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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 20/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 489/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16:24, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 489/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BACCI CLAUDIA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA CP_1 P.IVA_1
e dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DEL DECIDERE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 24.4.2024, premesso di aver svolto attività quale Parte_1 banconiera presso attività di minimarket, dall'anno 2003 come dipendente full time presso Unicoop
Tirreno Società Cooperativa addetta alla vendita al reparto gastronomia sino al 2022, poi, da circa due anni, spostata al reparto forneria- , ha allegato di essere affetto da rizoartrosi bilaterale, in relazione alla quale patologia intraprendeva procedimento amministrativo concluso con il rigetto dell' . Tanto esposto - e precisato di aver esperito la relativa procedura amministrativa con CP_1 esito negativo–, il ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico nella misura del 5% per la patologia per cui è causa, da cumulare anche tenuto conto dell'invalidità del 16% già riconosciuta dall' ; chiedeva pertanto che, considerata la CP_1 misura complessiva dei postumi, parte convenuta fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
La causa era istruita per testi, mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa Ctu medico legale, ed all'udienza odierna la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
pagina 2 di 5 Deve anzitutto osservarsi che la teste sentito alla udienza del 10.10.2024 e Testimone_1 collega della ricorrente addetta al reparto gastronomia, confermava lo svolgimento delle attività lavorative descritte in ricorso sub cap. 2 (“Quale addetta alla vendita presso il reparto gastronomia, la
nel corso della giornata lavorativa, era continuativamente impegnata nelle seguenti attività: utilizzo di Parte_1 affettatrice, taglio forme di formaggio, taglio del pane, spianatura delle schiacciate, infornatura delle teglie, disosso, sollevamento e manipolazione di forme di formaggio, salumi, ceste di pane, scatole di congelato, lavaggio a mano di teglie”) ed i turni di lavoro . La teste , poi, sentita alla medesima udienza confermava Testimone_2 anch'essa il medesimo cap. 2 del ricorso (v. verbale di udienza del 10.10.2024).
Tanto premesso, quanto alla natura professionale della patologia che affligge la ricorrente non può mancare di osservarsi come, sulla base della documentazioni in atti e sottoposta a visita la persona dell'odierna attrice, il consulente tecnico nominato, dott. ha motivato in relazione Persona_1
CP_ alle patologie per cui è causa chiarendo “(..) La sig.ra in data 27/08/2020 presentò all' Parte_1
CP_ domanda di riconoscimento di malattia professionale “Rizoartrosi bilaterale”. La richiesta fu respinta dall' per mancanza di nesso causale fra la malattia ed il rischio professionale ed a nulla valse la collegiale medica esperita.
Risulta già titolare di rendita pari al 16% per menomazioni interessanti gli arti superiori (spalle, gomiti, polsi, sindrome del tunnel carpale) e basate sull'esposizione a rischi comprovati (sovraccarico meccanico e movimenti ripetitivi degli arti superiori, movimentazione manuale dei carichi). Avuto conto di ciò non può condividersi la CP_ motivazione che addusse nel respingere la richiesta (mancanza di nesso causale fra il rischi lavorativo e la patologia). La lavora da oltre trent'anni come addetta a banchi di gastronomia e/o panetteria e pertanto è Parte_1 innegabile che sia stata esposta in termini significativi ai suddetti rischi. Inoltre spesso ha dovuto accedere alla cella frigo con esposizione pertanto al microclima freddo. Certamente la patologia denunciata è a genesi mista
(predisposizione individuale ed esposizione a rischi professionali). I principali rischi di sovraccarico delle articolazioni degli arti superiori risultano provati sia dall'analisi specifica delle lavorazioni tutt'ora svolte sia, indirettamente, dai riconoscimenti da parte dell'istituto assicuratore già in essere. Pertanto non sembrano esservi dubbi circa il rapporto concausale nel determinismo della patologia artrosica in essere. Gli accertamenti diagnostici strumentali prodotti a corredo delle domande di riconoscimento della malattia professionale documentano un quadro di impegno articolare prevalente alle articolazioni trapezio-metacarpali con limite ergico e funzionale descritta Pertanto ritengo che, con riferimento analogico alla voce tabellare 259 del DM 38/2000 il danno biologico ascrivibile a noxa lavorativa possa essere stimato nel 4% (quattro per cento), 2% a destra e 2% a sinistra. All'atto della domanda la perizianda aveva già riconoscimenti in misura complessiva del 14%: pertanto dovrà individuarsi stima nella misura del 17% dal 27/08/2020 al 03/10/2023 (data decorrenza malattia professionale successiva). Eseguendo ulteriore
pagina 3 di 5 valutazione con quest'ultima risulta che, a partire dal 04/10/2023 dovrà intendersi una valutazione complessiva pari al 19%(diciannove per cento).” (cfr. relazione peritale in atti).
Il CTU nominato, poi, ha esaustivamente preso posizione sulle note critiche del TP CP_1 affermando “Indubbiamente il quadro rizoartrpsico è concausato da problematiche degenerative costituzionali
(incidenti per il cinquanta per cento) ma certamente il sovraccarico meccanico/funzionale degli arti superiori e
l'esposizione a temperature rigide in occasione degli accessi in cella-frigo (situazioni perduranti da circa trent'anni di attività professionale) hanno avuto un ruolo concausale non trascurabile nella genesi della patologia e nel suo peggioramento anatomico e funzionale, come tstimoniato dagli accertamenti eseguiti negli anni e visionati. Pertanto non può che riconfermarsi l'assunto valutativo già espresso nelle rghe che precedono.” (v., ancora, elaborato peritale depositato).
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, ed avendo, come detto, il dott. preso posizione in maniera esauriente sulle note critiche del TP . Per_1 CP_1
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura del 19%, con decorrenza di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
DM 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva, tenendo conto dei precedenti riconoscimenti dell' , del 19%, con la decorrenza CP_1 sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente del predetto indennizzo, nella misura CP_1 di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e CP_1
15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
pagina 4 di 5 LIVORNO, 20 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16:24, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 489/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BACCI CLAUDIA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA CP_1 P.IVA_1
e dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DEL DECIDERE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 24.4.2024, premesso di aver svolto attività quale Parte_1 banconiera presso attività di minimarket, dall'anno 2003 come dipendente full time presso Unicoop
Tirreno Società Cooperativa addetta alla vendita al reparto gastronomia sino al 2022, poi, da circa due anni, spostata al reparto forneria- , ha allegato di essere affetto da rizoartrosi bilaterale, in relazione alla quale patologia intraprendeva procedimento amministrativo concluso con il rigetto dell' . Tanto esposto - e precisato di aver esperito la relativa procedura amministrativa con CP_1 esito negativo–, il ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico nella misura del 5% per la patologia per cui è causa, da cumulare anche tenuto conto dell'invalidità del 16% già riconosciuta dall' ; chiedeva pertanto che, considerata la CP_1 misura complessiva dei postumi, parte convenuta fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
La causa era istruita per testi, mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa Ctu medico legale, ed all'udienza odierna la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
pagina 2 di 5 Deve anzitutto osservarsi che la teste sentito alla udienza del 10.10.2024 e Testimone_1 collega della ricorrente addetta al reparto gastronomia, confermava lo svolgimento delle attività lavorative descritte in ricorso sub cap. 2 (“Quale addetta alla vendita presso il reparto gastronomia, la
nel corso della giornata lavorativa, era continuativamente impegnata nelle seguenti attività: utilizzo di Parte_1 affettatrice, taglio forme di formaggio, taglio del pane, spianatura delle schiacciate, infornatura delle teglie, disosso, sollevamento e manipolazione di forme di formaggio, salumi, ceste di pane, scatole di congelato, lavaggio a mano di teglie”) ed i turni di lavoro . La teste , poi, sentita alla medesima udienza confermava Testimone_2 anch'essa il medesimo cap. 2 del ricorso (v. verbale di udienza del 10.10.2024).
Tanto premesso, quanto alla natura professionale della patologia che affligge la ricorrente non può mancare di osservarsi come, sulla base della documentazioni in atti e sottoposta a visita la persona dell'odierna attrice, il consulente tecnico nominato, dott. ha motivato in relazione Persona_1
CP_ alle patologie per cui è causa chiarendo “(..) La sig.ra in data 27/08/2020 presentò all' Parte_1
CP_ domanda di riconoscimento di malattia professionale “Rizoartrosi bilaterale”. La richiesta fu respinta dall' per mancanza di nesso causale fra la malattia ed il rischio professionale ed a nulla valse la collegiale medica esperita.
Risulta già titolare di rendita pari al 16% per menomazioni interessanti gli arti superiori (spalle, gomiti, polsi, sindrome del tunnel carpale) e basate sull'esposizione a rischi comprovati (sovraccarico meccanico e movimenti ripetitivi degli arti superiori, movimentazione manuale dei carichi). Avuto conto di ciò non può condividersi la CP_ motivazione che addusse nel respingere la richiesta (mancanza di nesso causale fra il rischi lavorativo e la patologia). La lavora da oltre trent'anni come addetta a banchi di gastronomia e/o panetteria e pertanto è Parte_1 innegabile che sia stata esposta in termini significativi ai suddetti rischi. Inoltre spesso ha dovuto accedere alla cella frigo con esposizione pertanto al microclima freddo. Certamente la patologia denunciata è a genesi mista
(predisposizione individuale ed esposizione a rischi professionali). I principali rischi di sovraccarico delle articolazioni degli arti superiori risultano provati sia dall'analisi specifica delle lavorazioni tutt'ora svolte sia, indirettamente, dai riconoscimenti da parte dell'istituto assicuratore già in essere. Pertanto non sembrano esservi dubbi circa il rapporto concausale nel determinismo della patologia artrosica in essere. Gli accertamenti diagnostici strumentali prodotti a corredo delle domande di riconoscimento della malattia professionale documentano un quadro di impegno articolare prevalente alle articolazioni trapezio-metacarpali con limite ergico e funzionale descritta Pertanto ritengo che, con riferimento analogico alla voce tabellare 259 del DM 38/2000 il danno biologico ascrivibile a noxa lavorativa possa essere stimato nel 4% (quattro per cento), 2% a destra e 2% a sinistra. All'atto della domanda la perizianda aveva già riconoscimenti in misura complessiva del 14%: pertanto dovrà individuarsi stima nella misura del 17% dal 27/08/2020 al 03/10/2023 (data decorrenza malattia professionale successiva). Eseguendo ulteriore
pagina 3 di 5 valutazione con quest'ultima risulta che, a partire dal 04/10/2023 dovrà intendersi una valutazione complessiva pari al 19%(diciannove per cento).” (cfr. relazione peritale in atti).
Il CTU nominato, poi, ha esaustivamente preso posizione sulle note critiche del TP CP_1 affermando “Indubbiamente il quadro rizoartrpsico è concausato da problematiche degenerative costituzionali
(incidenti per il cinquanta per cento) ma certamente il sovraccarico meccanico/funzionale degli arti superiori e
l'esposizione a temperature rigide in occasione degli accessi in cella-frigo (situazioni perduranti da circa trent'anni di attività professionale) hanno avuto un ruolo concausale non trascurabile nella genesi della patologia e nel suo peggioramento anatomico e funzionale, come tstimoniato dagli accertamenti eseguiti negli anni e visionati. Pertanto non può che riconfermarsi l'assunto valutativo già espresso nelle rghe che precedono.” (v., ancora, elaborato peritale depositato).
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, ed avendo, come detto, il dott. preso posizione in maniera esauriente sulle note critiche del TP . Per_1 CP_1
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura del 19%, con decorrenza di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
DM 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva, tenendo conto dei precedenti riconoscimenti dell' , del 19%, con la decorrenza CP_1 sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente del predetto indennizzo, nella misura CP_1 di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e CP_1
15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
pagina 4 di 5 LIVORNO, 20 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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