TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 16/07/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N.________ SENT.
N. 950/2024 R.G.V.G.
N._________CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Caroppoli Presidente rel.
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per scioglimento del matrimonio tra i coniugi:
, codice fiscale , nato il [...], ad Parte_1 C.F._1
AGNONE (IS), assistito e difeso dall'Avv. PASQUALE SCARANO, codice fiscale
C.F._2
e
, codice fiscale , nata il [...], ad [...], Parte_2 C.F._3 assistita e difesa dall'Avv. PASQUALE SCARANO, codice fiscale C.F._2
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di divorzio congiunto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso cumulativo di separazione e divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. depositato il
03.05.2024, veniva richiesta, rilevata l'impossibilità di ricostruire la convivenza coniugale, la pronuncia di separazione coniugale consensuale (come poi pronunciata con sentenza di omologa n.
19/24 del 07.06.2024), nonché la conseguente presente pronuncia di divorzio congiunto una volta decorsi i termini di legge dalla separazione.
Nel predetto ricorso i coniugi e la difesa, ai sensi degli artt. 473 – bis.51 cpc e 127 – ter cpc, hanno richiesto di sostituire l'udienza davanti al Presidente relatore con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare ed il P.M. in data 29.05.2025 ha espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di consiglio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
Dai documenti prodotti si rileva, infatti, che i suddetti, dopo la scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai fini della separazione, non hanno più ripreso coniugale convivenza e nelle ulteriori note scritte ai fini del divorzio viene confermata la loro volontà di non volersi riconciliare. Devono pertanto ritenersi sussistenti tutte le condizioni di legge (art. 3 della L.
898/1970 e succ. mod.), attesa anche la circostanza che alla data odierna è trascorso il termine prescritto dalla legge di ininterrotta separazione, a far tempo dalla data innanzi indicata;
e tale circostanza rende evidente che tra gli interessati è ormai venuto a cessare qualsiasi elemento, anche affettivo, che possa ragionevolmente far ritenere la ripresa della futura convivenza.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo e confermati nelle note scritte depositate in data
24.06.2025, patti e condizioni da intendersi qui per ripetuti e trascritti.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara, ai su esposti patti e condizioni, lo scioglimento del matrimonio celebrato il
21.08.2022 tra i coniugi suddetti, trascritto nel registro dei matrimoni del Comune di Agnone, anno 2022, al n. 5, Parte I, Serie Ufficio 1, ed ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza ai sensi di legge. Spese compensate.
Manda alla locale Cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 16.07.2025
IL PRESIDENTE est.
Dott. Michele Caroppoli
N. 950/2024 R.G.V.G.
N._________CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Caroppoli Presidente rel.
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per scioglimento del matrimonio tra i coniugi:
, codice fiscale , nato il [...], ad Parte_1 C.F._1
AGNONE (IS), assistito e difeso dall'Avv. PASQUALE SCARANO, codice fiscale
C.F._2
e
, codice fiscale , nata il [...], ad [...], Parte_2 C.F._3 assistita e difesa dall'Avv. PASQUALE SCARANO, codice fiscale C.F._2
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di divorzio congiunto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso cumulativo di separazione e divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. depositato il
03.05.2024, veniva richiesta, rilevata l'impossibilità di ricostruire la convivenza coniugale, la pronuncia di separazione coniugale consensuale (come poi pronunciata con sentenza di omologa n.
19/24 del 07.06.2024), nonché la conseguente presente pronuncia di divorzio congiunto una volta decorsi i termini di legge dalla separazione.
Nel predetto ricorso i coniugi e la difesa, ai sensi degli artt. 473 – bis.51 cpc e 127 – ter cpc, hanno richiesto di sostituire l'udienza davanti al Presidente relatore con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare ed il P.M. in data 29.05.2025 ha espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di consiglio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
Dai documenti prodotti si rileva, infatti, che i suddetti, dopo la scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai fini della separazione, non hanno più ripreso coniugale convivenza e nelle ulteriori note scritte ai fini del divorzio viene confermata la loro volontà di non volersi riconciliare. Devono pertanto ritenersi sussistenti tutte le condizioni di legge (art. 3 della L.
898/1970 e succ. mod.), attesa anche la circostanza che alla data odierna è trascorso il termine prescritto dalla legge di ininterrotta separazione, a far tempo dalla data innanzi indicata;
e tale circostanza rende evidente che tra gli interessati è ormai venuto a cessare qualsiasi elemento, anche affettivo, che possa ragionevolmente far ritenere la ripresa della futura convivenza.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo e confermati nelle note scritte depositate in data
24.06.2025, patti e condizioni da intendersi qui per ripetuti e trascritti.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara, ai su esposti patti e condizioni, lo scioglimento del matrimonio celebrato il
21.08.2022 tra i coniugi suddetti, trascritto nel registro dei matrimoni del Comune di Agnone, anno 2022, al n. 5, Parte I, Serie Ufficio 1, ed ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza ai sensi di legge. Spese compensate.
Manda alla locale Cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 16.07.2025
IL PRESIDENTE est.
Dott. Michele Caroppoli