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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 31/07/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 371/2021 R.G. promossa da
, nato a [...] il Parte_1
17/07/1984, c.f. ; elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
VINCENZO GIUFFRIDA n. 85, CATANIA, presso lo studio degli avv.ti
ANTONIO RIZZO (c.f. e LAURA RIZZO (c.f. C.F._2
), che lo rappresentano e difendono per procura in C.F._3 calce al ricorso introduttivo ricorrente
contro
, c.f. , con sede in Siracusa al Controparte_1 P.IVA_1
Viale S. Panagia n. 141/C, in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in VIA GERMANIA n. 11,
SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. MARZIO SALVI (c.f.
), che la rappr. e dif. per procura in atti C.F._4
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un
1 termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023, applicabile anche alla materia lavoristica, previdenziale e assistenziale, essendo collocata nel Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice di procedura civile, ergo nel libro delle Disposizioni Generali.
Con il ricorso introduttivo ha esposto: Parte_1
• di essere stato assunto in data 2.01.2005 dall'
[...] con la qualifica professionale e Controparte_2 le mansioni di Guardia Giurata, livello di inquadramento IV del CCNL per i dipendenti degli istituti e consorzi di vigilanza privata;
• che con atto del 30.01.2018 tra la società “
[...]
(NT), ancora in bonis, e la società Controparte_2
“ (Cessionaria) veniva sottoscritto contratto Controparte_1 di affitto di azienda con decorrenza dal 23..04.2018, con passaggio alla Cessionaria: dei beni mobili registrati corrispondenti alle autovetture di proprietà della società poi fallita;
dei lavoratori in forza alla data del contratto d'affitto (ivi compreso il ricorrente;
dei contratti di Parte_1 appalto in essere alla stessa data;
• che, pertanto, il rapporto di lavoro subordinato di Pt_1
è proseguito senza soluzione di continuità con la
[...] [...]
ai sensi dell'art. 2112 c.c., continuando a svolgere CP_1 il ricorrente le medesime mansioni di Guardia Giurata con lo stesso livello di inquadramento;
• che detto “ , con Controparte_2 sentenza del 19.03.2019 (e cioè quasi un anno dopo il trasferimento di azienda) del Tribunale di Caltagirone – Sez.
Fallimentare (fall. RG. n. 03/2019), veniva dichiarato fallito;
• che con insinuazione tempestiva del 20.05.2019 Pt_1 chiedeva di essere ammesso per € 18.213,00 a titolo di
[...]
T.F.R. maturato fino al 23.04.2018 per il rapporto di lavoro con il AL “ Controparte_2
(NT quando era ancora in bonis);
2 • che detta istanza veniva rigettata dal TO
[...]
con la seguente testuale Controparte_2 motivazione: “il credito non è esigibile, in quanto manca la condizione essenziale della cessazione del rapporto che legittimerebbe il diritto. La certificazione UNILAV allegata comprova il trasferimento e la continuità”;
• che, all'esito dell'udienza di vendita in sede fallimentare, cui sopra, la è risultata aggiudicataria Controparte_1 dell' ; CP_2 Controparte_2
• che l'ordinanza di vendita del Tribunale di Caltagirone – Sez. Fallimentare del 4.01.2020 - ha posto le seguenti condizioni di vendita: passaggio definitivo alla Cessionaria di tutti i lavoratori riferibili alla Società LI (tra cui l'odierno ricorrente), salve le cessazioni di rapporti di lavoro intervenute dalla data di vendita alla stipula del contratto di cessione o in virtù del passaggio dei lavoratori ad altra azienda a seguito di cambio di appalto e applicazione della clausola sociale;
• che a seguito di detta ordinanza, il 27.02.2020 si sono incontrati, da una parte, la Curatela del TO “
[...]
, NT, e, dall'altra parte, Controparte_2
– CE – e le Organizzazioni Controparte_1
Sindacali, stipulando verbale di accordo ex art. 47, L. n.
428/1990 e ss. mm. i., al cui art. 4 recitante “Art. 4 – Condizioni di miglior favore Considerata la duplice veste di
Affittuaria e Cessionaria rivestita dalla Controparte_1 quest'ultima si impegna ad applicare l'art. 2112 del c.c. nelle parti che prevedono: 1) Il mantenimento dei diritti acquisiti discendenti dal rapporto di lavoro;
2) L'applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL attualmente applicato ai lavoratori, anche in ossequio a quanto previsto dalle condizione poste dall'Ordinanza di vendita del 04.01.2020 e relativa modifica del 10.01.2020;
Pertanto relativamente ai lavoratori oggetto Controparte_1 del presente accordo, mantiene i rapporti di lavoro già in essere con la medesima quale affittuaria, così come mantiene il livello di inquadramento, l'anzianità convenzionale e di servizio maturata, e la esclusiva responsabilità per i crediti
3 dei dipendenti (ivi comprese le ferie residue, i permessi ed il
TFR) maturati a decorrere dalla vigenza del contratto d'affitto ovvero dal 23/04/2018, impegnandosi altresì a darne comunicazione ai lavoratori”;
• che con il contratto di affitto di azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c., il rapporto dei dipendenti addetti alla Società Ceduta – tra cui il – è proseguito immutato con la Società Parte_1
Cessionaria, senza soluzione di continuità;
• che – stante il suddetto trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. – il rapporto di lavoro del è continuato con il Pt_1
CE ed il ricorrente ha conservato tutti i diritti che ne derivavano, ivi compresa il riconoscimento della data di inizio del rapporto di lavoro che decorreva dal 1.02.2005;
• che in effetti questa data è stata inserita nelle buste – paga della fino all'aprile 2019; Controparte_1
• che nelle buste – paga del sig. dal maggio Parte_1
2019 in poi, inopinatamente il lavoratore è stato dalla
[...] dichiarato unilateralmente, arbitrariamente ed CP_1 illegittimamente, assunto il 24/04.2018;
• che, per quanto sopra esposto, in relazione al T.F.R., i soggetti debitori del sig. sono: a) per la quota di Parte_1
T.F.R. maturata dal 1.02.2005 fino alla data del trasferimento di azienda (23.04.2018), il NT (oggi il TO
“ ) e il CE Controparte_2
( in solido;
per la quota di T.F.R. maturata Controparte_1 dal 23.04.2018 fino alla cessazione del rapporto di lavoro tra il e il CE in modo Parte_1 Controparte_1 esclusivo, e cioè Controparte_1
Tanto premesso, ha concluso chiedendo: Parte_1
<< - Accertare e dichiarare che – stante il suddetto trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. – il rapporto di lavoro del sig. è Parte_1 continuato con la e, per l'effetto, accertare e dichiarare Controparte_1 che il ricorrente conserva tutti i diritti che ne derivano, ivi compresa il riconoscimento della data di inizio del rapporto di lavoro che decorre dall' 01 Febbraio 2005;
- Accertare e dichiarare che, in relazione al T.F.R., i soggetti debitori del sig. sono: Parte_1
4 Per la quota di T.F.R. maturata dall'01 Febbraio 2005 fino alla data del trasferimento di azienda (23/04/2018), il NT (oggi il
TO “ ) e il CE ( Controparte_2 la convenuta ) in solido; Controparte_1
Per la quota di T.F.R. maturata dal 23/04/2018 fino alla cessazione del rapporto di lavoro tra il sig. e il Parte_1 Controparte_1
CE in modo esclusivo, e cioè la convenuta Controparte_1
- Per l'effetto, condannare la – in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore – con sede in Siracusa, viale Santa Panagia n. 141/C, ad inserire nelle buste – paga successive al mese di Ottobre 2020 e nel Libro Unico Lavoro la effettiva e corretta data di inizio del rapporto di lavoro del sig. e cioè 01 Febbraio 2005; Parte_1
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso del
15% per spese generali, IVA e CPA come per legge >>.
Si è costituita in giudizio contestando le domande Controparte_1 attrici, delle quali ha chiesto il rigetto.
In via preliminare ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, chiedendo allo stesso di dichiararsi incompetente in favore del Giudice del Lavoro di Caltagirone o di Catania;
atteso che Pt_1
è stato assunto il 1.02.2005 in Raddusa (CT) dall'
[...] [...]
, che alla data di deposito del ricorso Controparte_2 prestava attività lavorativa in Catania e che non ha mai svolto alcun servizio in Siracusa.
Sulla richiesta in ordine al t.f.r. ha affermato < che l'istanza del lavoratore nei confronti di è inammissibile poiché, ad Controparte_1 oggi, il lavoratore è in forza e, pertanto, non si è mai verificata la causa di esigibilità del t.f.r. che, al momento, è un diritto non ancora entrato a far parte della sfera giuridica e patrimoniale del lavoratore, motivo per cui nessun accertamento, al momento, potrà essere effettuato (del resto, al momento, è assente persino l'interesse ad agire sul punto). In ogni caso, con riferimento al t.f.r. maturato prima del 23/04/2018, si evidenzia che l'art. 105 comma 3 del RD 267/1942 in materia fallimentare prevede la possibilità di derogare (o limitare) l'art. 2112 c.c. mediante un accordo ex art. 47, L. 428/1990, laddove si sia in presenza di un trasferimento d'azienda in crisi (fallimento o concordato). Nel caso di specie, su espressa autorizzazione del Giudice fallimentare del Tribunale di Caltagirone, la ha acquistato l'azienda fallita, previa sottoscrizione di Controparte_1 accordo sindacale ex art. 47, L. 428/1990 in deroga all'art. 2112 c.c. e,
5 pertanto nessuna responsabilità solidale è in essere ed il lavoratore, già da tempo, può chiedere di essere ammesso al passivo del fallimento e percepire il t.f.r. maturato sino al 23/04/2018, così come hanno fatto tutti i suoi colleghi, per tramite del Fondo di Garanzia INPS >>.
Infine, sulla richiesta di modifica delle buste paga, ha precisato che al di là dell'indicazione in busta paga, la società resistente in ordine ai diritti maturati dal lavoratore ha sempre tenuto in considerazione la data di assunzione “convenzionale” del 1.02.2005; rilevando che della stessa deve tenere conto (e, infatti, lo fa) ma non ha obbligo legale di indicarla in busta paga.
Con ordinanza del 10.01.2022 è stato:
<< preso atto della eccezione di incompetenza territoriale, rilevato che il lavoratore ha proposto azione presso il luogo della sede legale del datore di lavoro (in forma societaria); rilevato che il criterio di collegamento del luogo dell'azienda, previsto dall'art. 413 c.p.c., non coincide con quello previsto in via generale dal comma 1 dell'art. 19 c.p.c. per le persone giuridiche, ma fa riferimento alla sede effettiva della società; sicché il ricorrente che adisca il giudice del luogo dove ha sede legale la società, ha l'onere di dimostrare che tale sede coincide con quella di effettivo svolgimento dell'attività sociale per la presenza degli organi direttivi e di direzione (Cass. , sez. lav., 05/09/2007,
n. 18581); rilevato che, per quanto in atti, allo stato ed impregiudicata la decisione finale, non appaiono sussistere elementi per non ritenere nel caso in esame la coincidenza tra sede legale e sede effettiva;
osservato che ai fini della competenza territoriale nelle cause di lavoro, qualora la domanda sia proposta sul presupposto del trasferimento dell'azienda o di un autonomo ramo aziendale, rileva, piuttosto che il foro in cui è sorto il rapporto di lavoro, il foro dell'azienda che in caso di impresa in forma societaria si identifica con il luogo della sede sociale in cui si accentrano i poteri di direzione ed amministrazione dell'impresa, a nulla rilevando che l'attività imprenditoriale ed il servizio del lavoratore si svolgano al di fuori di tale sede (Cass. , sez. un., 25/11/1983, n. 7070) >>.
Tali ragioni rendono infondata l'eccezione di incompetenza territoriale.
Nel merito, si osserva che l'art. 2112 c.c. si applica in ogni ipotesi di sostituzione del soggetto titolare del rapporto di lavoro e di suo subentro nella gestione del complesso dei beni ai fini dell'esercizio dell'impresa,
6 indipendentemente dalla forma giuridica adottata per l'operazione; di conseguenza il trasferimento di tutte le attività facenti capo alla società affittante, oltre che di tutta la clientela, di tutti i contratti in essere e di tutti i dipendenti in servizio attuata mediante contratto di affitto vale indubbiamente a sussumere tale vicenda circolatoria nell'ambito dell'art. 2112 c.c.. (Corte Appello Torino, sez. lav., 06/02/2023, n. 9, in Redazione
Giuffrè 2023, 71).
In caso di cessione d'azienda assoggettata al regime di cui all'art. 2112 c.c., il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente, il cui rapporto sia proseguito con il datore di lavoro cessionario, per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale, mentre il datore cessionario è obbligato per la stessa quota solo in ragione del vincolo di solidarietà, e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione;
essendo il vincolo di solidarietà collegato all'avvenuta cessione di azienda, lo stesso opera solo a condizione che il contratto di affitto o cessione di azienda sia in essere al momento della cessazione del rapporto di lavoro (Trib. Rovigo, sez. lav., 15/03/2019,
n. 75, in Redazione Giuffrè 2019).
In materia di trasferimento d'azienda, l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis, della l. n. 428 del 1990 può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario (l'accordo sindacale, concluso ai sensi del citato art. 47, comma 4-bis, può ad esempio esonerare l'impresa cessionaria era stata esonerata da ogni responsabilità in relazione al TFR maturato presso quella cedente, poiché, nonostante il fallimento di questa intervenuto successivamente alla cessione, il diritto a tale emolumento non era ancora divenuto esigibile per effetto della prosecuzione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della cessionaria stessa: cfr. Cass. , sez. lav., 02/09/2024, n. 23499).
Nel caso qui in esame l'accordo sindacale non ha esonerato l'impresa cessionaria ( ) dalla responsabilità in relazione al TFR maturato CP_1 presso quella cedente ( ). Controparte_2
Sia per effetto dell'affitto di azienda che delle vicende fallimentari il rapporto di lavoro è proseguito con il datore di lavoro cessionario (
[...]
); consegue che per la quota di T.F.R. maturata dall'1 febbraio 2005 CP_1 fino alla data del trasferimento di azienda – 23 aprile 2018, sarebbero tenuti in solido la società cedente (ovvero, l'Istituto di Vigilanza Sicurezza Italia
7 S.r.l. , e per esso il fallimento) e la società cessionaria (la convenuta
[...]
); per la quota di T.F.R. maturata successivamente al 23 aprile CP_1
2018 e fino alla cessazione del rapporto di lavoro tra il e Parte_1
è tenuta la società cessionaria (la convenuta “ Controparte_1 CP_1
) in modo esclusivo.
[...]
L'intero TFR dal 1 febbraio 2005 in poi è esigibile, peraltro, dal ricorrente solo alla cessazione definitiva del suo rapporto di lavoro.
La presente sentenza – al di là delle predette considerazioni di principio - statuirà, comunque, solo nei confronti di , non CP_1 essendovi prova che l' , e per esso Controparte_2 il fallimento, sia stato coinvolto in giudizio (e non si ritiene integrare contraddittorio, non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario).
Parte resistente ha, peraltro, affermato che << tutti i lavoratori nella medesima situazione del sig. hanno riproposto l'istanza di Parte_1 ammissione al passivo e sono stati ritualmente ammessi, perché verificatasi la condizione di procedibilità. Successivamente hanno trasmesso domanda di liquidazione al Fondo di Garanzia INPS che, a fronte del deposito dell'accordo ex art. 47, L. n. 428/09 in deroga all'art. 2112 c.c., ha liquidato il t.f.r. ai lavoratori >>; affermazione meramente labiale, priva di alcun supporto probatorio (nulla è stato prodotto da al CP_1 riguardo).
Può essere accolta anche la domanda relativa alla indicazione nel 1 febbraio 2005 della data di inizio del rapporto di lavoro di Parte_1 atteso che da tale data di assunzione è conseguente anche il corretto inquadramento contrattuale e la corretta retribuzione lorda spettante al lavoratore.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta,
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 371/2021 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara tenuta per la quota di T.F.R. maturata da Controparte_1 dall'1 febbraio 2005 e fino alla cessazione del rapporto di Parte_1 lavoro di causa - precisando che la società resistente è tenuta in maniera esclusiva per la quota di T.F.R. maturata successivamente al 23 aprile
2018;
8 ordina a di indicare nelle buste paga il 1 febbraio Controparte_1
2005 quale data di inizio del rapporto di lavoro di Parte_1 condanna la società convenuta al rimborso in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida nella somma di € 4.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %.
Siracusa, 31/07/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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