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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/03/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SInori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3417 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
09/01/1980
e
C.F. nata a [...] il Parte_2 C.F._2
25/07/1984,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Elisabetta BARATTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono che l'Ecc.mo Tribunale di
Vicenza, riunito in Camera di Consiglio, voglia omologare con sentenza la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
Cessazione della convivenza
I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
Affidamento condiviso in via paritaria dei figli minorenni ed Per_1 Per_2
I figli minorenni ed sono affidati ad entrambi i genitori in Per_1 Per_2
maniera paritaria.
Le opportunità di frequentazione saranno egualitarie, prevedendo i medesimi tempi di permanenza presso ciascun genitore.
La residenza anagrafica dei figli perdurerà presso l'abitazione della madre sita in Villaverla (VI), Via Volta n. 11.
La frequentazione dei genitori avverrà secondo il seguente prospetto (la scansione dei tempi sarà di regola pressoché paritetica, salvo ragioni di impegni improrogabili di lavoro): lunedì e mercoledì dalla madre, martedì e giovedì dal padre ed il venerdì e i weekend saranno alternati tra i medesimi.
Nei giorni in cui i bambini permarranno presso ciascun genitore lo stesso provvederà ad accompagnarli a scuola la mattina successiva dove verranno poi ritirati dall'altro genitore per la successiva permanenza ed il pernottamento
2 presso quest'ultimo.
Quando i figli permarranno presso uno dei genitori, l'altro potrà contattarlo telefonicamente almeno due volte al giorno con orari 7.30 e 20.30 – o comunque da concordare - e viceversa in base alle esigenze e richieste di ed . Per_1 Per_2
Nell'ipotesi in cui, per impegni di lavoro/familiari improvvisi e improrogabili, il genitore che avrebbe dovuto prendere in custodia i figli non possa prendersene cura, il compito passerà prioritariamente all'altro.
Nel caso l'impedimento si protragga per un intero giorno o più, il tempo verrà
recuperato.
Quanto alle vacanze scolastiche i figli trascorreranno, nel periodo estivo, con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi ogni anno entro e non oltre il 31 maggio.
Durante le vacanze scolastiche estive, e al di fuori dei soggiorni di villeggiatura fuori sede, proseguirà la suddivisione dei giorni come nel periodo scolastico,
salvo attribuire a ciascun genitore anche le ore che sarebbero state di scuola.
Le vacanze natalizie saranno suddivise a metà tra i genitori, con alternanza di
Natale, Capodanno ed Epifania da un anno all'altro.
Per le vacanze pasquali si dividerà la settimana in 4 giorni (con la Pasqua) e
3 giorni (con Pasquetta) con alternanza da un anno all'altro.
Viene concesso ai genitori la facoltà di portare i figli all'estero, in vacanza, per periodi di tempo da concordarsi entro 30 giorni prima della partenza.
I genitori si impegnano a scambiarsi tempestivamente reciproche informazioni
3 circa le esigenze mediche, o scolastiche o di diversa natura dei figli eventualmente sopravvenute durante la permanenza presso ciascuno di loro.
Nel caso di gravosa malattia del figlio questi si tratterrà dove si trova fino al superamento della stessa, recuperando successivamente le giornate perse con l'altro genitore e secondo accordi.
Durante il periodo di malattia il genitore presso il quale si trova il figlio si impegna a garantire all'altro genitore la possibilità di fargli visita presso la propria abitazione previo accordo.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni.
Ciascuno dei genitori, quando avrà i figli con sé, eserciterà separatamente la potestà nelle questioni di ordinaria amministrazione, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la loro educazione ed i loro bisogni e come sopra meglio esplicitato.
Mantenimento dei figli
Il SI. verserà, quale contributo al mantenimento dei figli, la somma Parte_1
di Euro 600,00 complessivi (pertanto Euro 300,00 cadauno) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese. L'accredito sarà effettuato a mezzo bonifico bancario sulle coordinate che la SI.ra comunicherà. Parte_2
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli saranno suddivise al
50% (come da protocollo del Tribunale di Vicenza).
4 Consenso all'espatrio
I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori.
Casa coniugale
La casa coniugale, detenuta in comodato d'uso gratuito da parte della SI.ra
, viene a lei assegnata con tutti gli arredi in essa contenuti ad Parte_2
eccezione di alcuni mobili e suppellettili sulla cui divisione che le parti hanno già preso accordi.
I coniugi dichiarano di aver già provveduto a regolare ogni loro reciproca pendenza di carattere economico/patrimoniale e nulla hanno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, salvo quanto stabilito nell'odierno ricorso, avendo già preventivamente concordato la divisione dei propri beni mobili ed essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Compensate tra le parti le spese di lite.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/09/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Villaverla (VI) in data
15/05/2010, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 21/01/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento
5 delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori ed , entrambi nati a Per_1 Per_2
Santorso (VI), rispettivamente il 03/07/2012 ed il 21/06/2018, alla collocazione paritetica degli stessi presso ciascun genitore, ferma la residenza anagrafica dei minori presso l'abitazione della madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Villaverla (VI), via A. Volta n.11, in favore di quale Parte_2
genitore convivente con i figli minori ed;
Per_1 Per_2
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno
6 dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in Villaverla (VI) in data 15/05/2010 con Parte_2
atto trascritto al n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2010, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Villaverla (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
7 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SInori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3417 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
09/01/1980
e
C.F. nata a [...] il Parte_2 C.F._2
25/07/1984,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Elisabetta BARATTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono che l'Ecc.mo Tribunale di
Vicenza, riunito in Camera di Consiglio, voglia omologare con sentenza la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
Cessazione della convivenza
I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
Affidamento condiviso in via paritaria dei figli minorenni ed Per_1 Per_2
I figli minorenni ed sono affidati ad entrambi i genitori in Per_1 Per_2
maniera paritaria.
Le opportunità di frequentazione saranno egualitarie, prevedendo i medesimi tempi di permanenza presso ciascun genitore.
La residenza anagrafica dei figli perdurerà presso l'abitazione della madre sita in Villaverla (VI), Via Volta n. 11.
La frequentazione dei genitori avverrà secondo il seguente prospetto (la scansione dei tempi sarà di regola pressoché paritetica, salvo ragioni di impegni improrogabili di lavoro): lunedì e mercoledì dalla madre, martedì e giovedì dal padre ed il venerdì e i weekend saranno alternati tra i medesimi.
Nei giorni in cui i bambini permarranno presso ciascun genitore lo stesso provvederà ad accompagnarli a scuola la mattina successiva dove verranno poi ritirati dall'altro genitore per la successiva permanenza ed il pernottamento
2 presso quest'ultimo.
Quando i figli permarranno presso uno dei genitori, l'altro potrà contattarlo telefonicamente almeno due volte al giorno con orari 7.30 e 20.30 – o comunque da concordare - e viceversa in base alle esigenze e richieste di ed . Per_1 Per_2
Nell'ipotesi in cui, per impegni di lavoro/familiari improvvisi e improrogabili, il genitore che avrebbe dovuto prendere in custodia i figli non possa prendersene cura, il compito passerà prioritariamente all'altro.
Nel caso l'impedimento si protragga per un intero giorno o più, il tempo verrà
recuperato.
Quanto alle vacanze scolastiche i figli trascorreranno, nel periodo estivo, con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi ogni anno entro e non oltre il 31 maggio.
Durante le vacanze scolastiche estive, e al di fuori dei soggiorni di villeggiatura fuori sede, proseguirà la suddivisione dei giorni come nel periodo scolastico,
salvo attribuire a ciascun genitore anche le ore che sarebbero state di scuola.
Le vacanze natalizie saranno suddivise a metà tra i genitori, con alternanza di
Natale, Capodanno ed Epifania da un anno all'altro.
Per le vacanze pasquali si dividerà la settimana in 4 giorni (con la Pasqua) e
3 giorni (con Pasquetta) con alternanza da un anno all'altro.
Viene concesso ai genitori la facoltà di portare i figli all'estero, in vacanza, per periodi di tempo da concordarsi entro 30 giorni prima della partenza.
I genitori si impegnano a scambiarsi tempestivamente reciproche informazioni
3 circa le esigenze mediche, o scolastiche o di diversa natura dei figli eventualmente sopravvenute durante la permanenza presso ciascuno di loro.
Nel caso di gravosa malattia del figlio questi si tratterrà dove si trova fino al superamento della stessa, recuperando successivamente le giornate perse con l'altro genitore e secondo accordi.
Durante il periodo di malattia il genitore presso il quale si trova il figlio si impegna a garantire all'altro genitore la possibilità di fargli visita presso la propria abitazione previo accordo.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni.
Ciascuno dei genitori, quando avrà i figli con sé, eserciterà separatamente la potestà nelle questioni di ordinaria amministrazione, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la loro educazione ed i loro bisogni e come sopra meglio esplicitato.
Mantenimento dei figli
Il SI. verserà, quale contributo al mantenimento dei figli, la somma Parte_1
di Euro 600,00 complessivi (pertanto Euro 300,00 cadauno) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese. L'accredito sarà effettuato a mezzo bonifico bancario sulle coordinate che la SI.ra comunicherà. Parte_2
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli saranno suddivise al
50% (come da protocollo del Tribunale di Vicenza).
4 Consenso all'espatrio
I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori.
Casa coniugale
La casa coniugale, detenuta in comodato d'uso gratuito da parte della SI.ra
, viene a lei assegnata con tutti gli arredi in essa contenuti ad Parte_2
eccezione di alcuni mobili e suppellettili sulla cui divisione che le parti hanno già preso accordi.
I coniugi dichiarano di aver già provveduto a regolare ogni loro reciproca pendenza di carattere economico/patrimoniale e nulla hanno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, salvo quanto stabilito nell'odierno ricorso, avendo già preventivamente concordato la divisione dei propri beni mobili ed essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Compensate tra le parti le spese di lite.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/09/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Villaverla (VI) in data
15/05/2010, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 21/01/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento
5 delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori ed , entrambi nati a Per_1 Per_2
Santorso (VI), rispettivamente il 03/07/2012 ed il 21/06/2018, alla collocazione paritetica degli stessi presso ciascun genitore, ferma la residenza anagrafica dei minori presso l'abitazione della madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Villaverla (VI), via A. Volta n.11, in favore di quale Parte_2
genitore convivente con i figli minori ed;
Per_1 Per_2
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno
6 dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in Villaverla (VI) in data 15/05/2010 con Parte_2
atto trascritto al n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2010, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Villaverla (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
7 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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