Articolo 112 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 111Articolo 78 bis
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18 dicembre 1942
Art. 112.

I diritti spettanti all'autore, ad eccezione di quelli di pubblicare un'opera durante la vita di lui, possono essere espropriati per ragioni di interesse dello Stato.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942