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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 4345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4345 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 9085/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. SA EL, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 9085/2023 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza del 22/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte, preceduta dall'assegnazione dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. (nella formulazione risultante dalla modifica da ultimo apportata dal D.lgs. 149/2022),
TRA (c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli, al C.so Secondigliano n. 230/C, presso lo studio dell'Avv. Lallo Gennaro (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce C.F._2 all'atto di citazione;
APPELLANTE
E
(c.f.: ), in qualità di impresa designata per la Controparte_1 P.IVA_1
Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Caserta al Corso
Trieste n. 98, presso lo studio dell'Avv. Esposito Giuseppe (c.f.: uale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla CodiceFiscale_3 comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
Oggetto: “Appello avverso sentenza n. 1589/23 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di
Casoria in data 15/03/2023, depositata in Cancelleria in data 31/05/2023, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 4694/2017 r.g.”.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 22/09/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata n. 9085/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 8 N. 9085/2023 R.G.A.C.
sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, l'appellante, Parte_1
chiedeva la parziale riforma della sentenza n. 3315/23 resa dal Giudice di Pace
[...] di Casoria in data 15/03/2023, depositata in Cancelleria in data 31/05/2023, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 4694/2017 r.g., con cui era stata accolta la domanda da questi proposta in relazione alle lesioni asseritamente subite in seguito all'investimento avvenuto il 29/6/2015, alle ore 10.00 circa, in Arzano (NA) alla via
Settere per responsabilità esclusiva di un veicolo c.d. pirata.
La sentenza impugnata accertava che nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo, mentre il percorreva a piedi la suddetta via, sarebbe stato Parte_1 investito da un ciclomotore non identificato, che subito dopo l'investimento si allontanava facendo perdere le proprie tracce e senza fermarsi a prestare il dovuto soccorso.
All'esito del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace di Casoria dichiarava il conducente del veicolo investitore responsabile esclusivo per il sinistro de quo, condannando la compagnia in qualità di impresa designata per Controparte_1 la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., a risarcire, in favore del predetto attore, la somma di euro 2.871,18, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale, compensando tra le parti le spese legali del giudizio, tra cui anche quelle per la consulenza medico legale.
A sostegno del proposto gravame, l'appellante, lamentava sostanzialmente la non corretta motivazione del Giudice di prime cure in merito alla compensazione delle spese legali e alla decisione di porre a carico dell'allora parte attrice le spese di CTU, dato che la parte convenuta avrebbe riportato integrale soccombenza nel merito in quel giudizio e non ricorrendo le ipotesi normativamente previste per pervenire ad una tale compensazione, non riscontrabili nelle ragioni pur richiamate genericamente dal giudice di prime cure, circa un “contrasto giurisprudenziale” e il "carattere ambiguo" della difesa.
Tanto premesso, il predetto appellante concludeva chiedendo al Tribunale adito in grado di appello di:
“1.Accogliere il presente appello e per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza
n. 1589/2023 emessa dal Dr. Musella del Giudice di Pace di Casoria;
2.Condannare la convenuta alla refusione delle spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
n. 9085/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 8 N. 9085/2023 R.G.A.C.
3) Condannare la convenuta compagnia di assicurazione al pagamento delle spese di CTU medica;
”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
21/02/2024, si costituiva nel presente giudizio di gravame l'appellata compagnia in qualità di impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1 gestione e liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., la quale, di contro, nell'impugnare e contestare tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, concludeva chiedendo rigettarsi l'appello ed in subordine comunque non gravare la parte soccombente delle spese del secondo grado di giudizio.
Nel prosieguo del giudizio, acquisito in atti il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, fissata l'udienza del 22/09/2025 per la remissione della causa in decisione, previa assegnazione alle parti de termini di cui all'art. art. 352 c.p.c. (così come novellato dal D.lgs. 149/2022) per il deposito delle note e comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva riservata in decisione con provvedimento del 25/09/2025.
Così brevemente esposti i fatti di causa, preliminarmente deve darsi atto della procedibilità della domanda di appello tempestivamente spiegata entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata.
Nel caso di specie deve poi dichiararsi l'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi e per gli effetti dell'art.342 c.p.c., atteso che nell'atto di appello risultano ben delineati i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione, non essendo richieste allo scopo formule sacramentali, essendo bastevole che l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contestare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. SS.UU. Civili n.27199 del 16.11.2017, a mente delle quali “[…] Gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n.83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte da primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di ”revisio prioris instantiae” del giudizio di appello , il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346
c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
n. 9085/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 8 N. 9085/2023 R.G.A.C.
Tanto premesso, nel merito ritiene il Tribunale che l'appello proposto da Parte_1 sia fondato e possa trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
[...]
L'oggetto del presente giudizio di appello è precipuamente la statuizione di compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di primo grado.
Il governo delle spese, riguardando la valutazione della corretta applicazione dei principi che regolano la materia della liquidazione delle spese, rientra senz'altro nei motivi per cui è sempre ammesso l'appello.
Nel merito, la sentenza di primo grado va riformata, in quanto, in violazione del nuovo disposto di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., il Giudice di Pace di primo grado non ha congruamente motivato la compensazione delle spese di lite, nonostante la parte appellante sia risultata integralmente vittoriosa in primo grado.
Ed invero, la statuizione sulla compensazione delle spese di lite deve essere sorretta da giustificazioni adeguate e, ancorché non specificamente riferite alla pronuncia di compensazione, inequivocamente desumibili dalla motivazione della decisione di merito (cfr. Cass. Sez. VI, Sentenza del 13/05/2019, n.12633).
In materia di spese processuali, la disciplina sulla compensazione introdotta dall'art. 13, comma 1, del D.L. n 132 del 2014, convertito con mod. dalla L. n. 162 del 2014, è limitata, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., alle ipotesi di soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero, ancora, qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (secondo quanto statuito dalla Corte
Costituzionale nella pronuncia n. 77/2018).
Le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (cfr. Cassazione civile sez. VI 04/08/2022. n.24178).
Ciò precisato, si legge nella motivazione della sentenza quivi appellata che: "Le spese di giudizio vengono compensate tenuto conto non solo dei contrasti giurisprudenziali esistenti in relazione alla valenza che deve assumere la formula di stile utilizzata nel petitum della citazione, ma anche quella per il carattere ambiguo che la difesa ha assunto poiché ha fatto valere ai fini del contributo unificato la somma specificamente indicata e nella precisazione delle conclusioni il risarcimento nella misura, di gran lunga maggiore, determinata dal giudice.” (cfr. p. 6 e 7 della impugnata decisione).
Orbene — come rilevato dall'appellante — la sentenza impugnata non contiene un'idonea e corretta motivazione in ordine alla decisione relativa alla compensazione delle spese di lite.
n. 9085/2023 r.g.a.c. Pag. 4 di 8 N. 9085/2023 R.G.A.C.
In diritto, infatti, è noto che in base alla formulazione dell'art. 92, comma 2 c.p.c., applicabile ratione temporis alla presente causa, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3977 del 18/02/2020).
Al contrario, l'aspetto valorizzato dal giudice di prime cure al fine di pervenire alla integrale compensazione delle spese di lite di quel giudizio attiene a profili affatto avulsi da quelli disciplinati dall'art. 92 c.p.c.
In particolare, parte attrice formulava in citazione la domanda nei seguenti termini:
“[…] condannare […] al pagamento delle lesioni patite dall'istante quantificate in € 1.000,00 per danni alla persona o nella somma maggiore o minore che dovesse emergere a seguito di idonea CTU di cui se ne chiede l'ammissione”.
In merito, il Giudice di prime cure ha ritenuto di dover aderire all'orientamento della
Suprema Corte “[…] secondo cui la causa deve essere considerata di valore indeterminabile qualora, nell'atto introduttivo, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o un'espressione equivalente dal momento che l'art.1367 cod. civ., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (6 aprile 2022 n.11213: Cass. 26 aprile 2021 n. 10984; Cass. 20 luglio 2018
n. 19455)” (cfr. p. 5 e 6 della impugnata decisione).
Sulla base delle predette considerazioni il Giudice di Pace di primo grado concludeva, dunque, affermando che “[…] avrebbe declinato la propria competenza se avesse tempestivamente rilevato che la causa aveva un valore indeterminabile” (cfr. pag. 6 della impugnata decisione).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, e con la motivazione già sopra riportata, il giudice di prime cure perveniva, dunque, alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Trattatasi, tuttavia, con tutta evidenza, di considerazioni completamente avulse dal profilo (specificamente disciplinato dall'art. 92 c.p.c.) della soccombenza complessiva riportata dalle parti sulle questioni, di merito o di rito, specificamente dedotte in lite.
Peraltro, appare evidente che dalla su riportata motivazione non appare profilarsi neppure il requisito del “mutamento di giurisprudenza”.
n. 9085/2023 r.g.a.c. Pag. 5 di 8 N. 9085/2023 R.G.A.C.
Vi è da sottolineare, infatti, che la cd. “formula flessibile” con cui l'attore, chiedendo la condanna della controparte al pagamento di una somma precisa, vi aggiunge la generica istanza "o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia", è casistica che è stata ampiamente trattata (e risolta) da copiosa giurisprudenza di legittimità, senza apparenti e profondi contrasti giurisprudenziali.
Peraltro, è stato anche chiarito che la richiesta generica di una somma "maggiore o minore" non ha l'effetto di superare, per ciò solo, i limiti di competenza stabiliti per legge, se l'importo specificamente richiesto rientra nei limiti di competenza del
Giudice di Pace;
è stato, infatti, precisato che “Ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore, la domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma determinata ovvero, in alternativa, di quella "maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia" si risolve nella mancata indicazione della somma stessa, dovendosi conseguentemente presumere rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 14, comma 1, c.p.c.” (cfr.
Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 3142 del 2 febbraio 2023: nella specie, la S.C. ha ritenuto di competenza del tribunale la domanda di risarcimento del danno nella quale l'attrice, nel fare ricorso alla suddetta formula in alternativa all'indicazione della somma di euro 3.450,00, aveva altresì rinviato, per la determinazione del
"quantum", alle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio da espletarsi eventualmente nel giudizio — come proprio accaduto anche nel caso di specie — ).
A ciò aggiungasi che anche l'ulteriore profilo — pur evidenziato nella sentenza appellata — secondo cui l'attore, per effetto del minore importo dichiarato in citazione, abbia potuto beneficiare di un versamento inferiore del contributo unificato, appare totalmente al di fuori della valutazione normativa di cui all'art. 92
c.p.c.; ed invero, tale circostanza può certamente essere rilevante per eventuali accertamenti fiscali da parte della competente Amministrazione finanziaria (così come anche stimolati dallo stesso giudice di prime cure nella impugnata decisione, laddove lo stesso risulta aver disposto la comunicazione d'ufficio della sentenza
“all'ufficio recupero crediti ruolo”), ma giammai potrebbe incidere, per ciò solo, sul totalmente diverso profilo del riparto delle spese di lite tra le parti.
In conclusione, le ragioni addotte dal giudice di prime cure nel fondare la decisione di integrale compensazione delle spese di lite risultano completamente al di fuori dei limiti normativi sanciti dall'art. 92 c.p.c. (anche così come modificato per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018).
Per effetto di quanto precede, la sentenza impugnata va parzialmente riformata proprio in punto di riparto delle spese di lite del giudizio di primo grado tra le parti, dovendosi le stesse porre ad integrale carico della parte convenuta soccombente ex art. 92 c.p.c.
Per gli stessi motivi che precedono anche le spese della CTU espletata nell'ambito del giudizio di primo grado sono da accollare integralmente in capo alla predetta n. 9085/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 8 N. 9085/2023 R.G.A.C.
odierna appellata soccombete, seppure nei soli rapporti interni tra le parti e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del Consulente (cfr. Cass.
28094/2009).
Parimenti, anche le spese del giudizio di appello sono da porre a carico della parte appellata, avendo la compagnia in qualità di impresa designata Controparte_1 per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., resistito anche nel presente giudizio di gravame e insistito per la conferma della disposta compensazione delle spese di lite (cfr Cass. Sez. L, Ordinanza n. 602 del
14/01/2019, nonché Cass. 18108/2020, a mente della quale “In caso di accoglimento del ricorso per cassazione di una sentenza di secondo grado proposto con riguardo al solo capo relativo alle spese di lite, nel giudizio di rinvio - ai fini della liquidazione delle spese di legittimità e dello stesso rinvio - deve ritenersi vittoriosa la parte la cui doglianza sulle spese sia stata accolta, indipendentemente dall'esito della controversia.”).
Quanto alla concreta liquidazione di tutte le suddette spese di lite, sia di primo che di secondo grado, essa va operata, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia
55/2014, in relazione al valore della controversia e all'attività concretamente svolta dal difensore costituito per la parte appellante vittoriosa nel doppio grado di giudizio, avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori. Peraltro, in merito va anche chiarito che “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed
a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto.
(In applicazione del principio, la S.C. ha riformato la sentenza che, nonostante
l'impugnazione fosse fondata sull'erronea compensazione parziale delle spese in primo grado, aveva liquidato quelle del grado d'appello in ragione dello scaglione corrispondente all'intero importo e non alla sola differenza ancora oggetto di contestazione)” (cfr. Cass. 13145/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
SA EL, definitivamente pronunciando, in grado di appello, nella causa iscritta al n. 9085/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: "Appello avverso la sentenza n.
1589/23 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Casoria in data 15/03/2023, pubblicata in data
31/05/2023, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 4694/2017 r.g.", pendente tra
— appellante — e in qualità di Parte_1 Controparte_1 impresa designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S. — appellata — , ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
n. 9085/2023 r.g.a.c. Pag. 7 di 8 N. 9085/2023 R.G.A.C.
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna la odierna appellata (convenuta in primo grado), Controparte_1
in qualità di impresa designata per la Regione Campania alla gestione e
[...] liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della odierna parte appellante
(attore nel giudizio di primo grado), , delle spese di lite del Parte_1 primo grado di giudizio, che qui si liquidano in complessivi euro 700,00
(settecento/00), di cui euro 50,00 (cinquanta/00) per spese, ed euro 650,00
(seicentocinquanta/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima parte appellata,
Avv. Lallo Gennaro, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.;
2. ancora in parziale riforma della sentenza di primo grado, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., pone definitivamente le spese della C.T.U. espletata nel primo grado di giudizio, nei rapporti interni tra le parti, interamente a carico di parte appellata, con il conseguente diritto di parte appellante di ripetere dalle altre quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato al C.T.U. in virtù del predetto decreto di liquidazione;
3. condanna parte appellata, in qualità di impresa designata Controparte_1 per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del
F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte appellante, , delle spese di lite per il presente giudizio di Parte_1 gravame, che si liquidano in complessivi euro 350,00 (trecentocinquanta/00) per compensi professionali (in assenza di spese vive documentate), oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima parte appellata, Avv. Lallo Gennaro, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Aversa, 05/12/2025
IL GIUDICE
(dott. SA EL)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod.
n. 9085/2023 r.g.a.c. Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. SA EL, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 9085/2023 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza del 22/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte, preceduta dall'assegnazione dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. (nella formulazione risultante dalla modifica da ultimo apportata dal D.lgs. 149/2022),
TRA (c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli, al C.so Secondigliano n. 230/C, presso lo studio dell'Avv. Lallo Gennaro (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce C.F._2 all'atto di citazione;
APPELLANTE
E
(c.f.: ), in qualità di impresa designata per la Controparte_1 P.IVA_1
Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Caserta al Corso
Trieste n. 98, presso lo studio dell'Avv. Esposito Giuseppe (c.f.: uale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla CodiceFiscale_3 comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
Oggetto: “Appello avverso sentenza n. 1589/23 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di
Casoria in data 15/03/2023, depositata in Cancelleria in data 31/05/2023, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 4694/2017 r.g.”.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 22/09/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata n. 9085/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 8 N. 9085/2023 R.G.A.C.
sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, l'appellante, Parte_1
chiedeva la parziale riforma della sentenza n. 3315/23 resa dal Giudice di Pace
[...] di Casoria in data 15/03/2023, depositata in Cancelleria in data 31/05/2023, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 4694/2017 r.g., con cui era stata accolta la domanda da questi proposta in relazione alle lesioni asseritamente subite in seguito all'investimento avvenuto il 29/6/2015, alle ore 10.00 circa, in Arzano (NA) alla via
Settere per responsabilità esclusiva di un veicolo c.d. pirata.
La sentenza impugnata accertava che nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo, mentre il percorreva a piedi la suddetta via, sarebbe stato Parte_1 investito da un ciclomotore non identificato, che subito dopo l'investimento si allontanava facendo perdere le proprie tracce e senza fermarsi a prestare il dovuto soccorso.
All'esito del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace di Casoria dichiarava il conducente del veicolo investitore responsabile esclusivo per il sinistro de quo, condannando la compagnia in qualità di impresa designata per Controparte_1 la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., a risarcire, in favore del predetto attore, la somma di euro 2.871,18, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale, compensando tra le parti le spese legali del giudizio, tra cui anche quelle per la consulenza medico legale.
A sostegno del proposto gravame, l'appellante, lamentava sostanzialmente la non corretta motivazione del Giudice di prime cure in merito alla compensazione delle spese legali e alla decisione di porre a carico dell'allora parte attrice le spese di CTU, dato che la parte convenuta avrebbe riportato integrale soccombenza nel merito in quel giudizio e non ricorrendo le ipotesi normativamente previste per pervenire ad una tale compensazione, non riscontrabili nelle ragioni pur richiamate genericamente dal giudice di prime cure, circa un “contrasto giurisprudenziale” e il "carattere ambiguo" della difesa.
Tanto premesso, il predetto appellante concludeva chiedendo al Tribunale adito in grado di appello di:
“1.Accogliere il presente appello e per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza
n. 1589/2023 emessa dal Dr. Musella del Giudice di Pace di Casoria;
2.Condannare la convenuta alla refusione delle spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
n. 9085/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 8 N. 9085/2023 R.G.A.C.
3) Condannare la convenuta compagnia di assicurazione al pagamento delle spese di CTU medica;
”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
21/02/2024, si costituiva nel presente giudizio di gravame l'appellata compagnia in qualità di impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1 gestione e liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., la quale, di contro, nell'impugnare e contestare tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, concludeva chiedendo rigettarsi l'appello ed in subordine comunque non gravare la parte soccombente delle spese del secondo grado di giudizio.
Nel prosieguo del giudizio, acquisito in atti il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, fissata l'udienza del 22/09/2025 per la remissione della causa in decisione, previa assegnazione alle parti de termini di cui all'art. art. 352 c.p.c. (così come novellato dal D.lgs. 149/2022) per il deposito delle note e comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva riservata in decisione con provvedimento del 25/09/2025.
Così brevemente esposti i fatti di causa, preliminarmente deve darsi atto della procedibilità della domanda di appello tempestivamente spiegata entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata.
Nel caso di specie deve poi dichiararsi l'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi e per gli effetti dell'art.342 c.p.c., atteso che nell'atto di appello risultano ben delineati i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione, non essendo richieste allo scopo formule sacramentali, essendo bastevole che l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contestare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. SS.UU. Civili n.27199 del 16.11.2017, a mente delle quali “[…] Gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n.83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte da primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di ”revisio prioris instantiae” del giudizio di appello , il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346
c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
n. 9085/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 8 N. 9085/2023 R.G.A.C.
Tanto premesso, nel merito ritiene il Tribunale che l'appello proposto da Parte_1 sia fondato e possa trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
[...]
L'oggetto del presente giudizio di appello è precipuamente la statuizione di compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di primo grado.
Il governo delle spese, riguardando la valutazione della corretta applicazione dei principi che regolano la materia della liquidazione delle spese, rientra senz'altro nei motivi per cui è sempre ammesso l'appello.
Nel merito, la sentenza di primo grado va riformata, in quanto, in violazione del nuovo disposto di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., il Giudice di Pace di primo grado non ha congruamente motivato la compensazione delle spese di lite, nonostante la parte appellante sia risultata integralmente vittoriosa in primo grado.
Ed invero, la statuizione sulla compensazione delle spese di lite deve essere sorretta da giustificazioni adeguate e, ancorché non specificamente riferite alla pronuncia di compensazione, inequivocamente desumibili dalla motivazione della decisione di merito (cfr. Cass. Sez. VI, Sentenza del 13/05/2019, n.12633).
In materia di spese processuali, la disciplina sulla compensazione introdotta dall'art. 13, comma 1, del D.L. n 132 del 2014, convertito con mod. dalla L. n. 162 del 2014, è limitata, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., alle ipotesi di soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero, ancora, qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (secondo quanto statuito dalla Corte
Costituzionale nella pronuncia n. 77/2018).
Le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (cfr. Cassazione civile sez. VI 04/08/2022. n.24178).
Ciò precisato, si legge nella motivazione della sentenza quivi appellata che: "Le spese di giudizio vengono compensate tenuto conto non solo dei contrasti giurisprudenziali esistenti in relazione alla valenza che deve assumere la formula di stile utilizzata nel petitum della citazione, ma anche quella per il carattere ambiguo che la difesa ha assunto poiché ha fatto valere ai fini del contributo unificato la somma specificamente indicata e nella precisazione delle conclusioni il risarcimento nella misura, di gran lunga maggiore, determinata dal giudice.” (cfr. p. 6 e 7 della impugnata decisione).
Orbene — come rilevato dall'appellante — la sentenza impugnata non contiene un'idonea e corretta motivazione in ordine alla decisione relativa alla compensazione delle spese di lite.
n. 9085/2023 r.g.a.c. Pag. 4 di 8 N. 9085/2023 R.G.A.C.
In diritto, infatti, è noto che in base alla formulazione dell'art. 92, comma 2 c.p.c., applicabile ratione temporis alla presente causa, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3977 del 18/02/2020).
Al contrario, l'aspetto valorizzato dal giudice di prime cure al fine di pervenire alla integrale compensazione delle spese di lite di quel giudizio attiene a profili affatto avulsi da quelli disciplinati dall'art. 92 c.p.c.
In particolare, parte attrice formulava in citazione la domanda nei seguenti termini:
“[…] condannare […] al pagamento delle lesioni patite dall'istante quantificate in € 1.000,00 per danni alla persona o nella somma maggiore o minore che dovesse emergere a seguito di idonea CTU di cui se ne chiede l'ammissione”.
In merito, il Giudice di prime cure ha ritenuto di dover aderire all'orientamento della
Suprema Corte “[…] secondo cui la causa deve essere considerata di valore indeterminabile qualora, nell'atto introduttivo, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o un'espressione equivalente dal momento che l'art.1367 cod. civ., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (6 aprile 2022 n.11213: Cass. 26 aprile 2021 n. 10984; Cass. 20 luglio 2018
n. 19455)” (cfr. p. 5 e 6 della impugnata decisione).
Sulla base delle predette considerazioni il Giudice di Pace di primo grado concludeva, dunque, affermando che “[…] avrebbe declinato la propria competenza se avesse tempestivamente rilevato che la causa aveva un valore indeterminabile” (cfr. pag. 6 della impugnata decisione).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, e con la motivazione già sopra riportata, il giudice di prime cure perveniva, dunque, alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Trattatasi, tuttavia, con tutta evidenza, di considerazioni completamente avulse dal profilo (specificamente disciplinato dall'art. 92 c.p.c.) della soccombenza complessiva riportata dalle parti sulle questioni, di merito o di rito, specificamente dedotte in lite.
Peraltro, appare evidente che dalla su riportata motivazione non appare profilarsi neppure il requisito del “mutamento di giurisprudenza”.
n. 9085/2023 r.g.a.c. Pag. 5 di 8 N. 9085/2023 R.G.A.C.
Vi è da sottolineare, infatti, che la cd. “formula flessibile” con cui l'attore, chiedendo la condanna della controparte al pagamento di una somma precisa, vi aggiunge la generica istanza "o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia", è casistica che è stata ampiamente trattata (e risolta) da copiosa giurisprudenza di legittimità, senza apparenti e profondi contrasti giurisprudenziali.
Peraltro, è stato anche chiarito che la richiesta generica di una somma "maggiore o minore" non ha l'effetto di superare, per ciò solo, i limiti di competenza stabiliti per legge, se l'importo specificamente richiesto rientra nei limiti di competenza del
Giudice di Pace;
è stato, infatti, precisato che “Ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore, la domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma determinata ovvero, in alternativa, di quella "maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia" si risolve nella mancata indicazione della somma stessa, dovendosi conseguentemente presumere rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 14, comma 1, c.p.c.” (cfr.
Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 3142 del 2 febbraio 2023: nella specie, la S.C. ha ritenuto di competenza del tribunale la domanda di risarcimento del danno nella quale l'attrice, nel fare ricorso alla suddetta formula in alternativa all'indicazione della somma di euro 3.450,00, aveva altresì rinviato, per la determinazione del
"quantum", alle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio da espletarsi eventualmente nel giudizio — come proprio accaduto anche nel caso di specie — ).
A ciò aggiungasi che anche l'ulteriore profilo — pur evidenziato nella sentenza appellata — secondo cui l'attore, per effetto del minore importo dichiarato in citazione, abbia potuto beneficiare di un versamento inferiore del contributo unificato, appare totalmente al di fuori della valutazione normativa di cui all'art. 92
c.p.c.; ed invero, tale circostanza può certamente essere rilevante per eventuali accertamenti fiscali da parte della competente Amministrazione finanziaria (così come anche stimolati dallo stesso giudice di prime cure nella impugnata decisione, laddove lo stesso risulta aver disposto la comunicazione d'ufficio della sentenza
“all'ufficio recupero crediti ruolo”), ma giammai potrebbe incidere, per ciò solo, sul totalmente diverso profilo del riparto delle spese di lite tra le parti.
In conclusione, le ragioni addotte dal giudice di prime cure nel fondare la decisione di integrale compensazione delle spese di lite risultano completamente al di fuori dei limiti normativi sanciti dall'art. 92 c.p.c. (anche così come modificato per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018).
Per effetto di quanto precede, la sentenza impugnata va parzialmente riformata proprio in punto di riparto delle spese di lite del giudizio di primo grado tra le parti, dovendosi le stesse porre ad integrale carico della parte convenuta soccombente ex art. 92 c.p.c.
Per gli stessi motivi che precedono anche le spese della CTU espletata nell'ambito del giudizio di primo grado sono da accollare integralmente in capo alla predetta n. 9085/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 8 N. 9085/2023 R.G.A.C.
odierna appellata soccombete, seppure nei soli rapporti interni tra le parti e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del Consulente (cfr. Cass.
28094/2009).
Parimenti, anche le spese del giudizio di appello sono da porre a carico della parte appellata, avendo la compagnia in qualità di impresa designata Controparte_1 per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., resistito anche nel presente giudizio di gravame e insistito per la conferma della disposta compensazione delle spese di lite (cfr Cass. Sez. L, Ordinanza n. 602 del
14/01/2019, nonché Cass. 18108/2020, a mente della quale “In caso di accoglimento del ricorso per cassazione di una sentenza di secondo grado proposto con riguardo al solo capo relativo alle spese di lite, nel giudizio di rinvio - ai fini della liquidazione delle spese di legittimità e dello stesso rinvio - deve ritenersi vittoriosa la parte la cui doglianza sulle spese sia stata accolta, indipendentemente dall'esito della controversia.”).
Quanto alla concreta liquidazione di tutte le suddette spese di lite, sia di primo che di secondo grado, essa va operata, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia
55/2014, in relazione al valore della controversia e all'attività concretamente svolta dal difensore costituito per la parte appellante vittoriosa nel doppio grado di giudizio, avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori. Peraltro, in merito va anche chiarito che “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed
a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto.
(In applicazione del principio, la S.C. ha riformato la sentenza che, nonostante
l'impugnazione fosse fondata sull'erronea compensazione parziale delle spese in primo grado, aveva liquidato quelle del grado d'appello in ragione dello scaglione corrispondente all'intero importo e non alla sola differenza ancora oggetto di contestazione)” (cfr. Cass. 13145/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
SA EL, definitivamente pronunciando, in grado di appello, nella causa iscritta al n. 9085/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: "Appello avverso la sentenza n.
1589/23 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Casoria in data 15/03/2023, pubblicata in data
31/05/2023, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 4694/2017 r.g.", pendente tra
— appellante — e in qualità di Parte_1 Controparte_1 impresa designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S. — appellata — , ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
n. 9085/2023 r.g.a.c. Pag. 7 di 8 N. 9085/2023 R.G.A.C.
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna la odierna appellata (convenuta in primo grado), Controparte_1
in qualità di impresa designata per la Regione Campania alla gestione e
[...] liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della odierna parte appellante
(attore nel giudizio di primo grado), , delle spese di lite del Parte_1 primo grado di giudizio, che qui si liquidano in complessivi euro 700,00
(settecento/00), di cui euro 50,00 (cinquanta/00) per spese, ed euro 650,00
(seicentocinquanta/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima parte appellata,
Avv. Lallo Gennaro, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.;
2. ancora in parziale riforma della sentenza di primo grado, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., pone definitivamente le spese della C.T.U. espletata nel primo grado di giudizio, nei rapporti interni tra le parti, interamente a carico di parte appellata, con il conseguente diritto di parte appellante di ripetere dalle altre quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato al C.T.U. in virtù del predetto decreto di liquidazione;
3. condanna parte appellata, in qualità di impresa designata Controparte_1 per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del
F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte appellante, , delle spese di lite per il presente giudizio di Parte_1 gravame, che si liquidano in complessivi euro 350,00 (trecentocinquanta/00) per compensi professionali (in assenza di spese vive documentate), oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima parte appellata, Avv. Lallo Gennaro, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Aversa, 05/12/2025
IL GIUDICE
(dott. SA EL)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod.
n. 9085/2023 r.g.a.c. Pag. 8 di 8