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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/12/2025, n. 4836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4836 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 7010/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv.ti ROBERTO GIGLIO e GIROLAMO Parte_1
CECI;
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. CRISTINA SERVODIO;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.05.2024, il ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) accertare e dichiarare che il ricorrente, a seguito delle malattie professionali attualmente non riconosciute, ha subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari all' 8%, ovvero in quella differente maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U. medico - legale;
2) per l'effetto, condannare l resistente, in persona del legale CP_2 rappresentante p.t., alla costituzione e corresponsione in favore del ricorrente dell'indennizzo in capitale dovuto per la riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari all' 8% o in quella diversamente accertata in corso di causa, a decorrere dalla data della domanda o, in subordine, da altra data secondo istruttoria, nella misura e nella decorrenza di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a partire dalle relative scadenze;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario”.
Si costituiva in giudizio l , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La domanda attorea deve essere rigettata.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 – applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie - ha previsto l'erogazione da parte dell' di un CP_1 indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie, il contenzioso verte sull'eziologia professionale della patologia (Broncopneumopatia cronica ostruttiva) contratta dalla parte ricorrente, negata dall all'esito dell'istruttoria espletata in CP_1 sede amministrativa e parimenti contestata dall'ente convenuto in ambito processuale.
Orbene, il consulente tecnico d'ufficio, dott. – le cui Per_1 valutazioni si appalesano condivisibili, in quanto fondate sull'esame anamnestico, clinico e strumentale della parte ricorrente e motivate in maniera logica, coerente ed esente da contraddizioni- ha escluso che le infermità riscontrate sulla persona del ricorrente siano da ricollegarsi causalmente e/o concausalmente a malattia professionale, ritenendo che “Ai fini di una corretta diagnosi della broncopneumopatia cronica ostruttiva, il criterio gold standard raccomandato dalle linee guida GOLD (Global
Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease - 2025 report) è rappresentato dal test di funzionalità polmonare che prevede la valutazione del rapporto volume espiratorio forzato in 1 secondo (FEV1)/capacità vitale forzata (FVC).
Un rapporto FEV1/FVC post-broncodilatatore inferiore a 0,70 è comunemente considerato un criterio diagnostico per la broncopneumopatia cronica ostruttiva.
Il suddetto rapporto, indicato anche come indice di Tiffenau, è fondamentale nella spirometria per diagnosticare e differenziare tra patologie ventilatorie ostruttive e restrittive. Soffermandoci sulla patologia denunciata, per quanto riguarda le tecnopatie cosiddette tabellate, è utile formulare le seguenti precisazioni.
In passato, nella “Nuova tabella delle malattie professionali nell'industria” (Allegato n. 4 al T.U.) era riportata al n. 47 la voce
“Broncopneumopatie da inalazione di silicati o di calcare, con le loro conseguenze dirette”, contratte in “Lavorazioni che espongono alla inalazione di silicati o di calcare”, con un periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro di 20 anni.
Successivamente, nel 1994, con la pubblicazione della tabella aggiornata, tale tecnopatia era sostituita dai codici n. 43 (Pneumoconiosi da polveri di silicati con le loro conseguenze dirette) e n. 44 (Pneumoconiosi da polveri di calcare e dolomie con le loro conseguenze dirette).
In realtà queste “pneumoconiosi” non corrispondevano a una classificazione nosologica pienamente riconosciuta dalla dottrina relativa alla medicina occupazionale.
Nella tabella pubblicata nel Decreto interministeriale del 09.04.2008, G.U. del 21.07.2008, le succitate malattie non compaiono e viene inserito il codice n. 66 relativo alla “Broncopneumopatia cronica ostruttiva” contratta nelle seguenti lavorazioni:
a) Lavorazioni di scavo e smarino nel sottosuolo.
b) Produzione di soda, potassa caustica, calce viva.
c) Insaccamento e travaso del cemento sfuso.
d) Estrazione, scavo e trattamento meccanico di rocce silicatiche, calcari e dolomie.
e) Lavorazioni dell'industria marmifera, del cemento, dei refrattari, della carta, della gomma, delle smalterie e della calce.
f) Lavorazioni che espongono a polveri di feldspati, di cemento, di calcari, dolomie e di altri silicati naturali e artificiali.
g) Fusione artigianale e artistica del vetro.
h) Lavorazioni che espongono all'ammoniaca.
i) Lavorazioni che espongono all'acido nitrico.
l) Lavorazioni che espongono all'anidride solforosa.
m) Lavorazioni che espongono ad acidi organici, tioacidi, anidridi e loro derivati.
n) Lavorazioni che espongono ad ossidi di azoto.
o) Lavorazioni industriali che espongono all'ozono.
p) Saldatura elettrica, saldatura e taglio all'ossiacetilene. Nella più recente versione aggiornata, di cui al Decreto interministeriale del 10.10.2023, viene confermata la stessa tecnopatia, contraddistinta, però, con il codice n. 62.
Questo breve exursus contribuisce a comprendere le ambiguità di definizione nella categorizzazione diagnostica da cui sono derivate le difficoltà insorte, nel corso degli anni, nella stesura della tabella delle tecnopatie potenzialmente tutelabili dall con particolare riferimento alla CP_1 categoria delle patologie respiratorie, simili a quelle che in qualche modo possono richiamare il caso di nostro interesse.
Il termine pneumoconiosi è riservato alle patologie derivanti dalla esposizione a polveri attive o polveri fibrogene, come la silice libera cristallina e l'amianto.
Le polveri inerti, invece, sono particelle solide aerodisperse poco solubili o insolubili, a bassa tossicità, che derivano dalla lavorazione di materiali come cemento, pietre e metalli, in grado comunque di causare malattie respiratorie per lo più di carattere acuto o subacuto.
Sono definite inerti perché non causano alterazioni significative alla struttura dell'apparato respiratorio né formazione di tessuto fibrotico rilevante, mentre possono determinare modificazioni tessutali potenzialmente reversibili, come irritazioni e processi infiammatori delle vie respiratorie, riniti, asma e altre patologie respiratorie solitamente emendabili.
Tornando al caso di specie, occorre rilevare che il ricorrente, verosimilmente esposto a quest'ultima categoria di polveri, non è affetto dalla patologia indicata nella certificazione medica di malattia professionale.
Infatti l'analisi del tracciato spirometrico allegato al fascicolo processuale consente di conoscere il rapporto FEV1/FVC, risultato pari a
0,95 e pertanto ben al di sopra del valore 0,70, considerato il cutoff per porre diagnosi di broncopneumopatia cronica ostruttiva.
Questa constatazione autorizza ad escludere la patologia accusata dall'assicurato dalle malattie professionali tabellate.
Inoltre, sempre sulla base dell'interpretazione dei dati spirometrici, si evidenzia che anche un altro parametro della funzionalità respiratoria, il
FEV1 (Volume Espiratorio Forzato nel 1° secondo), risulta nei limiti della norma, essendo pari a 84%. D'altronde il referto inerente all'esame eseguito il 21.01.2020 è descritto nei seguenti termini: collaborazione non ottimale, ai limiti inferiori della norma.
Alla luce della documentazione clinica allegata, con particolare riferimento ai dati spirometrici, non sussistono i presupposti per il riconoscimento della denunciata broncopneumopatia cronica ostruttiva come malattia professionale.
L'assenza di ostruzione bronchiale oggettivamente rilevata, unita alla natura verosimilmente senile della sintomatologia respiratoria manifestata, esclude la riconducibilità della patologia lamentata all'attività lavorativa svolta”.
Peraltro il ctu dott. , a fronte delle deduzioni del ctp, ha Per_1 chiarito che “L'autore delle considerazioni succitate utilizza i termini broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e bronchite cronica come se fossero sinonimi della medesima patologia.
È opportuno ricordare che, secondo l'impostazione nosologica tradizionale, nell'ambito delle broncopneumopatie venivano distinte due entità:
l'enfisema e la bronchite cronica, che non coincidono con la definizione attuale di BPCO.
Le contestazioni sollevate dal difensore del ricorrente si concentrano specificamente sulla presunta sussistenza di una BPCO.
Tuttavia, nell'elaborato peritale si è diffusamente illustrato il quadro clinico e diagnostico richiesto per porre diagnosi di BPCO in conformità alle linee guida GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung
Disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease - 2025 report).
Gli accertamenti effettuati consentono di affermare che il ricorrente non è affetto da BPCO, bensì da una forma di bronchite cronica con quadro spirometrico ai limiti inferiori della norma e fondato essenzialmente sulla sintomatologia riferita.
Da ciò deriva che la patologia non rientra tra quelle tabellate, poiché la consultazione dell'elenco delle tecnopatie dimostra chiaramente che unicamente la BPCO, e non la bronchite cronica, è ricompresa tra le broncopatie correlate a fattori di rischio occupazionali.
Per quanto concerne il riferimento alla lista I, codice I.4.12, occorre precisare che esso si riferisce al D.M. del 15 novembre 2023 -
Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modifiche e integrazioni.
Tale elenco, come noto, ha finalità epidemiologiche e non costituisce la tabella delle malattie professionali, includendo anche patologie per le quali la natura professionale non risulta sufficientemente comprovata.
Ciononostante, anche nell'elenco di cui all'articolo 139 del Testo unico
1124/1965, nel gruppo 4, contraddistinta dal codice I.4.12 è riportata la broncopneumopatia cronica ostruttiva, e non la bronchite cronica.
Alla luce di tali argomentazioni, si confermano integralmente le conclusioni formulate nell'elaborato peritale”.
Di conseguenza, la domanda va disattesa nel suo complesso.
Preso atto della dichiarazione per l'esenzione dalla condanna alle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese medesime sostenute dall CP_1 vanno dichiarate non ripetibili. Rimangono quindi definitivamente a carico dell le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_2
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-dichiara non ripetibili le spese di lite sostenute dall ponendo CP_1 definitivamente a carico di parte resistente le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.
Bari, 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Agnese Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 7010/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv.ti ROBERTO GIGLIO e GIROLAMO Parte_1
CECI;
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. CRISTINA SERVODIO;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.05.2024, il ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) accertare e dichiarare che il ricorrente, a seguito delle malattie professionali attualmente non riconosciute, ha subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari all' 8%, ovvero in quella differente maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U. medico - legale;
2) per l'effetto, condannare l resistente, in persona del legale CP_2 rappresentante p.t., alla costituzione e corresponsione in favore del ricorrente dell'indennizzo in capitale dovuto per la riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari all' 8% o in quella diversamente accertata in corso di causa, a decorrere dalla data della domanda o, in subordine, da altra data secondo istruttoria, nella misura e nella decorrenza di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a partire dalle relative scadenze;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario”.
Si costituiva in giudizio l , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La domanda attorea deve essere rigettata.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 – applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie - ha previsto l'erogazione da parte dell' di un CP_1 indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie, il contenzioso verte sull'eziologia professionale della patologia (Broncopneumopatia cronica ostruttiva) contratta dalla parte ricorrente, negata dall all'esito dell'istruttoria espletata in CP_1 sede amministrativa e parimenti contestata dall'ente convenuto in ambito processuale.
Orbene, il consulente tecnico d'ufficio, dott. – le cui Per_1 valutazioni si appalesano condivisibili, in quanto fondate sull'esame anamnestico, clinico e strumentale della parte ricorrente e motivate in maniera logica, coerente ed esente da contraddizioni- ha escluso che le infermità riscontrate sulla persona del ricorrente siano da ricollegarsi causalmente e/o concausalmente a malattia professionale, ritenendo che “Ai fini di una corretta diagnosi della broncopneumopatia cronica ostruttiva, il criterio gold standard raccomandato dalle linee guida GOLD (Global
Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease - 2025 report) è rappresentato dal test di funzionalità polmonare che prevede la valutazione del rapporto volume espiratorio forzato in 1 secondo (FEV1)/capacità vitale forzata (FVC).
Un rapporto FEV1/FVC post-broncodilatatore inferiore a 0,70 è comunemente considerato un criterio diagnostico per la broncopneumopatia cronica ostruttiva.
Il suddetto rapporto, indicato anche come indice di Tiffenau, è fondamentale nella spirometria per diagnosticare e differenziare tra patologie ventilatorie ostruttive e restrittive. Soffermandoci sulla patologia denunciata, per quanto riguarda le tecnopatie cosiddette tabellate, è utile formulare le seguenti precisazioni.
In passato, nella “Nuova tabella delle malattie professionali nell'industria” (Allegato n. 4 al T.U.) era riportata al n. 47 la voce
“Broncopneumopatie da inalazione di silicati o di calcare, con le loro conseguenze dirette”, contratte in “Lavorazioni che espongono alla inalazione di silicati o di calcare”, con un periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro di 20 anni.
Successivamente, nel 1994, con la pubblicazione della tabella aggiornata, tale tecnopatia era sostituita dai codici n. 43 (Pneumoconiosi da polveri di silicati con le loro conseguenze dirette) e n. 44 (Pneumoconiosi da polveri di calcare e dolomie con le loro conseguenze dirette).
In realtà queste “pneumoconiosi” non corrispondevano a una classificazione nosologica pienamente riconosciuta dalla dottrina relativa alla medicina occupazionale.
Nella tabella pubblicata nel Decreto interministeriale del 09.04.2008, G.U. del 21.07.2008, le succitate malattie non compaiono e viene inserito il codice n. 66 relativo alla “Broncopneumopatia cronica ostruttiva” contratta nelle seguenti lavorazioni:
a) Lavorazioni di scavo e smarino nel sottosuolo.
b) Produzione di soda, potassa caustica, calce viva.
c) Insaccamento e travaso del cemento sfuso.
d) Estrazione, scavo e trattamento meccanico di rocce silicatiche, calcari e dolomie.
e) Lavorazioni dell'industria marmifera, del cemento, dei refrattari, della carta, della gomma, delle smalterie e della calce.
f) Lavorazioni che espongono a polveri di feldspati, di cemento, di calcari, dolomie e di altri silicati naturali e artificiali.
g) Fusione artigianale e artistica del vetro.
h) Lavorazioni che espongono all'ammoniaca.
i) Lavorazioni che espongono all'acido nitrico.
l) Lavorazioni che espongono all'anidride solforosa.
m) Lavorazioni che espongono ad acidi organici, tioacidi, anidridi e loro derivati.
n) Lavorazioni che espongono ad ossidi di azoto.
o) Lavorazioni industriali che espongono all'ozono.
p) Saldatura elettrica, saldatura e taglio all'ossiacetilene. Nella più recente versione aggiornata, di cui al Decreto interministeriale del 10.10.2023, viene confermata la stessa tecnopatia, contraddistinta, però, con il codice n. 62.
Questo breve exursus contribuisce a comprendere le ambiguità di definizione nella categorizzazione diagnostica da cui sono derivate le difficoltà insorte, nel corso degli anni, nella stesura della tabella delle tecnopatie potenzialmente tutelabili dall con particolare riferimento alla CP_1 categoria delle patologie respiratorie, simili a quelle che in qualche modo possono richiamare il caso di nostro interesse.
Il termine pneumoconiosi è riservato alle patologie derivanti dalla esposizione a polveri attive o polveri fibrogene, come la silice libera cristallina e l'amianto.
Le polveri inerti, invece, sono particelle solide aerodisperse poco solubili o insolubili, a bassa tossicità, che derivano dalla lavorazione di materiali come cemento, pietre e metalli, in grado comunque di causare malattie respiratorie per lo più di carattere acuto o subacuto.
Sono definite inerti perché non causano alterazioni significative alla struttura dell'apparato respiratorio né formazione di tessuto fibrotico rilevante, mentre possono determinare modificazioni tessutali potenzialmente reversibili, come irritazioni e processi infiammatori delle vie respiratorie, riniti, asma e altre patologie respiratorie solitamente emendabili.
Tornando al caso di specie, occorre rilevare che il ricorrente, verosimilmente esposto a quest'ultima categoria di polveri, non è affetto dalla patologia indicata nella certificazione medica di malattia professionale.
Infatti l'analisi del tracciato spirometrico allegato al fascicolo processuale consente di conoscere il rapporto FEV1/FVC, risultato pari a
0,95 e pertanto ben al di sopra del valore 0,70, considerato il cutoff per porre diagnosi di broncopneumopatia cronica ostruttiva.
Questa constatazione autorizza ad escludere la patologia accusata dall'assicurato dalle malattie professionali tabellate.
Inoltre, sempre sulla base dell'interpretazione dei dati spirometrici, si evidenzia che anche un altro parametro della funzionalità respiratoria, il
FEV1 (Volume Espiratorio Forzato nel 1° secondo), risulta nei limiti della norma, essendo pari a 84%. D'altronde il referto inerente all'esame eseguito il 21.01.2020 è descritto nei seguenti termini: collaborazione non ottimale, ai limiti inferiori della norma.
Alla luce della documentazione clinica allegata, con particolare riferimento ai dati spirometrici, non sussistono i presupposti per il riconoscimento della denunciata broncopneumopatia cronica ostruttiva come malattia professionale.
L'assenza di ostruzione bronchiale oggettivamente rilevata, unita alla natura verosimilmente senile della sintomatologia respiratoria manifestata, esclude la riconducibilità della patologia lamentata all'attività lavorativa svolta”.
Peraltro il ctu dott. , a fronte delle deduzioni del ctp, ha Per_1 chiarito che “L'autore delle considerazioni succitate utilizza i termini broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e bronchite cronica come se fossero sinonimi della medesima patologia.
È opportuno ricordare che, secondo l'impostazione nosologica tradizionale, nell'ambito delle broncopneumopatie venivano distinte due entità:
l'enfisema e la bronchite cronica, che non coincidono con la definizione attuale di BPCO.
Le contestazioni sollevate dal difensore del ricorrente si concentrano specificamente sulla presunta sussistenza di una BPCO.
Tuttavia, nell'elaborato peritale si è diffusamente illustrato il quadro clinico e diagnostico richiesto per porre diagnosi di BPCO in conformità alle linee guida GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung
Disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease - 2025 report).
Gli accertamenti effettuati consentono di affermare che il ricorrente non è affetto da BPCO, bensì da una forma di bronchite cronica con quadro spirometrico ai limiti inferiori della norma e fondato essenzialmente sulla sintomatologia riferita.
Da ciò deriva che la patologia non rientra tra quelle tabellate, poiché la consultazione dell'elenco delle tecnopatie dimostra chiaramente che unicamente la BPCO, e non la bronchite cronica, è ricompresa tra le broncopatie correlate a fattori di rischio occupazionali.
Per quanto concerne il riferimento alla lista I, codice I.4.12, occorre precisare che esso si riferisce al D.M. del 15 novembre 2023 -
Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modifiche e integrazioni.
Tale elenco, come noto, ha finalità epidemiologiche e non costituisce la tabella delle malattie professionali, includendo anche patologie per le quali la natura professionale non risulta sufficientemente comprovata.
Ciononostante, anche nell'elenco di cui all'articolo 139 del Testo unico
1124/1965, nel gruppo 4, contraddistinta dal codice I.4.12 è riportata la broncopneumopatia cronica ostruttiva, e non la bronchite cronica.
Alla luce di tali argomentazioni, si confermano integralmente le conclusioni formulate nell'elaborato peritale”.
Di conseguenza, la domanda va disattesa nel suo complesso.
Preso atto della dichiarazione per l'esenzione dalla condanna alle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese medesime sostenute dall CP_1 vanno dichiarate non ripetibili. Rimangono quindi definitivamente a carico dell le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_2
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-dichiara non ripetibili le spese di lite sostenute dall ponendo CP_1 definitivamente a carico di parte resistente le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.
Bari, 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Agnese Angiuli