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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/10/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 3299/2021 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3299/2021 promossa da:
(P. Iva in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Ezio Pugliese come da procura in atti, domiciliata digitalmente all'indirizzo p.e.c. del difensore : Email_1
ATTRICE
CONTRO
(c.f. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede ivi alla via xxv luglio;
PEC: Email_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
esponendo di aver acquistato, pro soluto, i crediti vantati nei confronti del convenuto dalla
[...] corrente in per l'affidamento della gestione di servizi Controparte_2 CP_2
socio-assistenziali per persone disabili e disagiate (Comunità alloggio), gli stessi come maturati a favore della predetta Cooperativa cedente in forza di regolare convenzione - anche oggetto di proroghe e/o rinnovi - , stipulata in coerenza con le norme regolatrici nazionali e regionali con il
. Controparte_1 Deduceva che l'amministrazione debitrice aveva rilasciato la certificazione dei crediti ai sensi dell'art. 27 D.L. 66/2014 e che le cessioni erano avvenute attraverso la PCC – Piattaforma Crediti
Commerciali e che contestualmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.L. 66/2014 ne era stata data comunicazione all'amministrazione con p.e.c. del 7.06.2019.
Faceva rilevare infine che il credito vantato era costituito dal capitale delle fatture emesse rimaste insolute e dagli interessi moratori per mancato e/o ritardato pagamento in forza del D.lgs n. 231/2002
e successive modifiche e che la era altresì creditrice dell'indennizzo per ciascuna fattura. Pt_1
Tanto premesso chiedeva di accertare e dichiarare esistente il credito azionato e, per l'effetto, condannare il al pagamento della somma complessiva di € 20.956,36, oltre Controparte_1
interessi moratori commerciali ex d.lgs. 231/2002 maturati e maturandi sino al soddisfo effettivo, oltre € 80,00 per indennizzo ex art. 6 D.lgs. n. 231/2002.
Con vittoria di spese e compensi.
Instaurato il contraddittorio, il , sebbene ritualmente citato, non si costituiva in Controparte_1
giudizio.
In via istruttoria, è stata dichiarata la contumacia di parte convenuta, , nonché è Controparte_1
stato disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni;
considerate le note depositate in atti dalla parte attrice per l'udienza del 30.10.2024, come disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. e decisa come di seguito.
**********************
La domanda di parte attrice è fondata per le ragioni di seguito espresse.
Va rilevato che la sussistenza del credito vantato da parte attrice risulta sufficientemente provato dalla piattaforma elettronica per la certificazione dei Crediti Commerciali (PCC) del Ministero Economia
e Finanza.
Si osserva che la piattaforma sopra citata nasce nel 2012 come strumento attraverso il quale le imprese, previa istanza presentata alle pubbliche amministrazioni debitrici, possono ottenere la certificazione dei crediti commerciali vantati e che così possono quindi essere ceduti a banche o intermediari finanziari, compensati con somme dovute a seguito di iscrizioni a ruolo di cartelle esattoriali, compensati con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso tributario e utilizzati per ottenere il rilascio del DURC a fronte di oneri non ancora versati.
Il sistema, a partire dal 1° luglio del 2014 ha avuto la funzione di garantire il monitoraggio dei debiti commerciali della pubblica amministrazione in quanto le fatture elettroniche, trasmesse tramite il sistema di interscambio, sono automaticamente recepite dal sistema PCC, mentre i documenti equivalenti a fattura e le fatture emesse prima della data sopra indicata devono essere comunicate dai creditori o dalla P.A..
Le pubbliche amministrazioni, in particolare, hanno l'obbligo di tracciare sulla piattaforma le operazioni di contabilizzazione e pagamento e comunicare la scadenza di ciascuna fattura.
Tanto premesso, quanto al caso di specie, si osserva che parte attrice, ottemperando al proprio onere probatorio, ha fornito elementi idonei a sostegno della propria pretesa risultando dalla documentazione allegata che il ha rilasciato la certificazione del credito di cui si Controparte_1 discute ai sensi dell'art. 27 D.L. n. 66/2014 (allegato 3 dell'atto di citazione), di cui alle fatture nn. 9
e 27, rispettivamente in data del 19.02.2018 per € 11.891,80 ed in data dell'11.07.2018 per € 9.064,56, come emesse da , C.F. nell'esercizio della Controparte_2 P.IVA_3 propria attività istituzionale per l'erogazione dei servizi pattuiti.
Orbene, a fronte di ciò non sussiste alcuna prova dei fatti impeditivi, modificati ed estintivi che l'amministrazione chiamata in causa avrebbe dovuto eccepire, in ragione del proprio onere probatorio, al fine di contestare e provare la infondatezza della pretesa creditoria di controparte.
Va poi rilevato che parte attrice ha anche dato prova di essere legittimata ad azionare la domanda avendo dimostrato, in corso di causa, l'avvenuta cessione del credito in suo favore da parte dell' e della comunicazione della stessa nei confronti Controparte_2 dell'amministrazione debitrice.
Sul punto è doveroso rilevare che alla natura certificativa del credito segue che la notifica della cessione avvenga a mezzo della piattaforma elettronica, dato che, per quanto attiene al caso de quo, risulta specificato negli atti allegati alla domanda introduttiva di giudizio.
Quanto al perfezionamento della cessione dirimente è il riferimento all'art. 37 del decreto legge n.
66/2014 che al comma 7 bis laddove stabilisce che le cessioni dei crediti certificati mediante piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni possono essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate dalla Banche o intermediari autorizzati (…). Le suddette cessioni dei crediti certificati si intendono notificate e sono efficaci e opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla data di comunicazione della cessione alla pubblica amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, che costituisce data certa, qualora queste non le rifiutano entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione.
Per quanto sopra è chiaro, quindi, che se la cessione avviene in modalità elettronica, questa è comunicata a mezza della piattaforma PCC e la stessa sostituisce la stipula attraverso atto pubblico o scrittura privata e la notifica attraverso altre forme nei confronti dell'amministrazione debitrice.
Orbene, quanto al caso de quo, risulta evidente la regolarità della cessione, notificata al CP_1
come da data di ricezione a partire dal 7.05.2019, ore 18.11, in riferimento all'id
[...]
certificazione n. 9510959000000035, come ricavabile dagli estratti Nexi prodotti in giudizio, alla voce data ora creazione messaggio, e che costituisce data certa non essendo stata opposta nel termine di legge previsto.
Fondata risulta ancora la richiesta di riconoscimento degli interessi moratori ai sensi del D.lgs. n.
231/2002 come modificato dal d.lgs. n. 192/2012, approvato in attuazione della Direttiva comunitaria
2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali, stante l'applicazione della disciplina ad ogni pagamento dovuto a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, tale intendendosi qualsiasi tipo di contratto tra imprese (di qualsiasi forma giuridica e settore economico) o tra queste e la pubblica amministrazione che preveda la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
Risultando sussumibile il rapporto per cui è causa alle c.d. transazioni commerciali è chiaro che sui corrispettivi risultanti dalle fatture azionate e non saldate sono da applicare gli interessi moratori commerciali secondo i tassi vigenti decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine indicato in ciascuna fattura sino al soddisfo.
Fondata appare anche la richiesta di risarcimento ex art. 6 par 1 della direttiva 2011/7/UE finalizzata a scongiurare pratiche dilatorie dei pagamenti, nella somma fissa di € 40,00 per ogni fattura non pagata, che, secondo quanto previsto dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza della sez. VIII,
04/05/2023, n.78 non può essere negata dal giudice nazionale sul fondamento dei principi generali del diritto privato nazionale, quand'anche i ritardi di pagamento, verificatisi nell'ambito di uno stesso e unico contratto, riguardino segnatamente importi modesti, incluso inferiori a tale importo forfettario. Per tutto quanto sopra esposto, risulta accertato il credito vantato da parte attrice nei confronti del per un importo pari ad € 20.956,36 a cui va sommata la somma di € 80,00 per Controparte_1
indennizzo ex art. 6 d. lgs. n.231/2002, per un totale complessivo di € 21.036,36.
Sulla sorte capitale di euro 20.956,36 vanno riconosciuti gli interessi moratori commerciali ex d.lgs
231/2002 maturati e maturandi sino al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, come da dispositivo che segue, tenendo conto dei soli valori medi per la fase di studio ed introduttiva nonché dei valori minimi per la fase decisionale tenuto conto dell'assenza di questioni di fatto e di diritto, dell'assenza di istruttoria nonché della ripetitività degli argomenti di giudizio.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, dott. Giuseppe Solarino, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 3299/2021, nella contumacia del , in accoglimento Controparte_1
della domanda promossa da condanna il , al pagamento in Parte_1 Controparte_1 favore di della somma complessiva di € 21.036,36, oltre interessi moratori ex Parte_1
d.lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi sino al soddisfo sulla somma di euro € 20.956,36.
Condanna il alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in € 2.547,00 oltre spese generali (15%), spese C.U., iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Siracusa, 2 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Solarino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3299/2021 promossa da:
(P. Iva in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Ezio Pugliese come da procura in atti, domiciliata digitalmente all'indirizzo p.e.c. del difensore : Email_1
ATTRICE
CONTRO
(c.f. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede ivi alla via xxv luglio;
PEC: Email_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
esponendo di aver acquistato, pro soluto, i crediti vantati nei confronti del convenuto dalla
[...] corrente in per l'affidamento della gestione di servizi Controparte_2 CP_2
socio-assistenziali per persone disabili e disagiate (Comunità alloggio), gli stessi come maturati a favore della predetta Cooperativa cedente in forza di regolare convenzione - anche oggetto di proroghe e/o rinnovi - , stipulata in coerenza con le norme regolatrici nazionali e regionali con il
. Controparte_1 Deduceva che l'amministrazione debitrice aveva rilasciato la certificazione dei crediti ai sensi dell'art. 27 D.L. 66/2014 e che le cessioni erano avvenute attraverso la PCC – Piattaforma Crediti
Commerciali e che contestualmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.L. 66/2014 ne era stata data comunicazione all'amministrazione con p.e.c. del 7.06.2019.
Faceva rilevare infine che il credito vantato era costituito dal capitale delle fatture emesse rimaste insolute e dagli interessi moratori per mancato e/o ritardato pagamento in forza del D.lgs n. 231/2002
e successive modifiche e che la era altresì creditrice dell'indennizzo per ciascuna fattura. Pt_1
Tanto premesso chiedeva di accertare e dichiarare esistente il credito azionato e, per l'effetto, condannare il al pagamento della somma complessiva di € 20.956,36, oltre Controparte_1
interessi moratori commerciali ex d.lgs. 231/2002 maturati e maturandi sino al soddisfo effettivo, oltre € 80,00 per indennizzo ex art. 6 D.lgs. n. 231/2002.
Con vittoria di spese e compensi.
Instaurato il contraddittorio, il , sebbene ritualmente citato, non si costituiva in Controparte_1
giudizio.
In via istruttoria, è stata dichiarata la contumacia di parte convenuta, , nonché è Controparte_1
stato disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni;
considerate le note depositate in atti dalla parte attrice per l'udienza del 30.10.2024, come disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. e decisa come di seguito.
**********************
La domanda di parte attrice è fondata per le ragioni di seguito espresse.
Va rilevato che la sussistenza del credito vantato da parte attrice risulta sufficientemente provato dalla piattaforma elettronica per la certificazione dei Crediti Commerciali (PCC) del Ministero Economia
e Finanza.
Si osserva che la piattaforma sopra citata nasce nel 2012 come strumento attraverso il quale le imprese, previa istanza presentata alle pubbliche amministrazioni debitrici, possono ottenere la certificazione dei crediti commerciali vantati e che così possono quindi essere ceduti a banche o intermediari finanziari, compensati con somme dovute a seguito di iscrizioni a ruolo di cartelle esattoriali, compensati con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso tributario e utilizzati per ottenere il rilascio del DURC a fronte di oneri non ancora versati.
Il sistema, a partire dal 1° luglio del 2014 ha avuto la funzione di garantire il monitoraggio dei debiti commerciali della pubblica amministrazione in quanto le fatture elettroniche, trasmesse tramite il sistema di interscambio, sono automaticamente recepite dal sistema PCC, mentre i documenti equivalenti a fattura e le fatture emesse prima della data sopra indicata devono essere comunicate dai creditori o dalla P.A..
Le pubbliche amministrazioni, in particolare, hanno l'obbligo di tracciare sulla piattaforma le operazioni di contabilizzazione e pagamento e comunicare la scadenza di ciascuna fattura.
Tanto premesso, quanto al caso di specie, si osserva che parte attrice, ottemperando al proprio onere probatorio, ha fornito elementi idonei a sostegno della propria pretesa risultando dalla documentazione allegata che il ha rilasciato la certificazione del credito di cui si Controparte_1 discute ai sensi dell'art. 27 D.L. n. 66/2014 (allegato 3 dell'atto di citazione), di cui alle fatture nn. 9
e 27, rispettivamente in data del 19.02.2018 per € 11.891,80 ed in data dell'11.07.2018 per € 9.064,56, come emesse da , C.F. nell'esercizio della Controparte_2 P.IVA_3 propria attività istituzionale per l'erogazione dei servizi pattuiti.
Orbene, a fronte di ciò non sussiste alcuna prova dei fatti impeditivi, modificati ed estintivi che l'amministrazione chiamata in causa avrebbe dovuto eccepire, in ragione del proprio onere probatorio, al fine di contestare e provare la infondatezza della pretesa creditoria di controparte.
Va poi rilevato che parte attrice ha anche dato prova di essere legittimata ad azionare la domanda avendo dimostrato, in corso di causa, l'avvenuta cessione del credito in suo favore da parte dell' e della comunicazione della stessa nei confronti Controparte_2 dell'amministrazione debitrice.
Sul punto è doveroso rilevare che alla natura certificativa del credito segue che la notifica della cessione avvenga a mezzo della piattaforma elettronica, dato che, per quanto attiene al caso de quo, risulta specificato negli atti allegati alla domanda introduttiva di giudizio.
Quanto al perfezionamento della cessione dirimente è il riferimento all'art. 37 del decreto legge n.
66/2014 che al comma 7 bis laddove stabilisce che le cessioni dei crediti certificati mediante piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni possono essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate dalla Banche o intermediari autorizzati (…). Le suddette cessioni dei crediti certificati si intendono notificate e sono efficaci e opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla data di comunicazione della cessione alla pubblica amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, che costituisce data certa, qualora queste non le rifiutano entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione.
Per quanto sopra è chiaro, quindi, che se la cessione avviene in modalità elettronica, questa è comunicata a mezza della piattaforma PCC e la stessa sostituisce la stipula attraverso atto pubblico o scrittura privata e la notifica attraverso altre forme nei confronti dell'amministrazione debitrice.
Orbene, quanto al caso de quo, risulta evidente la regolarità della cessione, notificata al CP_1
come da data di ricezione a partire dal 7.05.2019, ore 18.11, in riferimento all'id
[...]
certificazione n. 9510959000000035, come ricavabile dagli estratti Nexi prodotti in giudizio, alla voce data ora creazione messaggio, e che costituisce data certa non essendo stata opposta nel termine di legge previsto.
Fondata risulta ancora la richiesta di riconoscimento degli interessi moratori ai sensi del D.lgs. n.
231/2002 come modificato dal d.lgs. n. 192/2012, approvato in attuazione della Direttiva comunitaria
2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali, stante l'applicazione della disciplina ad ogni pagamento dovuto a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, tale intendendosi qualsiasi tipo di contratto tra imprese (di qualsiasi forma giuridica e settore economico) o tra queste e la pubblica amministrazione che preveda la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
Risultando sussumibile il rapporto per cui è causa alle c.d. transazioni commerciali è chiaro che sui corrispettivi risultanti dalle fatture azionate e non saldate sono da applicare gli interessi moratori commerciali secondo i tassi vigenti decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine indicato in ciascuna fattura sino al soddisfo.
Fondata appare anche la richiesta di risarcimento ex art. 6 par 1 della direttiva 2011/7/UE finalizzata a scongiurare pratiche dilatorie dei pagamenti, nella somma fissa di € 40,00 per ogni fattura non pagata, che, secondo quanto previsto dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza della sez. VIII,
04/05/2023, n.78 non può essere negata dal giudice nazionale sul fondamento dei principi generali del diritto privato nazionale, quand'anche i ritardi di pagamento, verificatisi nell'ambito di uno stesso e unico contratto, riguardino segnatamente importi modesti, incluso inferiori a tale importo forfettario. Per tutto quanto sopra esposto, risulta accertato il credito vantato da parte attrice nei confronti del per un importo pari ad € 20.956,36 a cui va sommata la somma di € 80,00 per Controparte_1
indennizzo ex art. 6 d. lgs. n.231/2002, per un totale complessivo di € 21.036,36.
Sulla sorte capitale di euro 20.956,36 vanno riconosciuti gli interessi moratori commerciali ex d.lgs
231/2002 maturati e maturandi sino al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, come da dispositivo che segue, tenendo conto dei soli valori medi per la fase di studio ed introduttiva nonché dei valori minimi per la fase decisionale tenuto conto dell'assenza di questioni di fatto e di diritto, dell'assenza di istruttoria nonché della ripetitività degli argomenti di giudizio.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, dott. Giuseppe Solarino, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 3299/2021, nella contumacia del , in accoglimento Controparte_1
della domanda promossa da condanna il , al pagamento in Parte_1 Controparte_1 favore di della somma complessiva di € 21.036,36, oltre interessi moratori ex Parte_1
d.lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi sino al soddisfo sulla somma di euro € 20.956,36.
Condanna il alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in € 2.547,00 oltre spese generali (15%), spese C.U., iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Siracusa, 2 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Solarino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.