Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/06/2025, n. 4087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4087 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
PINTO dott. Diego Presidente
AVERSANO dott.ssa MARIA Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 4954/2021 posta in deliberazione all'udienza del 14 maggio 2025
TRA
(P.I. n. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Scurelle (TN), Località Lagarine, 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Antonelli, presso il cui studio in Roma, Via dei Gracchi, 187 è elettivamente domiciliata;
- APPELLANTE -
E
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
- APPELLATO -
Oggetto: Appello avverso l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma, Seconda Sezione Civile, n. 12305/2021, R.G. n. 67647/2018, emessa in data 23.06.2021 e comunicata il 25.06.2021, non notificata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante “Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni Parte_1 contraria domanda, istanza ed eccezione, in riforma dell'ordinanza impugnata e comunque in accoglimento delle domande svolte in primo grado:
1
- accertato e dichiarato che il fallimento della ditta a cui era stata chiesta CP_3 la fornitura, da parte di dei bottoni per le divise di cui al contratto n. Parte_1 514 di rep. del 23.12.2014, costituisce causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 14 del suddetto contratto e art. 110 del Dpr 236/2012;
- accertato e dichiarato, conseguentemente, il diritto della alla dilazione dei Parte_1 termini di consegna della fornitura, come previsto dal contratto e dalla normativa citata;
- accertata e dichiarata l'illegittimità della penale di € 151.372,00, trattenuta dal
[...]
, condanni quest'ultimo al pagamento del suddetto importo in favore della CP_1
ovvero, in subordine, al pagamento della diversa somma ritenuta di Parte_1 giustizia così come calcolata a seguito della riduzione in via equitativa della penale applicata dal ex art. 1384 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed Controparte_1 interessi ex D. Lgsl 231/2002;
Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato , Si chiede la reiezione dell'appello perché Controparte_1 infondato. Spese vinte.”
All'udienza di precisazione delle conclusioni il Collegio, a seguito di trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termine per il deposito delle note difensive conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la ha impugnato Parte_1 l'ordinanza n. 12305/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma in data 23 giugno 2021, con la quale è stata rigettata la domanda proposta dalla stessa nei confronti _1 del volta ad ottenere l'accertamento del proprio diritto a ricevere la Controparte_1 somma di € 151.372,00, trattenuta dal a titolo di penale sull'importo CP_1 contrattuale relativo alla fornitura di divise (contratto n. 514 di Rep. del 23.12.2014), ovvero, in subordine, una somma ridotta in via equitativa ai sensi dell'art. 1384 c.c.
Il Tribunale di Roma ha fondato la propria decisione sul rilievo della tardività dell'istanza di disapplicazione della penale presentata da , ai sensi dell'art. 126 del D.P.R. n. _1 236/2012, essendo decorso il termine di decadenza di trenta giorni dalla comunicazione di applicazione della penale.
L'appellante ha censurato l'ordinanza impugnata deducendo: _1
I. L'illegittimità della mancata concessione della proroga richiesta dalla . Il Parte_1 Giudice di primo grado avrebbe errato nel non considerare che aveva proposto – _1 precedentemente all'applicazione delle penali e sin dal 26.11.2015 – un'istanza di concessione della proroga del termine di approntamento dei manufatti, ai sensi dell'art. 110 del D.P.R. n. 236/2012 . Tale preventiva richiesta di proroga, cui l'Amministrazione non era tenuta, renderebbe superflua la successiva istanza di disapplicazione delle penali ex art. 126 del medesimo D.P.R. , stante la precedente illegittimità del comportamento dell'Amministrazione che non avrebbe concesso la proroga pur in presenza dei presupposti di legge (forza maggiore).
2 II. La mancata pronuncia circa la sussistenza, nella fattispecie, della causa di forza maggiore (fallimento della ditta fornitrice dei bottoni, ai fini della CP_3 concessione della proroga. L'appellante ha ribadito la sussistenza di tale causa di forza maggiore, che avrebbe dovuto condurre alla concessione della proroga e, di conseguenza, all'illegittimità della penale applicata.
ha inoltre riproposto la domanda di riduzione equitativa della penale ai sensi _1 dell'art. 1384 c.c., evidenziando la sproporzione della stessa rispetto al pregiudizio asseritamente subito dall'Amministrazione e la non essenzialità del termine di consegna.
Si è costituito in giudizio il , resistendo all'appello e chiedendone il Controparte_1 rigetto, con vittoria di spese. L'Amministrazione appellata ha ribadito la correttezza dell'ordinanza impugnata, insistendo sulla tardività dell'istanza di disapplicazione della penale ex art. 126 D.P.R. n. 236/2012 e contestando nel merito la sussistenza della forza maggiore e la fondatezza della richiesta di riduzione della penale.
All'udienza del 14 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1. SULLA PRETESA SUPERFLUITÀ DELL'ISTANZA DI DISAPPLICAZIONE DELLE PENALI A FRONTE DELLA PRECEDENTE RICHIESTA DI PROROGA E SULLA DECADENZA EX ART. 126 D.P.R. N. 236/2012.
Il primo motivo di appello, con cui lamenta l'erroneità della decisione del Tribunale _1 per non aver considerato la sua precedente istanza di proroga dei termini di consegna quale circostanza idonea a rendere superflua la successiva istanza di disapplicazione delle penali, è infondato.
Il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto tardiva, e quindi inammissibile, l'istanza di disapplicazione delle penali presentata da , in applicazione dell'art. 126 del _1 D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 (“Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture da eseguirsi in economia e delle procedure di formazione della volontà contrattuale e di controllo”), applicabile ratione temporis al contratto per cui è causa, stipulato il 23 dicembre 2014.
Tale disposizione, rubricata “Disapplicazione delle penalità”, stabilisce che: [“L'eventuale domanda di disapplicazione delle penalità nelle quali l'esecutore sia incorso è presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata all'Amministrazione per le decisioni, tramite il responsabile del procedimento, il quale provvede a inoltrarla dopo averla corredata con le proprie osservazioni”] Una previsione analoga è contenuta nell'art. 54, comma 5, del D.M. 24 ottobre 2014, n. 181, anch'esso vigente all'epoca dei fatti.
Nel caso di specie, è pacifico e documentato che il ha comunicato a Controparte_1
l'applicazione della penale pari al 10% dell'importo contrattuale con nota del 7 _1 gennaio 2016. , invece, ha presentato formale istanza di disapplicazione di tale _1 penale solo con lettera del 9 marzo 2016, ben oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dalla norma citata.
3 L'argomentazione dell'appellante, secondo cui la precedente richiesta di proroga dei termini di consegna, formulata ai sensi dell'art. 110 del D.P.R. n. 236/2012 o dell'analogo art. 42 del D.M. 24 ottobre 2014, n. 181 assorbirebbe o renderebbe superflua la successiva istanza di disapplicazione delle penali, non può essere condivisa. Come correttamente eccepito dall'Amministrazione appellata l'istanza di proroga e la richiesta di disapplicazione delle penali costituiscono due rimedi distinti, con presupposti, finalità e procedure differenti.
L'istanza di proroga mira ad ottenere una dilazione dei termini contrattuali per l'esecuzione della prestazione, tipicamente a fronte di circostanze di forza maggiore o altri impedimenti non imputabili all'appaltatore, al fine di evitare o limitare il ritardo nell'adempimento. La sua eventuale concessione previene l'applicazione di penali per il periodo di ritardo coperto dalla proroga. L'art. 42 del D.M. 181/2014 e l'art. 110 del D.P.R. 236/2012 disciplinano appunto la "Proroga dei termini di approntamento" e la "Dilazione dei termini di approntamento", prevedendo che l'esecutore comunichi tempestivamente le circostanze di forza maggiore.
L'istanza di disapplicazione delle penali, invece, interviene dopo che l'Amministrazione ha già accertato un ritardo e comunicato l'intenzione di applicare o ha già applicato le relative penali. Con tale istanza, l'appaltatore contesta la legittimità o l'entità della penale irrogata, adducendo motivi giustificativi (ad esempio, la non imputabilità del ritardo, la sussistenza di cause di forza maggiore non riconosciute in precedenza, l'eccessività della penale). Il procedimento per l'applicazione delle penalità e la successiva istanza di disapplicazione sono specificamente regolati dall'art. 54 del D.M. 181/2014.
La normativa di settore, nel prevedere un termine di decadenza specifico per la presentazione dell'istanza di disapplicazione delle penali, impone all'appaltatore un onere di tempestiva contestazione una volta ricevuta la comunicazione formale dell'applicazione della sanzione. Tale onere non può ritenersi soddisfatto dalla precedente presentazione di una richiesta di proroga, la quale, sebbene possa basarsi su circostanze analoghe (es. forza maggiore), ha un oggetto e una funzione diversi.
Pertanto, il rigetto da parte dell'Amministrazione della richiesta di proroga non esimeva dal dover tempestivamente impugnare, con lo strumento specifico previsto dall'art. _1 126 D.P.R. n. 236/2012 o dall'art. 54 D.M. 181/2014 la successiva comunicazione di applicazione delle penali. Non avendolo fatto entro il termine di trenta giorni, è _1 incorsa nella decadenza comminata dalla legge, e la sua domanda di disapplicazione è stata correttamente dichiarata inammissibile dal Tribunale.
2. SULLA MANCATA PRONUNCIA CIRCA LA SUSSISTENZA DELLA CAUSA DI FORZA MAGGIORE E SULLA RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLA PENALE.
L'accertata tardività dell'istanza di disapplicazione delle penali, con conseguente decadenza dal diritto di contestare l'applicazione della sanzione, rende assorbita ogni valutazione sulla sussistenza o meno della causa di forza maggiore invocata da _1 (fallimento della ditta . Infatti, anche qualora si volesse, in ipotesi, CP_3 riconoscere la sussistenza di una causa di forza maggiore, ciò non potrebbe superare il vizio procedurale dirimente della tardiva contestazione della penale.
Per completezza, si osserva comunque che il fallimento di un sub-fornitore scelto dall'appaltatore non integra automaticamente una causa di forza maggiore idonea ad esonerare l'appaltatore da responsabilità per il ritardo, rientrando tale evento, di norma, nel rischio di impresa. L'appaltatore è tenuto a predisporre i mezzi necessari per
4 l'adempimento e risponde del fatto dei terzi della cui opera si avvale (art. 1228 c.c.). La giurisprudenza ha chiarito che il fallimento di un fornitore non costituisce automaticamente causa di forza maggiore se non adeguatamente documentato e se non si dimostra l'impossibilità di reperire alternative tempestive [Corte di Appello di Roma, Sentenza n.7470 del 20 novembre 2023][Cass. Civ., Sez. 1, N. 22154 del 24-07-2023]. La valutazione sulla concessione di una proroga per forza maggiore, ai sensi dell'art. 110 D.P.R. n. 236/2012 è comunque rimessa all'apprezzamento dell'Amministrazione, la quale deve accertare l'effettiva imprevedibilità e inevitabilità dell'evento e che nel caso di specie ha ritenuto non sussistenti i presupposti.
Del pari, la declaratoria di inammissibilità della domanda principale di disapplicazione della penale travolge anche la domanda subordinata di riduzione della stessa ai sensi dell'art. 1384 c.c. La possibilità per il giudice di ridurre equamente una penale manifestamente eccessiva presuppone che la penale sia stata validamente applicata e che la sua contestazione sia ammissibile. In ogni caso, l'appellante non ha fornito elementi concreti per dimostrare la manifesta eccessività della penale, la quale risulta applicata nella misura del 10% prevista contrattualmente e in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 125 del D.P.R. n. 236/2012, a fronte di un ritardo significativo nella consegna di una fornitura di rilevante importo. La giurisprudenza richiede che la parte che chiede la riduzione alleghi e provi i fatti dai quali risulti l'eccessività della penale, tenendo conto dell'interesse del creditore all'adempimento [Cass. Civ., Sez. 6, N. 4942 del 25-02-2020].
Per tutte le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato e l'ordinanza impugnata integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
Sussistono, altresì, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti del avverso l'ordinanza del Tribunale Parte_1 Controparte_1 Ordinario di Roma, Seconda Sezione Civile, n. 12305/2021, emessa in data 23.06.2021 (R.G. n. 67647/2018), ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza impugnata.
2. Condanna al pagamento, in favore del , delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 9000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...] l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Consigliere estensore IL Presidente
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