Ordinanza cautelare 12 aprile 2024
Ordinanza cautelare 19 giugno 2024
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 11/02/2026, n. 2632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2632 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02632/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02636/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2636 del 2024, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso prima dagli avvocati Gianluigi Giannuzzi Cardone e -OMISSIS- Edmondo Stolfa, poi dell’avv. -OMISSIS- La Gattuta, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, controinteressato, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Cardi e Buono Valentina, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, controinteressato, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa emissione di provvedimenti cautelari
dei seguenti atti: 1) il provvedimento dipvvf. Staffcadip. Registro ufficiale U. 0012792.07-06-2021, avente ad oggetto “ Accordo Integrativo Nazionale del 19 aprile 2016 ”, nella parte in cui “ la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha informato che l’Accordo Integrativo Nazionale in questione non trova applicazione ” e nella parte in cui, in premessa, motiva la dedotta disdetta unilaterale di tale Accordo; 2) i provvedimenti dipvvf, Com-cb. Registro ufficiale I. 0015269.13-12-2023 e dipvvf. Dcrisum. Registro ufficiale. U. 0075092.13-12-2023, con cui si trasmetteva “ l’elenco del personale appartenente al ruolo degli Ispettori Informatici che ha maturato il diritto al trasferimento, tenuto conto delle revoche intervenute, nonché del trasferimento temporaneo di 3 unità in applicazione di leggi speciali ”, nella parte in cui viene disposto il trasferimento temporaneo per leggi speciali del controinteressato -OMISSIS- presso il Comando di -OMISSIS- e nella sua interezza; 3) il provvedimento dipvvf. Dcrisum. Registro decreti. R. 0004141.21-12-2023, con cui si disponeva “ il trasferimento del personale di seguito elencato nelle sedi indicate ”, nella parte in cui dichiara che i “ trasferimenti temporanei intervenuti ai sensi di leggi speciali verso le sedi di -OMISSIS-, -OMISSIS---OMISSIS---OMISSIS- ed Uffici Centrali… hanno determinato una variazione dei posti disponibili di cui all’allegato E) della citata Circolare ” e nella parte in cui viene disposto il trasferimento temporaneo per leggi speciali di un ignoto candidato alla mobilità (poi rivelatosi essere il controinteressato -OMISSIS- -OMISSIS-) presso il Comando di -OMISSIS-, nella sua interezza; 4) la nota inviata a mezzo p.e.c. in data 29.01.2024, del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco - Direzione centrale per le Risorse umane - Ufficio III dipvvf. Dcrisum. Registro ufficiale. U. 0006141.29-01-2024, avente ad oggetto “ I.I. -OMISSIS--OMISSIS- Richiesta di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. L. 241/90 e ss.mm.ii .”, con cui si riscontrava la richiesta di accesso agli atti effettuata dal ricorrente, nella sua interezza; 5) tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali rispetto a quelli impugnati, ancorché non conosciuti, che hanno impedito al ricorrente che fosse data esecuzione ai provvedimenti dipvvf. Com-Cb.Registro Ufficiale.I.0014728. 01-12-2023 e dipvvf. Dcrisum. Registro Ufficiale.U.0073030.01-12-2023, con cui si trasmetteva “ la graduatoria stilata in esito alla circolare di mobilità ordinaria n. 69757 del 17.11.2023 riservata al personale appartenente al ruolo degli Ispettori Informatici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ”, graduatoria in cui il ricorrente era risultato – rispetto alla sede del Comando di -OMISSIS- – al secondo posto, superato solo dal candidato -OMISSIS- (il quale ultimo, stando sempre a tale graduatoria, era risultato, rispetto anche alla predetta sede di -OMISSIS- al primo posto tra le sedi di mobilità indicate nella sua domanda);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IO -OMISSIS- -OMISSIS- Buono e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026, il dott. OR IB, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Il ricorrente, Vigile del fuoco immesso in ruolo in data 04.07.2022, con qualifica di Ispettore informatico, in servizio presso il Comando di Varese, con domanda del 21.11.2023, partecipava alla “ Mobilità del personale appartenente al ruolo degli Ispettori Informatici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ” n. 69757 del 17.11.2023, indicando, quali sedi di preferenza, nell’ordine, il Comando di -OMISSIS-, il Comando di -OMISSIS- e la Direzione regionale del -OMISSIS-.
La procedura, basata sulla ricognizione delle aspirazioni al trasferimento alla data del 27.11.2023, era disciplinata dalla circolare ministeriale n. 69757 del 17.11.2023 che, nell’allegato E), individuava le sedi connotate da carenze di personale da colmare attraverso la mobilità, cioè l’elenco dei posti vacanti e disponibili che gli aspiranti alla mobilità avrebbero potuto indicare (in particolare, per quanto d’interesse, le carenze segnalate erano di una unità presso il Comando di -OMISSIS- e tre unità presso la Direzione regionale del -OMISSIS-).
All’esito della procedura, la graduatoria elaborata sulla base dei criteri di mobilità di cui all’allegato B) della detta circolare, vedeva il ricorrente – avuto riguardo alla sede del Comando di -OMISSIS-, sua seconda preferenza – al secondo posto, superato solo dal candidato -OMISSIS-, il quale tuttavia aspirava prioritariamente ad altra sede.
Sennonché, l’Amministrazione trasferiva il ricorrente alla Direzione regionale del -OMISSIS-, benché – a dire del ricorrente - il candidato -OMISSIS- fosse legittimato alla prima sede da lui scelta, cioè al Comando di -OMISSIS- (avente carenza di un’unità), assegnata invece ad altro candidato, ivi trasferito “ temporaneamente per leggi speciali ”.
Con provvedimento del 13.12.2023, avente a oggetto l’informativa riguardante l’elenco dei trasferimenti relativi alla mobilità, era pubblicato “ l’elenco del personale appartenente al ruolo degli Ispettori informatici che ha maturato il diritto al trasferimento, tenuto conto delle revoche intervenute, nonché del trasferimento temporaneo di tre unità in applicazione di leggi speciali ”; in quel momento, il ricorrente apprendeva di essere stato trasferito alla Direzione regionale del -OMISSIS-, anziché al Comando di -OMISSIS-.
Con ulteriore provvedimento del 21.12.2023, l’Amministrazione disponeva “ il trasferimento del personale di seguito elencato nelle sedi indicate… i trasferimenti temporanei intervenuti ai sensi di leggi speciali verso le sedi di -OMISSIS-, -OMISSIS---OMISSIS---OMISSIS- ed Uffici Centrali… hanno determinato una variazione dei posti disponibili di cui all’allegato E della citata Circolare ”; in quel momento, il ricorrente apprendeva di aver perso l’opzione per il Comando di -OMISSIS-, sede a cui egli aspirava prioritariamente, cioè la possibilità di subentrare al collega -OMISSIS-, se costui fosse stato assegnato al Comando di -OMISSIS-, occupato invece, a seguito di “ trasferimento temporaneo per leggi speciali ”, da altro candidato.
Con p.e.c. del 20.01.2024, il ricorrente proponeva rituale richiesta di accesso agli atti “ su tutta la documentazione attinente… la domanda di partecipazione alla predetta mobilità del personale appartenente al ruolo degli Ispettori informatici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ”.
Con successiva p.e.c. del 23.01.2024, il ricorrente diffidava l’Amministrazione a “ dare seguito ed esecuzione alla graduatoria stilata in esito alla circolare relativa alla procedura di mobilità n. 69757 del 17.11.2023, come risultante dal provvedimento dell’01.12.2023 ”.
Il Ministero riscontrava la richiesta del ricorrente di accesso agli atti, con nota del 29.01.2024, con cui rappresentava quanto segue: “ l’I.I. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, in data 12/09/2023, aveva presentato istanza di trasferimento temporaneo, ai sensi dell’art. 33 comma 5 della Legge 104/92, per assistere un congiunto portatore di handicap in situazione di gravità, per la sede di -OMISSIS-, e, in subordine, per le sedi di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- e per la Direzione Regionale VV.F Puglia; pertanto, in data 29/11/2023 lo stesso, sussistendone i requisiti, è stato trasferito temporaneamente dal Comando VV.F di -OMISSIS- a quello di -OMISSIS-, che presentava la necessaria disponibilità di posto… in occasione della diramazione della circolare di mobilità rivolta al personale del ruolo degli Ispettori Informatici prot. n. 67957 del 17/11/2023, il sig. -OMISSIS- aveva presentato istanza di mobilità ordinaria per le seguenti sedi indicate in ordine di preferenza: -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-. Nella relativa graduatoria di mobilità stilata in esito alla predetta circolare, il sig. -OMISSIS- è risultato in seconda posizione per le sedi di -OMISSIS- e -OMISSIS- e in terza posizione per il Comando di -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-; pertanto, il medesimo, non ha maturato il diritto al trasferimento presso nessuna delle sedi richieste in mobilità, permanendo temporaneamente, fino alla sussistenza dei requisiti, presso il Comando VV.F di -OMISSIS-… l’istanza di mobilità per il Comando di -OMISSIS- prodotta dal sig. -OMISSIS-, collocato in seconda posizione nella relativa graduatoria di mobilità, allo stato, non ha potuto trovare accoglimento, in quanto l’unico posto disponibile è stato assegnato, temporaneamente, in via prioritaria, ai sensi della predetta legge speciale. Come noto, il diritto di precedenza nella scelta della sede di lavoro è attribuito dall’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, in favore dei dipendenti che assistono familiari con handicap grave; i trasferimenti, a domanda, in sede di mobilità ordinaria, possono essere effettuati solo dopo avere concluso le procedure di assegnazione temporanea ai sensi della legge n. 104/1992, in quanto detta legge, nel tutelare situazioni familiari e di salute garantite dalla Costituzione, prevede che i fruitori di permessi per assistenza a portatori di handicap abbiano diritto di precedenza nella scelta della sede ”.
Il ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 10.02.2024 e depositato il 12.03.2024, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, lett. b), e comma 2, D.P.R. 07.05.2008 (in Gazz. Uff. n. 168/2008), dell’art. 1 dell’Accordo aggiuntivo (datato 10.04.2002) al Contratto integrativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (datato 24.05.2000) e dell’art., commi 1 e 3, dell’Accordo integrativo nazionale del 19.04.2016; condotta antisindacale del Ministero dell’Interno; lesione dei diritti soggettivi del ricorrente; eccesso e sviamento di potere, difetto di motivazione; 2) violazione e falsa applicazione della circolare n. 69757 del 17.11.2023, in relazione alla variazione dei posti disponibili di cui all’allegato E), e dell’art. 33, commi 3 e 5, legge n. 104/1992; disparità di trattamento e violazione del principio di par condicio competitorum ; lesione dei diritti soggettivi del ricorrente; eccesso e sviamento di potere; difetto di motivazione.
Si costituisce l’Amministrazione intimata, per resistere nel giudizio.
Si costituisce, altresì, il controinteressato evocato in giudizio, per chiedere la reiezione del gravame. Con successiva memoria ne deduce l’infondatezza.
Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- sono disposti incombenti istruttori.
Con ordinanza collegiale -OMISSIS-, questa Sezione respinge la domanda cautelare del ricorrente.
In data 05.10.2024, il ricorrente si costituisce con nuovo difensore. Seguono note di udienza del ricorrente.
All’udienza pubblica del 10 febbraio 2026, la causa è trattenuta in decisione.
II – Il ricorso è infondato in tutti i suoi motivi.
III – Con il primo motivo, il ricorrente sostiene che l’Amministrazione resistente “ al netto di altri profili di illegittimità nella propria azione relativamente alla procedura di mobilità de qua ” (che tuttavia non menziona né argomenta), avrebbe violato l’art. 32, comma 1 lett. b) e comma 2, D.P.R. n. 168/2008, avente a oggetto la contrattazione integrativa dell’Accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. La conseguenza di tale violazione avrebbe impedito al ricorrente di ottenere il trasferimento nella sede indicata con priorità, nella sua domanda di mobilità ordinaria.
La censura va disattesa.
III.1 – L’art. 32, comma 1, lett. b) e comma 2, D.P.R. n. 168/2008 stabilisce che la contrattazione integrativa si effettua tra l’Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo quadriennale su alcune materie, tra cui quelle di cui alla lett. b) (“ criteri per la mobilità del personale a domanda ”). La norma riguarda, dunque, i criteri della mobilità ordinaria.
Il mancato trasferimento del ricorrente presso il Comando di -OMISSIS---OMISSIS---OMISSIS- è, viceversa, ascrivibile all’applicazione della legge speciale n. 104/1992.
Come è noto, l’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 stabilisce che il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave abbia diritto di scegliere, ove possibile, la sede più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza consenso.
Il controinteressato -OMISSIS- aveva presentato istanza per il trasferimento temporaneo per l’assistenza al padre, portatore di handicap in situazione di gravità e, l’Amministrazione, in data 29.11.2023, sussistendone i requisiti, ne ha disposto il trasferimento presso la sede di -OMISSIS---OMISSIS---OMISSIS-.
L’istanza di trasferimento temporaneo, in base alla legge n. 104/1992, ha priorità rispetto al trasferimento di cui alla procedura ordinaria di mobilità a domanda.
III.2 – A tal riguardo, si osserva che la circolare prot. n. 58984/2009 del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco (non impugnata) prevede quanto segue: “ in sede di mobilità interna, il trasferimento del personale che risulti titolare del diritto di cui all’art. 33 comma 5 della L.104/92… dovrà avere priorità, a prescindere dall’anzianità di qualifica e di ruolo ”.
Il trasferimento previsto dall’art. 33 legge n. 104/1992 è finalizzato al soddisfacimento dell’interesse all’assistenza del soggetto disabile, sicché le esigenze di assistenza della persona disabile costituiscono ragion d’essere e presupposto dell’assegnazione, come del trasferimento, mentre il loro venir meno, fa decadere dal beneficio.
A conferma dell’esegesi della richiamata normativa, si evidenzia che il Consiglio di Stato ha affermato quanto segue: “ anche in sede di prima assegnazione, se il dipendente scavalca altri colleghi in virtù degli obblighi assistenziali tutelati dall’art. 33 della L. 104/1992, il presupposto legittimante è l’assistenza del disabile, venuto meno il quale […] il dipendente non può rivendicare la natura permanente dell’assegnazione a suo tempo disposta, che si tradurrebbe in un ingiustificato privilegio ” (cfr.: Cons. Stato, sez. II, n. 6536/2022).
Pertanto, la legittimità della deroga al criterio dell’ordine di graduatoria e della facoltà di scelta, deve ritenersi riconducibile al fatto che i benefici assistenziali sono diretta espressione di principi costituzionali e l’impianto della legge n. 104/1992 mira a garantire in modo organico e completo la tutela della persona portatrice di handicap .
È dunque il consolidato orientamento giurisprudenziale ad affermare che “ la disciplina dettata dagli artt. 21 e 33 della legge 104/1992 non può che avere carattere derogatorio rispetto all’ordinaria regolamentazione delle assegnazioni di sedi di servizio ai dipendenti sia in via di prima assegnazione che di successivo trasferimento ” (cfr.: Cons. Stato, parere reso dall’Adunanza del 10.12.1996 n. 1813; nello stesso senso, T.a.r. Lazio Roma, sez. I, n. 4126/2012 e n. 7861/2016).
È pacifico, allora, che i dipendenti che fruiscono della legge n. 104/1992, abbiano priorità nella scelta della sede.
III.3 - Anche la lamentata violazione delle disposizioni contenute nell’Accordo integrativo nazionale del 19.04.2016 - ai sensi del quale “ per ciascun Comando Provinciale e/o Direzione Regionale è fissato un limite massimo di posti, di seguito denominati ‘posti extra organico’, riservati esclusivamente ai beneficiari delle leggi speciali di cui al comma 1 ”, è da ritenersi priva di fondamento.
Ciò si evince dalla stessa ricostruzione in fatto contenuta nell’atto introduttivo, in cui il ricorrente riconosce che l’Accordo in questione non trovi applicazione alla fattispecie, nel mentre egli si duole della presunta illegittimità della “ decisione di recedere dal predetto Accordo ” (pag. 8 del ricorso).
Il ricorrente omette di considerare che il provvedimento datato 07.06.2021 del Ministero dell’Interno, che stabilisce la mancata applicazione dell’Accordo integrativo, è stato emanato dal Ministero, a seguito di un parere rilasciato dal Dipartimento della Funzione pubblica, laddove il Ministero poneva all’attenzione del detto Dipartimento gli effetti applicativi dell’Accordo integrativo in argomento, recanti i criteri per i trasferimenti temporanei del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, previsti dall’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992.
In particolare, il secondo quesito esaminato nel parere, recita testualmente: “ b) il secondo, di carattere più generale, investe la previsione in sede negoziale del descritto contingente ‘extra organico’, di cui viene ipotizzato il contrasto con la cornice regolativa di rango primario – in particolare con il citato art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 – che non contempla l’istituto dell’extra organico e che, invece, condiziona il trasferimento alla sussistenza di vacanze disponibili nel medesimo profilo professionale presso la sede richiesta ”. In relazione a tale quesito, quel parere FP evidenzia che: “ in merito – alla luce della normativa di cui all’articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992… si ritiene che la ricostruzione giuridica operata sub b) sia condivisibile ”.
Nel medesimo parere FP, si legge anche che: “ Nel descritto contesto, l’introduzione, in sede di contrattazione integrativa, di contingenti extra organico, in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso, appare non in linea con il dettato legislativo. Nel ricordare che in sede di contrattazione integrativa occorre operare nei limiti della cornice di rango primario di riferimento – non potendosi ammettere istituti che esorbitano dalla stessa – si evidenzia che la scelta operata crea anche criticità in sede applicativa per l’Amministrazione, che si trova a dover gestire un contingente di personale non previsto dall’ordinamento ”.
Le censure del ricorrente sono dunque infondate, considerato che l’invocato Accordo integrativo non si applica al caso di specie e, in ogni caso, se si applicasse, sarebbe in contrasto con la cornice regolativa di rango primario disciplinata dall’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992.
III.4 - Il ricorso contesta la valutazione dell’Amministrazione, pur essendo consapevole che la prevalenza accordata da quest’ultima nell’assegnazione della sede, in base alla legge n. 104/1992, è compatibile con l’assetto organizzativo della stessa P.A., il che, si ritiene, fa venir meno la stessa ragion d’essere della censura del ricorrente che si traduce in una mera opinione di non condivisione della valutazione dell’Amministrazione.
La censura, pertanto, è infondata.
IV - Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente lamenta che l’Amministrazione avrebbe potuto “ segnalare agli altri candidati alla mobilità su quali sedi della mobilità ordinaria… concorrevano anche i candidati alla mobilità per leggi speciali ”. Tale presunta omissione sarebbe riconducibile a una violazione dei principi dell’azione amministrativa.
Sennonché, come disciplinato dalla circolare datata 17.11.2023 del Ministero dell’Interno, avente a oggetto la procedura di mobilità del personale del Corpo dei Vigili del fuoco, “ Il personale trasferito temporaneamente ai sensi della Legge n. 104/92… può produrre la domanda di trasferimento con le modalità previste dalla presente circolare, qualora interessato a permanere nella sede assegnata in via definitiva ”.
È evidente, dunque, che il ricorrente sia a conoscenza del fatto che i colleghi interessati a presentare istanza di trasferimento ai sensi della legge n. 104/1992, avrebbero potuto presentare domanda di trasferimento anche ai fini della mobilità ordinaria. Sulla scorta di tali indicazioni di massima, non si può ritenere che l’Amministrazione resistente si sia posta in antitesi con i principi cardine dell’azione amministrativa, invocati dal ricorrente.
V – In conclusione, il ricorso non può essere accolto. Le spese del giudizio, stante la particolarità del caso, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, perché infondato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
OR IB, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OR IB |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.