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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 180/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
LO RT, RE
PALADINO DAVIDE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 671/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Societa' Riscossioni Spa - 09000640012
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Corso Dante 103 10100 Torino TO
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 489/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 02/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2022000014798 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2022000014798 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 123/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'udienza, in camera di consiglio, del 16/2/2026, viene trattato l'appello (R.G.A. n. 671/2024), promosso da Soris S.p.A. contro la sentenza della C.G.T. di 1° di Torino, Sez. 1^, n. 489 del 26/2/2024, in materia di avviso di intimazione per tassa raccolta rifiuti anni dal 2013 al 2016 e per tassa automobilistica per anni dal 2011 al 2014 e per l'anno 2017.
La sig. ra Resistente_1 impugnava avviso di intimazione,
N. 50302202200013953000-AVI2022000014798, notificato a mezzo del servizio postale in data
31/05/2022, emesso da Soris S.p.A., per complessivi euro 6.919,16 per tributi locali (Tares, Tari) e per tasse automobilistiche relative a più annualità come sopra specificato.
La ricorrente eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per assenza di prova dell'effettiva e tempestiva notifica delle cartelle di pagamento e dei documenti in essa richiamati e non allegati all'atto di intimazione di pagamento e, per le tasse automobilistiche, il mancato rispetto del termine prescrizionale triennale.
Chiedeva di annullare l'atto di intimazione.
Si costituiva in giudizio Società_1 con controdeduzioni con cui replicava al ricorso proposto ed, in particolare, eccepiva :
- il difetto di giurisdizione, in relazione alla somma complessiva dalle stesse, pari ad euro 619,83, sulle sanzioni amministrative, in quanto di competenza del Giudice di Pace di Torino;
- sulla presunta nullità dell'avviso di intimazione per omessa allegazione cartelle di pagamento e documenti richiamati e, a tal proposito, allegava copie delle avvenute notificazioni;
- ribatteva sul termine di prescrizione delle tasse automobilistiche, nel senso che esso non era triennale, ma quinquennale.
Chiedeva il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese.
Il Giudice di I^ grado accoglieva parzialmente il ricorso sul difetto di giurisdizione circa le sanzioni amministrative per euro 619,83, reputando che queste rientrassero nell'ambito di competenza del Giudice di Pace.
In tema di prescrizione, elencava analiticamente i diversi atti interruttivi prodottisi e cioè :
- per l'ingiunzione n. G313520460894 per euro 489,87, relativa alla Tares 2013, che fu notificata il
22/02/2016 (V. si doc. 3 di parte Resistente) a cui è seguita il 26/01/2019, la notifica ex art. 143 c.p.c. di avviso di intimazione del 2018 n. 50302201800009030000 (doc. 4 di parte Resistente)
- che non si è compiuto il termine prescrizionale di cinque anni. Infatti, con l'ingiunzione n.
G514470402034 di euro 283,40 concernente Tari 2014, fu notificata il 22/02/2016 (V. si doc. 5 di parte
Resistente) a cui è seguita il 26/01/2019 la notifica ex art. 143 c.p.c. di avviso di intimazione del 2018 n.
50302201800009030000 ; e così via per gli altri tributi.
Per ragioni di economia processuale si rinvia alla sentenza ivi impugnata.
Dopo l'analitica elencazione dei vari tributi e degli atti interruttivi intervenuti, concludeva per il difetto di giurisdizione in relazione alle sanzioni amministrative impugnate e, in parziale accoglimento del ricorso, annullava le ingiunzioni di pagamento limitatamente alle tasse automobilistiche.
Compensava le spese di lite.
Contro la suddetta sentenza interponeva appello Società_1, che eccepiva i seguenti motivi di invalidità :
a) omesso riconoscimento della notifica dell'intimazione di pagamento 2018000005880, come da documento 4 del fascicolo di primo grado;
b) errata determinazione del termine di prescrizione con riferimento alla tassa automobilistica, non in 3 anni, ma in 5 ;
c) mancata considerazione della sospensione legale dei termini di prescrizione rilevante anche nel caso di prescrizione triennale della tassa automobilistica. Infatti, la sentenza n°489/2024 della Corte di
Giustizia Tributaria di I Grado di Torino ha omesso, senza motivazione alcuna, di considerare la sospensione dei termini di prescrizione dal 08-03-2020 al 31-08-2021, a seguito dell'emergenza sanitaria
Covid-19 ;
d) omessa dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo avversario ex art. 19 del D.Lgs
546/1992, con riferimento alla notifica degli atti prodromici all'avviso di intimazione dalla medesima opposto.
Chiedeva, in via principale, la riforma della sentenza di I^ grado, nella parte in cui, ritenendo applicabile il termine di prescrizione triennale con riferimento alla tassa automobilistica ed omettendo di considerare la sospensione dei termini per emergenza sanitaria Covid-19, nonché per la notifica dell'intimazione di pagamento 2018000005880 (con riferimento all'ingiunzione S116000146905), che ha dichiarato la prescrizione della pretesa creditoria portata dalle ingiunzioni di pagamento S116000146905 e
S118020126161 ; in via subordinata, con riferimento alla tassa automobilistica, circa il termine di prescrizione triennale, di annullare l'appellata sentenza nella parte in cui essa ha omesso di considerare la notifica dell'intimazione di pagamento 2018000005880 (con riferimento all'ingiunzione
S116000146905) e la sospensione dei termini di prescrizione per Covid 19, dichiarandone erroneamente la prescrizione di cui alle ingiunzioni di pagamento S116000146905 e S118020126161.
Vittoria delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Non si è costituita in appello, la sig. ra Resistente_1.
Terminata la relazione;
conclusa la discussione in camera di consiglio;
la Corte di Giustizia Tributaria di
II° grado del Piemonte, sezione 1^, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte accoglie l'appello e condanna la parte appellata al pagamento delle spese processuali che liquida per entrambi i gradi in euro 1.200,00.
In primo luogo, si è cristallizzata, con il passaggio in giudicato della sentenza di I^ grado, la situazione concernente i tributi locali ai fini delle tasse raccolta rifiuti per le diverse annualità, come riportate nell'avviso di intimazione di Soris S.p.A.. In secondo luogo, sul difetto di giurisdizione circa le sanzioni amministrative per euro 619,83, si è anche sul punto cristallizzata la situazione del passaggio in giudicato, in quanto materia di competenza del
Giudice di Pace, come previsto dall'art. 7 del D.Lgs n. 150 del 2011 e, come suffragato, dalla sentenza della Cassazione a SS.UU. n. 15354 del 22/7/2015.
Va, invece, integralmente riformata la sentenza di I^ grado in relazione alla tematica della prescrizione delle tasse automobilistiche, che non è affatto di tre anni, bensì di cinque anni.
A tal riguardo, questa Corte, Sezione 3^, con la sentenza n. 771/2025, precisava in un caso del tutto simile a quello in oggetto, che ”in materia di tassa automobilistica (o bollo auto) la Corte costituzionale, con le sentenze n. 296/2003, 297 e 451 del 2007, ha statuito trattarsi di tributo non proprio delle regioni ma solo a queste attribuito e che, conseguentemente, da ciò deriva la competenza statale in ordine agli aspetti fondamentali del tributo. Parimenti, è nota la giurisprudenza di legittimità che sostiene l'applicazione dell'articolo 5 del d.lgs. n. 953/82, secondo cui “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento” (da ultimo, cfr. Cass. n. 21915/2024). Cionondimeno, occorre considerare che la pronuncia di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 20/2002 ha interessato unicamente gli articoli 1, 2 e 4, lasciando invece in vigore l'articolo 5 sopra riportato (cfr. Corte cost. n.
296/2003). Infatti, in disparte la temporaneità della copertura offerta dal legislatore statale (cfr. art. 2, comma 22, legge n. 350/2003 secondo cui “nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2010, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonché, relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo”; norma successivamente prorogata), ciò di cui non si può non tenere conto è l'effettiva vigenza della disciplina regionale, né abrogata né dichiarata incostituzionale”.
Da ciò discende che la prescrizione in materia di tasse automobilistiche deve ritenersi quinquennale, pertanto, la pretesa esercitata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo doveva essere versato, come nei casi qui in esame, interrompe la cit. prescrizione di tali tributi, tenuto altresì conto della proroga di 85 giorni di cui all'emergenza Covid-19.
Tale interpretazione, d'altra parte, risulta avvalorata dalla stessa Suprema Corte con la sentenza n.
10492/2016 secondo cui “l'art. 5 della L.R. n. 20 del 2002 è tutt'ora in vigore…..tale norma, pertanto, nonostante la pronuncia della Corte Costituzionale n. 296 del 2003 risulta tutt'ora vigente e non è stata rimessa per un nuovo esame alla Consulta, pertanto, consentiva alla Regione Piemonte la notifica al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o doveva essere eseguito”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dell'Società_1 S.p.A., per entrambi i gradi, in euro 1.200,00.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna la parte appellata al pagamento delle spese processuali che liquida per entrambi i gradi in € 1200,00
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
LO RT, RE
PALADINO DAVIDE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 671/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Societa' Riscossioni Spa - 09000640012
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Corso Dante 103 10100 Torino TO
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 489/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 02/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2022000014798 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2022000014798 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 123/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'udienza, in camera di consiglio, del 16/2/2026, viene trattato l'appello (R.G.A. n. 671/2024), promosso da Soris S.p.A. contro la sentenza della C.G.T. di 1° di Torino, Sez. 1^, n. 489 del 26/2/2024, in materia di avviso di intimazione per tassa raccolta rifiuti anni dal 2013 al 2016 e per tassa automobilistica per anni dal 2011 al 2014 e per l'anno 2017.
La sig. ra Resistente_1 impugnava avviso di intimazione,
N. 50302202200013953000-AVI2022000014798, notificato a mezzo del servizio postale in data
31/05/2022, emesso da Soris S.p.A., per complessivi euro 6.919,16 per tributi locali (Tares, Tari) e per tasse automobilistiche relative a più annualità come sopra specificato.
La ricorrente eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per assenza di prova dell'effettiva e tempestiva notifica delle cartelle di pagamento e dei documenti in essa richiamati e non allegati all'atto di intimazione di pagamento e, per le tasse automobilistiche, il mancato rispetto del termine prescrizionale triennale.
Chiedeva di annullare l'atto di intimazione.
Si costituiva in giudizio Società_1 con controdeduzioni con cui replicava al ricorso proposto ed, in particolare, eccepiva :
- il difetto di giurisdizione, in relazione alla somma complessiva dalle stesse, pari ad euro 619,83, sulle sanzioni amministrative, in quanto di competenza del Giudice di Pace di Torino;
- sulla presunta nullità dell'avviso di intimazione per omessa allegazione cartelle di pagamento e documenti richiamati e, a tal proposito, allegava copie delle avvenute notificazioni;
- ribatteva sul termine di prescrizione delle tasse automobilistiche, nel senso che esso non era triennale, ma quinquennale.
Chiedeva il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese.
Il Giudice di I^ grado accoglieva parzialmente il ricorso sul difetto di giurisdizione circa le sanzioni amministrative per euro 619,83, reputando che queste rientrassero nell'ambito di competenza del Giudice di Pace.
In tema di prescrizione, elencava analiticamente i diversi atti interruttivi prodottisi e cioè :
- per l'ingiunzione n. G313520460894 per euro 489,87, relativa alla Tares 2013, che fu notificata il
22/02/2016 (V. si doc. 3 di parte Resistente) a cui è seguita il 26/01/2019, la notifica ex art. 143 c.p.c. di avviso di intimazione del 2018 n. 50302201800009030000 (doc. 4 di parte Resistente)
- che non si è compiuto il termine prescrizionale di cinque anni. Infatti, con l'ingiunzione n.
G514470402034 di euro 283,40 concernente Tari 2014, fu notificata il 22/02/2016 (V. si doc. 5 di parte
Resistente) a cui è seguita il 26/01/2019 la notifica ex art. 143 c.p.c. di avviso di intimazione del 2018 n.
50302201800009030000 ; e così via per gli altri tributi.
Per ragioni di economia processuale si rinvia alla sentenza ivi impugnata.
Dopo l'analitica elencazione dei vari tributi e degli atti interruttivi intervenuti, concludeva per il difetto di giurisdizione in relazione alle sanzioni amministrative impugnate e, in parziale accoglimento del ricorso, annullava le ingiunzioni di pagamento limitatamente alle tasse automobilistiche.
Compensava le spese di lite.
Contro la suddetta sentenza interponeva appello Società_1, che eccepiva i seguenti motivi di invalidità :
a) omesso riconoscimento della notifica dell'intimazione di pagamento 2018000005880, come da documento 4 del fascicolo di primo grado;
b) errata determinazione del termine di prescrizione con riferimento alla tassa automobilistica, non in 3 anni, ma in 5 ;
c) mancata considerazione della sospensione legale dei termini di prescrizione rilevante anche nel caso di prescrizione triennale della tassa automobilistica. Infatti, la sentenza n°489/2024 della Corte di
Giustizia Tributaria di I Grado di Torino ha omesso, senza motivazione alcuna, di considerare la sospensione dei termini di prescrizione dal 08-03-2020 al 31-08-2021, a seguito dell'emergenza sanitaria
Covid-19 ;
d) omessa dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo avversario ex art. 19 del D.Lgs
546/1992, con riferimento alla notifica degli atti prodromici all'avviso di intimazione dalla medesima opposto.
Chiedeva, in via principale, la riforma della sentenza di I^ grado, nella parte in cui, ritenendo applicabile il termine di prescrizione triennale con riferimento alla tassa automobilistica ed omettendo di considerare la sospensione dei termini per emergenza sanitaria Covid-19, nonché per la notifica dell'intimazione di pagamento 2018000005880 (con riferimento all'ingiunzione S116000146905), che ha dichiarato la prescrizione della pretesa creditoria portata dalle ingiunzioni di pagamento S116000146905 e
S118020126161 ; in via subordinata, con riferimento alla tassa automobilistica, circa il termine di prescrizione triennale, di annullare l'appellata sentenza nella parte in cui essa ha omesso di considerare la notifica dell'intimazione di pagamento 2018000005880 (con riferimento all'ingiunzione
S116000146905) e la sospensione dei termini di prescrizione per Covid 19, dichiarandone erroneamente la prescrizione di cui alle ingiunzioni di pagamento S116000146905 e S118020126161.
Vittoria delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Non si è costituita in appello, la sig. ra Resistente_1.
Terminata la relazione;
conclusa la discussione in camera di consiglio;
la Corte di Giustizia Tributaria di
II° grado del Piemonte, sezione 1^, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte accoglie l'appello e condanna la parte appellata al pagamento delle spese processuali che liquida per entrambi i gradi in euro 1.200,00.
In primo luogo, si è cristallizzata, con il passaggio in giudicato della sentenza di I^ grado, la situazione concernente i tributi locali ai fini delle tasse raccolta rifiuti per le diverse annualità, come riportate nell'avviso di intimazione di Soris S.p.A.. In secondo luogo, sul difetto di giurisdizione circa le sanzioni amministrative per euro 619,83, si è anche sul punto cristallizzata la situazione del passaggio in giudicato, in quanto materia di competenza del
Giudice di Pace, come previsto dall'art. 7 del D.Lgs n. 150 del 2011 e, come suffragato, dalla sentenza della Cassazione a SS.UU. n. 15354 del 22/7/2015.
Va, invece, integralmente riformata la sentenza di I^ grado in relazione alla tematica della prescrizione delle tasse automobilistiche, che non è affatto di tre anni, bensì di cinque anni.
A tal riguardo, questa Corte, Sezione 3^, con la sentenza n. 771/2025, precisava in un caso del tutto simile a quello in oggetto, che ”in materia di tassa automobilistica (o bollo auto) la Corte costituzionale, con le sentenze n. 296/2003, 297 e 451 del 2007, ha statuito trattarsi di tributo non proprio delle regioni ma solo a queste attribuito e che, conseguentemente, da ciò deriva la competenza statale in ordine agli aspetti fondamentali del tributo. Parimenti, è nota la giurisprudenza di legittimità che sostiene l'applicazione dell'articolo 5 del d.lgs. n. 953/82, secondo cui “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento” (da ultimo, cfr. Cass. n. 21915/2024). Cionondimeno, occorre considerare che la pronuncia di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 20/2002 ha interessato unicamente gli articoli 1, 2 e 4, lasciando invece in vigore l'articolo 5 sopra riportato (cfr. Corte cost. n.
296/2003). Infatti, in disparte la temporaneità della copertura offerta dal legislatore statale (cfr. art. 2, comma 22, legge n. 350/2003 secondo cui “nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2010, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonché, relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo”; norma successivamente prorogata), ciò di cui non si può non tenere conto è l'effettiva vigenza della disciplina regionale, né abrogata né dichiarata incostituzionale”.
Da ciò discende che la prescrizione in materia di tasse automobilistiche deve ritenersi quinquennale, pertanto, la pretesa esercitata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo doveva essere versato, come nei casi qui in esame, interrompe la cit. prescrizione di tali tributi, tenuto altresì conto della proroga di 85 giorni di cui all'emergenza Covid-19.
Tale interpretazione, d'altra parte, risulta avvalorata dalla stessa Suprema Corte con la sentenza n.
10492/2016 secondo cui “l'art. 5 della L.R. n. 20 del 2002 è tutt'ora in vigore…..tale norma, pertanto, nonostante la pronuncia della Corte Costituzionale n. 296 del 2003 risulta tutt'ora vigente e non è stata rimessa per un nuovo esame alla Consulta, pertanto, consentiva alla Regione Piemonte la notifica al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o doveva essere eseguito”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dell'Società_1 S.p.A., per entrambi i gradi, in euro 1.200,00.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna la parte appellata al pagamento delle spese processuali che liquida per entrambi i gradi in € 1200,00