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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 18/02/2026, n. 2790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2790 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2790/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE ME AN, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15455/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120259013261473000 BOLLO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2152/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato la ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259013261473/000 per complessivi € 198,37 comprensivi di interessi, sanzione, ed altri oneri , cosi riportati nella cartella n. 07120150043704007000 di € 174,44, relativa alle presunte omissioni di pagamento, per l'anno 2010, della tassa automobilistica.
Eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria vantata dall'Ente creditore.
Restano contumace ER e la Regione Campania
All'udienza del 5.2.2026, la Corte, riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La mancata costituzione in giudizio sia dell'Agente di SI che dell'Ente creditore, Regione Campania, non consente di verificare l'effettiva regolarità della notifica degli avvisi presupposti e della cartella sottesa all'intimazione impugnata.
Ne consegue che sia la cartella sia l'intimazione impugnata risultano illegittimamente emesse in assenza dei titoli presupposti e come tale vanno annullati.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'ufficio al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 200, con attribuzione all'avvocato costituito.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE ME AN, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15455/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120259013261473000 BOLLO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2152/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato la ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259013261473/000 per complessivi € 198,37 comprensivi di interessi, sanzione, ed altri oneri , cosi riportati nella cartella n. 07120150043704007000 di € 174,44, relativa alle presunte omissioni di pagamento, per l'anno 2010, della tassa automobilistica.
Eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria vantata dall'Ente creditore.
Restano contumace ER e la Regione Campania
All'udienza del 5.2.2026, la Corte, riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La mancata costituzione in giudizio sia dell'Agente di SI che dell'Ente creditore, Regione Campania, non consente di verificare l'effettiva regolarità della notifica degli avvisi presupposti e della cartella sottesa all'intimazione impugnata.
Ne consegue che sia la cartella sia l'intimazione impugnata risultano illegittimamente emesse in assenza dei titoli presupposti e come tale vanno annullati.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'ufficio al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 200, con attribuzione all'avvocato costituito.