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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 02/07/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1564/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1564/2025 V.G. posta in decisione il
25/06/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Galilei n. 48, C.F. (avv. Michela Tazzari) C.F._1
e nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Eugenio Valzania n. 10 lett. C, C.F. (avv. Cristina d'Onofrio) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
10/04/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in GO (RA) il 3 ottobre
1998, in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al n.68, Parte II, serie A, anno 1998; preso atto che l'udienza del 05/06/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di GO (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) nulla in merito all'assegnazione della casa coniugale risiedendo entrambi i coniugi in immobili di proprietà esclusiva e non essendovi figli nati dall'unione.
2) disporre che il Sig. versi a titolo di contributo al mantenimento alla Sig.ra Pt_2 la somma di € 500,00 mensili, annualmente rivalutabile in base ad indici ISTAT, al Parte_1 giorno 15 di ogni mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto e comunque dal mese di aprile 2025. Tale importo verrà ridotto dalle parti qualora la sig.ra dovesse Parte_1 reperire un impiego con conseguente mutamento delle proprie condizioni reddituali;
3) dare atto che il Sig. s'impegna a trasferire alla Sig.ra Parte_2 Parte_1 la proprietà dell'autovettura Renault Clio TG. EV890SR, con spese a suo totale carico, nessuna esclusa, entro il 30 giugno 2025;
4) dare atto che il Sig. s'impegna a rifondere, ogni anno al momento della Parte_2 presentazione della dichiarazione dei redditi e comunque entro e non oltre il 30.06, alla Sig.ra il credito di imposta pari ad €. 797,00 relativo all'intervento sul tetto di cui gode in Parte_1 dichiarazione dei redditi, fino a totale esaurimento dello stesso;
5) dare atto che il conto corrente n.000011171890 e il conto titoli n.3501/17656530 presso
Unicredit Banca erano e resteranno nella piena disponibilità della Sig.ra Parte_1
e il Sig. s'impegna a provvedere con la sottoscrizione di tutta la Parte_2 documentazione necessaria per eliminare la cointestazione entro e non oltre il 30.04.2025;
6) dare atto che le parti hanno regolato le questioni di carattere patrimoniale e pertanto, salvo il puntuale adempimento di quanto previsto ai precedenti punti, dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione, nessuna esclusa;
7) Le spese di giudizio sono compensate tra le parti.”
Così deciso in Ravenna il 25.06.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1564/2025 V.G. posta in decisione il
25/06/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Galilei n. 48, C.F. (avv. Michela Tazzari) C.F._1
e nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Eugenio Valzania n. 10 lett. C, C.F. (avv. Cristina d'Onofrio) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
10/04/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in GO (RA) il 3 ottobre
1998, in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al n.68, Parte II, serie A, anno 1998; preso atto che l'udienza del 05/06/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di GO (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) nulla in merito all'assegnazione della casa coniugale risiedendo entrambi i coniugi in immobili di proprietà esclusiva e non essendovi figli nati dall'unione.
2) disporre che il Sig. versi a titolo di contributo al mantenimento alla Sig.ra Pt_2 la somma di € 500,00 mensili, annualmente rivalutabile in base ad indici ISTAT, al Parte_1 giorno 15 di ogni mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto e comunque dal mese di aprile 2025. Tale importo verrà ridotto dalle parti qualora la sig.ra dovesse Parte_1 reperire un impiego con conseguente mutamento delle proprie condizioni reddituali;
3) dare atto che il Sig. s'impegna a trasferire alla Sig.ra Parte_2 Parte_1 la proprietà dell'autovettura Renault Clio TG. EV890SR, con spese a suo totale carico, nessuna esclusa, entro il 30 giugno 2025;
4) dare atto che il Sig. s'impegna a rifondere, ogni anno al momento della Parte_2 presentazione della dichiarazione dei redditi e comunque entro e non oltre il 30.06, alla Sig.ra il credito di imposta pari ad €. 797,00 relativo all'intervento sul tetto di cui gode in Parte_1 dichiarazione dei redditi, fino a totale esaurimento dello stesso;
5) dare atto che il conto corrente n.000011171890 e il conto titoli n.3501/17656530 presso
Unicredit Banca erano e resteranno nella piena disponibilità della Sig.ra Parte_1
e il Sig. s'impegna a provvedere con la sottoscrizione di tutta la Parte_2 documentazione necessaria per eliminare la cointestazione entro e non oltre il 30.04.2025;
6) dare atto che le parti hanno regolato le questioni di carattere patrimoniale e pertanto, salvo il puntuale adempimento di quanto previsto ai precedenti punti, dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione, nessuna esclusa;
7) Le spese di giudizio sono compensate tra le parti.”
Così deciso in Ravenna il 25.06.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè