Rigetto
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/12/2025, n. 9724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9724 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09724/2025REG.PROV.COLL.
N. 04507/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4507 del 2024, proposto dalla La GI Cooperativa Sociale in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati OB Previte e Claudia Parise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Naimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 472/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025, il Cons. OB OM e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. La GI soc. coop., proprietaria dei Centri diurni per le autonomie e l’inclusione sociale OE e San Pio, agiva, di fronte al TAR Calabria, per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato accreditamento delle proprie strutture sanitarie da parte della Regione Calabria.
La cooperativa aveva presentato le istanze di accreditamento il 23 settembre 2015, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 381 del 22 agosto 2012, per operare in regime di convenzione con la Regione. Tali istanze non avevano ottenuto alcun riscontro.
La ricorrente lamentava che l’inerzia amministrativa le aveva impedito di accedere all’accreditamento, causandole un pregiudizio economico quantificato complessivamente in euro 1.770.113,87. Questa cifra includeva danno emergente (costo del personale per gli anni 2016, 2017 e 2018 e mantenimento dei requisiti strutturali) e lucro cessante (stimato sulla base della tariffa prevista di euro 66,60 per prestazione).
La ricorrente sottolineava che l’abrogazione successiva della delibera n. 381/2012 da parte della delibera n. 503/2019 (riguardante l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture socio assistenziali) avrebbe cristallizzato definitivamente il suo diritto al risarcimento, poiché veniva meno la possibilità di ammissione alla retta sulla descritta tipologia di prestazioni.
La Regione Calabria si è costituita eccependo la carenza di legittimazione attiva della ricorrente riguardo al centro OE (a seguito di cessione di ramo d’azienda), oltre all’inammissibilità del ricorso e alla decadenza dall’azione.
2. Con sentenza n. 472 del 2024, in via preliminare, il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso in riferimento alla struttura OE, dichiarando, pertanto, il gravame parzialmente improcedibile. Per il resto, il ricorso è stato ritenuto infondato.
Il Collegio ha rilevato che la ricorrente, dopo aver presentato le istanze nel settembre 2015, non ha attivato alcuno strumento di tutela avverso l’inerzia della Regione, in particolare non essendovi stata la proposizione dell’azione avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a.. Il contegno inerte della ricorrente avrebbe reciso il rapporto di causalità giuridica tra l’inerzia imputata alla Regione Calabria e il pregiudizio lamentato.
Inoltre, al momento della presentazione della domanda (23 settembre 2015) era già vigente la delibera n. 210/2015, non impugnata dalla deducente, che aveva disposto la sospensione del rilascio degli accreditamenti fino all’entrata in vigore di nuove disposizioni.
3. Avverso la suddetta sentenza, la società cooperativa ha proposto appello.
Secondo l’appellante:
a ) il TAR non ha considerato l’ iter complesso e tormentato della vicenda, che ha indotto la società a riporre affidamento sul contegno della Regione e sulla possibilità di conseguire l’ammissione a retta;
b ) non sono state valutate le diverse vicende amministrative succedutesi (come quelle che hanno portato all’adozione della D.G.R. n. 210/2015, della D.G.R. n. 32/2016 e della Deliberazione n. 449/2016, poi annullata), le quali hanno determinato il sorgere di legittime aspettative da parte dell’appellante, non ravvisando quindi le condizioni per attivare ulteriori strumenti di tutela;
c ) in relazione alla mancata impugnazione della Delibera n. 210/2015, si evidenzia il difetto di istruttoria giudiziale, in quanto la Delibera stessa aveva fissato una data (30 settembre 2015) per l’adozione dei regolamenti che avrebbero regolato la materia; pertanto, secondo l’appellante, non vi era una effettiva lesione sostanziale che giustificasse l’impugnazione in quel momento;
d ) la sentenza è illogica e irragionevole in quanto suggerisce che l’appellante avrebbe dovuto attivare l’azione ex art. 117 c.p.a. pur in assenza dei necessari presupposti e in presenza di una legittima aspettativa generata proprio dall’atteggiamento dell’Amministrazione nel corso del procedimento;
e ) il provvedimento giurisdizionale impugnato è affetto dal vizio di omessa pronuncia, poiché il giudice ha omesso di pronunciarsi in ordine all’ an della pretesa risarcitoria, ovvero in merito alla sussistenza dei requisiti dell’azione di risarcimento del danno (gli elementi costitutivi della responsabilità della P.A. di cui all’art. 2043 c.c.). Tali aspetti, riguardanti l’illegittimo esercizio dell’azione amministrativa e il nesso causale tra la condotta colposa della P.A. (che ha portato all’adozione della Delibera n. 503/2019, facendo perdere la possibilità di accedere all’ammissione a retta ex D.G.R. n. 381/2012) e il danno ingiusto, non sono stati vagliati dal giudice di primo grado.
4. Si è costituita la Regione Calabria, riproponendo l’eccezione di inammissibilità per decorso del termine di cui all’art. 30, commi 3 e 4, c.p.a. e chiedendo, comunque, il rigetto dell’appello.
5. All’udienza del 13 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. La pretesa dell’appellante si fonda, in sostanza, sul presunto danno cagionato dall’inosservanza del termine di conclusione del procedimento, da parte della Regione, a seguito di una sopravvenienza normativa.
Infatti, secondo la società, sarebbe stato possibile ottenere l’accreditamento della struttura socio assistenziale nella vigenza del regolamento contenente i requisiti minimi per l’autorizzazione al funzionamento e le procedure per l’accreditamento del « Centro Diurno per le autonomie e l’inclusione sociale delle persone con problemi di non autosufficienza », approvato con D.G.R. 22 agosto 2012, n. 381, mentre ciò non sarebbe più stato possibile una volta entrato in vigore il nuovo regolamento approvato con D.G.R. 25 ottobre 2019, n. 503.
7. Come messo in evidenza dal TAR, l’istanza di accreditamento è stata presentata il 21 settembre 2015, quando era già entrata in vigore la D.G.R. 22 giugno 2015, n. 210.
Quest’ultima bloccava la concessione di nuovi accreditamenti, fino all’adozione di nuovi regolamenti recanti “ i criteri per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica, ONLUS e del Terzo Settore e/o privata ”. Secondo la delibera tali regolamenti avrebbero dovuto essere adottati entro il 30 settembre 2015.
Deve quindi essere escluso che, anche ove i regolamenti fossero stati emanati nei termini previsti e la Regione avesse riscontrato tempestivamente l’istanza di accreditamento, per la valutazione di quest’ultima avrebbe trovato applicazione la D.G.R. n. 381/2012.
Tale considerazione fa venir meno, in radice, i presupposti del danno ingiusto denunciato, a prescindere da ogni altra considerazione.
Infatti, nella materia del danno conseguente alla ritardata conclusione del procedimento amministrativo, il requisito dell’ingiustizia esige la dimostrazione che il superamento del termine di legge abbia impedito al privato di ottenere il provvedimento ampliativo favorevole, per il quale aveva presentato istanza (Cons. Stato, Ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7 e poi, anche, Ad. plen., 24 maggio 2024, n. 12).
Il risarcimento del danno da ritardo è inteso, infatti, come strumento di reintegro, in quanto consente al privato di ottenere il ripristino della situazione economica che avrebbe raggiunto se non si fosse verificata la dilazione del termine procedimentale. Il pregiudizio, quindi, non risiede nel fatto in sé dell’attesa, ma nell’ostacolo nel godimento medio tempore del bene della vita (Cons. Stato, sez. III, 28 aprile 2025, n. 3568). Bene della vita che, in questo caso, nelle stesse prospettazioni dell’appellante, sulla base della sopravvenuta normativa, si rivela non spettante.
8. Neppure può ravvisarsi alcuna lesione del legittimo affidamento della società, dal momento che, come visto, sono le disposizioni poste dalla delibera n. 503/2019, piuttosto che l’inerzia dell’Amministrazione, a rendere impossibile l’accreditamento delle strutture sanitarie, ma tale delibera non è mai stata impugnata dall’odierna appellante.
9. Alla luce delle considerazioni svolte, l’appello deve essere rigettato, con assorbimento di ogni eccezione proposta dalla parte appellata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante alla rifusione in favore della Regione Calabria delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
FA RE, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
OB OM, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB OM | FA RE |
IL SEGRETARIO