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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 19/12/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1094/2022 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
12.12.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di OL, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1094/2022, avente ad oggetto: Differenze retributive per mansioni superiori
TRA
(c.f. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dall'avv. Paolo Perrone e dall'avv.
FO RE, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in OL al Corso Roma n.
3;
RICORRENTE
CONTRO già con sede in Roma, Controparte_1 Controparte_2
Piazza della Croce Rossa, n 1 (P.IVA , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Carlo d'Ippolito,
UN RE e OL ER, domiciliata come in atti;
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La parte ricorrente in epigrafe, con ricorso del 6.06.2022, deduceva: di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della dalla data di assunzione del Controparte_1
3.02.1997, con mansioni ed inquadramento di Operatore di Manutenzione, successivamente ridefinito in Operatore Specializzato, Livello F (secondo il CCNL 2003), poi Livello D (secondo i CCNL 2012
e successivi); di essere stato addetto al servizio presso la zona di OL, con competenza sulla macro- area Lamezia Terme-Battipaglia e Cosenza-Sibari-Metaponto, con compiti formali di manutenzione, riparazione e controllo di cavi e apparati TLC;
di aver di fatto svolto mansioni superiori alla qualifica indicata in contratto, sin dal 2007 (dal lunedì al venerdì nell'orario 7:00-14:12 o 7:30-15:36) senza soluzione di continuità, corrispondenti alle figure di Capo Tecnico Infrastrutture, inquadrato nel
Livello D - Tecnici Specializzati secondo il CCNL 2003, corrispondente al Livello professionale B
- Tecnico Specializzato secondo i CCNL 2012, 2016 e 2022 attualmente in vigore, in ragione dello svolgimento dei suoi compiti con notevole margine di autonomia e discrezionalità, piena assunzione di responsabilità per i risultati conseguenti, nonché per l'incolumità dei membri della squadra operante sotto la sua supervisione, in materia di sicurezza contro gli infortuni sul lavoro.
In particolare, nell'ambito della squadra di intervento, il ricorrente deduceva occuparsi della programmazione dell'intervento stesso e della definizione autonoma delle modalità operative dell'intera squadra;
della ripartizione dei compiti e funzioni agli altri componenti, della decisione e relativa comunicazione agli addetti agli altri reparti sull'interruzione dei sistemi di sicurezza/telecomunicazioni nel corso dei lavori e conseguente ripristino degli impianti, compreso il servizio di sicurezza prima della ripartenza dei treni, comunicazione diretta dell'esito dell'intervento al capo zona. In via subordinata, il ricorrente rivendicava le mansioni di Tecnico della Manutenzione
(Livello E ex CCNL 2003 e Livello C ex CCNL 2012 e 2016), figura che svolge attività tecnico- operative di installazione e manutenzione degli impianti e degli apparati, anche attraverso l'utilizzo di schemi, disegni e tecnologie complesse, realizzando il connesso controllo amministrativo, con autonomia operativa e margini di discrezionalità, anche attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo di attività operative e il coordinamento di personale.
Il ricorrente concludeva, in via principale, per l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori dal 2007 alla data del deposito del ricorso, senza soluzione di continuità, rientranti nel livello superiore del CCNL di categoria che caratterizza il profilo di Capo Tecnico / Tecnici Specializzati, corrispondente al Livello D - Tecnici Specializzati ex CCNL 2003 e al Livello professionale B -
Tecnico Specializzato ex CCNL 2012, 2016 e 2022 attualmente in vigore, con conseguente condanna della società datrice di lavoro all'inquadramento superiore e al pagamento delle differenze retributive relative a detto inquadramento pari ad Euro 25.632,00 oltre ricalcolo del TFR, oneri previdenziali, interessi e rivalutazione;
in via subordinata, chiedeva accertarsi e dichiararsi che ha svolto mansioni ascrivibili alla figura di Tecnico della Manutenzione, corrispondente al Livello E - Tecnici ex CCNL
2003 e al Livello professionale C - Tecnici ex CCNL 2012 e 2016, con Condanna della società resistente ad inquadrarlo in tale livello contrattuale (Livello C), nonché alle differenze retributive corrispondenti al suddetto inquadramento, oltre ricalcolo del TFR, oneri previdenziali, interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva preliminarmente Controparte_1
l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati in ricorso, contestando lo svolgimento di attività esorbitanti le mansioni contrattualmente previste e i conteggi relativi alla superiore mansione rivendicata. Concludeva per il rigetto del ricorso, e in subordine il contenimento della condanna alle differenze retributive tenendo conto dell'intervenuta prescrizione parziale, con vittoria di spese.
A seguito dell'istruttoria orale e documentale la causa viene quindi decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione.
§ 2. In via preliminare deve essere valutata l'eccezione di prescrizione dei crediti da lavoro eccepita dalla parte resistente in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale formatasi sul punto, con la premessa che al rapporto di lavoro oggetto del presente giudizio trova applicazione la disciplina del lavoro privato, essendo la una società per azioni di diritto privato ancorché Controparte_1 partecipata dallo Stato.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 26246/2022;
Cass. n. 33578/2023).
Tale principio, tuttavia, opera esclusivamente per i diritti non ancora prescritti alla data del
18.07.2012 (entrata in vigore della Legge Fornero).
Nel caso di specie, il ricorrente ha proposto ricorso il 6.06.2022, rivendicando differenze retributive dal 2007, essendo il rapporto di lavoro tuttora in corso. Computando a ritroso il termine quinquennale dalla data del 18.07.2012, risultano prescritti i crediti maturati anteriormente al 18.07.2007. Per tali crediti, già integralmente prescritti al momento della riforma, non può operare il nuovo regime di decorrenza dalla cessazione del rapporto;
diversamente, non si è perfezionata alcuna prescrizione per i crediti maturati da detta data in poi, anche in ragione della diffida del 20.04.2018, quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione.
L'eccezione va pertanto parzialmente accolta per i crediti da lavoro dipendente imputabili al periodo antecedente il 18.07.2012.
§ 3. Ciò posto, con riguardo alla domanda relativa al riconoscimento di differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori si osserva quanto segue.
Il lavoratore che rivendichi un inquadramento superiore deve allegare e offrire la prova della gradazione e intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, sotto il profilo della propria responsabilità, autonomia, complessità delle mansioni ed eventuale coordinamento gerarchico di altri dipendenti.
Costituisce orientamento consolidato il criterio trifasico secondo cui “il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (Cfr. Cassazione sezione lav. n. 30580/2019).
Il ricorso del lavoratore deve, pertanto, indicare elementi precisi e idonei a qualificare la domanda con opportune allegazioni probatorie, e non generici riferimenti alla declaratoria contrattuale.
Il lavoratore non deve semplicemente limitarsi a richiamare in maniera generica i compiti che avrebbe svolto o un eventuale automatismo di passaggio di livello per mansioni fungibili e promiscue, ma deve necessariamente allegare elementi che forniscano l'evidenza di un criterio qualitativo, dimostrando, in maniera specifica, continuativa e dettagliata, i compiti che ha effettivamente svolto nel corso del periodo contestato.
Quindi, per il riconoscimento del diritto rivendicato, grava sul lavoratore istante l'onere di fornire in giudizio prove tali da provare l'effettivo svolgimento di attività lavorative rientranti nel livello superiore, che abbiano il carattere di prevalenza e continuità.
È necessario, inoltre, che le allegazioni del lavoratore non si limitino ad una mera descrizione dei compiti svolti, ma che esse dimostrino la concretezza di quanto effettuato, e che tale espletamento deve anche essere stato “pieno”, cioè tale da comportare un grado di responsabilità e autonomia a carico del lavoratore compatibile con la qualifica superiore. Ebbene, nel caso di specie, dall'attività istruttoria espletata mediante l'escussione dei testi è emerso che i compiti propri della qualifica superiore invocata sono stati effettivamente svolti dal ricorrente, ma senza il requisito, richiesto per il relativo riconoscimento, dalla prevalenza e continuità.
In particolare, all'udienza del 10.05.2023 il teste , collega di lavoro che riferisce sul Testimone_1 periodo lavorativo dal 2005 al 2018 per conoscenza diretta dei fatti, ha delineato lo svolgimento di attività riconducibili all'inquadramento superiore quali “diagnostica e scelta dell'intervento da effettuare per la riparazione dei guasti che vengono segnalati”, “ (…) attribuire i compiti ai colleghi nell'ambito della squadra adibita allo specifico intervento”, “ (…) comunica in prima persona ad altri operatori di altri reparti eventuali necessità di sospensione dei servizi” e “qualifica la presumibile durata dell'intervento da effettuare”.
Tuttavia lo stesso teste ha dichiarato che “l'attribuzione dei compiti di capo squadra che dirige le operazioni avviene (…) a seconda delle necessità dell'intervento da effettuare” e che tale scelta ricadeva sull'operatore più qualificato diverso a seconda della tipologia di intervento da porre in essere.
Appare quindi evidente che tale autonomia e responsabilità operativa, organizzativa e gestionale non costituivano una caratteristica permanente della prestazione di lavoro resa dal ricorrente ma rispondevano ad esigenze contingenti, come tali carenti del requisito di prevalenza e continuità.
Tale assunto appare ancor più condivisibile in relazione alle dichiarazioni dello stesso teste che, specificamente interpellato sulla frequenza, risponde di non essere “in grado di dire quante volte il ricorrente abbia svolto il ruolo di preposto, era molto variabile e non preventivabile” (cfr. Verbale
d'udienza del 10.05.2023).
Medesima lacuna circa i caratteri della prevalenza e continuità può rivenirsi nelle altre dichiarazioni testimoniali: il teste (escusso all'udienza del 10.04.2024 in qualità di capo tecnico Testimone_2 infrastrutture dal febbraio 2014) conferma che “ in alcune circostanza (…) la squadra di intervento fosse composta soltanto da noi operai e che fosse il ricorrente ad occuparsi della gestione dell'intervento e di dirigere il lavoro della squadra”, ma solo “in assenza del tecnico e del capo tecnico (…) all'incirca una o due volte alla settimana”.
Tuttavia, il teste ha anche dichiarato che “poi negli anni, già a partire da prima della pandemia da
Covid-19, sono stati assunti più tecnici e capo tecnici e capita sempre più raramente che le squadre debbano uscire senza una di tali figure, con assunzione dei relativi compiti in capo al più anziano dei tecnici specializzati, quindi non più di una o due volte al mese”, dichiarazione dalla quale si può dedurre una progressiva riduzione della frequenza di espletamento delle mansioni superiori anzidette.
Concordante con tale ricostruzione fattuale anche la testimonianza resa dal (escusso alla Tes_3 medesima udienza del 10.04.2024), responsabile dell'Unità organizzativa manutenzione tecnologica dal 1.03.2016 al 31.08.2022, a detta del quale “l'eventualità di una squadra composta solo da operatori tecnici era molto rara, nella misura di meno di una volta al mese”.
Dall'esame complessivo delle testimonianze emerge un quadro che, pur confermando lo svolgimento da parte del ricorrente di attività con alcuni profili di affinità alle mansioni di Capo Tecnico, evidenzia l'assenza dei requisiti della prevalenza quantitativa e della continuità temporale: lo svolgimento di funzioni di coordinamento rispondeva ad esigenze organizzative occasionali e contingenti e non costituiva la modalità ordinaria della prestazione lavorativa.
Pertanto, la domanda di parte ricorrente è infondata e va rigettata.
§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza, devono essere poste a carico della parte ricorrente, e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M.
147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento
(controversia in materia di lavoro), del valore della causa (scaglione da Euro 5.201,00 a 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna la parte ricorrente sig. a corrispondere alla Parte_1 Controparte_1
le spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 2.695,00, per compenso
[...] professionale oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Si comunichi.
OL, 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1094/2022 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
12.12.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di OL, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1094/2022, avente ad oggetto: Differenze retributive per mansioni superiori
TRA
(c.f. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dall'avv. Paolo Perrone e dall'avv.
FO RE, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in OL al Corso Roma n.
3;
RICORRENTE
CONTRO già con sede in Roma, Controparte_1 Controparte_2
Piazza della Croce Rossa, n 1 (P.IVA , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Carlo d'Ippolito,
UN RE e OL ER, domiciliata come in atti;
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La parte ricorrente in epigrafe, con ricorso del 6.06.2022, deduceva: di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della dalla data di assunzione del Controparte_1
3.02.1997, con mansioni ed inquadramento di Operatore di Manutenzione, successivamente ridefinito in Operatore Specializzato, Livello F (secondo il CCNL 2003), poi Livello D (secondo i CCNL 2012
e successivi); di essere stato addetto al servizio presso la zona di OL, con competenza sulla macro- area Lamezia Terme-Battipaglia e Cosenza-Sibari-Metaponto, con compiti formali di manutenzione, riparazione e controllo di cavi e apparati TLC;
di aver di fatto svolto mansioni superiori alla qualifica indicata in contratto, sin dal 2007 (dal lunedì al venerdì nell'orario 7:00-14:12 o 7:30-15:36) senza soluzione di continuità, corrispondenti alle figure di Capo Tecnico Infrastrutture, inquadrato nel
Livello D - Tecnici Specializzati secondo il CCNL 2003, corrispondente al Livello professionale B
- Tecnico Specializzato secondo i CCNL 2012, 2016 e 2022 attualmente in vigore, in ragione dello svolgimento dei suoi compiti con notevole margine di autonomia e discrezionalità, piena assunzione di responsabilità per i risultati conseguenti, nonché per l'incolumità dei membri della squadra operante sotto la sua supervisione, in materia di sicurezza contro gli infortuni sul lavoro.
In particolare, nell'ambito della squadra di intervento, il ricorrente deduceva occuparsi della programmazione dell'intervento stesso e della definizione autonoma delle modalità operative dell'intera squadra;
della ripartizione dei compiti e funzioni agli altri componenti, della decisione e relativa comunicazione agli addetti agli altri reparti sull'interruzione dei sistemi di sicurezza/telecomunicazioni nel corso dei lavori e conseguente ripristino degli impianti, compreso il servizio di sicurezza prima della ripartenza dei treni, comunicazione diretta dell'esito dell'intervento al capo zona. In via subordinata, il ricorrente rivendicava le mansioni di Tecnico della Manutenzione
(Livello E ex CCNL 2003 e Livello C ex CCNL 2012 e 2016), figura che svolge attività tecnico- operative di installazione e manutenzione degli impianti e degli apparati, anche attraverso l'utilizzo di schemi, disegni e tecnologie complesse, realizzando il connesso controllo amministrativo, con autonomia operativa e margini di discrezionalità, anche attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo di attività operative e il coordinamento di personale.
Il ricorrente concludeva, in via principale, per l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori dal 2007 alla data del deposito del ricorso, senza soluzione di continuità, rientranti nel livello superiore del CCNL di categoria che caratterizza il profilo di Capo Tecnico / Tecnici Specializzati, corrispondente al Livello D - Tecnici Specializzati ex CCNL 2003 e al Livello professionale B -
Tecnico Specializzato ex CCNL 2012, 2016 e 2022 attualmente in vigore, con conseguente condanna della società datrice di lavoro all'inquadramento superiore e al pagamento delle differenze retributive relative a detto inquadramento pari ad Euro 25.632,00 oltre ricalcolo del TFR, oneri previdenziali, interessi e rivalutazione;
in via subordinata, chiedeva accertarsi e dichiararsi che ha svolto mansioni ascrivibili alla figura di Tecnico della Manutenzione, corrispondente al Livello E - Tecnici ex CCNL
2003 e al Livello professionale C - Tecnici ex CCNL 2012 e 2016, con Condanna della società resistente ad inquadrarlo in tale livello contrattuale (Livello C), nonché alle differenze retributive corrispondenti al suddetto inquadramento, oltre ricalcolo del TFR, oneri previdenziali, interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva preliminarmente Controparte_1
l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati in ricorso, contestando lo svolgimento di attività esorbitanti le mansioni contrattualmente previste e i conteggi relativi alla superiore mansione rivendicata. Concludeva per il rigetto del ricorso, e in subordine il contenimento della condanna alle differenze retributive tenendo conto dell'intervenuta prescrizione parziale, con vittoria di spese.
A seguito dell'istruttoria orale e documentale la causa viene quindi decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione.
§ 2. In via preliminare deve essere valutata l'eccezione di prescrizione dei crediti da lavoro eccepita dalla parte resistente in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale formatasi sul punto, con la premessa che al rapporto di lavoro oggetto del presente giudizio trova applicazione la disciplina del lavoro privato, essendo la una società per azioni di diritto privato ancorché Controparte_1 partecipata dallo Stato.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 26246/2022;
Cass. n. 33578/2023).
Tale principio, tuttavia, opera esclusivamente per i diritti non ancora prescritti alla data del
18.07.2012 (entrata in vigore della Legge Fornero).
Nel caso di specie, il ricorrente ha proposto ricorso il 6.06.2022, rivendicando differenze retributive dal 2007, essendo il rapporto di lavoro tuttora in corso. Computando a ritroso il termine quinquennale dalla data del 18.07.2012, risultano prescritti i crediti maturati anteriormente al 18.07.2007. Per tali crediti, già integralmente prescritti al momento della riforma, non può operare il nuovo regime di decorrenza dalla cessazione del rapporto;
diversamente, non si è perfezionata alcuna prescrizione per i crediti maturati da detta data in poi, anche in ragione della diffida del 20.04.2018, quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione.
L'eccezione va pertanto parzialmente accolta per i crediti da lavoro dipendente imputabili al periodo antecedente il 18.07.2012.
§ 3. Ciò posto, con riguardo alla domanda relativa al riconoscimento di differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori si osserva quanto segue.
Il lavoratore che rivendichi un inquadramento superiore deve allegare e offrire la prova della gradazione e intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, sotto il profilo della propria responsabilità, autonomia, complessità delle mansioni ed eventuale coordinamento gerarchico di altri dipendenti.
Costituisce orientamento consolidato il criterio trifasico secondo cui “il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (Cfr. Cassazione sezione lav. n. 30580/2019).
Il ricorso del lavoratore deve, pertanto, indicare elementi precisi e idonei a qualificare la domanda con opportune allegazioni probatorie, e non generici riferimenti alla declaratoria contrattuale.
Il lavoratore non deve semplicemente limitarsi a richiamare in maniera generica i compiti che avrebbe svolto o un eventuale automatismo di passaggio di livello per mansioni fungibili e promiscue, ma deve necessariamente allegare elementi che forniscano l'evidenza di un criterio qualitativo, dimostrando, in maniera specifica, continuativa e dettagliata, i compiti che ha effettivamente svolto nel corso del periodo contestato.
Quindi, per il riconoscimento del diritto rivendicato, grava sul lavoratore istante l'onere di fornire in giudizio prove tali da provare l'effettivo svolgimento di attività lavorative rientranti nel livello superiore, che abbiano il carattere di prevalenza e continuità.
È necessario, inoltre, che le allegazioni del lavoratore non si limitino ad una mera descrizione dei compiti svolti, ma che esse dimostrino la concretezza di quanto effettuato, e che tale espletamento deve anche essere stato “pieno”, cioè tale da comportare un grado di responsabilità e autonomia a carico del lavoratore compatibile con la qualifica superiore. Ebbene, nel caso di specie, dall'attività istruttoria espletata mediante l'escussione dei testi è emerso che i compiti propri della qualifica superiore invocata sono stati effettivamente svolti dal ricorrente, ma senza il requisito, richiesto per il relativo riconoscimento, dalla prevalenza e continuità.
In particolare, all'udienza del 10.05.2023 il teste , collega di lavoro che riferisce sul Testimone_1 periodo lavorativo dal 2005 al 2018 per conoscenza diretta dei fatti, ha delineato lo svolgimento di attività riconducibili all'inquadramento superiore quali “diagnostica e scelta dell'intervento da effettuare per la riparazione dei guasti che vengono segnalati”, “ (…) attribuire i compiti ai colleghi nell'ambito della squadra adibita allo specifico intervento”, “ (…) comunica in prima persona ad altri operatori di altri reparti eventuali necessità di sospensione dei servizi” e “qualifica la presumibile durata dell'intervento da effettuare”.
Tuttavia lo stesso teste ha dichiarato che “l'attribuzione dei compiti di capo squadra che dirige le operazioni avviene (…) a seconda delle necessità dell'intervento da effettuare” e che tale scelta ricadeva sull'operatore più qualificato diverso a seconda della tipologia di intervento da porre in essere.
Appare quindi evidente che tale autonomia e responsabilità operativa, organizzativa e gestionale non costituivano una caratteristica permanente della prestazione di lavoro resa dal ricorrente ma rispondevano ad esigenze contingenti, come tali carenti del requisito di prevalenza e continuità.
Tale assunto appare ancor più condivisibile in relazione alle dichiarazioni dello stesso teste che, specificamente interpellato sulla frequenza, risponde di non essere “in grado di dire quante volte il ricorrente abbia svolto il ruolo di preposto, era molto variabile e non preventivabile” (cfr. Verbale
d'udienza del 10.05.2023).
Medesima lacuna circa i caratteri della prevalenza e continuità può rivenirsi nelle altre dichiarazioni testimoniali: il teste (escusso all'udienza del 10.04.2024 in qualità di capo tecnico Testimone_2 infrastrutture dal febbraio 2014) conferma che “ in alcune circostanza (…) la squadra di intervento fosse composta soltanto da noi operai e che fosse il ricorrente ad occuparsi della gestione dell'intervento e di dirigere il lavoro della squadra”, ma solo “in assenza del tecnico e del capo tecnico (…) all'incirca una o due volte alla settimana”.
Tuttavia, il teste ha anche dichiarato che “poi negli anni, già a partire da prima della pandemia da
Covid-19, sono stati assunti più tecnici e capo tecnici e capita sempre più raramente che le squadre debbano uscire senza una di tali figure, con assunzione dei relativi compiti in capo al più anziano dei tecnici specializzati, quindi non più di una o due volte al mese”, dichiarazione dalla quale si può dedurre una progressiva riduzione della frequenza di espletamento delle mansioni superiori anzidette.
Concordante con tale ricostruzione fattuale anche la testimonianza resa dal (escusso alla Tes_3 medesima udienza del 10.04.2024), responsabile dell'Unità organizzativa manutenzione tecnologica dal 1.03.2016 al 31.08.2022, a detta del quale “l'eventualità di una squadra composta solo da operatori tecnici era molto rara, nella misura di meno di una volta al mese”.
Dall'esame complessivo delle testimonianze emerge un quadro che, pur confermando lo svolgimento da parte del ricorrente di attività con alcuni profili di affinità alle mansioni di Capo Tecnico, evidenzia l'assenza dei requisiti della prevalenza quantitativa e della continuità temporale: lo svolgimento di funzioni di coordinamento rispondeva ad esigenze organizzative occasionali e contingenti e non costituiva la modalità ordinaria della prestazione lavorativa.
Pertanto, la domanda di parte ricorrente è infondata e va rigettata.
§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza, devono essere poste a carico della parte ricorrente, e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M.
147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento
(controversia in materia di lavoro), del valore della causa (scaglione da Euro 5.201,00 a 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna la parte ricorrente sig. a corrispondere alla Parte_1 Controparte_1
le spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 2.695,00, per compenso
[...] professionale oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Si comunichi.
OL, 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso