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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/03/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Castrovillari
Verbale della causa n.1337/24
Oggi 27.03.25 alle ore 10.40 sono comparsi gli avv.ti Capristo Francesco, nonché l'Avv.
Francesco Formichella, i quali discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
Alle ore 12.52, all'esito della camera di consiglio, chiamata la causa nessuno e' comparso
Il Giudice da lettura della sentenza di seguito riportata
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
pagina 1 di 4 N. R.G. 1337/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1337/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPRISTO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CAPRISTO FRANCESCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORMICHELLA Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO , elettivamente domiciliato in VIA MILANO 12 ROSSANO, presso il difensore avv. FORMICHELLA FRANCESCO
CONVENUTO
OGGETTO: inadempimento locazione
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida del 03.05.24 ,
premesso di aver stipulato con , in data 18.01.2022 Parte_1 Controparte_1 contratto di affitto di ramo d'azienda costituito dal complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di ristorazione e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,
pagina 2 di 4 esercitata dalla parte concedente nella struttura denominata "RESIDENZA DI CAMPAGNA DI
SAMUEL COSTANTINO" di cui, lo stesso era titolare, avente per oggetto l'esercizio di attività extralberghiera, affittacamere per brevi periodi, residence, B&B, con attività di ristorazione e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
ha esposto che il conduttore si era reso inadempiente nel pagamento dei canoni maturati a partire da marzo 2023, accumulando una morosità complessiva di € 19.499,66 alla data dell'intimazione, su queste premesse, ha richiesto la convalida dello sfratto con condanna al rilascio dell'immobile ed al pagamento dei canoni scaduti e da scadere sino alla data del rilascio.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale Controparte_1
contestava le avverse deduzioni, chiedendo, pertanto che fosse rigettata la domanda di convalida, deducendone, in via preliminare l'inammissibilità.
Con ordinanza del 08.07.24, veniva disattesa la richiesta di emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio e disposta la trasformazione del rito.
All'udienza del 27.03.25 le parti discutevano la causa.
1.Sulla domanda di risoluzione del contratto.
Deve preliminarmente ritenersi provato il rapporto di affitto, trattandosi di circostanza pacifica tra le parti, oltre che documentalmente provata (cfr. in atti contratto di locazione del 18.01.22).
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'azione, va evidenziato che, a prescindere dal rilievo che la stessa risulta superata dalla ordinanza di chiusura della fase sommaria e di trasformazione del rito, comunque si osserva che con sentenza della Suprema Corte del
13.11.24, proc. 1200/24 si è affermato il principio secondo cui «a seguito delle modifiche introdotte nell'art. 657 c.p.c. dal d.lgs. n. 149 del 2022, il procedimento speciale di intimazione di sfratto per morosità di cui all'art. 658 c.p.c. è applicabile anche al contratto di affitto di azienda (o di ramo di azienda) che comprenda uno o più beni immobili».
Tanto premesso deve ritenersi fondata la domanda di risoluzione del contratto di affitto, avendo, anche parte resistente, aderito alla domanda nella memoria integrativa del 15.11.24.
Sotto tale profilo si condivide il principio secondo cui quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione dello stesso, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, sono tuttavia, in considerazione delle premesse contrastanti, dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale. (cfr. Cass. Civ 19706/20) .
pagina 3 di 4 Va dunque dichiarata la risoluzione del contratto la risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato in data 18.1.2022, e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Cosenza il
27.1.2022, rogato per atto Notar Rep. 19331-Racc.10112, e ordinato alla sig.ra Per_1
la immediata riconsegna del bene. Controparte_1
Considerate le ragioni del rilascio e le condizioni delle parti valutabili ai sensi dell'art. 56 della
L. 392/78 la data dell'esecuzione può essere fissata al 15.05.25.
Occorre, tuttavia, rimettere la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di determinare i rapporti di dare e avere tra le parti in relazione alle altre domande proposte in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiarata la risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato in data 18.1.2022, e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Cosenza il 27.1.2022, rogato per atto Notar
Rep. 19331-Racc.10112; Per_1
Ordina a la immediata riconsegna del beni indicati nel contratto di affitto del Controparte_1
18.01.22 , organizzati per l'esercizio dell'attività di ristorazione e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercitata nella struttura denominata "RESIDENZA DI CAMPAGNA DI
SAMUEL COSTANTINO" sita in Corigliano-Rossano, Area Urbana di Rossano alla Contrada
Marinetta.
Fissa per l'esecuzione la data del 15.05.25
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Castrovillari 27.03.25
Il Giudice
dott. Beatrice Magarò
pagina 4 di 4
Verbale della causa n.1337/24
Oggi 27.03.25 alle ore 10.40 sono comparsi gli avv.ti Capristo Francesco, nonché l'Avv.
Francesco Formichella, i quali discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
Alle ore 12.52, all'esito della camera di consiglio, chiamata la causa nessuno e' comparso
Il Giudice da lettura della sentenza di seguito riportata
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
pagina 1 di 4 N. R.G. 1337/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1337/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPRISTO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CAPRISTO FRANCESCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORMICHELLA Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO , elettivamente domiciliato in VIA MILANO 12 ROSSANO, presso il difensore avv. FORMICHELLA FRANCESCO
CONVENUTO
OGGETTO: inadempimento locazione
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida del 03.05.24 ,
premesso di aver stipulato con , in data 18.01.2022 Parte_1 Controparte_1 contratto di affitto di ramo d'azienda costituito dal complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di ristorazione e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,
pagina 2 di 4 esercitata dalla parte concedente nella struttura denominata "RESIDENZA DI CAMPAGNA DI
SAMUEL COSTANTINO" di cui, lo stesso era titolare, avente per oggetto l'esercizio di attività extralberghiera, affittacamere per brevi periodi, residence, B&B, con attività di ristorazione e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
ha esposto che il conduttore si era reso inadempiente nel pagamento dei canoni maturati a partire da marzo 2023, accumulando una morosità complessiva di € 19.499,66 alla data dell'intimazione, su queste premesse, ha richiesto la convalida dello sfratto con condanna al rilascio dell'immobile ed al pagamento dei canoni scaduti e da scadere sino alla data del rilascio.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale Controparte_1
contestava le avverse deduzioni, chiedendo, pertanto che fosse rigettata la domanda di convalida, deducendone, in via preliminare l'inammissibilità.
Con ordinanza del 08.07.24, veniva disattesa la richiesta di emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio e disposta la trasformazione del rito.
All'udienza del 27.03.25 le parti discutevano la causa.
1.Sulla domanda di risoluzione del contratto.
Deve preliminarmente ritenersi provato il rapporto di affitto, trattandosi di circostanza pacifica tra le parti, oltre che documentalmente provata (cfr. in atti contratto di locazione del 18.01.22).
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'azione, va evidenziato che, a prescindere dal rilievo che la stessa risulta superata dalla ordinanza di chiusura della fase sommaria e di trasformazione del rito, comunque si osserva che con sentenza della Suprema Corte del
13.11.24, proc. 1200/24 si è affermato il principio secondo cui «a seguito delle modifiche introdotte nell'art. 657 c.p.c. dal d.lgs. n. 149 del 2022, il procedimento speciale di intimazione di sfratto per morosità di cui all'art. 658 c.p.c. è applicabile anche al contratto di affitto di azienda (o di ramo di azienda) che comprenda uno o più beni immobili».
Tanto premesso deve ritenersi fondata la domanda di risoluzione del contratto di affitto, avendo, anche parte resistente, aderito alla domanda nella memoria integrativa del 15.11.24.
Sotto tale profilo si condivide il principio secondo cui quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione dello stesso, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, sono tuttavia, in considerazione delle premesse contrastanti, dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale. (cfr. Cass. Civ 19706/20) .
pagina 3 di 4 Va dunque dichiarata la risoluzione del contratto la risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato in data 18.1.2022, e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Cosenza il
27.1.2022, rogato per atto Notar Rep. 19331-Racc.10112, e ordinato alla sig.ra Per_1
la immediata riconsegna del bene. Controparte_1
Considerate le ragioni del rilascio e le condizioni delle parti valutabili ai sensi dell'art. 56 della
L. 392/78 la data dell'esecuzione può essere fissata al 15.05.25.
Occorre, tuttavia, rimettere la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di determinare i rapporti di dare e avere tra le parti in relazione alle altre domande proposte in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiarata la risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato in data 18.1.2022, e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Cosenza il 27.1.2022, rogato per atto Notar
Rep. 19331-Racc.10112; Per_1
Ordina a la immediata riconsegna del beni indicati nel contratto di affitto del Controparte_1
18.01.22 , organizzati per l'esercizio dell'attività di ristorazione e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercitata nella struttura denominata "RESIDENZA DI CAMPAGNA DI
SAMUEL COSTANTINO" sita in Corigliano-Rossano, Area Urbana di Rossano alla Contrada
Marinetta.
Fissa per l'esecuzione la data del 15.05.25
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Castrovillari 27.03.25
Il Giudice
dott. Beatrice Magarò
pagina 4 di 4