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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/02/2024, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9312/2015 R.G.A.C., avente ad oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art.
1655 e s.s. c.c.””
TRA
, in qualità di titolare dell'omonima ditta, rapp.to e difeso dall'avv. Angela Parte_1
De Rosa, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Cervino (CE) alla via
Roma n. 75.
- Opponente -
E
, in persona dell'amministratore p.t., rapp.to e difeso, in sostituzione Controparte_1 dell'originario procuratore, dall'avv. Gianluca Isernia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito Caserta alla via Don Bosco n. 27.
- Opposto –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt.li 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma ai sensi dell'art. 58 della Legge n. 69/2009. Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto è utile alla decisone, è sufficiente ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 1950/2015, il
Tribunale di S.M.C.V. ordinava al in persona dell'amministratore p.t., il Controparte_1
pagamento, in favore della ditta individuale , della somma di euro 8.948,70, Parte_1 oltre interessi e spese del procedimento, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori edili effettuati presso l'immobile condominiale in forza di un contratto di appalto in essere tra le parti.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione l'intimato, il quale deplorava le pretese azionate in via monitoria, chiedendo la revoca del procedimento d'ingiunzione, con vittoria di spese ed onorari di lite.
Con regolare comparsa di risposta, si costituiva in giudizio l'ingiungente che impugnava le altrui difese concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
Esperita infruttuosamente la procedura di mediazione, prevista ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, con provvedimento del 13.07.2016 veniva dichiarata la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo.
Autorizzate le parti al deposito delle memorie di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., l'iter processuale si sviluppava attraverso la concessione dei termini per l'articolazione dei mezzi istruttori, l'escussione dei testi indicati e la nomina di un CTU.
All'udienza del 11.09.2023, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
In limine litis, vanno disattese le censure mosse dall'opponente in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva per non aver demandato, l'ente condominiale, la realizzazione delle opere dedotte in giudizio.
Sul punto, va osservato che la stipula di un contratto d'appalto iure privatorum non richiede la forma scritta né ad substanbam né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia, sicché, per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni (Cfr.: Cass. sent. n. 2303 del 30.01.2017).
Altrettanto, va tenuto conto che nel contratto di appalto la qualità di committente può anche non coincidere con quella del soggetto a favore del quale i lavori vanno eseguiti, di tal che chiunque può, per le più svariate ragioni, dare incarico ad un appaltatore affinché questi compia le opere a favore di un terzo, con la conseguenza che il contratto si conclude tra il committente e l'appaltatore, il quale resta obbligato verso il primo ad adempiere alla prestazione a favore del terzo, mentre il primo resta obbligato al pagamento del compenso (Cfr.: Cass. n. 15508/2017).
Ciò posto, i testi escussi riferivano, concordemente, che i lavori effettuati da parte opposta venivano commissionati dall'amministratore del condominio ingiunto il quale, ravvisata l'estrema urgenza degli interventi da apportare, si impegnava a ratificare l'incarico conferito con una postuma delibera assembleare.
Pertanto, dall'esaurita istruttoria orale è emersa la prova della titolarità della posizione soggettiva passiva, in capo all'intimata amministrazione condominiale, di committente delle opere richieste in pagamento dall'appaltatore.
Nel merito, l'opposizione è infondata per le ragioni appresso esplicitate.
Come è noto, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'oggetto della cognizione non è limitato al controllo della ammissibilità e della validità del provvedimento monitorio ma attiene altresì ad un completo riesame, nel contraddittorio delle parti, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata (ex plurimis, cfr. Cass., 27 settembre 1999 n. 10704; Cass., 14 aprile 1999 n. 3671; Cass., 29 gennaio
1999 n. 807).
Con l'atto di opposizione si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale le parti assumono la posizione corrispondente alla effettiva situazione sostanziale, anche ai fini della regola dell'onere probatorio stabilita dall'art. 2697 c.c.: spetta dunque all'opposto, attore in senso sostanziale, fornire adeguata dimostrazione della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, incombendo sull'opponente la prova della fondatezza delle eccezioni sollevate (v., oltre alle sentenze citate, anche
Cass., 8 settembre 1998 n. 8853; Cass., 17 novembre 1997 n.11417).
Mutuando i suesposti principi in materia di appalto, va precisato che incombe all'appaltatore, il quale agisca per il pagamento del corrispettivo, la prova della formalizzazione del contratto di appalto e la quantificazione in termini economici, ai sensi dell'art 1657 c.c., dei lavori eseguiti.
Nella vicenda in esame, il prestatore d'opera ha raggiunto la prova della sussistenza dell'intercorso contratto d'appalto, della natura e dell'entità delle opere compiute, nonché della congruità del compenso rivendicato.
Invero, sia dalla documentazione versata in atti – infra: fatture n. 21 e 22 del 10.07.2014 – che dall'espletata prova orale, si evince che parte opposta, deputata verbalmente dall'amministratore del ingiunto, attuava le maestranze opportune all'eliminazione delle problematiche afferenti CP_1
al lastrico solare condominiale. Nondimeno, il C.T.U. nominato in corso di causa, geometra , con valutazioni che Persona_1
l'odierno giudicante fa proprie, in quanto immuni da vizi logici e tecnici, ha riscontrato la correttezza e la funzionalità delle lavorazioni eseguite, oltre ad accertarne l'adeguatezza economica.
Di contro, le allegazioni eccepite dall'opponente - il quale, peraltro, non ha contestato lo svolgimento e l'ultimazione delle opere – sono insufficienti a paralizzare le pretese creditorie azionate in via monitoria, né sono corredate da valido supporto probatorio.
In definitiva, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato, con condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 8.948,70, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla presente decisione al saldo.
Le spese di CTU, come liquidate in via definitiva nella presente sentenza, tenendo conto dell'esito del giudizio, vanno poste a carico dell'opponente, con obbligo solidale nei confronti del CTU ex art. 1294 c.c. (cfr. Cass. n. 28094/2009: Cass. n. 23586/2008; Cass. n. 20314/2006).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidiate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1950/2015, emesso dal
Tribunale di S.M.C.V. il 14.10.2015, con condanna del in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., al pagamento, in favore della ditta individuale , Parte_1
della somma di euro 8.948,70, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda fino al soddisfo;
2) condanna il , in persona dell'amministratore p.t., al pagamento, in favore Controparte_1
di parte opposta, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 2540,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'opponente.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 14.2.2024
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9312/2015 R.G.A.C., avente ad oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art.
1655 e s.s. c.c.””
TRA
, in qualità di titolare dell'omonima ditta, rapp.to e difeso dall'avv. Angela Parte_1
De Rosa, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Cervino (CE) alla via
Roma n. 75.
- Opponente -
E
, in persona dell'amministratore p.t., rapp.to e difeso, in sostituzione Controparte_1 dell'originario procuratore, dall'avv. Gianluca Isernia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito Caserta alla via Don Bosco n. 27.
- Opposto –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt.li 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma ai sensi dell'art. 58 della Legge n. 69/2009. Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto è utile alla decisone, è sufficiente ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 1950/2015, il
Tribunale di S.M.C.V. ordinava al in persona dell'amministratore p.t., il Controparte_1
pagamento, in favore della ditta individuale , della somma di euro 8.948,70, Parte_1 oltre interessi e spese del procedimento, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori edili effettuati presso l'immobile condominiale in forza di un contratto di appalto in essere tra le parti.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione l'intimato, il quale deplorava le pretese azionate in via monitoria, chiedendo la revoca del procedimento d'ingiunzione, con vittoria di spese ed onorari di lite.
Con regolare comparsa di risposta, si costituiva in giudizio l'ingiungente che impugnava le altrui difese concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
Esperita infruttuosamente la procedura di mediazione, prevista ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, con provvedimento del 13.07.2016 veniva dichiarata la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo.
Autorizzate le parti al deposito delle memorie di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., l'iter processuale si sviluppava attraverso la concessione dei termini per l'articolazione dei mezzi istruttori, l'escussione dei testi indicati e la nomina di un CTU.
All'udienza del 11.09.2023, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
In limine litis, vanno disattese le censure mosse dall'opponente in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva per non aver demandato, l'ente condominiale, la realizzazione delle opere dedotte in giudizio.
Sul punto, va osservato che la stipula di un contratto d'appalto iure privatorum non richiede la forma scritta né ad substanbam né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia, sicché, per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni (Cfr.: Cass. sent. n. 2303 del 30.01.2017).
Altrettanto, va tenuto conto che nel contratto di appalto la qualità di committente può anche non coincidere con quella del soggetto a favore del quale i lavori vanno eseguiti, di tal che chiunque può, per le più svariate ragioni, dare incarico ad un appaltatore affinché questi compia le opere a favore di un terzo, con la conseguenza che il contratto si conclude tra il committente e l'appaltatore, il quale resta obbligato verso il primo ad adempiere alla prestazione a favore del terzo, mentre il primo resta obbligato al pagamento del compenso (Cfr.: Cass. n. 15508/2017).
Ciò posto, i testi escussi riferivano, concordemente, che i lavori effettuati da parte opposta venivano commissionati dall'amministratore del condominio ingiunto il quale, ravvisata l'estrema urgenza degli interventi da apportare, si impegnava a ratificare l'incarico conferito con una postuma delibera assembleare.
Pertanto, dall'esaurita istruttoria orale è emersa la prova della titolarità della posizione soggettiva passiva, in capo all'intimata amministrazione condominiale, di committente delle opere richieste in pagamento dall'appaltatore.
Nel merito, l'opposizione è infondata per le ragioni appresso esplicitate.
Come è noto, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'oggetto della cognizione non è limitato al controllo della ammissibilità e della validità del provvedimento monitorio ma attiene altresì ad un completo riesame, nel contraddittorio delle parti, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata (ex plurimis, cfr. Cass., 27 settembre 1999 n. 10704; Cass., 14 aprile 1999 n. 3671; Cass., 29 gennaio
1999 n. 807).
Con l'atto di opposizione si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale le parti assumono la posizione corrispondente alla effettiva situazione sostanziale, anche ai fini della regola dell'onere probatorio stabilita dall'art. 2697 c.c.: spetta dunque all'opposto, attore in senso sostanziale, fornire adeguata dimostrazione della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, incombendo sull'opponente la prova della fondatezza delle eccezioni sollevate (v., oltre alle sentenze citate, anche
Cass., 8 settembre 1998 n. 8853; Cass., 17 novembre 1997 n.11417).
Mutuando i suesposti principi in materia di appalto, va precisato che incombe all'appaltatore, il quale agisca per il pagamento del corrispettivo, la prova della formalizzazione del contratto di appalto e la quantificazione in termini economici, ai sensi dell'art 1657 c.c., dei lavori eseguiti.
Nella vicenda in esame, il prestatore d'opera ha raggiunto la prova della sussistenza dell'intercorso contratto d'appalto, della natura e dell'entità delle opere compiute, nonché della congruità del compenso rivendicato.
Invero, sia dalla documentazione versata in atti – infra: fatture n. 21 e 22 del 10.07.2014 – che dall'espletata prova orale, si evince che parte opposta, deputata verbalmente dall'amministratore del ingiunto, attuava le maestranze opportune all'eliminazione delle problematiche afferenti CP_1
al lastrico solare condominiale. Nondimeno, il C.T.U. nominato in corso di causa, geometra , con valutazioni che Persona_1
l'odierno giudicante fa proprie, in quanto immuni da vizi logici e tecnici, ha riscontrato la correttezza e la funzionalità delle lavorazioni eseguite, oltre ad accertarne l'adeguatezza economica.
Di contro, le allegazioni eccepite dall'opponente - il quale, peraltro, non ha contestato lo svolgimento e l'ultimazione delle opere – sono insufficienti a paralizzare le pretese creditorie azionate in via monitoria, né sono corredate da valido supporto probatorio.
In definitiva, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato, con condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 8.948,70, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla presente decisione al saldo.
Le spese di CTU, come liquidate in via definitiva nella presente sentenza, tenendo conto dell'esito del giudizio, vanno poste a carico dell'opponente, con obbligo solidale nei confronti del CTU ex art. 1294 c.c. (cfr. Cass. n. 28094/2009: Cass. n. 23586/2008; Cass. n. 20314/2006).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidiate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1950/2015, emesso dal
Tribunale di S.M.C.V. il 14.10.2015, con condanna del in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., al pagamento, in favore della ditta individuale , Parte_1
della somma di euro 8.948,70, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda fino al soddisfo;
2) condanna il , in persona dell'amministratore p.t., al pagamento, in favore Controparte_1
di parte opposta, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 2540,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'opponente.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 14.2.2024
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente