TRIB
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 06/12/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Barbara Silenzi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.732/2023 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso con ricorso ex art. 281 decies cpc del 02/03/23;
da
Ing. (C.F. ), con l'Avv. Erika Leonardi e l'Avv. Parte_1 C.F._1
MA DR;
-parte ricorrente-
contro
(c.f. ), in proprio e quale legale rapp.te Controparte_1 C.F._2
della società (C.F. ), con l'Avv. Alessandro Controparte_2 P.IVA_1
Talamonti;
-parte convenuta-
Avente ad oggetto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art 281 decies cpc l'Ing. conveniva in giudizio la sig.ra Parte_1 CP_3
in proprio e quale legale rapp.te della rassegnando le seguenti
[...] CP_4
conclusioni :
1) Accertare e dichiarare l'errore professionale commesso dalla e dalla sua Controparte_4
legale rappresentante nella gestione del bando per la creazione di Impresa “AVVISO
PUBBLICO “DGR n. 1564 del 14.12.2020 POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P. Inv.
8.i,
1 per il sostegno alla creazione di impresa nei Comuni esclusi dalle aree di crisi, nei Comuni
ricadenti nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e negli ITI URBANI -Euro
2.914.500,00” che prevedeva espressamente all'art. 14) la revoca del beneficio a fondo perduto di € 15.000,00 in caso di spostamento della sede legale in comuni diversi rispetto a quelli elencati nell'allegato “B” di cui al predetto bando e conseguentemente condannare la società in persona del suo legale rappresentante ed in solido con detta ultima Controparte_4
al pagamento di tutti i danni conseguentemente patiti per la complessiva somma di €
17.148,84, così come quantificati in premessa e quale diretta conseguenza della revoca del beneficio erogato a fondo perduto dalla Regione Marche in data 23/12/2022 e quanto alle ulteriori somme illegittimamente incassate a titolo di compensi, nonché al rimborso delle spese di negoziazione assistita, oltre interessi ed accessori dal sorgere del diritto sino alla data dell'effettivo pagamento;
2) accertare e dichiarare che il contratto di comodato d'uso del 01.03.21, formalizzato il
16.11.2021 è un contratto simulato ed in frode alla normativa in materia di locazione, con conseguente declaratoria di nullità dello stesso e disponendo la restituzione del relativo importo versato per il periodo che va da marzo 2021 fino a giugno 2022, il tutto per complessivi € 4.800,00, così come illegittimamente e fraudolentemente incassati dalla legale rappresentante della Controparte_1 Controparte_4
3) condannare altresì la convenuta società in solido con la sua amministratrice al pagamento dell'ulteriore somma di € 5.000,00 per i gravi e destabilizzanti danni ulteriori patiti dalla ricorrente da liquidarsi ex art. 1226 c.c. o della maggiore o minore somma che sarà
determinata in corso di causa;
4) il tutto sino alla concorrenza di € 26.000,00, pari allo scaglione di valore dichiarato ai fini del pagamento del contributo unificato;
5) Con severa ed esemplare condanna alle spese di lite”
Sosteneva la ricorrente : - di aver conferito l'incarico professionale alla società
2 resistente per presentare una domanda di finanziamento relativa alla concessione e mantenimento del beneficio di cui al DDPF n. 974/SIM del 21/10/21, liquidato poi con DDPF
n. 1112/SIM del 30/11/21 , codice n. 1061050, avendo nel frattempo aperto partita iva CP_5
per l'inizio della propria attività in Pollenza, Via Santo Spirito, 38; - che la Controparte_4
assumeva l'incarico e ne curava la presentazione alla Regione Marche su espressa delega della ricorrente ed otteneva l'erogazione del beneficio economico a fondo perduto per €
15.000,00 così come richiesto (doc. n. 2, 2-bis, 2-ter e 2 quater) e con mail del 04/03/2022(
doc.9) inviava nota proforma n. 20/22 ove richiedeva alla ricorrente, quale compenso per l'attività svolta, la somma di € 1.525,00; - che nel marzo del 2021 sorgeva l'esigenza per la ricorrente di spostare la sede del proprio studio professionale sito in Pollenza, Via S. Spirito n.
38, poiché ivi stavano per iniziare lavori di ristrutturazione che rendevano impossibile l'esercizio della propria attività professionale di ingegnere;
- in tale contesto la sig.ra CP_1
offriva in “comodato d'uso” uno degli uffici interni alla siti all'epoca
[...] Controparte_4
in Viale della Concordia n. 1 di TO, senza avvertire o preannunciare che lo spostamento della sede presso detto Comune avrebbe portato alla decadenza dal beneficio regionale in quanto detto Comune (TO) non ricadeva tra quelli che potevano usufruire del citato beneficio e specificamente tra quelli di cui al cd "Allegato B" ( pg 56 del Bando-
doc. 1 parte convenuta); - a seguito di tale spostamento la Regione Marche effettuava la comunicazione di avvio di procedimento amministrativo relativo alla decadenza del contributo già erogato (doc. n. 6), ove si poteva testualmente leggere: “Dall'esito del
controllo della documentazione caricata in SIFORM2 nella sezione richiesta saldo ed
acquisita al prot. n. 1392723/09/11/2022, emerge quanto segue:
1. Viene trasferita la sede
del proprio studio di ingegneria da TO a IA ma nessuno dei due comuni è
contenuto nell'allegato B (Elenco comuni della Regione Marche ammessi dall'avviso
pubblico DDPF n. 56/SIM/2021), requisito indispensabile per l'ammissione a finanziamento
ai sensi dell'art. 14 dell'Avviso Pubblico;
3 - che da ciò discenderebbe che la e la sua amministratrice Controparte_4 Controparte_1
hanno agito ignorando l'esistenza di dette norme pur avendone l'obbligo, poiché “un serio
professionista dotato delle minime ed essenziali conoscenze del bando azionato avrebbe
dovuto sconsigliare vivamente lo spostamento della sede da Pollenza a TO”, in quanto tale Comune non ricadeva tra quelli di cui all'Allegato B del bando citato e da ciò era conseguito l'avvio del procedimento di revoca del beneficio (doc. n. 7), che aveva costretto la ricorrente alla restituzione alla Regione Marche della somma di € 15.000,00, con aggravio di interessi pari ad € 323,84 come da decreto dirigenziale n. 1328 del 23/12/2022 (doc. n. 8) e seguente bonifico per complessivi €.15.323,84 (doc. 8bis); - che, quanto al contratto di comodato d'uso intercorso tra le parti (vedasi sub doc. n. 4), altro non era che un contratto simulato, in quanto la aveva preteso sin dal Marzo 2021 e fino a quando la ricorrente CP_1
era rimasta nei locali di Viale della Concordia n. 1 di TO (fino a tutto giugno 2022 - 16
mesi) il pagamento della somma di €300,00 mensili per contanti, per un totale di € 4.800,00.
Si costituiva ritualmente in giudizio la resistente , in proprio e quale Controparte_1
legale rapp.te della ditta contestando tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto CP_4
dalla controparte perché infondato in fatto e diritto e chiedeva di spostare la prima udienza di comparizione fissata nel decreto di comparizione delle parti, ritualmente notificatole insieme al ricorso introduttivo, per consentire la chiamata del terzo per Controparte_6
essere eventualmente manlevata e tenuta indenne dal risarcimento del danno e comunque dall'esborso di somme, in caso di accoglimento della domanda di parte ricorrente.
Con decreto del 08/05/23 veniva fissata la nuova udienza di comparizione con concessione dei termini per la citazione in favore del terzo, che nonostante la rituale notifica non si costituiva in giudizio e va dunque dichiarato contumace.
Con ordinanza del 03/10/23, all'esito della udienza cartolare ex art. 127 ter cpc in pari data, venivano rigettate le istanze istruttorie e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni. Quindi con ordinanza del 28/01/25, all'esito di udienza cartolare, la causa è stata
4 trattenuta in decisione nelle forme di cui all'art. 281 sexies co 3 cpc.
La domanda di parte ricorrente appare infondata e va respinta.
Infatti, all'esito dell'esame delle risultanze istruttorie documentali deve rilevarsi che,
pacifica la circostanza della presentazione da parte della ricorrente della domanda di finanziamento di cui in premessa, completa in ogni sua parte, tanto da farle conseguire almeno inizialmente il beneficio, deve ritenersi che la ricorrente medesima nel momento in cui provvedeva alla sottoscrizione della domanda di partecipazione al bando, e di ogni suo allegato, veniva a conoscenza di quali fossero i Comuni di cui all'Allegato B del bando nei quali aprire lo studio professionale, per ricevere e conservare il finanziamento a fondo perduto richiesto, ed anche che non si potesse trasferire la sede operativa/legale dello studio al di fuori dei Comuni indicati nell'Allegato B in questione prima di tre anni dalla concessione del contributo. In particolare, con la compilazione e sottoscrizione dell'Allegato A1 all'Avviso
pubblico, allegato necessario alla domanda, l'Ing. aveva dichiarato di aver preso Pt_1
visione integrale dell'Avviso pubblico e di accettarne tutte le condizioni e gli impegni conseguenti e dunque, deve ritenersi, di conoscere anche l'obbligo di aprire una sede operativa/legale in uno dei Comuni di cui all'Allegato B dell'Avviso ( All 1 di parte convenuta pagg 31-32). E così pure predisponendo e sottoscrivendo la necessaria dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà quale All 4 alla domanda di ammissione al contributo la ricorrente aveva dichiarato di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nell'Avviso pubblico-Bando di cui al Decreto dirigenziale n°56, ivi dunque compreso l'Allegato B contenente l'elenco dei Comuni per i quali si poteva beneficiare del finanziamento a fondo perduto. Ma soprattutto, è la stessa ricorrente a fornire prova documentale specifica a riguardo con la dichiarazione sostitutiva di certificazione da essa stessa sottoscritta e datata 29.11.2022 (All.n.
4-5 di parte convenuta) trasmessa sia alla
Regione Marche che alla quale memoria nel procedimento amministrativo che CP_4
la Regione aveva aperto per dichiarare l'Ing. decaduta dal finanziamento che aveva Pt_1
5 ricevuto, nella quale ammette sostanzialmente che a marzo 2021 era a conoscenza di quali fossero i Comuni per i quali si poteva beneficiare del finanziamento regionale, tanto che precisa che proprio per ottemperare ai requisiti richiesti nel bando era andata ad aprire una sede a Macerata, cioè in uno dei Comuni indicati nell'Allegato B- “In data 10.03.2021, alla
luce della sopravvenuta esigenza di dover effettuare, nella propria abitazione, come sopra
indicata, lavori di riqualificazione sismica ed energetica accedendo all'incentivo fiscale di
cui al D.L. 34/2020 art. 119 e s.m.i. cosiddetto “Superbonus 110”. (Pratica edilizia
presentata nel Comune di competenza con CILAS prot. n. 4577 del 23.03.2022 di cui si allega
copia), contestualmente provvedeva : a) ad aprire una sede secondaria della propria attività
di ingegneria in Macerata (MC), via Cassiano da Fabriano n.6 al fine di ottemperare ai
requisiti del bando “Creazione di Impresa, Avviso Pubblico - POR Marche FSE 2014-2020
Asse 1 P. Inv.
8.i, Linee guida per il sostegno alla creazione di impresa nei comuni esclusi
dalle aree di crisi industriale complessa e nei Comuni ricadenti nella Strategia Parte_2
Nazionale Aree Interne (SNAI) e negli ITI URBANI” stipulando un comodato d'uso gratuito
con la Sig.ra (…)” , e così pure a pag 3 di tale dichiarazione sostitutiva Parte_3
palesa di conoscere l'Allegato B del bando quando afferma “Si precisa che il comodato d'uso
gratuito (stipulato in data 10.03.2021) relativo alla presenza della seconda sede di Macerata
(MC), via Cassiano da Fabriano n.6 esisteva già nel periodo di vigore del bando rispettando
così i requisiti di cui all'allegato B del suddetto bando”
Alla luce di tali evidenze documentali, da cui emerge che la ricorrente ha personalmente dichiarato e sottoscritto quanto richiesto per la partecipazione al bando in questione ed era espressamente a conoscenza dell'Allegato B, deve ritenersi che la decisione di spostare la sede legale/operativa del proprio studio professionale in un Comune non compreso nell'Allegato B- in quel di TO prima e di IA poi- sia stato un suo errore o comunque la conseguenza di un comportamento negligente riferibile alla sola ricorrente, che nonostante fosse a conoscenza dei Comuni dell'Allegato B del bando e consapevole della loro
6 rilevanza per il buon esito della domanda – tanto da aver aperto proprio a tal fine una sede secondaria dello studio in Macerata, come detto sopra- decideva tuttavia di spostare lo studio in un Comune non ricompreso. D'altra parte la presenza o meno del Comune prescelto nell'elenco di cui all'Allegato B del bando era certo un dato immediatamente rilevabile da chiunque e non implicante valutazioni tecniche proprie della convenuta.
Quanto poi alla eccepita simulazione del contratto di comodato in luogo del dissimulato contratto di locazione, deve rilevarsi che la pretesa della ricorrente è rimasta sfornita di prova. Infatti, per costante giurisprudenza : “In tema di prova della simulazione nei
rapporti tra le parti, se il negozio è stato redatto per iscritto vale la regola generale della
limitazione dell'ammissibilità delle prove testimoniali, onde la prova può essere data soltanto
in base a controdichiarazioni scritte” (Cass.civ.sez.III n°22126/2020) e tale principio vale anche per i contratti a forma libera ossia per quei contratti per i quali la forma scritta non è
prevista né ad substantiam né ad probationem (cfr.Cass.civ.sez.I n°13857/2016).
Nel caso di specie, a fronte del contratto di comodato stipulato in forma scritta ( doc. 4 di parte ricorrente), non v'è in atti prova della asserita simulazione del medesimo, mancando l'accordo dissimulato in forma scritta che il comodato concluso integrasse in realtà un contratto di locazione, in assenza del quale l'asserita simulazione non può ritenersi provata e la relativa domanda di parte ricorrente va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex DM
55/14, in base al valore di causa ed alla attività defensionale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
Rigetta il ricorso promosso dalla Ing. nei confronti della sig.ra Parte_1
, in proprio e quale legale rapp.te della Controparte_1 CP_4
Visto l'art.91 cpc,
7 Condanna l'Ing. al rimborso in favore della sig.ra e della Parte_1 Controparte_1
in solido tra loro, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro CP_4
3.397,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Macerata il 06/12/2025 .
Il giudice on.
Dott.ssa Barbara Silenzi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Barbara Silenzi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.732/2023 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso con ricorso ex art. 281 decies cpc del 02/03/23;
da
Ing. (C.F. ), con l'Avv. Erika Leonardi e l'Avv. Parte_1 C.F._1
MA DR;
-parte ricorrente-
contro
(c.f. ), in proprio e quale legale rapp.te Controparte_1 C.F._2
della società (C.F. ), con l'Avv. Alessandro Controparte_2 P.IVA_1
Talamonti;
-parte convenuta-
Avente ad oggetto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art 281 decies cpc l'Ing. conveniva in giudizio la sig.ra Parte_1 CP_3
in proprio e quale legale rapp.te della rassegnando le seguenti
[...] CP_4
conclusioni :
1) Accertare e dichiarare l'errore professionale commesso dalla e dalla sua Controparte_4
legale rappresentante nella gestione del bando per la creazione di Impresa “AVVISO
PUBBLICO “DGR n. 1564 del 14.12.2020 POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P. Inv.
8.i,
1 per il sostegno alla creazione di impresa nei Comuni esclusi dalle aree di crisi, nei Comuni
ricadenti nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e negli ITI URBANI -Euro
2.914.500,00” che prevedeva espressamente all'art. 14) la revoca del beneficio a fondo perduto di € 15.000,00 in caso di spostamento della sede legale in comuni diversi rispetto a quelli elencati nell'allegato “B” di cui al predetto bando e conseguentemente condannare la società in persona del suo legale rappresentante ed in solido con detta ultima Controparte_4
al pagamento di tutti i danni conseguentemente patiti per la complessiva somma di €
17.148,84, così come quantificati in premessa e quale diretta conseguenza della revoca del beneficio erogato a fondo perduto dalla Regione Marche in data 23/12/2022 e quanto alle ulteriori somme illegittimamente incassate a titolo di compensi, nonché al rimborso delle spese di negoziazione assistita, oltre interessi ed accessori dal sorgere del diritto sino alla data dell'effettivo pagamento;
2) accertare e dichiarare che il contratto di comodato d'uso del 01.03.21, formalizzato il
16.11.2021 è un contratto simulato ed in frode alla normativa in materia di locazione, con conseguente declaratoria di nullità dello stesso e disponendo la restituzione del relativo importo versato per il periodo che va da marzo 2021 fino a giugno 2022, il tutto per complessivi € 4.800,00, così come illegittimamente e fraudolentemente incassati dalla legale rappresentante della Controparte_1 Controparte_4
3) condannare altresì la convenuta società in solido con la sua amministratrice al pagamento dell'ulteriore somma di € 5.000,00 per i gravi e destabilizzanti danni ulteriori patiti dalla ricorrente da liquidarsi ex art. 1226 c.c. o della maggiore o minore somma che sarà
determinata in corso di causa;
4) il tutto sino alla concorrenza di € 26.000,00, pari allo scaglione di valore dichiarato ai fini del pagamento del contributo unificato;
5) Con severa ed esemplare condanna alle spese di lite”
Sosteneva la ricorrente : - di aver conferito l'incarico professionale alla società
2 resistente per presentare una domanda di finanziamento relativa alla concessione e mantenimento del beneficio di cui al DDPF n. 974/SIM del 21/10/21, liquidato poi con DDPF
n. 1112/SIM del 30/11/21 , codice n. 1061050, avendo nel frattempo aperto partita iva CP_5
per l'inizio della propria attività in Pollenza, Via Santo Spirito, 38; - che la Controparte_4
assumeva l'incarico e ne curava la presentazione alla Regione Marche su espressa delega della ricorrente ed otteneva l'erogazione del beneficio economico a fondo perduto per €
15.000,00 così come richiesto (doc. n. 2, 2-bis, 2-ter e 2 quater) e con mail del 04/03/2022(
doc.9) inviava nota proforma n. 20/22 ove richiedeva alla ricorrente, quale compenso per l'attività svolta, la somma di € 1.525,00; - che nel marzo del 2021 sorgeva l'esigenza per la ricorrente di spostare la sede del proprio studio professionale sito in Pollenza, Via S. Spirito n.
38, poiché ivi stavano per iniziare lavori di ristrutturazione che rendevano impossibile l'esercizio della propria attività professionale di ingegnere;
- in tale contesto la sig.ra CP_1
offriva in “comodato d'uso” uno degli uffici interni alla siti all'epoca
[...] Controparte_4
in Viale della Concordia n. 1 di TO, senza avvertire o preannunciare che lo spostamento della sede presso detto Comune avrebbe portato alla decadenza dal beneficio regionale in quanto detto Comune (TO) non ricadeva tra quelli che potevano usufruire del citato beneficio e specificamente tra quelli di cui al cd "Allegato B" ( pg 56 del Bando-
doc. 1 parte convenuta); - a seguito di tale spostamento la Regione Marche effettuava la comunicazione di avvio di procedimento amministrativo relativo alla decadenza del contributo già erogato (doc. n. 6), ove si poteva testualmente leggere: “Dall'esito del
controllo della documentazione caricata in SIFORM2 nella sezione richiesta saldo ed
acquisita al prot. n. 1392723/09/11/2022, emerge quanto segue:
1. Viene trasferita la sede
del proprio studio di ingegneria da TO a IA ma nessuno dei due comuni è
contenuto nell'allegato B (Elenco comuni della Regione Marche ammessi dall'avviso
pubblico DDPF n. 56/SIM/2021), requisito indispensabile per l'ammissione a finanziamento
ai sensi dell'art. 14 dell'Avviso Pubblico;
3 - che da ciò discenderebbe che la e la sua amministratrice Controparte_4 Controparte_1
hanno agito ignorando l'esistenza di dette norme pur avendone l'obbligo, poiché “un serio
professionista dotato delle minime ed essenziali conoscenze del bando azionato avrebbe
dovuto sconsigliare vivamente lo spostamento della sede da Pollenza a TO”, in quanto tale Comune non ricadeva tra quelli di cui all'Allegato B del bando citato e da ciò era conseguito l'avvio del procedimento di revoca del beneficio (doc. n. 7), che aveva costretto la ricorrente alla restituzione alla Regione Marche della somma di € 15.000,00, con aggravio di interessi pari ad € 323,84 come da decreto dirigenziale n. 1328 del 23/12/2022 (doc. n. 8) e seguente bonifico per complessivi €.15.323,84 (doc. 8bis); - che, quanto al contratto di comodato d'uso intercorso tra le parti (vedasi sub doc. n. 4), altro non era che un contratto simulato, in quanto la aveva preteso sin dal Marzo 2021 e fino a quando la ricorrente CP_1
era rimasta nei locali di Viale della Concordia n. 1 di TO (fino a tutto giugno 2022 - 16
mesi) il pagamento della somma di €300,00 mensili per contanti, per un totale di € 4.800,00.
Si costituiva ritualmente in giudizio la resistente , in proprio e quale Controparte_1
legale rapp.te della ditta contestando tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto CP_4
dalla controparte perché infondato in fatto e diritto e chiedeva di spostare la prima udienza di comparizione fissata nel decreto di comparizione delle parti, ritualmente notificatole insieme al ricorso introduttivo, per consentire la chiamata del terzo per Controparte_6
essere eventualmente manlevata e tenuta indenne dal risarcimento del danno e comunque dall'esborso di somme, in caso di accoglimento della domanda di parte ricorrente.
Con decreto del 08/05/23 veniva fissata la nuova udienza di comparizione con concessione dei termini per la citazione in favore del terzo, che nonostante la rituale notifica non si costituiva in giudizio e va dunque dichiarato contumace.
Con ordinanza del 03/10/23, all'esito della udienza cartolare ex art. 127 ter cpc in pari data, venivano rigettate le istanze istruttorie e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni. Quindi con ordinanza del 28/01/25, all'esito di udienza cartolare, la causa è stata
4 trattenuta in decisione nelle forme di cui all'art. 281 sexies co 3 cpc.
La domanda di parte ricorrente appare infondata e va respinta.
Infatti, all'esito dell'esame delle risultanze istruttorie documentali deve rilevarsi che,
pacifica la circostanza della presentazione da parte della ricorrente della domanda di finanziamento di cui in premessa, completa in ogni sua parte, tanto da farle conseguire almeno inizialmente il beneficio, deve ritenersi che la ricorrente medesima nel momento in cui provvedeva alla sottoscrizione della domanda di partecipazione al bando, e di ogni suo allegato, veniva a conoscenza di quali fossero i Comuni di cui all'Allegato B del bando nei quali aprire lo studio professionale, per ricevere e conservare il finanziamento a fondo perduto richiesto, ed anche che non si potesse trasferire la sede operativa/legale dello studio al di fuori dei Comuni indicati nell'Allegato B in questione prima di tre anni dalla concessione del contributo. In particolare, con la compilazione e sottoscrizione dell'Allegato A1 all'Avviso
pubblico, allegato necessario alla domanda, l'Ing. aveva dichiarato di aver preso Pt_1
visione integrale dell'Avviso pubblico e di accettarne tutte le condizioni e gli impegni conseguenti e dunque, deve ritenersi, di conoscere anche l'obbligo di aprire una sede operativa/legale in uno dei Comuni di cui all'Allegato B dell'Avviso ( All 1 di parte convenuta pagg 31-32). E così pure predisponendo e sottoscrivendo la necessaria dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà quale All 4 alla domanda di ammissione al contributo la ricorrente aveva dichiarato di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nell'Avviso pubblico-Bando di cui al Decreto dirigenziale n°56, ivi dunque compreso l'Allegato B contenente l'elenco dei Comuni per i quali si poteva beneficiare del finanziamento a fondo perduto. Ma soprattutto, è la stessa ricorrente a fornire prova documentale specifica a riguardo con la dichiarazione sostitutiva di certificazione da essa stessa sottoscritta e datata 29.11.2022 (All.n.
4-5 di parte convenuta) trasmessa sia alla
Regione Marche che alla quale memoria nel procedimento amministrativo che CP_4
la Regione aveva aperto per dichiarare l'Ing. decaduta dal finanziamento che aveva Pt_1
5 ricevuto, nella quale ammette sostanzialmente che a marzo 2021 era a conoscenza di quali fossero i Comuni per i quali si poteva beneficiare del finanziamento regionale, tanto che precisa che proprio per ottemperare ai requisiti richiesti nel bando era andata ad aprire una sede a Macerata, cioè in uno dei Comuni indicati nell'Allegato B- “In data 10.03.2021, alla
luce della sopravvenuta esigenza di dover effettuare, nella propria abitazione, come sopra
indicata, lavori di riqualificazione sismica ed energetica accedendo all'incentivo fiscale di
cui al D.L. 34/2020 art. 119 e s.m.i. cosiddetto “Superbonus 110”. (Pratica edilizia
presentata nel Comune di competenza con CILAS prot. n. 4577 del 23.03.2022 di cui si allega
copia), contestualmente provvedeva : a) ad aprire una sede secondaria della propria attività
di ingegneria in Macerata (MC), via Cassiano da Fabriano n.6 al fine di ottemperare ai
requisiti del bando “Creazione di Impresa, Avviso Pubblico - POR Marche FSE 2014-2020
Asse 1 P. Inv.
8.i, Linee guida per il sostegno alla creazione di impresa nei comuni esclusi
dalle aree di crisi industriale complessa e nei Comuni ricadenti nella Strategia Parte_2
Nazionale Aree Interne (SNAI) e negli ITI URBANI” stipulando un comodato d'uso gratuito
con la Sig.ra (…)” , e così pure a pag 3 di tale dichiarazione sostitutiva Parte_3
palesa di conoscere l'Allegato B del bando quando afferma “Si precisa che il comodato d'uso
gratuito (stipulato in data 10.03.2021) relativo alla presenza della seconda sede di Macerata
(MC), via Cassiano da Fabriano n.6 esisteva già nel periodo di vigore del bando rispettando
così i requisiti di cui all'allegato B del suddetto bando”
Alla luce di tali evidenze documentali, da cui emerge che la ricorrente ha personalmente dichiarato e sottoscritto quanto richiesto per la partecipazione al bando in questione ed era espressamente a conoscenza dell'Allegato B, deve ritenersi che la decisione di spostare la sede legale/operativa del proprio studio professionale in un Comune non compreso nell'Allegato B- in quel di TO prima e di IA poi- sia stato un suo errore o comunque la conseguenza di un comportamento negligente riferibile alla sola ricorrente, che nonostante fosse a conoscenza dei Comuni dell'Allegato B del bando e consapevole della loro
6 rilevanza per il buon esito della domanda – tanto da aver aperto proprio a tal fine una sede secondaria dello studio in Macerata, come detto sopra- decideva tuttavia di spostare lo studio in un Comune non ricompreso. D'altra parte la presenza o meno del Comune prescelto nell'elenco di cui all'Allegato B del bando era certo un dato immediatamente rilevabile da chiunque e non implicante valutazioni tecniche proprie della convenuta.
Quanto poi alla eccepita simulazione del contratto di comodato in luogo del dissimulato contratto di locazione, deve rilevarsi che la pretesa della ricorrente è rimasta sfornita di prova. Infatti, per costante giurisprudenza : “In tema di prova della simulazione nei
rapporti tra le parti, se il negozio è stato redatto per iscritto vale la regola generale della
limitazione dell'ammissibilità delle prove testimoniali, onde la prova può essere data soltanto
in base a controdichiarazioni scritte” (Cass.civ.sez.III n°22126/2020) e tale principio vale anche per i contratti a forma libera ossia per quei contratti per i quali la forma scritta non è
prevista né ad substantiam né ad probationem (cfr.Cass.civ.sez.I n°13857/2016).
Nel caso di specie, a fronte del contratto di comodato stipulato in forma scritta ( doc. 4 di parte ricorrente), non v'è in atti prova della asserita simulazione del medesimo, mancando l'accordo dissimulato in forma scritta che il comodato concluso integrasse in realtà un contratto di locazione, in assenza del quale l'asserita simulazione non può ritenersi provata e la relativa domanda di parte ricorrente va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex DM
55/14, in base al valore di causa ed alla attività defensionale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
Rigetta il ricorso promosso dalla Ing. nei confronti della sig.ra Parte_1
, in proprio e quale legale rapp.te della Controparte_1 CP_4
Visto l'art.91 cpc,
7 Condanna l'Ing. al rimborso in favore della sig.ra e della Parte_1 Controparte_1
in solido tra loro, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro CP_4
3.397,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Macerata il 06/12/2025 .
Il giudice on.
Dott.ssa Barbara Silenzi
8