Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 14/02/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
RG n. 893/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 893/2024 V.G. promosso da:
(C.F. , nata ad [...], il giorno Parte_1 C.F._1
08.04.1973, e ivi residente in [...], rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Stefania D'Ignazio, con studio sito ivi, in Via Vittorio Veneto n.66
e
C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente ivi, in Via Arpino n. 4, difeso e rappresentato, in virtù di delega in calce al presente atto, dall'Avv. Alessia Giannantonio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in Avezzano, Via Trento n. 4.
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 18.12.2024, chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
1
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 Parte_2 autorizzandoli a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2) assegnare l'abitazione familiare sita in Avezzano alla Via Arpino n. 4 al sig. Parte_2 proprietario al 50% che ivi vi abiterà assieme ai tre figli ed
[...] Per_1 Per_2 [...]
, quest'ultimo ancora minorenne;
Persona_3
3) affidare il figlio minore, ad entrambi i genitori nel rispetto Persona_3 dell'affidamento condiviso e disporre la sua collocazione prevalente presso il padre Parte_2
Le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore, relative all'istruzione,
[...] all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del ragazzo;
4) il figlio trascorrerà con i genitori, in modo alternato, i fine settimana dal venerdì alla Per_3 domenica sera e tre giorni infrasettimanali con la madre dalle 16 alle 21,00.
Considerato che
ad oggi ha quasi 17 anni, il calendario indicato potrà essere modificato in base alle Per_3 esigenze scolastiche e/o alla volontà del ragazzo. Le feste seguiranno il criterio dell'alternanza.
Natale e Santo FA con un genitore, 31 e primo gennaio con l'altro genitore e la BE con un altro, Pasqua e Pasquetta ad anni alterni.
5) attesa la evidente difficoltà economica in cui versa la sig.ra l'assegno di Parte_1 mantenimento per i figli sarà corrisposto dalla stessa in un'unica soluzione con l'attribuzione ai figli, in pari quota, degli investimenti a Lei spettanti, pari ad euro 54.394,13 (che corrisponde al 50% di euro 108.788,27 – doc. 9). La somma di euro 54.394,13 verrà intestata ai tre figli al raggiungimento della maggiore età di (28.03.2026). Fino a quando gli investimenti Per_3 risulteranno intestati alle parti, le cedole degli interessi saranno usate direttamente dal padre per le esigenze dei figli non autosufficienti;
6) le spese straordinarie saranno ripartite come di seguito: 10% a carico della fatta Parte_1 esclusione della retta dell'università che sarà pagata per intero dal sig. ; la parte Parte_2 rimanente pari all'90% sarà corrisposta da quest'ultimo;
7) stabilire in favore della sig.ra un assegno di mantenimento mensile pari ad euro Parte_1
210,00 (duecentodieci,00) somma soggetta a rivalutazione ISTAT che il sig. Parte_2 verserà in favore della stessa, direttamente sul suo conto corrente, in ragione della evidente
2 disparità economica esistente tra i comparenti, a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso e comunque, entro e non oltre, il 15 di ogni mese.
8) attribuire l'assegno unico percepito in favore del figlio, al 50% tra i Persona_3 genitori;
9) ordinare al Comune di Avezzano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
10) dichiarare compensate le spese legali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 18.12.2024,
e hanno adìto congiuntamente il Parte_1 Parte_2
Tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio concordatario celebrato in Avezzano (AQ) il 18.06.2000 e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 34 P. 2S. A. Uff. 1 anno
2000, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
All'udienza del 12 febbraio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo. In tal sede, inoltre, le parti hanno precisato che l'assegno unico universale per il figlio minore
è pari ad euro 143,00. Persona_3
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche
3 delle parti e non contrarie al superiore interesse del figlio minore della coppia e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
ome sopra meglio generalizzati. Parte_2
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affidamento ed al collocamento del figlio minore:
“2) assegnare l'abitazione familiare sita in Avezzano alla Via Arpino n. 4 al sig. Parte_2 proprietario al 50% che ivi vi abiterà assieme ai tre figli ed
[...] Per_1 Per_2 [...]
, quest'ultimo ancora minorenne;
Persona_3
3) affidare il figlio minore, ad entrambi i genitori nel rispetto Persona_3 dell'affidamento condiviso e disporre la sua collocazione prevalente presso il padre Parte_2
Le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore, relative all'istruzione,
[...] all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del ragazzo;
”
-al diritto di visita:
“4) il figlio trascorrerà con i genitori, in modo alternato, i fine settimana dal venerdì Per_3 alla domenica sera e tre giorni infrasettimanali con la madre dalle 16 alle 21,00.
Considerato che
ad oggi ha quasi 17 anni, il calendario indicato potrà essere modificato in base alle Per_3 esigenze scolastiche e/o alla volontà del ragazzo. Le feste seguiranno il criterio dell'alternanza.
Natale e Santo FA con un genitore, 31 e primo gennaio con l'altro genitore e la BE con un altro, Pasqua e Pasquetta ad anni alterni.”
-al mantenimento per il figlio minore:
4 “5) attesa la evidente difficoltà economica in cui versa la sig.ra l'assegno di Parte_1 mantenimento per i figli sarà corrisposto dalla stessa in un'unica soluzione con l'attribuzione ai figli, in pari quota, degli investimenti a Lei spettanti, pari ad euro 54.394,13 (che corrisponde al 50% di euro 108.788,27 – doc. 9). La somma di euro 54.394,13 verrà intestata ai tre figli al raggiungimento della maggiore età di (28.03.2026). Fino a quando gli investimenti Per_3 risulteranno intestati alle parti, le cedole degli interessi saranno usate direttamente dal padre per le esigenze dei figli non autosufficienti;
6) le spese straordinarie saranno ripartite come di seguito: 10% a carico della fatta Parte_1 esclusione della retta dell'università che sarà pagata per intero dal sig. ; la parte Parte_2 rimanente pari all'90% sarà corrisposta da quest'ultimo.”
-al mantenimento in favore della sig.ra Parte_1
“7) stabilire in favore della sig.ra un assegno di mantenimento mensile pari ad euro Parte_1
210,00 (duecentodieci,00) somma soggetta a rivalutazione ISTAT che il sig. Parte_2 verserà in favore della stessa, direttamente sul suo conto corrente, in ragione della evidente disparità economica esistente tra i comparenti, a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso e comunque, entro e non oltre, il 15 di ogni mese.”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Avezzano (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 34, P. 2, S. A., Uff. 1, anno 2000.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
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