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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 20/11/2024, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
Proc. N.. 1174/2024 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Giulia SIMONI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1174/2024 promossa da:
nata a [...], il [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...] lett. 11 interno C.F._1 difesa, dall'Avv. Francesca CIPRIANI, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, Via Viareggio 10, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
Pec: vvocati.prato.it Email_1
Ricorrente E
, (C.F.: , nato a [...] Controparte_2 C.F._2
06.196 (PO) via Di Gabbiana n. 1-11, cittadinanza italiana, difeso e rappresentato dall'Avv. Eleonora FABRIZI, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Boville Ernica (Fr) via Rotabile snc, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione;
Fax: 0775/379154 Pec: Email_2
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero, tramite visto apposto il 27.6.2024. Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato 7 giugno 2024, proponeva Controparte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con
, celebrato in in data 13.03.1993, in Sora (FR), in regime di Controparte_2 comunione dei beni, trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune in atto n. 18, parte 2 serie A, anno 1993;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che in data 17.01.2023, mediante accordo concluso dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile di Prato, era intervenuta tra i coniugi la separazione consensuale:
- che i coniugi non si erano più riuniti ed erano stati superati i termini di cui all'art. 3 L.898/70, e il si era trasferito nel paese di origine, Monte CP_2
1 San Giovanni Campano, via Porrino Dogana, n 54, dove aveva trovato una stabile occupazione lavorativa come guardia giurata;
- che anche la svolgeva attività lavorativa remunerata ma non era a CP_1 conoscenza dei redditi percepiti dal resistente. Sulla scorta di tali deduzioni adiva questo Tribunale per ottenere lo scioglimento del matrimonio con il favore delle spese processuali. Instaurato il contraddittorio, si costituiva non opponendosi Controparte_2 alla richiesta di scioglimento del matrimonio. Nel corso del procedimento le parti pervenivano ad un accordo le condizioni di e, all'udienza del 16 ottobre 2024, si riportavano alle condizioni concordate, richiamando quanto stabilito, nulla opponendo il Pubblico Ministero, rinunciando ai termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
“
”
Rileva il Tribunale che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data della formalizzazione dell'accordo di separazione e che non è stata sollevata eccezione della interruzione di tale stato. In esito alle conclusioni delle parti, appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale. La domanda congiunta dei coniugi, nei termini prospettati, indica compiutamente gli accordi tra i coniugi e, ad avviso del Collegio, le condizioni relative possono ritenersi conformi ad equità. In definitiva, in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento di divorzio il Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale e, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, richiama la condizioni concordate, dichiarando integralmente compensate le spese del procedimento.
2
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra CP_1
e , celebrato in in data 13.03.1993, in Sora (FR), in
[...] Controparte_2
i ni, trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune in atto n. 18, parte 2 serie A, anno 1993; Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune indicato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2024 su relazione del dott. Michele Sirgiovanni.
Il Presidente rel est. Dott. Michele Sirgiovanni
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Giulia SIMONI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1174/2024 promossa da:
nata a [...], il [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...] lett. 11 interno C.F._1 difesa, dall'Avv. Francesca CIPRIANI, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, Via Viareggio 10, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
Pec: vvocati.prato.it Email_1
Ricorrente E
, (C.F.: , nato a [...] Controparte_2 C.F._2
06.196 (PO) via Di Gabbiana n. 1-11, cittadinanza italiana, difeso e rappresentato dall'Avv. Eleonora FABRIZI, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Boville Ernica (Fr) via Rotabile snc, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione;
Fax: 0775/379154 Pec: Email_2
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero, tramite visto apposto il 27.6.2024. Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato 7 giugno 2024, proponeva Controparte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con
, celebrato in in data 13.03.1993, in Sora (FR), in regime di Controparte_2 comunione dei beni, trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune in atto n. 18, parte 2 serie A, anno 1993;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che in data 17.01.2023, mediante accordo concluso dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile di Prato, era intervenuta tra i coniugi la separazione consensuale:
- che i coniugi non si erano più riuniti ed erano stati superati i termini di cui all'art. 3 L.898/70, e il si era trasferito nel paese di origine, Monte CP_2
1 San Giovanni Campano, via Porrino Dogana, n 54, dove aveva trovato una stabile occupazione lavorativa come guardia giurata;
- che anche la svolgeva attività lavorativa remunerata ma non era a CP_1 conoscenza dei redditi percepiti dal resistente. Sulla scorta di tali deduzioni adiva questo Tribunale per ottenere lo scioglimento del matrimonio con il favore delle spese processuali. Instaurato il contraddittorio, si costituiva non opponendosi Controparte_2 alla richiesta di scioglimento del matrimonio. Nel corso del procedimento le parti pervenivano ad un accordo le condizioni di e, all'udienza del 16 ottobre 2024, si riportavano alle condizioni concordate, richiamando quanto stabilito, nulla opponendo il Pubblico Ministero, rinunciando ai termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
“
”
Rileva il Tribunale che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data della formalizzazione dell'accordo di separazione e che non è stata sollevata eccezione della interruzione di tale stato. In esito alle conclusioni delle parti, appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale. La domanda congiunta dei coniugi, nei termini prospettati, indica compiutamente gli accordi tra i coniugi e, ad avviso del Collegio, le condizioni relative possono ritenersi conformi ad equità. In definitiva, in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento di divorzio il Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale e, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, richiama la condizioni concordate, dichiarando integralmente compensate le spese del procedimento.
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P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra CP_1
e , celebrato in in data 13.03.1993, in Sora (FR), in
[...] Controparte_2
i ni, trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune in atto n. 18, parte 2 serie A, anno 1993; Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune indicato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2024 su relazione del dott. Michele Sirgiovanni.
Il Presidente rel est. Dott. Michele Sirgiovanni
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