Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 25/06/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01204/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00840/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 840 del 2025, proposto da
IE MO, che si difende in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'ottemperanza
- della sentenza della Corte d'Appello di Firenze, Sezione Lavoro, nr. 839/2019 (RG 15/2019).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Marcello Faviere e udita la difesa di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Si espone nel ricorso che con sentenza n. 839/2019 la Corte d’Appello di Firenze ha condannato il Ministero della Salute al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2.089,33 quanto al primo grado e in 2.205,33 per il secondo grado, oltre 15% per spese generali, CAP ed IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Il ricorrente, che è uno dei due difensori cui le spese sono state riconosciute e che si difende in proprio, ha notificato il 18.03.2025 ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., depositandolo ritualmente avanti questo Tribunale, per l’esecuzione della citata sentenza e ottenere da parte dell’Amministrazione intimata il pagamento integrale delle spese in suo favore (pari cioè al 50% di quanto riconosciuto in sentenza).
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio (il 25.03.2025) e in data 20.05.2025 ha depositato decreto di liquidazione firmato il 16.05.2025 con cui si autorizza il pagamento di euro 3.176,22 in favore dell’avv. IE MO (mentre euro 3.133,22 vengono ordinati in favore del secondo legale).
Alla camera di consiglio del 6 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è improcedibile per cessazione della materia del contendere.
3. Il Collegio rileva, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., che il pagamento disposto dall’amministrazione e documentato a mezzo del succitato decreto depositato il 20.05.2025, attua quanto richiesto dal ricorrente mediante il presente gravame e soddisfa le relative pretese.
Parte ricorrente nulla ha eccepito sul punto.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 35, comma 1 lett. c) e 34, comma 5, del D.Lgs. n. 104/2010.
4. Le spese processuali del presente giudizio di ottemperanza devono essere poste a carico del Ministero della Salute, che ha provveduto alla liquidazione delle somme dopo la notifica del ricorso, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero della salute alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge e restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Marcello Faviere, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Faviere | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO