato possibile (art. 1 del d.lgs. n. 36/2023), soprattutto allorquando il metodo di aggiudicazione sia quello del massimo ribasso, che non prende in considerazione il miglior rapporto qualità/prezzo (T.A.R. Campania, Sez. V, 6 maggio 2024, n. 2959).
9.4. Sul piano normativo interno, il principio di equivalenza, già codificato dall’art. 68, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, è oggi cristallizzato nell’art. 79 e nell’Allegato II.5, Parte II, lett. A, n. 7 e n. 8, del d.lgs. n. 36/2023 (richiamato dallo stesso art. 79).
In particolare, il punto 8, lett. A, Parte II del citato Allegato II.5 dispone che “ l’offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all’articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti ”.
9.5. Ora, è evidente, alla luce del contenuto dell’art. 2 del Capitolato, come sopra richiamato, che nella fattispecie per cui è causa costituisce requisito essenziale delle apparecchiature richieste la sussistenza di un doppio impianto di refrigerazione a cascata indipendente, finalizzato a garantire il mantenimento della qualità e la conservazione dei campioni anche in caso di guasto e anomalia.
9.6. Ebbene, l’aggiudicataria Labormed, nella scheda tecnica, ha adeguatamente illustrato le “ CARATTERISTICHE DESCRITTIVE CONGELATORE ULT TOUCH SCREEN da 10’’ Serie TWIN COOL ”, che consentono di desumerne la idoneità a soddisfare pienamente le esigenze dell’Amministrazione.
Le caratteristiche sono descritte nei seguenti termini:
“ Doppio sistema di refrigerazione a - 80°C, con due impianti e circuiti indipendenti, ciascuno dei quali con singolo compressore ermetico a cascata automatica indipendente, con funzionamento separato e completamente indipendente l’uno dall’altro, in grado di mantenere la temperatura di -80°C (in caso di guasto di un compressore, l’altro garantisce stabilmente la temperatura di - 80°C : gli Ultra Congelatori della serie TwinCool , sono progettati per la conservazione a lungo termine, in sicurezza, di importanti campioni biologici, sono equipaggiati con due sistemi di refrigerazione in cascata indipendenti, che offrono il massimo livello di sicurezza per i campioni biologici di altissimo valore. Sono progettati per garantire affidabilità, longevità ed efficienza energetica. La doppia tecnologia di raffreddamento si differenzia dalla convenzionale tecnologia per progettazione e funzionamento. Questi sistemi doppi di refrigerazione indipendenti forniscono un ambiente a temperatura ultrabassa di - 86 ℃ molto affidabile, con tempi di discesa e di recupero della temperatura molto veloci ed efficaci. I due sistemi di refrigerazione a - 80°C funzionano normalmente in alternanza tra loro ma, nel caso in cui si verifichi un guasto imprevisto in un circuito di raffreddamento, l’altro è in grado da solo di mantenere il congelatore nell’intervallo - 80℃. Questo livello di backup e di sicurezza a bassissima temperatura non può essere raggiunto dai sistemi a cascata convenzionali.
L’esclusiva tecnologia a doppio raffreddamento si ottiene attraverso l’uso di due sistemi a cascata automatica, completamente indipendenti: i compressori, gli evaporatori e le ventole di raffreddamento dei due sistemi funzionano separatamente l’uno dall’altro. Il modello proposto è equipaggiato di compressori dotati di tecnologia adattiva con INVERTER , che presentano per loro caratteristica il vantaggio di lavorare senza picchi, una sicurezza aggiuntiva sulla durata degli stessi, in grado di garantire una elevata efficienza e un basso consumo energetico. Sfruttando la tecnologia dell’ INVERTER sono capaci di variare la velocità di rotazione in base alla necessità. Il sistema di controllo dei nostri congelatori è in grado di riconoscere il tipo di utilizzo e regolarne il funzionamento in maniera automatica […]” (v. all. 21 dell’Università).
Inoltre l’aggiudicataria, a seguito della richiesta di precisazioni da parte della stazione appaltante (richiesta scaturita, come visto sopra, dalle contestazioni mosse da Kw Apparecchi Scientifici S.r.l. subito dopo la comunicazione dell’aggiudicazione), con la nota del 26.9.2025 ha formulato le seguenti ulteriori osservazioni:
“ Il fatto della presenza dei due impianti indipendenti, ciascuno dei quali composto da un solo compressore, più prestante, anziché da due compressori (di qui il totale quattro da voi indicati), non fa venire meno lo scopo prefissato e comunque asseconda in maniera esaustiva il principio della vostra richiesta tecnica, ovvero quella di avere due impianti ridondanti e indipendenti, ciascuno con un proprio circuito evaporatore (serpentina di raffreddamento) in grado di mantenere e garantire la temperatura di - 80°C e di salvaguardare quindi i campioni anche in caso di guasto. A titolo esemplificativo, potremo paragonare un motore monomarcia (cambio automatico) a un motore con due o più marce. L’obiettivo è sempre di arrivare a regime mantenendo la velocità e, in entrambi i casi, viene raggiunto e garantito il risultato finale. Una soluzione riesce a farlo con un unico sistema,
l’altro ha bisogno invece di cambiare le marce, ma la sicurezza garantita è esattamente la medesima ” (v. all. 6 dell’Università).
9.7. Alla luce di quanto appena esposto, ritiene il Collegio che la stazione appaltante, nel gravato provvedimento di conferma dell’aggiudicazione, abbia ampiamente esposto le ragioni della gravata decisione.
L’Amministrazione, invero, ha ben chiarito che, a differenza del prodotto oggetto della FAQ n. 3.4 (con cui si proponeva in luogo del doppio circuito di refrigerazione, un modulo di backup ad azoto liquido, o ad anidride carbonica liquida), “ il prodotto congelatori di TIPO B offerto dalla società prima classificata Labormed Srl, Serie TWIN COOL - 86°C marca IE, prevede il suddetto requisito tecnico in quanto ogni congelatore è equipaggiato di un doppio sistema di refrigerazione a - 80°C, con due impianti “gemelli” con circuiti completamente indipendenti, ciascuno dei quali con singolo compressore ermetico a cascata automatica indipendente, con funzionamento separato e completamente indipendente l’uno dall’altro, ognuno in grado (da solo) di raggiungere e mantenere la temperatura di - 80°C (in caso di guasto di un compressore, l’altro - da solo - sarà in grado di garantire stabilmente la temperatura di - 80°C, per preservare con il massimo livello di sicurezza i campioni biologici) ”.
Non è dunque ravvisabile alcuna contraddizione tra le gravate determinazioni e la risposta in precedenza fornita dalla stazione appaltante al quesito n. 3.4.
Nello stesso provvedimento di conferma dell’aggiudicazione, poi, l’Amministrazione ha dettagliatamente delineato le caratteristiche dell’ultracongelatore Haier Biomedical offerto dall’aggiudicataria, concludendo che “ Sebbene nel capitolato, sia indicato “Doppio impianto di refrigerazione a cascata indipendente (N. 4 compressori ermetici + 2 evaporatori) e condensazione ad aria”, in applicazione del principio di equivalenza di cui all’art. 79 del d.lgs. 36/2023, disciplinato dall’allegato II.5, la soluzione proposta dal concorrente aggiudicatario Labormed Srl, sebbene presenti una tecnologia differente, è in grado di garantire la funzionalità essenziale del Doppio impianto di refrigerazione a cascata indipendente, ed è pertanto valutata equivalente ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti e idonea a soddisfare gli stessi bisogni, anche se ottenuti con soluzioni tecniche diverse ”, rilevando inoltre di avere “ verificato l’impiego del prodotto offerto dalla società prima classificata, Serie TWIN COOL -86°C marca IE , presso biobanche di altre amministrazioni, come emerge dalla documentazione prodotta ” e ribadendo infine che “ in base a quanto dichiarato nella nota trasmessa in data 26/09/2025 dalla società Labormed Srl, la presenza dei due impianti indipendenti, ciascuno dei quali composto da un solo compressore, più prestante, rispetto a due compressori non fa venire meno lo scopo prefissato di disporre di due impianti ridondanti e indipendenti, ciascuno con un proprio circuito evaporatore (serpentina di raffreddamento) in grado di mantenere e garantire la temperatura di - 80°C e di salvaguardare quindi i campioni anche in caso di guasto ”.
Il giudizio di equivalenza espresso dall’Amministrazione, dunque, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, risulta ampiamente motivato e non può dirsi affetto da macroscopica illogicità o travisamento.
Le doglianze, pertanto, sono tutte infondate.
9.8. In definitiva, il ricorso (inclusa la domanda risarcitoria) va respinto.
9.9. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere integralmente compensate tra le parti costituite, tenuto conto della peculiarità delle questioni affrontate. Nulla deve disporsi sulle spese, peraltro, con riguardo alla controinteressata non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO IC, Presidente
AR RO, Consigliere, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| AR RO | CO IC |
IL SEGRETARIO