CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 09/02/2026, n. 2131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2131 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2131/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
SCOPPA GIAN PIERO, Relatore
TABARRO ALESSANDRA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10859/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pomigliano D'Arco - Piazza Municipio N 1 80038 Pomigliano D'Arco NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IMU LIQ19-3727 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1960/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9/6/2025 ed iscritto al RGC 10859/25 la Ricorrente_1 ed Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava l'avviso di accertamento imu n° LIQ19-3727 del 5/4/2024 per complessivi €. 8.430,00 relativo ad imu 2019 con riferimento a sei fabbricati e due aree fabbricabili denunciando la indebita esclusione della specifica esenzione prevista dall'art. 13, comma 9 bis,
d.. 201/2011 concernente “i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati” (applicabile anche agli immobili oggetto di recupero di cui alle lett. c – d – f – dell'art. 3, comma 1, d.p.r. 380/2001) e precisando che tale destinazione alla vendita doveva ritenersi permanere fino alla vendita effettiva del cespite (non potendosi escludere siffatta
“destinazione” in ipotesi di sottoscrizione di un mero preliminare che non ha efficacia reale ma produce effetti esclusivamente obbligatori fra le parti ben potendo il relativo preliminare rimanere ineseguito).
Si costituiva in giudizio il Comune di Pomigliano D'Arco rilevando che la citata esenzione poteva trovare applicazione solo in caso di specifica dichiarazione imu, trattandosi di disciplina di stretta interpretazione e tenuto conto che nella fattispecie gli atti di acquisto concernevano immobili costruiti ed acquistati da privati a mezzo compravendita e/o permuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art. 2, comma 5 bis, d.l., “ Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma” e la giurisprudenza non ha omesso di evidenziare come siffatta dichiarazione non ammette forme equivalenti (Cass. 21465/2020, Cass. 510/2022,
Cass. 32110/2024, Cass. 33775/2024, Cass 33890/2044, Cass. 9618/2025, Cass. 21784/2025).
Nella fattispecie non risulta presentata la relativa dichiarazione onde nessuna ulteriore speculazione si impone al riguardo, trattandosi nella fattispecie di Imu 2019. La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 Srl in persona del legale rappresentante protempore al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 900,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
SCOPPA GIAN PIERO, Relatore
TABARRO ALESSANDRA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10859/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pomigliano D'Arco - Piazza Municipio N 1 80038 Pomigliano D'Arco NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IMU LIQ19-3727 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1960/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9/6/2025 ed iscritto al RGC 10859/25 la Ricorrente_1 ed Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava l'avviso di accertamento imu n° LIQ19-3727 del 5/4/2024 per complessivi €. 8.430,00 relativo ad imu 2019 con riferimento a sei fabbricati e due aree fabbricabili denunciando la indebita esclusione della specifica esenzione prevista dall'art. 13, comma 9 bis,
d.. 201/2011 concernente “i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati” (applicabile anche agli immobili oggetto di recupero di cui alle lett. c – d – f – dell'art. 3, comma 1, d.p.r. 380/2001) e precisando che tale destinazione alla vendita doveva ritenersi permanere fino alla vendita effettiva del cespite (non potendosi escludere siffatta
“destinazione” in ipotesi di sottoscrizione di un mero preliminare che non ha efficacia reale ma produce effetti esclusivamente obbligatori fra le parti ben potendo il relativo preliminare rimanere ineseguito).
Si costituiva in giudizio il Comune di Pomigliano D'Arco rilevando che la citata esenzione poteva trovare applicazione solo in caso di specifica dichiarazione imu, trattandosi di disciplina di stretta interpretazione e tenuto conto che nella fattispecie gli atti di acquisto concernevano immobili costruiti ed acquistati da privati a mezzo compravendita e/o permuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art. 2, comma 5 bis, d.l., “ Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma” e la giurisprudenza non ha omesso di evidenziare come siffatta dichiarazione non ammette forme equivalenti (Cass. 21465/2020, Cass. 510/2022,
Cass. 32110/2024, Cass. 33775/2024, Cass 33890/2044, Cass. 9618/2025, Cass. 21784/2025).
Nella fattispecie non risulta presentata la relativa dichiarazione onde nessuna ulteriore speculazione si impone al riguardo, trattandosi nella fattispecie di Imu 2019. La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 Srl in persona del legale rappresentante protempore al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 900,00 oltre accessori di legge.