Sentenza 5 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 20 febbraio 2026
Ordinanza collegiale 29 aprile 2026
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- 1. La decadenza si differenzia dall’autotutela per l’assenza di un affidamento tutelabileAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 11 marzo 2026
- 2. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 5 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01354/2026REG.PROV.COLL.
N. 08207/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8207 del 2024, proposto da
Italia Punto Solare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ciro Sito e Rosario Montella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini, Antonio Pugliese e Giorgio Vercillo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Zoppini in Roma, piazza di Spagna n. 15;
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del mare e Ministero dello sviluppo economico, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 13658/2024 del 5/07/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il Cons. MA LL NO;
Viste le richieste delle parti di passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento della nota prot. GSE/P20170069891 del 21 settembre 2017, a mezzo della quale il Gestore ha disposto la decadenza dal diritto all’ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei titoli di efficienza energetica per i progetti relativi agli anni 2014/2015/2016, chiedendo in via contestuale il recupero delle somme erogate.
2. Per una migliore comprensione della vicenda si rappresenta quanto segue.
2.1. Negli anni 2014, 2015 e 2016 la società appellante ha presentato al GSE quattordici RVC aventi ad oggetto interventi relativi alle schede tecniche 6T, 7T, 8T, 20T e 36E, con cui ha richiesto la certificazione del risparmio dell’energia primaria e il conseguente riconoscimento dei Certificati Bianchi.
2.2. A seguito dell’erogazione degli incentivi, con nota prot. n. P20170057790 del 28 luglio 2017, il Gestore ha comunicato l’avvio di un procedimento di verifica e controllo ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 3, del D.M. 2017, richiedendo alla società di provvedere all’invio di documentazione idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione.
2.3 In assenza di riscontro da parte della società, con provvedimento prot. n. P20170069891 del 21 settembre 2017 il GSE ha disposto la decadenza dal diritto all’ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, chiedendo contestualmente la restituzione delle somme erogate.
3. La società ha impugnato i provvedimenti sopra citati con il ricorso di primo grado, nel quale ha articolato i seguenti quattro autonomi motivi (estesi da pag. 4 a pag. 18):
3.1. « Vizio di legittimità, violazione ed erronea interpretazione di legge, eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto, travisamento dei fatti, illegittima applicazione dell’art 12, del d.m. 11.01.2017 »;
3.2. « Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.m. 11 gennaio 2017. Eccesso di potere in ordine alla decadenza degli incentivi »;
3.3. « Violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e violazione dell’art. 3 della medesima legge n. 241/1990 .»;
3.4. « Violazione dell’art 21-nonies della legge n. 241/1990 così come modificato dalla legge n. 214/2015 .».
4. Con l’impugnata sentenza il T.A.R. per il Lazio adito ha respinto il ricorso e compensato le spese di lite.
5. La società ha interposto appello, notificato in data 9 ottobre 2024, articolando due motivi (estesi da pagina 7 a pagina 15), così rubricati:
5.1. « Error in iudicando. Violazione e falsa applica-zione art. 3 e 21 nonies l. 241/90. Omesso esame di un punto decisivo della controversia »;
5.2. « Error in judicando. Violazione e falsa applica-zione art. 11 preleggi e art. 12, 16 d.m. 17/1/17. Vizio di legittimità- violazione di legge - erronea interpretazione di legge - eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto - travisamento dei fatti ».
6. Il GSE si è costituito in giudizio per resistere.
7. Nel corso del giudizio le parti hanno depositato memorie il 16/1/26, e l’appellante anche una replica il 26/1/26, a mezzo delle quali hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
8. All’udienza pubblica del 17 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
9. Come esposto in premesse, negli anni 2014, 2015 e 2016 la ricorrente ha presentato al GSE quattordici RVC aventi ad oggetto interventi relativi alle schede tecniche 6T, 7T, 8T, 20T e 36E, con cui ha richiesto la certificazione del risparmio dell’energia primaria e il conseguente riconoscimento dei “Certificati Bianchi”
9.1. Sulla base delle predette 14 RVC, il GSE ha riconosciuto i relativi TEE con provvedimenti emessi tra il 27.3.2015 ed il 3.3.2016.
9.2. Successivamente (in data 28 luglio 2017) l’impresa è stata sottoposta a controllo ai sensi del DM 11 gennaio 2017; il GSE, in esito a richiesta di integrazione documentale, ha adottato il provvedimento di decadenza, datato 21.9.2017, dichiaratamente emesso ai sensi del DM 11 gennaio 2017.
9.3. La ricorrente ha lamentato come i documenti chiesti nella fase del controllo esulassero dalle previsioni del DM 28 dicembre 2012, che per i progetti standard (quali quelli in questione) aveva previsto la compilazione di una scheda tecnica accompagnata da documenti regolarmente allegati dalla ditta che infatti era stata ammessa agli incentivi.
In sede di autotutela era stata illegittimamente richiesta ulteriore documentazione tecnica (volta ad illustrare i limiti di trasmittanza, anche delle preesistenti strutture), nonché fatture, una ulteriore relazione tecnica asseverata, tabelle riassuntive contenenti dati dei clienti, elaborati grafici, autodichiarazioni dei proprietari, ed altro.
9.4. Il T.A.R. ha ritenuto correttamente applicato il DM 11 gennaio 2017 in virtù delle previsioni contenute nel quarto comma dell’art.16, laddove è stata prevista l’applicabilità immediata degli art.4 e 12 (relativi al procedimento di verifica e controllo).
9.5. Con il primo motivo di appello la Italia Punto Solare s.r.l. ha riproposto in chiave critica il quarto motivo del ricorso introduttivo, censurando la sentenza per < Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione art. 3 e 21 nonies l. 241/90. Omesso esame di un punto decisivo della controversia >, mentre con il secondo motivo di appello ha lamentato < Error in judicando. Violazione e falsa applicazione art. 11 preleggi e art. 12, 16 D.M. 17/1/17. Vizio di legittimità - Violazione di legge - Erronea interpretazione di legge - Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto - Travisamento dei fatti >. Fulcro argomentativo della doglianza è l’erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto applicabile al procedimento di verifica e controllo del GSE la disciplina di cui al D.M. Sviluppo Economico 11/1/17 anche per progetti standardizzati realizzati sotto la vigenza del D.M. Sviluppo Economico 28/1/12.
10. Il Collegio ritiene preliminarmente di richiamare i più recenti arresti (anche) della sezione su alcune problematiche di fondo comuni anche al contenzioso in epigrafe (richiamate nelle recentissime decisioni nn. 1195, 1217 depositate il 16/02/2026).
10.1. Quanto alla dedotta violazione delle norme in materia di autotutela, censura lamentata in primo grado e riproposta in appello, ci si richiama alla ricostruzione di cui alla decisione della sezione n. 5999/2025 del 9/7/2025, con la quale si è ricordato che, come chiarito dall'Adunanza Plenaria, la decadenza si differenzia dall'autotutela, tra l'altro, " per la tipologia del vizio, more solito individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall'istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto " (in questi termini, Cons. St., Ad. Plen., 11 settembre 2020, n. 18).
Se ne deduce che < quando al privato è stato attribuito un "bene della vita" all'esito di uno specifico procedimento, la decadenza può riguardare tre ipotesi, quella in cui il beneficio sia stato conseguito sulla base di dichiarazioni o documenti non veri (come nel caso che aveva dato origine alla rimessione all'Adunanza Plenaria, nel quale, con riferimento all'attestazione dell'origine dei pannelli fotovoltaici, era stato presentato un documento non conforme a quello che l'Ente di controllo aveva originariamente emesso), quella dell'inadempimento alle condizioni e agli obblighi cui il beneficio è subordinato e quella della sopravvenuta carenza dei requisiti per il suo ottenimento; esorbita invece dall'ambito di applicazione dell'istituto, per ricadere in quello dell'autotutela, la fattispecie in cui l'Amministrazione, dopo aver valutato e ritenuto sussistenti, esplicitamente o implicitamente, i presupposti per la concessione dell'incentivo, così ingenerando nel privato il ragionevole convincimento della sua spettanza, riesamini la situazione e pervenga a una conclusione opposta. L'elemento che consente di distinguere tra decadenza e autotutela, riconducendo la fattispecie concreta all'una o all'altra, è dunque l'affidamento del privato, che non c'è - o comunque non è tutelabile - nella prima (perché questi non vanta alcun affidamento "legittimo", laddove abbia presentato documenti o dichiarazioni false, e perché la violazione delle prescrizioni e la sopravvenuta carenza dei requisiti sono successivi alla concessione del beneficio), mentre può esserci nella seconda > (Cons. Stato, sez. II, 6 settembre 2024, n. 7461).
10.2. In particolare, come affermato dalla sezione in un caso simile, si ricade nell'ambito dell'autotutela, e non in quello della decadenza, quando il procedimento di secondo grado abbia fatto seguito < non già al mero controllo di elementi semplicemente dichiarati o autocertificati dalla parte interessata, bensì a un precedente procedimento di verifica "sostanziale" del progetto e delle RVC già esitate, completato dopo complessa attività istruttoria svolta in contraddittorio con la parte interessata > (Cons. Stato, sez. II, 24 marzo 2025, n. 2433).
10.3. Nella specie, la contestazione posta alla base del provvedimento adottato dal GSE riguarda la pretesa carenza della documentazione presentata a corredo delle RVC, rispetto alla quale non erano stati mossi rilievi in sede di approvazione delle stesse, senza che venga dedotta alcuna falsità o non veridicità delle dichiarazioni rese all'epoca, ovvero alcun inadempimento o sopravvenuta carenza dei requisiti.
10.4. Trattandosi di un vero e proprio annullamento d'ufficio, esso avrebbe dovuto essere adottato nel termine ragionevole non superiore a diciotto mesi (stabilito così a partire dal 28 agosto 2015, data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 che ha modificato l'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990) dalla data di ammissione ai benefici (avvenuta, come esposto in premesse, a partire dall’anno 2014 ed entro il 3.3.2016).
11. Peraltro, l’appello risulta fondato anche sotto ulteriori profili, alla stregua dei costanti orientamenti espressi (anche) dalla sezione.
11.1. Sebbene non sia in discussione il potere del GSE di svolgere gli approfondimenti istruttori e di chiedere le integrazioni documentali ritenute utili per l'accertamento dei presupposti per l'erogazione degli incentivi pubblici, quale corollario del potere/dovere di controllo e di verifica di cui è titolare, la sezione ha più volte ritenuto illegittimo il diniego di incentivazione fondato esclusivamente sul mancato assolvimento di un obbligo documentale che non era previsto al momento della presentazione della richiesta, che anzi si pone in contrasto con i principi di collaborazione e buona fede di cui all'art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990, e della fiducia, che è sancito espressamente nell'ambito dei contratti pubblici dal codice approvato con d.lgs. 31 marzo2023, n. 36, ma che a ben vedere rappresenta un criterio generale di esercizio dell'attività amministrativa discrezionale (in questi termini, Cons. Stato, sez. II, 16 gennaio 2026 n. 363/2026 e 9 maggio 2025, n. 3981).
12. Questa sezione ha da tempo chiarito (sentenza del 24 aprile 2023, n. 4155) come siano illegittimi i procedimenti di verifica, controllo e decadenza svolti alla stregua del D.M. 11.01.2017 (inapplicabile ratione temporis a RVC presentate anteriormente), che ha assegnato rilievo a profili formali riferiti alla documentazione elencata, a differenza del decreto del 2012.
12.1. Al riguardo, la sentenza n.4288 del 2021 della IV sezione, richiamata nella n. 4155/2023 citata, ha chiarito che:
< il d.m. 28 dicembre 2012 all'art. 14 prevede che "1. Il GSE, coadiuvato da ENEA, esegue i necessari controlli per la verifica della corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti che hanno ottenuto certificati bianchi. Allo scopo, verifica a campione la regolare esecuzione delle iniziative, la loro conformità al progetto approvato ed in aderenza alle linee guida in vigore alla presentazione del progetto, la completezza e regolarità della documentazione da conservare così come prescritto nelle schede tecniche, incluse le eventuali varianti approvate. Possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e ispezioni nel sito di realizzazione del progetto, durante la realizzazione del progetto stesso o comunque durante la sua vita utile, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal riconoscimento dei certificati.
[...]
3. Nel caso in cui siano rilevate modalità di esecuzione non regolari o non conformi al progetto, che incidono sulla quantificazione o l'erogazione degli incentivi, il GSE dispone l'annullamento dei certificati imputabili all'irregolarità riscontrata e applica al soggetto responsabile le misure di cui all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011, provvedendo, ai sensi dell'art. 42 del medesimo decreto, a darne segnalazione alle autorità competenti, ivi inclusa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'irrogazione delle eventuali sanzioni. [...]."
L'art. 12 del D.M. 11 gennaio 2017 prevede invece che "1. Il GSE svolge il controllo sugli interventi di efficienza energetica mediante verifiche documentali ovvero ispezioni e sopralluoghi in situ, al fine di accertare la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti per i quali è stato richiesto o concesso l'accesso agli incentivi.
2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma1, il GSE verifica:
a) la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti originali per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi;
b) la conformità degli interventi realizzati al progetto approvato e alle disposizioni normative vigenti alla data della presentazione del progetto;
c) la congruenza tra l'incentivo erogato e i risparmi energetici derivanti dall'intervento effettuato;
d) la completezza e la regolarità della documentazione da conservare così come prescritto nei progetti approvati, incluse le eventuali varianti, e dalla normativa al momento dell'approvazione del progetto.
[...] 13. Le violazioni, elusioni, inadempimenti, incongruenze da cui consegua in modo diretto e sostanziale l'indebito accesso agli incentivi costituiscono violazioni rilevanti di cui all'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011. Pertanto, nel caso di accertamento di una o più violazioni rilevanti, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché' il recupero delle somme già erogate.
14. Costituiscono violazioni rilevanti anche:
a) la presentazione al GSE di dati non veritieri o documenti falsi, mendaci o contraffatti,
al fine di avere indebito accesso agli incentivi;
b) l'indisponibilità della documentazione da conservare obbligatoriamente ai sensi del presente decreto, nel caso in cui se ne sia già accertata l'assenza nell'ambito di una precedente attività di controllo;
c) il comportamento ostativo od omissivo tenuto nei confronti del gruppo di verifica, consistente anche nel diniego di accesso alle strutture dell'intervento nella disponibilità del soggetto titolare del progetto ovvero alla documentazione purché' strettamente connessa all'attività di controllo;
d) l'alterazione della configurazione dell'intervento, non comunicata al GSE, finalizzata ad ottenere un incremento degli incentivi;
e) l'utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati;
f) l'inosservanza delle prescrizioni contenute in precedenti provvedimenti in esito all'attività di controllo.".
Dal raffronto tra le due menzionate normative è possibile evincere che, ai sensi del d.m. 28 dicembre 2012, il presupposto per l'annullamento dei certificati e l'applicazione delle sanzioni è costituito dal rilevamento di "modalità di esecuzione non regolari o non conformi al progetto, che incidono sulla quantificazione o l'erogazione degli incentivi".
Il vigente D.M. 11 gennaio 2017 ha previsto, invece, che qualsiasi violazione, ivi compresa la semplice "incongruenza", comporta la decadenza dagli incentivi e l'applicazione delle sanzioni ("Le violazioni, elusioni, inadempimenti, incongruenze da cui consegua in modo diretto e sostanziale l'indebito accesso agli incentivi costituiscono violazioni rilevanti di cui all'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011.". Al comma 14, inoltre, ha previsto un elenco esemplificativo, anche se non tassativo, di fattispecie qualificabili in termini di 'violazioni rilevanti' .>.
13. Muovendo da tale ricostruzione, questa sezione (tra le tante, sentenza del 15 maggio 2025, n. 4176) ha ulteriormente (e ripetutamente) affermato come l’art. 14 della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (oggi Arera) EEN 9/11 del 27 ottobre 2011 preveda che le attività di verifica sulla conformità dei progetti oggetto di emissione dei certificati bianchi debbano svolgersi attraverso «controlli a campione», definiti, dall’art. 1, comma 1, della medesima delibera, come « attività di verifica puntuale orientata a verificare il rispetto della normativa e della regolazione di riferimento su un campione selezionato di progetti tra quelli complessivamente presentati nell’ambito del meccanismo »; precisa la decisione come da tale quadro ordinamentale emerga con chiarezza che i controlli devono essere effettuati:
a) in conformità con i principi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, tra cui risaltano i principi, recati dal suo art. 1, di imparzialità, economicità, trasparenza, nonché, in virtù del richiamo del comma 1 del predetto articolo ai «principi dell’ordinamento comunitario», il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa;
b) con equità e in contraddittorio;
c) sulla singola richiesta di verifica e certificazione e non sull’intera attività di un soggetto istante;
d) a campione;
e) con riferimento alle verifiche documentali, al fine di accertare la corretta esecuzione tecnica e amministrativa di specifici interventi oppure dei singoli progetti.
Ne discende che in alcun caso l’attività di accertamento e verifica del Gestore può legittimamente tramutarsi in uno strumento di massivo e invasivo controllo generico e generalizzato sul complesso delle attività poste in essere da un singolo operatore economico.
La verifica documentale deve dunque attenersi al progetto e la sua corretta esecuzione tecnico-amministrativa, nei limiti della documentazione che l’interessata ha l’obbligo di trasmettere e conservare e segnatamente, in materia di progetti standardizzati, ai sensi dell’art. 14, comma 3, della delibera EEN 9/11, l’istante è tenuta a conservare soltanto la documentazione «idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato nella scheda di rendicontazione», il rispetto dei requisiti previsti nelle schede tecniche di riferimento, il numero delle unità fisiche di riferimento oggetto dell’intervento, il possesso delle eventuali autorizzazioni o permessi richiesti dalla normativa vigente ai sensi dell’art 9, comma 1, della medesima delibera.
L’art. 14, comma 2, della delibera EEN 9/11 (che prevede un generale obbligo di conservazione documentale per favorire riscontri in sede di controlli) non legittima la richiesta di documentazione relativa ad un intervento anche se non prevista dalle norme, come documenti e dichiarazioni che, per il Gestore, dovrebbero dimostrare l’attendibilità e la veridicità delle dichiarazioni rese nelle varie “RVC” ma la cui richiesta non trova alcun riscontro normativo.
Pertanto, risulta illegittima la comminatoria di decadenza non sulla base della provata falsità di quanto dichiarato in sede di presentazione delle “RVC”, ma sulla base della mancata produzione di documenti (la cui redazione e conservazione non era prevista da norme) che avrebbero potuto, in via d’ipotesi, al massimo dimostrare l’attendibilità e la veridicità di quanto dichiarato.
Il Gestore, inoltre, agisce fuori dallo schema normativo, laddove imponga una serie numericamente anomala in eccesso di adempimenti alla società istante.
14. Venendo al caso in esame, che va scrutinato alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza, nei limiti delle censure ritualmente introdotte nel giudizio di primo grado e oggetto di motivi di appello, risulta illegittima la comminatoria di decadenza sulla base della mancata produzione di documenti la cui redazione e conservazione non era prevista dalle norme in vigore all’epoca della presentazione dei progetti e delle richieste di RVC.
15. Erroneamente il T.A.R. ha ritenuto applicabile retroattivamente il DM 11.1.2017, in virtù di quanto previsto dall’art.16 ultimo comma (attualmente comma 5, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 19, comma 1, lett. b), D.M. 21 maggio 2021, a decorrere dal 1° giugno 2021, che ha aggiunto un comma 5 bis) che però è stato riportato nella sentenza non correttamente, in quanto privo dell’ultima parte.
La disposizione completa infatti recita < Il presente decreto, di cui gli allegati costituiscono parte integrante, entra in vigore il giorno successivo dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica, con eccezione dell'art. 4 e dell'art. 12, a tutti progetti presentati a decorrere dall'entrata in vigore, fatto salvo quanto previsto al comma 1 >, inciso, quest’ultimo, decisivo al fine di escludere la pretesa portata retroattiva della disposizione.
Infatti, il comma 1 ha stabilito:
< 1. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i progetti standardizzati e analitici che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno raggiunto la soglia minima di progetto, come definita dalle linee guida EEN 9/11 o hanno concluso il periodo di monitoraggio, è possibile presentare le rendicontazioni dei risparmi, secondo quanto definito dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i progetti a consuntivo che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in corso di realizzazione, come attestato da idonea documentazione, è possibile presentare l'istanza per la richiesta dei Certificati Bianchi, secondo quanto definito dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012. Per i progetti a consuntivo, analitici e standard approvati in data precedente all'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni vigenti alla data di presentazione del progetto .>.
Sicché, per espressa disposizione transitoria, rimanevano regolati dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012 i progetti che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 11 gennaio 2017 (pubblicato nella Gazz. Uff. 3 aprile 2017, n. 78 ed entrato in vigore il giorno dopo) fossero stati approvati così come risultavano rendicontabili ai sensi del medesimo decreto ministeriale 28 dicembre 2012, fino a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, i progetti standardizzati e analitici che alla data di entrata in vigore del decreto avessero raggiunto la “soglia minima di progetto”, e indubbiamente la ricorrente rientrava nel citato regime transitorio, avuto riguardo alla data di approvazione delle RVC.
16. L'appello merita quindi accoglimento, assorbiti gli ulteriori profili di censura.
17. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado, annullando i provvedimenti ivi impugnati.
Condanna il GSE a rifondere all’appellante le spese del doppio grado, liquidate in euro seimila.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU IL AR, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
MA LL NO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA LL NO | LU IL AR |
IL SEGRETARIO