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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/11/2025, n. 2838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2838 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 19.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3476/2024 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'avv. De Siato Parte_1
IO IA TA
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Petrucci IA Teresa e CP_1
EZ TA
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità o dell'assegno ordinario di invalidità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 15.03.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla pensione ordinaria di inabilità o all'assegno ordinario di invalidità rispettivamente ex artt. 2 e 1 della l. n. 224/84 -già negato in sede amministrativa- e la condanna dell' al pagamento delle relative prestazioni, contestando le CP_1 conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza del 19.11.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti
1 presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art.1 co. 1 della legge n.222/84 “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni Controparte_2 confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Secondo, invece, il successivo art. 2 co. 1 L. cit. “Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità … Controparte_2 il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
Ora, nel caso di specie, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, il CTU dott. ha accertato che le patologie da cui è affetta parte istante (“Spondilodiscoartrosi Persona_1 cervico-dorso-lombare in obesità di prima classe con radicolopatie e reumatismo fibromialgico;
- Cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico;
- Sindrome ansioso depressiva;
- MRGE”) non determinano una permanente riduzione a meno di 1/3 della capacità di lavoro in attività confacenti alle sue attitudini
(cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 19.05.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Sebbene contestate mediante la proposizione di osservazioni, inviate al consulente e da questi puntualmente esaminate prima del deposito della relazione finale (cfr. pag. 16 e 17 della perizia definitiva), nonché in sede di deposito di note di trattazione scritta, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
2 Pertanto, viene in evidenza una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali ritenere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, attesa la natura della controversia.
Le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, restano poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Lecce, 19.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 19.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3476/2024 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'avv. De Siato Parte_1
IO IA TA
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Petrucci IA Teresa e CP_1
EZ TA
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità o dell'assegno ordinario di invalidità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 15.03.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla pensione ordinaria di inabilità o all'assegno ordinario di invalidità rispettivamente ex artt. 2 e 1 della l. n. 224/84 -già negato in sede amministrativa- e la condanna dell' al pagamento delle relative prestazioni, contestando le CP_1 conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza del 19.11.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti
1 presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art.1 co. 1 della legge n.222/84 “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni Controparte_2 confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Secondo, invece, il successivo art. 2 co. 1 L. cit. “Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità … Controparte_2 il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
Ora, nel caso di specie, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, il CTU dott. ha accertato che le patologie da cui è affetta parte istante (“Spondilodiscoartrosi Persona_1 cervico-dorso-lombare in obesità di prima classe con radicolopatie e reumatismo fibromialgico;
- Cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico;
- Sindrome ansioso depressiva;
- MRGE”) non determinano una permanente riduzione a meno di 1/3 della capacità di lavoro in attività confacenti alle sue attitudini
(cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 19.05.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Sebbene contestate mediante la proposizione di osservazioni, inviate al consulente e da questi puntualmente esaminate prima del deposito della relazione finale (cfr. pag. 16 e 17 della perizia definitiva), nonché in sede di deposito di note di trattazione scritta, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
2 Pertanto, viene in evidenza una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali ritenere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, attesa la natura della controversia.
Le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, restano poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Lecce, 19.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
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