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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
SISTO AN, Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 316/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ag.entrate - CO - Savona - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 20/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SAVONA sez. 1 e pubblicata il 28/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10320229000142709000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Vì
Con appello N. 316/2025, l'Agenzia delle Entrate – CO , rappresentata e difesa, dal proprio dipendente delegato Avv. Nominativo_1, impugnava la sentenza n. 20/2025 depositata il 28.01.20250 con la quale, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Savona, accoglieva parzialmente il ricorso, proposto dal Signor Resistente_1, annullando l'avviso di intimazione n. 10320229000142709/000 relativamente alla cartella di pagamento n.10320190000480806000 e rigettandolo relativamente alle cartelle di pagamento n. 10320180014379770000, 10320190017592192000, 70317014682296000000 e
70318014968390006000, per un valore complessivo di € 56.397,86.
Ricostruendo la vicenda processuale che ci occupa, si osserva che in data 30/09/2022, l'Agenzia Entrate CO notificava al signor Resistente_1, l'intimazione di pagamento n. 103 2022 9000142709, per euro 73.680,04, relativa al mancato pagamento di 8 atti presupposti.
In data 28/10/22, il contribuente presentava ricorso notificandolo esclusivamente ad “Agenzia delle
Entrate- CO” della Provincia di Savona, impugnando 5 degli atti presupposti all'iscrizione, ossia :
1) la cartella di pagamento n. 103 2018 00143797 0000;
2) la cartella di pagamento n. 103 2019 000048086 000;
3) la cartella di pagamento n. 103 2019 0017592192000;
4) l'avviso di accertamento n.TL9011102283/14;
5) l'avviso di accertamento n.TL9011100748/17
L'Agente riteneva di dover coinvolgere anche l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Savona, per aver la società eccepito nel merito della notifica degli atti prodromici, della iscrizione a ruolo delle imposte, e sulla asserita illegittimità della sottoscrizione dei ruoli.
L'Agenzia delle Entrate pertanto, interveniva nel giudizio ai sensi dell'art.14 d.lgs 546/92.
Con il ricorso di primo grado, il contribuente eccepiva:
1) asserita nullità della intimazione per omessa e/o inesistente e/o invalida notificazione delle cartelle di pagamento e avvisi di accertamento presupposte. Violazione del giusto procedimento;
decadenza notifica cartelle di pagamento- Estinzione del credito;
2) asserita prescrizione delle sanzioni e degli interessi;
3) asserita nullità della intimazione di pagamento per violazione e falsa applicazione art.24 Cost. e art.7 legge 212/2000;
4) asserita nullità delle sanzioni e degli interessi per violazione del principio di proporzionalità; Sulla costituzione degli Uffici veniva emessa la sentenza oggi impugnata, avverso la quale il concessionario della riscossione evidenziava che la sentenza di primo grado della CGT di Savona, si fondava su un presupposto errato, rappresentato da una sentenza di primo grado, poi riformata in appello che aveva ritenuto illegittima la cartella di pagamento n.10320190000480806000 e sottolineava, comunque, la regolarità della notifica della predetta cartella esattoriale.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Savona,, in adesione all'Appello di AD, ugualmente richiamando la sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado della Liguria n.160/25 e chiedendo l'accoglimento dell'appello.
In data 05.01.2026 Si costituiva il Signor Resistente_1, rappresentato e difeso dal Ragionier Difensore_1, il quale chiedeva rinvio per aderire alla rottamazione quinquies, eccepiva la carenza di interesse da parte di AD a far data dal 5.6.2025 data in cui l'appellato ha presentato istanza di riammissione alla rottamazione quater e/o comunque a far data dal 28/7/2025 data di “richiesta di generazione dei nuovi moduli di pagamento pagoPA del 28.7.2025 n° W- 20250728000065483”, riguardanti l'avviso di accertamento n°70317014682296000000, per il quale sarebbe in regola con i pagamenti è in regola con i pagamenti,.
Successivamente, il contribuente eccepisce il “difetto di specificità della censura e mancata confutazione dei vizi propri di notifica”, poiché “…l'appello si fonda essenzialmente sul richiamo al preteso giudicato…” esterno, insussistente o non dimostrato, “… derivante dalla sentenza n. 160/2025, ma non affronta in modo effettivamente specifico e puntuale il vizio autonomo dedotto dal contribuente in relazione alla notifica della cartella n. 10320190000480806000, con consegna a soggetto terzo indicato come coniuge ma non convivente”. Si eccepisce, ancora, il difetto di prova della notifica e si disconoscono le produzioni documentali avversarie in formato PDF.
Infine, si ripropongono le questioni e i motivi dedotti con il ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente - ritenendo questo Collegio di non aderire alla richiesta dell'appellato di rinvio della causa ad altra udienza per permettere la presentazione di domanda per cosiddetta rottamazione quinquies, atteso che la decisione della controversia non è preclusiva della domanda di rottamazione - si da atto del mero errore materiale occorso nella sentenza di primo grado costituito dall'errata trascrizione della numerazione della cartella, che si precisa essere la 103 2019 000480806 000, e non 2018.
In via pregiudiziale occorre rilevare che, nel processo tributario, la costituzione del resistente otto giorni prima dell'udienza di appello, come è avvenuto nel nostro caso é considerata tardiva, ma non determina l'inammissibilità dell'atto né la nullità del giudizio. Infatti, a differenza dell'appellante, per il quale il termine di 30 giorni per la costituzione è previsto a pena di inammissibilità, per la parte resistente il termine di 60 giorni (ex art. 23 e 54 D.Lgs. 546/1992 applicabile all'appello) è considerato ordinatorio. La giurisprudenza di legittimità ribadisce che la costituzione tardiva non comporta sanzioni di nullità o inammissibilità per il principio di tassatività delle cause di nullità, sebbene, con la costituzione avvenuta solo otto giorni prima dell'udienza, il resistente incorre in preclusioni processuali, quali la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e dalla facoltà - esercitata di fatto nel presente giudizio attraverso censure esplicite alla sentenza di primo grado – di proporre appello incidentale. Per poter proporre la cosiddetta
contro
-impugnazione, la costituzione del resistente deve avvenire perentoriamente entro 60 giorni dalla notifica dell'appello principale;
una costituzione a ridosso dell'udienza rende l'eventuale gravame incidentale inammissibile.
Inoltre ai sensi dell'art. 32 del D. LGS. 546/1992, i termini per il deposito di documenti (20 giorni liberi prima) e memorie illustrative (10 giorni liberi prima) sono già ampiamente scaduti. Pertanto, il resistente non può produrre nuovo materiale probatorio o illustrativo e tutto quanto dallo stesso prodotto, va dichiarato inammissibile e non va considerato.
L'aver ritenuto definitivamente annullata una cartella in conseguenza di una sentenza di primo grado, la n.
1/2023 dell'11.10.2022, depositata il 09 gennaio 2023, della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Savona per la quale il ricorso in appello ha dato esito contrario, ottenendo la conferma dalla predetta cartella, induce ad accogliere l'appello, atteso che sono pienamente condivisibili le ragioni addotte a sostegno della ritenuta legittimità della cartella di pagamento n.10320190000480806000 dalla sentenza n. 160/2025, depositata il 25/02/2025 dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, costituite dall'inammissibilità del ricorso per impugnazione diretta degli estratti di ruolo e delle cartelle esattoriali che si assumevano invalidamente notificate, non ricorrendo i tre casi espressamente indicati dall'art. 12 12 comma 4-bis DPR 602/73 come inserito dall'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021: 1) pregiudizio del contribuente per la partecipazione a gare di appalto;
2) blocco dei pagamenti da parte della Pubblica
Amministrazione; 3) perdita di benefici nei rapporti con la P.A., come da ultimo affermato dalla Corte di
Cassazione con le sentenze n. 31240/2019 e n. 21289/20, che hanno sancito che l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata e non impugnata e perché dall'esame delle eccezioni di merito, comunque affrontate dal Giudice di secondo grado, è risultato agli atti che la cartella esattoriale N.
1032019000480806000 era stata regolarmente notificata, così come l'avviso di accertamento riguardante le somme in esse cartelle contenute, notificato a mani proprie del contribuente il 6 dicembre 2017.
Ad ogni buon conto, la predetta cartella di pagamento N. 10320190000480806000 è stata regolarmente notificata tramite messo notificatore in data 05/02/2019 ai sensi dell'articolo 139 c.p.c., mediante consegna dell'atto nelle mani di persona di famiglia, dando notizia al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell'avvenuta notifica.
L'appello va accolto e l'appellato va condannato alle spese del presente grado di giudizio liquidate come da dispositivo, per il principio della soccombenza
P.Q.M.
Accoglie l'appello principale. Dichiara inammissibile l'appello incidentale. Condanna l'appellato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €uro 2.000,00 già ridotti, per ciascuna delle Agenzie costituite.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
SISTO AN, Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 316/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ag.entrate - CO - Savona - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 20/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SAVONA sez. 1 e pubblicata il 28/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10320229000142709000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Vì
Con appello N. 316/2025, l'Agenzia delle Entrate – CO , rappresentata e difesa, dal proprio dipendente delegato Avv. Nominativo_1, impugnava la sentenza n. 20/2025 depositata il 28.01.20250 con la quale, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Savona, accoglieva parzialmente il ricorso, proposto dal Signor Resistente_1, annullando l'avviso di intimazione n. 10320229000142709/000 relativamente alla cartella di pagamento n.10320190000480806000 e rigettandolo relativamente alle cartelle di pagamento n. 10320180014379770000, 10320190017592192000, 70317014682296000000 e
70318014968390006000, per un valore complessivo di € 56.397,86.
Ricostruendo la vicenda processuale che ci occupa, si osserva che in data 30/09/2022, l'Agenzia Entrate CO notificava al signor Resistente_1, l'intimazione di pagamento n. 103 2022 9000142709, per euro 73.680,04, relativa al mancato pagamento di 8 atti presupposti.
In data 28/10/22, il contribuente presentava ricorso notificandolo esclusivamente ad “Agenzia delle
Entrate- CO” della Provincia di Savona, impugnando 5 degli atti presupposti all'iscrizione, ossia :
1) la cartella di pagamento n. 103 2018 00143797 0000;
2) la cartella di pagamento n. 103 2019 000048086 000;
3) la cartella di pagamento n. 103 2019 0017592192000;
4) l'avviso di accertamento n.TL9011102283/14;
5) l'avviso di accertamento n.TL9011100748/17
L'Agente riteneva di dover coinvolgere anche l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Savona, per aver la società eccepito nel merito della notifica degli atti prodromici, della iscrizione a ruolo delle imposte, e sulla asserita illegittimità della sottoscrizione dei ruoli.
L'Agenzia delle Entrate pertanto, interveniva nel giudizio ai sensi dell'art.14 d.lgs 546/92.
Con il ricorso di primo grado, il contribuente eccepiva:
1) asserita nullità della intimazione per omessa e/o inesistente e/o invalida notificazione delle cartelle di pagamento e avvisi di accertamento presupposte. Violazione del giusto procedimento;
decadenza notifica cartelle di pagamento- Estinzione del credito;
2) asserita prescrizione delle sanzioni e degli interessi;
3) asserita nullità della intimazione di pagamento per violazione e falsa applicazione art.24 Cost. e art.7 legge 212/2000;
4) asserita nullità delle sanzioni e degli interessi per violazione del principio di proporzionalità; Sulla costituzione degli Uffici veniva emessa la sentenza oggi impugnata, avverso la quale il concessionario della riscossione evidenziava che la sentenza di primo grado della CGT di Savona, si fondava su un presupposto errato, rappresentato da una sentenza di primo grado, poi riformata in appello che aveva ritenuto illegittima la cartella di pagamento n.10320190000480806000 e sottolineava, comunque, la regolarità della notifica della predetta cartella esattoriale.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Savona,, in adesione all'Appello di AD, ugualmente richiamando la sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado della Liguria n.160/25 e chiedendo l'accoglimento dell'appello.
In data 05.01.2026 Si costituiva il Signor Resistente_1, rappresentato e difeso dal Ragionier Difensore_1, il quale chiedeva rinvio per aderire alla rottamazione quinquies, eccepiva la carenza di interesse da parte di AD a far data dal 5.6.2025 data in cui l'appellato ha presentato istanza di riammissione alla rottamazione quater e/o comunque a far data dal 28/7/2025 data di “richiesta di generazione dei nuovi moduli di pagamento pagoPA del 28.7.2025 n° W- 20250728000065483”, riguardanti l'avviso di accertamento n°70317014682296000000, per il quale sarebbe in regola con i pagamenti è in regola con i pagamenti,.
Successivamente, il contribuente eccepisce il “difetto di specificità della censura e mancata confutazione dei vizi propri di notifica”, poiché “…l'appello si fonda essenzialmente sul richiamo al preteso giudicato…” esterno, insussistente o non dimostrato, “… derivante dalla sentenza n. 160/2025, ma non affronta in modo effettivamente specifico e puntuale il vizio autonomo dedotto dal contribuente in relazione alla notifica della cartella n. 10320190000480806000, con consegna a soggetto terzo indicato come coniuge ma non convivente”. Si eccepisce, ancora, il difetto di prova della notifica e si disconoscono le produzioni documentali avversarie in formato PDF.
Infine, si ripropongono le questioni e i motivi dedotti con il ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente - ritenendo questo Collegio di non aderire alla richiesta dell'appellato di rinvio della causa ad altra udienza per permettere la presentazione di domanda per cosiddetta rottamazione quinquies, atteso che la decisione della controversia non è preclusiva della domanda di rottamazione - si da atto del mero errore materiale occorso nella sentenza di primo grado costituito dall'errata trascrizione della numerazione della cartella, che si precisa essere la 103 2019 000480806 000, e non 2018.
In via pregiudiziale occorre rilevare che, nel processo tributario, la costituzione del resistente otto giorni prima dell'udienza di appello, come è avvenuto nel nostro caso é considerata tardiva, ma non determina l'inammissibilità dell'atto né la nullità del giudizio. Infatti, a differenza dell'appellante, per il quale il termine di 30 giorni per la costituzione è previsto a pena di inammissibilità, per la parte resistente il termine di 60 giorni (ex art. 23 e 54 D.Lgs. 546/1992 applicabile all'appello) è considerato ordinatorio. La giurisprudenza di legittimità ribadisce che la costituzione tardiva non comporta sanzioni di nullità o inammissibilità per il principio di tassatività delle cause di nullità, sebbene, con la costituzione avvenuta solo otto giorni prima dell'udienza, il resistente incorre in preclusioni processuali, quali la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e dalla facoltà - esercitata di fatto nel presente giudizio attraverso censure esplicite alla sentenza di primo grado – di proporre appello incidentale. Per poter proporre la cosiddetta
contro
-impugnazione, la costituzione del resistente deve avvenire perentoriamente entro 60 giorni dalla notifica dell'appello principale;
una costituzione a ridosso dell'udienza rende l'eventuale gravame incidentale inammissibile.
Inoltre ai sensi dell'art. 32 del D. LGS. 546/1992, i termini per il deposito di documenti (20 giorni liberi prima) e memorie illustrative (10 giorni liberi prima) sono già ampiamente scaduti. Pertanto, il resistente non può produrre nuovo materiale probatorio o illustrativo e tutto quanto dallo stesso prodotto, va dichiarato inammissibile e non va considerato.
L'aver ritenuto definitivamente annullata una cartella in conseguenza di una sentenza di primo grado, la n.
1/2023 dell'11.10.2022, depositata il 09 gennaio 2023, della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Savona per la quale il ricorso in appello ha dato esito contrario, ottenendo la conferma dalla predetta cartella, induce ad accogliere l'appello, atteso che sono pienamente condivisibili le ragioni addotte a sostegno della ritenuta legittimità della cartella di pagamento n.10320190000480806000 dalla sentenza n. 160/2025, depositata il 25/02/2025 dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, costituite dall'inammissibilità del ricorso per impugnazione diretta degli estratti di ruolo e delle cartelle esattoriali che si assumevano invalidamente notificate, non ricorrendo i tre casi espressamente indicati dall'art. 12 12 comma 4-bis DPR 602/73 come inserito dall'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021: 1) pregiudizio del contribuente per la partecipazione a gare di appalto;
2) blocco dei pagamenti da parte della Pubblica
Amministrazione; 3) perdita di benefici nei rapporti con la P.A., come da ultimo affermato dalla Corte di
Cassazione con le sentenze n. 31240/2019 e n. 21289/20, che hanno sancito che l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata e non impugnata e perché dall'esame delle eccezioni di merito, comunque affrontate dal Giudice di secondo grado, è risultato agli atti che la cartella esattoriale N.
1032019000480806000 era stata regolarmente notificata, così come l'avviso di accertamento riguardante le somme in esse cartelle contenute, notificato a mani proprie del contribuente il 6 dicembre 2017.
Ad ogni buon conto, la predetta cartella di pagamento N. 10320190000480806000 è stata regolarmente notificata tramite messo notificatore in data 05/02/2019 ai sensi dell'articolo 139 c.p.c., mediante consegna dell'atto nelle mani di persona di famiglia, dando notizia al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell'avvenuta notifica.
L'appello va accolto e l'appellato va condannato alle spese del presente grado di giudizio liquidate come da dispositivo, per il principio della soccombenza
P.Q.M.
Accoglie l'appello principale. Dichiara inammissibile l'appello incidentale. Condanna l'appellato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €uro 2.000,00 già ridotti, per ciascuna delle Agenzie costituite.