TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 11/02/2026, n. 2632
TAR
Ordinanza cautelare 12 aprile 2024
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Ordinanza cautelare 19 giugno 2024
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Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, lett. b), e comma 2, D.P.R. 07.05.2008, dell’art. 1 dell’Accordo aggiuntivo (datato 10.04.2002) al Contratto integrativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (datato 24.05.2000) e dell’art., commi 1 e 3, dell’Accordo integrativo nazionale del 19.04.2016; condotta antisindacale del Ministero dell’Interno; lesione dei diritti soggettivi del ricorrente; eccesso e sviamento di potere, difetto di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che il mancato trasferimento del ricorrente non sia ascrivibile alla violazione delle norme sulla contrattazione integrativa, bensì all’applicazione della legge speciale n. 104/1992, che ha priorità. Inoltre, l’Accordo integrativo nazionale invocato non trova applicazione al caso di specie o, in ogni caso, sarebbe in contrasto con la legge n. 104/1992.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della circolare n. 69757 del 17.11.2023, in relazione alla variazione dei posti disponibili di cui all’allegato E), e dell’art. 33, commi 3 e 5, legge n. 104/1992; disparità di trattamento e violazione del principio di par condicio competitorum; lesione dei diritti soggettivi del ricorrente; eccesso e sviamento di potere; difetto di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che la circolare di mobilità prevedesse la possibilità per il personale trasferito temporaneamente ai sensi della L. 104/92 di presentare domanda di trasferimento ordinario. Pertanto, l’Amministrazione non si è posta in antitesi con i principi invocati.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della circolare n. 69757 del 17.11.2023, in relazione alla variazione dei posti disponibili di cui all’allegato E), e dell’art. 33, commi 3 e 5, legge n. 104/1992; disparità di trattamento e violazione del principio di par condicio competitorum; lesione dei diritti soggettivi del ricorrente; eccesso e sviamento di potere; difetto di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che la circolare di mobilità prevedesse la possibilità per il personale trasferito temporaneamente ai sensi della L. 104/92 di presentare domanda di trasferimento ordinario. Pertanto, l’Amministrazione non si è posta in antitesi con i principi invocati.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della circolare n. 69757 del 17.11.2023, in relazione alla variazione dei posti disponibili di cui all’allegato E), e dell’art. 33, commi 3 e 5, legge n. 104/1992; disparità di trattamento e violazione del principio di par condicio competitorum; lesione dei diritti soggettivi del ricorrente; eccesso e sviamento di potere; difetto di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che la circolare di mobilità prevedesse la possibilità per il personale trasferito temporaneamente ai sensi della L. 104/92 di presentare domanda di trasferimento ordinario. Pertanto, l’Amministrazione non si è posta in antitesi con i principi invocati.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della circolare n. 69757 del 17.11.2023, in relazione alla variazione dei posti disponibili di cui all’allegato E), e dell’art. 33, commi 3 e 5, legge n. 104/1992; disparità di trattamento e violazione del principio di par condicio competitorum; lesione dei diritti soggettivi del ricorrente; eccesso e sviamento di potere; difetto di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che la circolare di mobilità prevedesse la possibilità per il personale trasferito temporaneamente ai sensi della L. 104/92 di presentare domanda di trasferimento ordinario. Pertanto, l’Amministrazione non si è posta in antitesi con i principi invocati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 11/02/2026, n. 2632
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2632
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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