Articolo 2 della Legge 9 agosto 1967, n. 821
Articolo 1
Versione
10 ottobre 1967
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'art. 13.

Entrata in vigore il 10 ottobre 1967