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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/04/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1412 R.G. dell'anno 2023
TRA
nato a [...] il [...] C.F. , residente Parte_1 C.F._1 in Fiumicino (RM) alla Via Ezio Rizzato n. 27, nato a [...] il Parte_2
13.05.1971, C.F. , residente in [...], e C.F._2
nato a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_3 C.F._3
Roma (RM) alla Via Pieve Fosciana n. 69, nella loro qualità di eredi della IG.ra Persona_1 nata a [...] il [...] e deceduta a Roma (RM) il 25.09.2023, rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Capuano, C.F. , in forza della procura in atti ed C.F._4 elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo sito in Roma, Viale Don Pasquino
Borghi n.172.
- attori -
E
C.F. , nata a [...] in data [...] e CP_1 C.F._5 residente in [...] rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Luciano Francesco Marranghello, del Foro di
Civitavecchia, C.F. , e dall'Avv. Ludovica Schiano di Cola, del Foro di C.F._6
Roma, C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio legale di questi C.F._7 ultimi, sito in Fiumicino (RM), Via della Torre Clementina n. 36 - cap. 00054, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di risposta
- convenuta -
Oggetto: Successione
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Conclusioni
Nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 2 aprile 2025 i difensori delle parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione del 27.03.2023, notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 27.04.2023, conveniva in giudizio la IG.ra per ivi sentire accogliere le Persona_1 CP_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Civitavecchia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: A) accertare e dichiarare che i beni descritti al punto 1) della premessa Firmato sono in proprietà indivisa tra le parti in causa a seguito della successione mortis causa della IG.ra ; B) Persona_2 procedere conseguenzialmente alla divisione giudiziale dei beni sopradescritti per lo scioglimento della comunione ereditaria ad essi relativa esistente tra le parti, con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante. Il tutto con vittoria di spese legali, oltre accessori dovuti per legge”
A fondamento della propria domanda parte attrice deduceva la comunione legale pro indiviso venutasi a creare tra le parti dopo la morte della madre, IG.ra avente ad oggetto Persona_2
l'immobile sito in Fiumicino (RM), Via Ernesto Cabruna n. 29, piano terra, int. 1, censito al
Catasto Urbano del Comune di Fiumicino al Foglio 1060, particella 174, sub. 1, nonché il conto corrente n. 0000103262746, acceso presso la Banca Unicredit S.p.A., Agenzia Fiumicino Traiano.
Si costituiva in giudizio contestando specificatamente tutte le deduzioni CP_1 avversarie e concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, accertarsi e dichiararsi che i beni oggetto di causa sono in proprietà indivisa tra le parti in causa, a seguito della successione mortis causa della IG.ra ed conseguenza, Persona_2 procedere alla divisione giudiziale degli anzidetti beni per lo scioglimento della comunione ereditaria con attribuzione a ciascuna parte della quota legittimamente spettante.
Il giudizio era interrotto in data 8 novembre 2023 a seguito del decesso dell'attrice ed era riassunto dalla convenuta nei confronti di , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 eredi di Persona_1
All'esito dell'istruttoria, all'udienza del 19 febbraio 2025 questo Giudice formulava la seguente proposta transattiva: “attribuzione alla signora della proprietà esclusiva dell'immobile CP_1 comprensivo del garage e della somma di euro 55.000 relativa al conto corrente, oltre al 55% di eventuali somme superiori alle 100.000 esistenti sul conto (ovvero alla riduzione della stessa percentuale di somme inferiori alle
100.000), attribuzione agli eredi della signora della somma di euro 37.500 in relazione alla Persona_1
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
proprietà dell'immobile oltre al 50% del valore del garage determinato consensualmente dalle parti o attraverso un consulente scelto dalle stesse e della somma di euro 45.000 relativa al conto corrente oltre al 45% di eventuali somme superiori alle 100.000 esistenti sul conto (ovvero alla riduzione della stessa percentuale di somme inferiori alle 100.000)”.
I sig.ri , e , nella loro qualità di eredi della IG.ra Parte_1 Parte_2 Parte_3
con dichiarazione depositata in data 28 febbraio 2025 dichiaravano di accettare Persona_1 la proposta transattiva formulata dal Giudice all'udienza del 19.02.2025.
A sua volta con dichiarazione del 3 marzo 2025 dichiarava di accettare la CP_1 proposta.
come da documento che si deposita. Roma, lì 28 febbraio 2025.
Le parti si davano atto dell'accettazione della valutazione del garage così come indicata nella perizia depositata in atti a firma del Geom. per il valore commerciale complessivo Persona_3 di Euro 3250,00, come da documento depositato in atti.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1412/2023 R.G.A.C. disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere
- spese compensate.
Civitavecchia, 2 aprile 2025
Il Giudice
Francesco Vigorito
3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1412 R.G. dell'anno 2023
TRA
nato a [...] il [...] C.F. , residente Parte_1 C.F._1 in Fiumicino (RM) alla Via Ezio Rizzato n. 27, nato a [...] il Parte_2
13.05.1971, C.F. , residente in [...], e C.F._2
nato a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_3 C.F._3
Roma (RM) alla Via Pieve Fosciana n. 69, nella loro qualità di eredi della IG.ra Persona_1 nata a [...] il [...] e deceduta a Roma (RM) il 25.09.2023, rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Capuano, C.F. , in forza della procura in atti ed C.F._4 elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo sito in Roma, Viale Don Pasquino
Borghi n.172.
- attori -
E
C.F. , nata a [...] in data [...] e CP_1 C.F._5 residente in [...] rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Luciano Francesco Marranghello, del Foro di
Civitavecchia, C.F. , e dall'Avv. Ludovica Schiano di Cola, del Foro di C.F._6
Roma, C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio legale di questi C.F._7 ultimi, sito in Fiumicino (RM), Via della Torre Clementina n. 36 - cap. 00054, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di risposta
- convenuta -
Oggetto: Successione
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Conclusioni
Nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 2 aprile 2025 i difensori delle parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione del 27.03.2023, notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 27.04.2023, conveniva in giudizio la IG.ra per ivi sentire accogliere le Persona_1 CP_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Civitavecchia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: A) accertare e dichiarare che i beni descritti al punto 1) della premessa Firmato sono in proprietà indivisa tra le parti in causa a seguito della successione mortis causa della IG.ra ; B) Persona_2 procedere conseguenzialmente alla divisione giudiziale dei beni sopradescritti per lo scioglimento della comunione ereditaria ad essi relativa esistente tra le parti, con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante. Il tutto con vittoria di spese legali, oltre accessori dovuti per legge”
A fondamento della propria domanda parte attrice deduceva la comunione legale pro indiviso venutasi a creare tra le parti dopo la morte della madre, IG.ra avente ad oggetto Persona_2
l'immobile sito in Fiumicino (RM), Via Ernesto Cabruna n. 29, piano terra, int. 1, censito al
Catasto Urbano del Comune di Fiumicino al Foglio 1060, particella 174, sub. 1, nonché il conto corrente n. 0000103262746, acceso presso la Banca Unicredit S.p.A., Agenzia Fiumicino Traiano.
Si costituiva in giudizio contestando specificatamente tutte le deduzioni CP_1 avversarie e concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, accertarsi e dichiararsi che i beni oggetto di causa sono in proprietà indivisa tra le parti in causa, a seguito della successione mortis causa della IG.ra ed conseguenza, Persona_2 procedere alla divisione giudiziale degli anzidetti beni per lo scioglimento della comunione ereditaria con attribuzione a ciascuna parte della quota legittimamente spettante.
Il giudizio era interrotto in data 8 novembre 2023 a seguito del decesso dell'attrice ed era riassunto dalla convenuta nei confronti di , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 eredi di Persona_1
All'esito dell'istruttoria, all'udienza del 19 febbraio 2025 questo Giudice formulava la seguente proposta transattiva: “attribuzione alla signora della proprietà esclusiva dell'immobile CP_1 comprensivo del garage e della somma di euro 55.000 relativa al conto corrente, oltre al 55% di eventuali somme superiori alle 100.000 esistenti sul conto (ovvero alla riduzione della stessa percentuale di somme inferiori alle
100.000), attribuzione agli eredi della signora della somma di euro 37.500 in relazione alla Persona_1
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
proprietà dell'immobile oltre al 50% del valore del garage determinato consensualmente dalle parti o attraverso un consulente scelto dalle stesse e della somma di euro 45.000 relativa al conto corrente oltre al 45% di eventuali somme superiori alle 100.000 esistenti sul conto (ovvero alla riduzione della stessa percentuale di somme inferiori alle 100.000)”.
I sig.ri , e , nella loro qualità di eredi della IG.ra Parte_1 Parte_2 Parte_3
con dichiarazione depositata in data 28 febbraio 2025 dichiaravano di accettare Persona_1 la proposta transattiva formulata dal Giudice all'udienza del 19.02.2025.
A sua volta con dichiarazione del 3 marzo 2025 dichiarava di accettare la CP_1 proposta.
come da documento che si deposita. Roma, lì 28 febbraio 2025.
Le parti si davano atto dell'accettazione della valutazione del garage così come indicata nella perizia depositata in atti a firma del Geom. per il valore commerciale complessivo Persona_3 di Euro 3250,00, come da documento depositato in atti.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1412/2023 R.G.A.C. disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere
- spese compensate.
Civitavecchia, 2 aprile 2025
Il Giudice
Francesco Vigorito
3 di 3