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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/01/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2707/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4682/2023 R.G., promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Casalmoro Parte_1 C.F._1
(MN), del Foro di Mantova, presso lo studio dell'Avv. Carolina Mari, che, insieme all'Avv. Ippolita Sforza, la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
Oggetto del processo: rettificazione di sesso ex art. 31 del D. Lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI
(come da verbale dell'udienza del 13.11.2024)
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, per i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti:
autorizzare che sia sottoposta a intervento chirurgico di riconversione del Parte_1
sesso, nonché autorizzare l'immediata rettificazione del sesso anagrafico da femminile a maschile degli atti di stato civile e conseguentemente il cambio del nome da a Pt_1 ordinando le eventuali ulteriori modifiche che dovessero rendersi necessarie ai Per_1
sensi e per gli effetti della L. 164/82.
Spese, diritti ed onorari del presente giudizio compensati fra le parti”.
Per il Pubblico Ministero: non si è opposto all'accoglimento della domanda.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
di stato civile libero e senza figli, ha promosso il presente giudizio per Parte_1 ottenere l'attribuzione di un sesso diverso da quello, femminile, enunciato nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio libero di parte ricorrente e l'acquisizione della documentazione medica depositata in giudizio dalla difesa.
All'udienza del 13.11.2024 parte ricorrente è stata sottoposta ad interrogatorio libero, la difesa ha precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
***
La rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, alla luce dei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, non passa necessariamente attraverso il trattamento medico-chirurgico.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato che «alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della
l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale» (Cass. Civ., Sez. I, 20.7.2015, n. 15138).
Nel caso di specie, sono stati esaminati i documenti allegati al ricorso, dai quali emerge che è stata formulata nei confronti di parte ricorrente una diagnosi di “disforia di genere”: si legga, in particolare, il certificato medico datato 17.6.2022 a firma della dott.ssa
[...]
Psicologa clinica – Psicoterapeuta (cfr. doc. n. 4 allegato all'atto di citazione), Per_2
confermato dalla relazione del dott. specialista in endocrinologia/andrologia Per_3
2 presso il Dipartimento di Endocrinologia degli Spedali Civili di Brescia, datata 18.12.2023
(cfr. doc. n. 7 allegato all'atto di citazione), che ha rilevato la presenza, nel paziente, di una marcata incongruenza tra genere esperito ed espresso e sesso assegnato alla nascita, la quale genera in lui sofferenza clinicamente significativa da più di sei mesi, associata alla compromissione del suo funzionamento in ambito sociale, lavorativo, e alla limitazione della sua capacità di autorealizzazione, e che, dato atto della sua capacità di prendere una decisione pienamente consapevole, di esprimere il consenso al trattamento, della sua maggiore età, e dell'assenza, in lui, di problematiche mediche o psicologiche, nonché del fatto che egli sia supportato in modo continuativo dal punto di vista psicologico, lo ha valutato idoneo all'assunzione della terapia ormonale.
All'udienza del 13.11.2024, con particolare riguardo all'iter terapeutico seguito, il ricorrente ha precisato di aver iniziato, nel 2021, il percorso di psicoterapia, e, nel 2022, di aver avuto il nulla osta per prendere gli ormoni, nonché di aver fatto anche l'operazione di mastectomia in Spagna (cfr. doc. n. 8 allegato al ricorso), circostanze da cui sono apparse evidenti la serietà, la convinzione e l'irreversibilità del percorso seguito da parte ricorrente per ottenere l'attribuzione di una nuova identità di genere.
All'udienza del 13.11.2024, inoltre, parte ricorrente ha subito chiesto di rivolgersi a lui con il genere maschile, e ha spiegato come, a poco a poco, sia maturata in lui la consapevolezza che il genere attribuito all'Anagrafe non corrispondeva a quello che sentiva di avere: “Ho sempre avuto questo sentimento, questa inadeguatezza del mio aspetto esteriore rispetto a quello interiore fin da quando ero bambino, ma non avevo ancora le parole per esprimerlo. È stato grazie a una mia amica che ha effettuato il percorso contrario al mio che ho capito che quello che sentiva lei lo sentivo anche io, è stato alle superiori. E lì finalmente ho trovato le parole per esprimere quello che sentivo da tantissimo tempo. Per molto tempo, anche perché questa cosa non era molto accettata in società, ho cercato di comportarmi e di vestirmi da donna, ma dopo le superiori ho trovato il coraggio di diventare quello che sento dentro e ho iniziato un apposito percorso. Adesso socialmente sono per tutti quanti, nessuno, in famiglia, o fra gli Per_1 amici, mi considera una femmina. L'unico disagio che ho è quando tiro fuori il documento
e lì sta scritto un nome che non sento mio.” (cfr. verbale di udienza, pag. 1).
Il ricorrente ha spiegato come il corpo femminile e l'attribuzione del genere femminile nei rapporti sociali gli ha da sempre creato disagio: “Nel 2023 ho iniziato il lavoro che svolgo adesso, e per me era sconfortante andare lì con un curriculum che non mi rappresentava, quindi, ho presentato un curriculum in cui era scritto “ ma ho chiamato per Per_1 avvisare che i documenti non corrispondevano al nome che c'era sullo stesso e Per_1 loro mi hanno comunque accolto bene. Sono un mulettista… R. L'unico sconveniente per
3 me sono i documenti perché il fatto che la gente possa confondersi arriva nel momento in cui tiro fuori i documenti, fino a quel momento tutti mi percepiscono come uomo, ma quando tiro fuori il documento in cui è scritto le persone si imbarazzano, fanno Pt_1
sorrisini, e non sanno come comportarsi, quindi, per me è importante fare anche quest'ultimo passaggio in Tribunale” (cfr. verbale di udienza, pag. 2).
Il ricorrente ha poi affermato come, a seguito del percorso intrapreso, si senta pienamente coincidente con l'identità maschile che già avvertiva sin dalla nascita: “D. Che cambiamento ha avvertito sino ad oggi? Sente di aver realizzato la sua essenza? R. Sono stati tutti positivi i cambiamenti che ho avuto e adesso mi sento pienamente coincidente con l'identità maschile” (cfr. verbale di udienza, pag. 2).
Egli, infine, ha descritto come sostanzialmente positiva l'accoglienza del suo cambiamento nell'ambiente familiare e sociale, che ha saputo, dopo un'iniziale diffidenza, almeno in ambito familiare, offrirgli supporto, e che lo riconosce come uomo (“Adesso socialmente sono per tutti quanti, nessuno, in famiglia, o fra gli amici, mi Per_1 considera una femmina…”, cfr. verbale di udienza, pag. 1).
Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti psichici per la rettifica immediata delle risultanze anagrafiche, dal momento che l'identità di genere è definitivamente fissata ed il percorso intrapreso dalla parte ricorrente è connotato da serietà ed univocità, anche in assenza dell'intervento chirurgico che modifichi i caratteri sessuali primari della stessa.
Quanto all'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico, va osservato che la Corte
Costituzionale, con la recente pronuncia n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 31, comma 4, del D. Lgs. 150/2011, nella parte in cui tale disposizione, ritenuta dalla
Consulta “non priva di tratti paternalistici” (§ 6.2), prevede un regime autorizzativo che si appalesa “irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio
2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015 [le quali hanno] escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo» funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (§ 6.2.1).
In conclusione, la Corte Costituzionale ha ritenuto irragionevole la previsione di cui all'art. 31, comma 4, del D. Lgs. 150/2011, nella parte in cui essa subordina la pronuncia di rettificazione all'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico ogniqualvolta, come appunto nel caso di specie, “le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano
4 ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso” (§ 6.2.4).
Di conseguenza, accertata, in ogni caso, la sussistenza in capo alla parte istante dei requisiti per sottoporsi all'intervento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali, va dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di autorizzazione, dovendo essere disposta la sola rettificazione dei registri dello stato civile.
Secondo costante giurisprudenza, in questo procedimento può essere accolta la domanda di attribuzione di un nuovo nome (Trib. Roma, sez. I, 20 settembre 1986, n. 566; Trib.
Benevento, 10 gennaio 1985).
Nessuna norma impone l'attribuzione di un nome proprio che sia automatica trasposizione del nome originario (Trib. Bologna, 16 aprile 2007).
Alle trasformazioni somatiche corrisponde e si accompagna l'assunzione di una nuova identità psicosessuale, che, fisiologicamente, si riflette nella possibilità di scelta di un nuovo nome, anche del tutto difforme da quello precedente.
Nel caso di specie, la persona ha chiesto l'assegnazione del nome in sostituzione Per_1 di quello originario , con cui da tempo viene chiamata nelle relazioni sociali (cfr. Pt_1
Trib. Milano 18 maggio 2005 n. 5694, Trib. Milano 13 gennaio 2005 n. 328).
La richiesta deve essere accolta.
Nulla deve essere disposto con riferimento alle spese di lite del presente giudizio, che rimangono a carico di colui che le ha anticipate, non verificandosi alcuna soccombenza in senso tecnico, in considerazione della natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) Attribuisce alla parte ricorrente, (c.f. ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il giorno 8.8.1998, ma con atto di nascita registrato nel Comune di
Concesio (BS), il sesso maschile;
2) Attribuisce alla parte ricorrente, il nuovo nome Parte_1 CP_1
[...]
3) Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di nata a [...] il Parte_1 giorno 8.8.1998, ordinando che lo stesso venga così corretto: dove è scritto “
[...]
deve intendersi, piuttosto, “ ; dove è scritto “sesso Pt_1 CP_1 femminile” deve leggersi “sesso maschile”;
5 4) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Concesio, ove fu compilato l'atto di nascita (atto n. 45, parte I, serie A, anno 1998), di effettuare la rettificazione nel relativo registro;
5) Dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico stante l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D. Lgs. n. 150/2011 ad opera della sentenza n. 143/2024, con le precisazioni di cui alla parte motiva della presente sentenza;
6) Nulla sulle spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 9.1.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4682/2023 R.G., promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Casalmoro Parte_1 C.F._1
(MN), del Foro di Mantova, presso lo studio dell'Avv. Carolina Mari, che, insieme all'Avv. Ippolita Sforza, la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
Oggetto del processo: rettificazione di sesso ex art. 31 del D. Lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI
(come da verbale dell'udienza del 13.11.2024)
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, per i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti:
autorizzare che sia sottoposta a intervento chirurgico di riconversione del Parte_1
sesso, nonché autorizzare l'immediata rettificazione del sesso anagrafico da femminile a maschile degli atti di stato civile e conseguentemente il cambio del nome da a Pt_1 ordinando le eventuali ulteriori modifiche che dovessero rendersi necessarie ai Per_1
sensi e per gli effetti della L. 164/82.
Spese, diritti ed onorari del presente giudizio compensati fra le parti”.
Per il Pubblico Ministero: non si è opposto all'accoglimento della domanda.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
di stato civile libero e senza figli, ha promosso il presente giudizio per Parte_1 ottenere l'attribuzione di un sesso diverso da quello, femminile, enunciato nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio libero di parte ricorrente e l'acquisizione della documentazione medica depositata in giudizio dalla difesa.
All'udienza del 13.11.2024 parte ricorrente è stata sottoposta ad interrogatorio libero, la difesa ha precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
***
La rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, alla luce dei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, non passa necessariamente attraverso il trattamento medico-chirurgico.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato che «alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della
l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale» (Cass. Civ., Sez. I, 20.7.2015, n. 15138).
Nel caso di specie, sono stati esaminati i documenti allegati al ricorso, dai quali emerge che è stata formulata nei confronti di parte ricorrente una diagnosi di “disforia di genere”: si legga, in particolare, il certificato medico datato 17.6.2022 a firma della dott.ssa
[...]
Psicologa clinica – Psicoterapeuta (cfr. doc. n. 4 allegato all'atto di citazione), Per_2
confermato dalla relazione del dott. specialista in endocrinologia/andrologia Per_3
2 presso il Dipartimento di Endocrinologia degli Spedali Civili di Brescia, datata 18.12.2023
(cfr. doc. n. 7 allegato all'atto di citazione), che ha rilevato la presenza, nel paziente, di una marcata incongruenza tra genere esperito ed espresso e sesso assegnato alla nascita, la quale genera in lui sofferenza clinicamente significativa da più di sei mesi, associata alla compromissione del suo funzionamento in ambito sociale, lavorativo, e alla limitazione della sua capacità di autorealizzazione, e che, dato atto della sua capacità di prendere una decisione pienamente consapevole, di esprimere il consenso al trattamento, della sua maggiore età, e dell'assenza, in lui, di problematiche mediche o psicologiche, nonché del fatto che egli sia supportato in modo continuativo dal punto di vista psicologico, lo ha valutato idoneo all'assunzione della terapia ormonale.
All'udienza del 13.11.2024, con particolare riguardo all'iter terapeutico seguito, il ricorrente ha precisato di aver iniziato, nel 2021, il percorso di psicoterapia, e, nel 2022, di aver avuto il nulla osta per prendere gli ormoni, nonché di aver fatto anche l'operazione di mastectomia in Spagna (cfr. doc. n. 8 allegato al ricorso), circostanze da cui sono apparse evidenti la serietà, la convinzione e l'irreversibilità del percorso seguito da parte ricorrente per ottenere l'attribuzione di una nuova identità di genere.
All'udienza del 13.11.2024, inoltre, parte ricorrente ha subito chiesto di rivolgersi a lui con il genere maschile, e ha spiegato come, a poco a poco, sia maturata in lui la consapevolezza che il genere attribuito all'Anagrafe non corrispondeva a quello che sentiva di avere: “Ho sempre avuto questo sentimento, questa inadeguatezza del mio aspetto esteriore rispetto a quello interiore fin da quando ero bambino, ma non avevo ancora le parole per esprimerlo. È stato grazie a una mia amica che ha effettuato il percorso contrario al mio che ho capito che quello che sentiva lei lo sentivo anche io, è stato alle superiori. E lì finalmente ho trovato le parole per esprimere quello che sentivo da tantissimo tempo. Per molto tempo, anche perché questa cosa non era molto accettata in società, ho cercato di comportarmi e di vestirmi da donna, ma dopo le superiori ho trovato il coraggio di diventare quello che sento dentro e ho iniziato un apposito percorso. Adesso socialmente sono per tutti quanti, nessuno, in famiglia, o fra gli Per_1 amici, mi considera una femmina. L'unico disagio che ho è quando tiro fuori il documento
e lì sta scritto un nome che non sento mio.” (cfr. verbale di udienza, pag. 1).
Il ricorrente ha spiegato come il corpo femminile e l'attribuzione del genere femminile nei rapporti sociali gli ha da sempre creato disagio: “Nel 2023 ho iniziato il lavoro che svolgo adesso, e per me era sconfortante andare lì con un curriculum che non mi rappresentava, quindi, ho presentato un curriculum in cui era scritto “ ma ho chiamato per Per_1 avvisare che i documenti non corrispondevano al nome che c'era sullo stesso e Per_1 loro mi hanno comunque accolto bene. Sono un mulettista… R. L'unico sconveniente per
3 me sono i documenti perché il fatto che la gente possa confondersi arriva nel momento in cui tiro fuori i documenti, fino a quel momento tutti mi percepiscono come uomo, ma quando tiro fuori il documento in cui è scritto le persone si imbarazzano, fanno Pt_1
sorrisini, e non sanno come comportarsi, quindi, per me è importante fare anche quest'ultimo passaggio in Tribunale” (cfr. verbale di udienza, pag. 2).
Il ricorrente ha poi affermato come, a seguito del percorso intrapreso, si senta pienamente coincidente con l'identità maschile che già avvertiva sin dalla nascita: “D. Che cambiamento ha avvertito sino ad oggi? Sente di aver realizzato la sua essenza? R. Sono stati tutti positivi i cambiamenti che ho avuto e adesso mi sento pienamente coincidente con l'identità maschile” (cfr. verbale di udienza, pag. 2).
Egli, infine, ha descritto come sostanzialmente positiva l'accoglienza del suo cambiamento nell'ambiente familiare e sociale, che ha saputo, dopo un'iniziale diffidenza, almeno in ambito familiare, offrirgli supporto, e che lo riconosce come uomo (“Adesso socialmente sono per tutti quanti, nessuno, in famiglia, o fra gli amici, mi Per_1 considera una femmina…”, cfr. verbale di udienza, pag. 1).
Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti psichici per la rettifica immediata delle risultanze anagrafiche, dal momento che l'identità di genere è definitivamente fissata ed il percorso intrapreso dalla parte ricorrente è connotato da serietà ed univocità, anche in assenza dell'intervento chirurgico che modifichi i caratteri sessuali primari della stessa.
Quanto all'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico, va osservato che la Corte
Costituzionale, con la recente pronuncia n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 31, comma 4, del D. Lgs. 150/2011, nella parte in cui tale disposizione, ritenuta dalla
Consulta “non priva di tratti paternalistici” (§ 6.2), prevede un regime autorizzativo che si appalesa “irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio
2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015 [le quali hanno] escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo» funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (§ 6.2.1).
In conclusione, la Corte Costituzionale ha ritenuto irragionevole la previsione di cui all'art. 31, comma 4, del D. Lgs. 150/2011, nella parte in cui essa subordina la pronuncia di rettificazione all'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico ogniqualvolta, come appunto nel caso di specie, “le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano
4 ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso” (§ 6.2.4).
Di conseguenza, accertata, in ogni caso, la sussistenza in capo alla parte istante dei requisiti per sottoporsi all'intervento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali, va dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di autorizzazione, dovendo essere disposta la sola rettificazione dei registri dello stato civile.
Secondo costante giurisprudenza, in questo procedimento può essere accolta la domanda di attribuzione di un nuovo nome (Trib. Roma, sez. I, 20 settembre 1986, n. 566; Trib.
Benevento, 10 gennaio 1985).
Nessuna norma impone l'attribuzione di un nome proprio che sia automatica trasposizione del nome originario (Trib. Bologna, 16 aprile 2007).
Alle trasformazioni somatiche corrisponde e si accompagna l'assunzione di una nuova identità psicosessuale, che, fisiologicamente, si riflette nella possibilità di scelta di un nuovo nome, anche del tutto difforme da quello precedente.
Nel caso di specie, la persona ha chiesto l'assegnazione del nome in sostituzione Per_1 di quello originario , con cui da tempo viene chiamata nelle relazioni sociali (cfr. Pt_1
Trib. Milano 18 maggio 2005 n. 5694, Trib. Milano 13 gennaio 2005 n. 328).
La richiesta deve essere accolta.
Nulla deve essere disposto con riferimento alle spese di lite del presente giudizio, che rimangono a carico di colui che le ha anticipate, non verificandosi alcuna soccombenza in senso tecnico, in considerazione della natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) Attribuisce alla parte ricorrente, (c.f. ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il giorno 8.8.1998, ma con atto di nascita registrato nel Comune di
Concesio (BS), il sesso maschile;
2) Attribuisce alla parte ricorrente, il nuovo nome Parte_1 CP_1
[...]
3) Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di nata a [...] il Parte_1 giorno 8.8.1998, ordinando che lo stesso venga così corretto: dove è scritto “
[...]
deve intendersi, piuttosto, “ ; dove è scritto “sesso Pt_1 CP_1 femminile” deve leggersi “sesso maschile”;
5 4) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Concesio, ove fu compilato l'atto di nascita (atto n. 45, parte I, serie A, anno 1998), di effettuare la rettificazione nel relativo registro;
5) Dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico stante l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D. Lgs. n. 150/2011 ad opera della sentenza n. 143/2024, con le precisazioni di cui alla parte motiva della presente sentenza;
6) Nulla sulle spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 9.1.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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