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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/04/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunziato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9497/2024 avente ad oggetto: ratei
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Giuseppe Iavarone, presso il cui studio elettivamente domiciliano, come in atti
Ricorrente
E in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Gorgoni ed Erminio Capasso
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.07.2024 la ricorrente in epigrafe ha citato in giudizio
CP_ l' onde ottenere il pagamento dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84. Al riguardo ha esposto quanto segue: di aver presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al Tribunale di Napoli Nord, sez. lavoro, al n. 10088/2023 R.G., impugnando il verbale di revisione del 23.06.2022 con cui l' aveva revocato la pensione cat. IOCOM n. CP_1
37720964 in suo godimento;
di essere stata riconosciuta, nelle more del giudizio, in ragione di nuova visita effettuata dall' a seguito di presentazione del ricorso CP_1
amministrativo del 30.08.2022, invalida in misura superiore ai 2/3 ai fini della titolarità dell'assegno ordinario d'invalidità, con revisione a marzo 2024, come dal verbale del 09.10.2023; che, di conseguenza, il Tribunale di Napoli Nord dichiarava cessata la materia del contendere con ordinanza del 30.11.2023; di non aver mai ricevuto il pagamento della prestazione.
L' si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. CP_1
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza dell'8 aprile
2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Parte ricorrente ha provato le circostanze dedotte in ricorso (cfr. ricorso amministrativo del 30.08.2022, ricorso ex art. 445 bis c.p.c.. verbale del 09.10.2023 e ordinanza del
Tribunale di Napoli Nord del 30.11.2023, in atti).
CP_ L' d'altro canto, non ha formulato alcuna specifica eccezione circa la permanenza dei requisiti socio-economici in capo alla ricorrente, né ha in alcun modo motivato il mancato pagamento della prestazione, essendosi limitato a utilizzare vuote formule di stile prive di qualsivoglia riferimento al caso concreto.
Pertanto, lo stesso va condannato al pagamento della prestazione in parola a decorrere dalla revisione del 23.06.2022.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali, in base all'art. 16, L. 412/91, dal 121° giorno e fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico dell' , tenuto conto dell'assenza di istruttoria. CP_1
Con riferimento, infine, alla domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata dalla ricorrente, va evidenziato che l'accoglimento della domanda attorea non può comportare in via automatica una responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dovendo all'uopo essere allegata – prima ancora che provata - la sussistenza degli elementi richiesti dalla norma, ossia la malafede o la colpa grave di chi agisce o resiste in giudizio, i quali non possono essere desunti dalla sola soccombenza.
Nel caso di specie, ritiene il giudice che non vi siano elementi sufficienti a ritenere sussistenti i presupposti per l'applicabilità della norma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Rosa Pacelli, giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede: CP_ a) Condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84 a decorrere dal 23.06.2022, oltre interessi al saggio legale a partire dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto;
b) Condanna l' al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, liquidate CP_1 in € 2.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Aversa, 09.04.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rosa Pacelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunziato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9497/2024 avente ad oggetto: ratei
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Giuseppe Iavarone, presso il cui studio elettivamente domiciliano, come in atti
Ricorrente
E in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Gorgoni ed Erminio Capasso
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.07.2024 la ricorrente in epigrafe ha citato in giudizio
CP_ l' onde ottenere il pagamento dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84. Al riguardo ha esposto quanto segue: di aver presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al Tribunale di Napoli Nord, sez. lavoro, al n. 10088/2023 R.G., impugnando il verbale di revisione del 23.06.2022 con cui l' aveva revocato la pensione cat. IOCOM n. CP_1
37720964 in suo godimento;
di essere stata riconosciuta, nelle more del giudizio, in ragione di nuova visita effettuata dall' a seguito di presentazione del ricorso CP_1
amministrativo del 30.08.2022, invalida in misura superiore ai 2/3 ai fini della titolarità dell'assegno ordinario d'invalidità, con revisione a marzo 2024, come dal verbale del 09.10.2023; che, di conseguenza, il Tribunale di Napoli Nord dichiarava cessata la materia del contendere con ordinanza del 30.11.2023; di non aver mai ricevuto il pagamento della prestazione.
L' si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. CP_1
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza dell'8 aprile
2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Parte ricorrente ha provato le circostanze dedotte in ricorso (cfr. ricorso amministrativo del 30.08.2022, ricorso ex art. 445 bis c.p.c.. verbale del 09.10.2023 e ordinanza del
Tribunale di Napoli Nord del 30.11.2023, in atti).
CP_ L' d'altro canto, non ha formulato alcuna specifica eccezione circa la permanenza dei requisiti socio-economici in capo alla ricorrente, né ha in alcun modo motivato il mancato pagamento della prestazione, essendosi limitato a utilizzare vuote formule di stile prive di qualsivoglia riferimento al caso concreto.
Pertanto, lo stesso va condannato al pagamento della prestazione in parola a decorrere dalla revisione del 23.06.2022.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali, in base all'art. 16, L. 412/91, dal 121° giorno e fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico dell' , tenuto conto dell'assenza di istruttoria. CP_1
Con riferimento, infine, alla domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata dalla ricorrente, va evidenziato che l'accoglimento della domanda attorea non può comportare in via automatica una responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dovendo all'uopo essere allegata – prima ancora che provata - la sussistenza degli elementi richiesti dalla norma, ossia la malafede o la colpa grave di chi agisce o resiste in giudizio, i quali non possono essere desunti dalla sola soccombenza.
Nel caso di specie, ritiene il giudice che non vi siano elementi sufficienti a ritenere sussistenti i presupposti per l'applicabilità della norma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Rosa Pacelli, giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede: CP_ a) Condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84 a decorrere dal 23.06.2022, oltre interessi al saggio legale a partire dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto;
b) Condanna l' al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, liquidate CP_1 in € 2.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Aversa, 09.04.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rosa Pacelli