Ordinanza collegiale 21 luglio 2025
Ordinanza cautelare 4 novembre 2025
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 08/04/2026, n. 6318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6318 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06318/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06750/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6750 del 2025, proposto da
CE CE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Iezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento CQ/63542/2025 del 30/05/2025 di diniego all'istanza di occupazione suolo pubblico permanente della ricorrente, notificato in data 05/06/2025;
- del verbale della Conferenza di servizi in data 13/01/2025, verbale prot. CQ 3022;
- della nota prot. CQ 5077 del 16/01/2025 recante motivi ostativi;
- del verbale della conferenza di servizi in data 31/03/2025, verbale prot. CQ 38081;
-di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo all'istanza della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2026 la dott.ssa CE OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti per cui è causa.
In data 30.12.2024, la CE CE SrI ha presentato istanza di occupazione di suolo pubblico permanente per allestire un dehors a servizio del locale in cui esercita attività di ristorazione, che dovrebbe ricadere, nello specifico, sulla sede stradale in Via Panfilo Castaldi 11 e sulla sede stradale in Via G. da Castel Bolognese 61 (in una rientranza del marciapiede).
Con nota prot. CQ 5077 del 16.01.2025 è stata inviata al richiedente comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90, regolarmente notificata, dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
La CE CE SrI ha presentato integrazione prot. CQ 5227 del 17.01.2025, allegando nuovo elaborato grafico.
Con nota prot. CQ 40830 del 07.04.205, esaminate le deduzioni pervenute, l’Amministrazione ha trasmesso nuova comunicazione di motivi ostativi rilevando che “ La conferenza di servizi in data 31/03/2025 verbale prot. CQ 38081 del 31/03/2025 ha espresso parere contrario in quanto l'OSP è in contrasto a quanto previsto dal Codice della Strada poiché posta a una distanza inferiore a mt.5 dall'intersezione stradale ”.
All’esito dell’esame delle controdeduzioni inviate dall’istante, è stata adottata la determina del 30 maggio 2025 con cui è stata negata la OSP richiesta in quanto “ in contrasto con quanto previsto dal Codice della Strada poiché posta a una distanza inferiore a mt. 5 dall’intersezione stradale ”.
Con il ricorso in esame, la Società ha chiesto l’annullamento, pervia sospensione degli effetti, del predetto diniego.
A sostegno della propria domanda ha articolato i motivi di diritto sintetizzati come segue:
- “1) Nullità ex art. 21 septies della l. 241/1990 ”: il provvedimento sarebbe nullo per violazione ed elusione del giudicato. In particolare sarebbe in contrasto con la sentenza di questo TAR n. 18576 del 24 ottobre 2024 - con la quale era stato annullato il provvedimento CQ/104306/2024 del 18 settembre 2024 che aveva rigettato analoga istanza di occupazione emergenziale covid della ricorrente - con la quale era stato affermata la assorbente fondatezza “ delle censure di difetto di istruttoria e di motivazione, non emergendo, dalla lettura del provvedimento impugnato, quali sarebbero le previsioni normative e regolamentari di divieto violate dalle occupazioni richieste e non risultando puntualmente contestate le argomentazioni e i documenti depositati dalla ricorrente, anche in fase endoprocedimentale, relativi alla concreta assenza di pregiudizio alla visibilità arrecata dalle due aree in ragione della concreta collocazione delle stesse e dei sensi di marcia previsti sulle due strade oggetto di richiesta ”. Il diniego in questa sede gravato riproporrebbe “ in forma espositiva ancor più scarna ed insufficiente, il contenuto del provvedimento giù giudicato illegittimo dal Collegio ”;
- “ 2) Violazione degli artt. 7 e ss. della l. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e diritto, illogicità, arbitrio assoluto, violazione dei principi di proporzionalità ”: il diniego non terrebbe in considerazione la peculiarità del tratto in esame, atteso che: l'occupazione su Via Giovanni da Castel Bolognese sarebbe all'interno di una rientranza del marciapiede estranea al flusso veicolare; se non ci fossero le occupazioni sulle due vie comunque in quei punti parcheggerebbero veicoli che sarebbero di maggiore impatto visivo; in ogni caso, considerati il senso unico e i punti ove si può svoltare, le osp per nulla inciderebbero sul flusso dei veicoli, tant’è che in quasi 3 anni e mezzo non si sarebbe verificata nessuna problematica.
Si è costituita in resistenza Roma Capitale confermando le motivazioni del provvedimento impugnato.
In relazione al primo motivo, ha sostenuto che la sentenza di questo TAR n. 18576 del 24 ottobre 2024 sarebbe inconferente al caso di specie, atteso che il provvedimento oggetto della citata sentenza sarebbe stato adottato all’esito di una procedura semplificata, che consentiva l'immediata installazione dopo aver inoltrato l'istanza, salvo eventuali controlli successivi da parte degli organi competenti (verifica del rispetto dei “ Criteri Minimi Essenziali ” di cui alla Determinazione Dirigenziale n.354/2020 del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive) e consentiva la deroga alle norme previste per il rilascio della concessione con procedura normale purché non derivanti da norme imperative non derogabili. Viceversa, il provvedimento oggetto del presente ricorso sarebbe stato adottato all’esito di una procedura ordinaria (D.A.C. 21/2021), che prevede che il rilascio di un titolo concessorio debba avvenire nel rispetto di tutte le norme, anche regolamentari, previa acquisizione dei pareri preventivi e obbligatori previsti nella Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21/2021. Poiché l’art. 158 del Codice della strada alla lettera f) del comma 1 prevede espressamente che la fermata e la sosta sono vietate “ nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione ”, anche le occupazioni che si trovino nella stessa posizione non potrebbero essere consentite.
Con ordinanza n. 14367 del 15 luglio 2025, il Collegio ha premesso che “ non sussiste alcun contrasto con il giudicato formatosi sull’impugnativa giurisdizionale di precedente, analogo divieto, posto che il comando giudiziario era propedeutico esclusivamente ad una rinnovata istruttoria ”. Ha poi rilevato che “ le parti non concordano sul fatto se l’area per cui è causa sia destinata o meno alla fermata e alla sosta dei veicoli ”. Quindi ha disposto un incidente cautelare per stabilire: la “ eventuale presenza di un’area destinata alla fermata e alla sosta dei veicoli sulla sede stradale in Via Panfilo Castaldi 11 e sulla sede stradale in Via G. da Castel Bolognese 61 (in una rientranza del marciapiede), dove dovrebbero essere posizionate le occupazioni oggetto dell’istanza di parte ricorrente, rendendo altresì ogni utile informazione sull’effettivo stato dei luoghi ”; “ se l’area per cui è causa sia o no, nella sua interezza, ad una distanza inferiore a 5 mt dall’intersezione stradale ”.
Il verificatore incaricato ha depositato in atti la propria relazione in data 21 ottobre 2025, affermando: in relazione al primo quesito, che “ Va dunque concluso che le aree attualmente sottostanti ai dehors, precedentemente all’installazione dei dehors stessi, erano deputate alla sosta di autoveicoli ”; in relazione al secondo quesito che “ l’area oggetto di causa collocata su via Panfilo Castaldi è posta, nel suo punto più prossimo all’intersezione stradale, ad una distanza di mt 4,00 dal prolungamento del bordo del marciapiede che delimita la carreggiata di via G. da Castel Bolognese; l’area oggetto di causa posta su via G. da Castel Bolognese è posta, nel suo punto più prossimo all’intersezione stradale, ad una distanza di mt 3.82 dal prolungamento del bordo del marciapiede che delimita la carreggiata di via Panfilo Castaldi ”.
Con memoria ex art. 73 c.p.a. Roma Capitale ha sostenuto che, all’esito della verificazione, sarebbe emerso “ in maniera inequivocabile ” che le aree interessate dall’istanza OSP di parte ricorrente, sarebbero in entrambi i casi ad una distanza inferiore ai 5,00 metri dall’intersezione stradale. Conseguentemente il provvedimento oggetto di impugnazione sarebbe del tutto legittimo in quanto avrebbe applicato quanto disposto dall’art. 158 del Codice della Strada, rubricato “ divieto di fermata e sosta dei veicoli ”, che al comma 1, lettera f) prevede che: “ La fermata e la sosta sono vietate: ... nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione ”. Il verificatore non sarebbe invece giunto “ a conclusioni altrettanto nette ed evidenti ” sul primo quesito, atteso che non avrebbe “ potuto visionare completamente l’area oggetto di sopralluogo (per l’ovvia presenza delle installazioni di parte ricorrente) ”. Avrebbe ritenuto “ discutibilmente ” che detta area era da ritenersi adibita alla sosta “ sebbene manchi del tutto qualsiasi segnaletica verticale e nonostante la segnaletica orizzontale non sia così evidente ”.
Parte ricorrente ha replicato che sarebbe stato accertato che le pedane si trovano su area di sosta, e che la conclusione a cui è giunto il perito incaricato sarebbe avvalorata dalla documentazione fotografica versata in atti che confermerebbe la presenza della striscia che delimita la sosta nei numerosi anni. Se quindi l'Amministrazione capitolina ha ritenuto legittima la collocazione di stalli di sosta a meno di 5 metri dall'intersezione stradale allora vi potrebbero essere collocate anche i dehors per cui è causa che non creerebbero alcun problema di visibilità.
In vista della discussione nel merito del ricorso, le parti hanno insistito nelle rispettive difese.
Alla pubblica udienza del primo aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti che si vengono ad illustrare.
2.1. L’Amministrazione capitolina ha negato la concessione permanente di occupazione di suolo pubblico per allestire un dehors a servizio del locale in cui esercita attività di ristorazione la società, che dovrebbe ricadere, nello specifico, sulla sede stradale in Via Panfilo Castaldi 11 e sulla sede stradale in Via G. da Castel Bolognese 61 (in una rientranza del marciapiede).
In particolare, nel diniego si legge che l’occupazione de qua sarebbe “ in contrasto con quanto previsto dal Codice della Strada poiché posta a una distanza inferiore a mt. 5 dall’intersezione stradale ”.
Il riferimento è all’art. 158, comma 1, lettera f) del Codice della Strada, secondo cui “ La fermata e la sosta sono vietate: (…) f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione ”.
2.2. Sostiene la ricorrente che le due pedane sarebbero collocate su area di sosta, così che, in assenza delle stesse, le aree verrebbero occupate da veicoli, i quali creerebbero eguali se non addirittura maggiori problemi di visibilità. Evidenzia altresì che “ una delle due occupazioni è collocata in una rientranza del marciapiede e che entrambe, in ragione dei sensi di marcia vigenti sulle due strade, risulterebbero irrilevanti in termini di sicurezza del flusso veicolare e di impatto visivo ”.
2.3. Dirimente ai fini che occupano è stabilire se l’area in esame sia caratterizzata o meno dal divieto di sosta.
Orbene, dalla verificazione disposta dal Collegio, è emerso che, seppure il dehors è posto ad una distanza inferiore ai 5 metri dall’intersezione stradale, le aree attualmente sottostanti ai dehors, precedentemente all’installazione dei dehors stessi, erano deputate alla sosta di autoveicoli.
Sul punto il verificatore ha rilevato che:
“ La presenza dei dehors non consente di avere un’evidenza completa delle aree ad essi sottoposte e oggetto del presente quesito. Sono visibili, tuttavia, la striscia continua bianca di delimitazione laterale su via Castaldi, e se ne intuisce la presenza al di sotto del dehors su via Bolognese.
Dalla consultazione dei luoghi oggetto di procedura tramite la funzione street view dell’applicazione Google Maps, è comunque possibile avere una visione completa delle medesime aree in periodi antecedenti all’installazione dei dehors, il che rileva la presenza di strisce continue bianche di delimitazione per parcheggio autoveicoli
essendo stato adottato il provvedimento impugnato in difetto di idonea istruttoria e di adeguata motivazione.
Si rileva, altresì, che non è presente segnaletica di tipo verticale che indichi le aree di sosta - la qual circostanza, comunque, non inficia la validità della segnaletica orizzontale - né che vieti la sosta stessa. Va dunque concluso che le aree attualmente sottostanti ai dehors, precedentemente all’installazione dei dehors stessi, erano deputate alla sosta di autoveicoli ”.
Alla perizia è allegata documentazione fotografica che conferma le conclusioni del tecnico incaricato, dalle quali questo Tribunale non ha alcuna ragione di doversi discostare.
In particolare, è stato provato che: l'occupazione su Via Giovanni da Castel Bolognese è all'interno di una rientranza del marciapiede; né l’occupazione su Via Giovanni da Castel Bolognese né quella su Via Panfilo Castaldi, creano intralcio visivo in quanto le osp sono prossime ad intersezioni rispetto alle quali non vi è senso di marcia, scorrimento o possibilità di svoltare.
L’Amministrazione Capitolina non ha fornito documentazione idonea a smentire la concreta assenza di pregiudizio alla visibilità arrecata dalle due aree in ragione della concreta collocazione delle stesse e dei sensi di marcia previsti sulle due strade oggetto di richiesta.
Né ha adeguatamente argomentato sul punto.
Al contrario, la circostanza che la stessa Roma Capitale abbia ritenuto legittima la collocazione di stalli di sosta a meno di 5 metri dall'intersezione stradale prova che l’installazione del dehors sugli stessi non può creare problemi di visibilità.
3. In conclusione il ricorso deve essere accolto in relazione alla censura di “ eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e diritto, illogicità ”, con assorbimento di ogni altro motivo, e gli atti impugnati devono essere annullati.
4. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda e della natura dei vizi riscontrati.
Le spese di verificazione, da liquidarsi con separato atto, vengono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Le spese della verificazione, da liquidarsi con separato atto, vengono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
CE OL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE OL | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO