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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 15/12/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2329/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2329/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. ALLOCCO MIRELLA;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(c.f. ), con l'avv. PRINZI NUNZIATINA RITA;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
Con memoria di conclusioni congiunte depositata in data 28/11/2025, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia il Tribunale Ill.mo pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle seguenti condizioni: CP_1
pagina 1 di 5 1) disporre l'affidamento condiviso dei due figli minori e con Persona_1 Persona_2 residenza e collocamento prevalente presso la madre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle decisioni di ordinaria amministrazione;
2) disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Lagnasco Via Roma 21, censita al NCEU del medesimo Comune al fg 14, part. 356, sub 3 cat. A/3, cl 01, 5,5 vani, € 144,87 e fg 14 part. 356, sub 4 cat. C/6, cl. 02, 16 mq, € 35,53, con tutti gli arredi ivi esistenti alla signora che Pt_1 vi vivrà con i figli, con la precisazione che il mutuo ipotecario che grava sul predetto immobile - di circa 700,00 euro mensili- sarà a carico al signor quale unico proprietario;
CP_1
3) dare atto che la sig.ra è attualmente occupata part-time al mattino come Parte_1 lavoratrice domestica. In caso di reperimento di altra e/o ulteriore occupazione lavorativa ne darà pronta comunicazione al sig. al quale comunicherà anche i propri orari e/o CP_1 eventuali turni. I signori e si comunicheranno CP_1 Parte_1 vicendevolmente il primo giorno di ogni mese i propri orari/turni di lavoro;
4) disporre che il padre, salvi più ampi e diversi accordi fra i genitori e tenuto conto della volontà e degli impegni scolastici ed extra scolastici dei figli e compatibilmente con i propri turni di lavoro da comunicarsi come sopra, possa vedere e tenere con sé i figli come segue:
A) due giorni a settimana, uno con pernottamento ed uno senza pernottamento. Il giorno con pernottamento coinciderà con la giornata di riposo lavorativo del padre e quello senza pernottamento con la giornata in cui il padre è impegnato nel turno del mattino;
B) due weekend al mese, uno quando il giorno di riposo del sig. cade di sabato, in CP_1 questo weekend il padre andrà a prendere i figli il venerdì all'uscita di scuola e li terrà con sé sino alla domenica pomeriggio;
l'altro quando il sig. è impegnato nel turno di sabato CP_1 che va dalle 6,00 alle 12,00, in questo weekend, il padre prenderà i figli a conclusione del proprio turno (alle ore 12 del sabato) e li riporterà dalla madre alle ore 18,00, poi li prenderà alle ore 11,00 della domenica fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola;
C) i figli trascorrano metà delle vacanze natalizie e pasquali con ciascuno dei genitori e precisamente dall'inizio delle vacanze natalizie alla sera del 30 dicembre e dalla sera del 30 dicembre alla ripresa delle lezioni, nonché dall'inizio delle vacanze pasquali alla sera del giorno di Pasqua e dalla sera del giorno di Pasqua fino alla ripresa delle lezioni, con l'alternanza dei periodi in modo che negli anni dispari trascorrano la prima parte delle vacanze con la mamma e la seconda parte col papà e viceversa negli anni pari. Si precisa che per il corrente anno i genitori si sono già accordati come segue: il padre terrà con sé i minori per il Natale, mentre la madre terrà con sé i figli ed dal 27/12 al 05/01; Per_1 Per_2
D) ciascuno dei genitori trascorra con i figli, almeno tre settimane -anche non consecutive- delle vacanze estive nell'esatto periodo da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
pagina 2 di 5 5) disporre il versamento da parte del padre e a favore alla madre della somma mensile di € 300,00 per il mantenimento ordinario dei figli (pari ad € 150,00 per ciascun figlio) da versarsi entro il giorno 23 di ciascun mese e con decorrenza da dicembre 2025, con rivalutazione annuale Istat;
6) disporre la ripartizione al 50% delle spese straordinarie per i figli secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa di Torino sulle spese per i figli in materia di separazione e divorzio, che le parti dichiarano di conoscere ed approvare, con la precisazione che eventuali spese per la baby-sitter saranno ripartite al 50% fra i genitori, senza necessità di preventivo accordo, in caso di impegni lavorativi dei genitori nei tempi di rispettiva pertoccanza e quando i genitori debbano recarsi presso le loro terre di origine quali la Campania e la Sicilia. Nei predetti casi non occorrerà più alcun preventivo accordo tra i genitori e la spesa (documentata) verrà ripartita tra loro nella misura del 50% ciascuno;
7) disporre che, con decorrenza dicembre 2025, l'AUU sarà percepito per l'intero dalla sig.ra
e il sig. si impegna a collaborare e fornire la documentazione eventualmente Pt_1 CP_1 richiesta dall'Inps, per consentire alla predetta di beneficiare del citato sostegno economico;
8) dare atto che il sig. verserà alla sig.ra entro il 30/11/2025 la somma CP_1 Pt_1 complessiva di € 1.214,00, a stralcio e definizione degli arretrati dovuti a titolo di mantenimento ordinario e straordinario nonché a titolo di spese straordinarie per i figli;
9) dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che, salvo quanto qui pattuito e riconosciuto, non hanno null'altro a pretendere reciprocamente, avendo così definito ogni questione, sia relativa al mantenimento -ordinario e straordinario- dei figli che al mantenimento della moglie;
10) dare atto che ciascuno dei coniugi provvederà a retribuire il proprio legale, con espressa rinuncia alla solidarietà professionale da parte dei difensori”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato in data 28/10/2024 , Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio concordatario con in data CP_1
23/08/2008, nel Comune di Sanza (SA) regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 7, parte II, Serie A dell'anno 2008 e dalla cui unione nascevano i figli Per_1 nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], esponeva che Per_2 la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile.
Chiedeva, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi prevedendo l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso di lei;
l'assegnazione della casa coniugale sita in Lagnasco, Via Roma n. 21; il versamento a carico del marito di un assegno di mantenimento in favore dei minori di € 500,00 (250,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie e in suo favore di € 150,00 mensili nonché il pagamento delle spese di lite.
pagina 3 di 5 Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c. depositata in data 31/12/2024, si costituiva in giudizio che, condivisa l'intollerabilità del rapporto matrimoniale, CP_1 chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi e il parziale rigetto delle domande di controparte. Il convenuto, infatti, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi prevedendo l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione paritetica presso entrambi i genitori e conseguente mantenimento diretto in favore dei minori secondo i tempi di permanenza CP_ degli stessi con ciascun genitore oltre al versamento a del 50% delle spese straordinarie;
interamente da lui percepito e l'assegnazione della casa coniugale sita in Lagnasco, Via Roma n.
21 alla Sig.ra opponendosi alla richiesta di mantenimento del coniuge. Pt_1
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 05/02/2025 i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione. Il Giudice, evidenziata alle parti la possibilità di addivenire ad una conciliazione sugli aspetti economici, formulava proposta conciliativa e rinviava all'udienza del 25/02/2025 per l'audizione della figlia minore Persona_1
Escussa la minore, con ordinanza resa fuori udienza in data 21/03/2025, il Giudice relatore adottava i provvedimenti di cui all'art. 473 bis 22 c.p.c., rigettava le prove orali dedotta dalle parti e invitava formalmente le parti a valutare l'opportunità di definire consensualmente la procedura alle condizioni di cui al provvedimento stesso.
All'udienza del 18/06/2025 il Giudice - preso atto della mancata conciliazione delle parti - si riservava;
con separata ordinanza emessa in data 26/06/2025, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, fissava udienza figurata di rimessione della causa in decisione al 28/01/2026 assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis.28
c.p.c.
Con provvedimento del 18/08/2025, richiamata la variazione tabellare n. 8 del 01/10/2024, la causa veniva assegnata alla sottoscritta.
Nelle more, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione - come da memoria di conclusioni congiunte depositata in data 28/11/2025 - e, pertanto, il Giudice relatore revocava l'udienza cartolare fissata per il 28/01/2026 e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto nulla opponendo alle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti in data
28/1172025 e provvede in conformità.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
04/06/1978 a Sanza (SA), e , nato il [...] ad [...], CP_1 che hanno contratto matrimonio concordatario il 23/08/2008, nel Comune di Sanza (SA) regolarmente trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 7, parte II, Serie
A dell'anno 2008;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni congiunte da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 11/12/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2329/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. ALLOCCO MIRELLA;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(c.f. ), con l'avv. PRINZI NUNZIATINA RITA;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
Con memoria di conclusioni congiunte depositata in data 28/11/2025, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia il Tribunale Ill.mo pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle seguenti condizioni: CP_1
pagina 1 di 5 1) disporre l'affidamento condiviso dei due figli minori e con Persona_1 Persona_2 residenza e collocamento prevalente presso la madre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle decisioni di ordinaria amministrazione;
2) disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Lagnasco Via Roma 21, censita al NCEU del medesimo Comune al fg 14, part. 356, sub 3 cat. A/3, cl 01, 5,5 vani, € 144,87 e fg 14 part. 356, sub 4 cat. C/6, cl. 02, 16 mq, € 35,53, con tutti gli arredi ivi esistenti alla signora che Pt_1 vi vivrà con i figli, con la precisazione che il mutuo ipotecario che grava sul predetto immobile - di circa 700,00 euro mensili- sarà a carico al signor quale unico proprietario;
CP_1
3) dare atto che la sig.ra è attualmente occupata part-time al mattino come Parte_1 lavoratrice domestica. In caso di reperimento di altra e/o ulteriore occupazione lavorativa ne darà pronta comunicazione al sig. al quale comunicherà anche i propri orari e/o CP_1 eventuali turni. I signori e si comunicheranno CP_1 Parte_1 vicendevolmente il primo giorno di ogni mese i propri orari/turni di lavoro;
4) disporre che il padre, salvi più ampi e diversi accordi fra i genitori e tenuto conto della volontà e degli impegni scolastici ed extra scolastici dei figli e compatibilmente con i propri turni di lavoro da comunicarsi come sopra, possa vedere e tenere con sé i figli come segue:
A) due giorni a settimana, uno con pernottamento ed uno senza pernottamento. Il giorno con pernottamento coinciderà con la giornata di riposo lavorativo del padre e quello senza pernottamento con la giornata in cui il padre è impegnato nel turno del mattino;
B) due weekend al mese, uno quando il giorno di riposo del sig. cade di sabato, in CP_1 questo weekend il padre andrà a prendere i figli il venerdì all'uscita di scuola e li terrà con sé sino alla domenica pomeriggio;
l'altro quando il sig. è impegnato nel turno di sabato CP_1 che va dalle 6,00 alle 12,00, in questo weekend, il padre prenderà i figli a conclusione del proprio turno (alle ore 12 del sabato) e li riporterà dalla madre alle ore 18,00, poi li prenderà alle ore 11,00 della domenica fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola;
C) i figli trascorrano metà delle vacanze natalizie e pasquali con ciascuno dei genitori e precisamente dall'inizio delle vacanze natalizie alla sera del 30 dicembre e dalla sera del 30 dicembre alla ripresa delle lezioni, nonché dall'inizio delle vacanze pasquali alla sera del giorno di Pasqua e dalla sera del giorno di Pasqua fino alla ripresa delle lezioni, con l'alternanza dei periodi in modo che negli anni dispari trascorrano la prima parte delle vacanze con la mamma e la seconda parte col papà e viceversa negli anni pari. Si precisa che per il corrente anno i genitori si sono già accordati come segue: il padre terrà con sé i minori per il Natale, mentre la madre terrà con sé i figli ed dal 27/12 al 05/01; Per_1 Per_2
D) ciascuno dei genitori trascorra con i figli, almeno tre settimane -anche non consecutive- delle vacanze estive nell'esatto periodo da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
pagina 2 di 5 5) disporre il versamento da parte del padre e a favore alla madre della somma mensile di € 300,00 per il mantenimento ordinario dei figli (pari ad € 150,00 per ciascun figlio) da versarsi entro il giorno 23 di ciascun mese e con decorrenza da dicembre 2025, con rivalutazione annuale Istat;
6) disporre la ripartizione al 50% delle spese straordinarie per i figli secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa di Torino sulle spese per i figli in materia di separazione e divorzio, che le parti dichiarano di conoscere ed approvare, con la precisazione che eventuali spese per la baby-sitter saranno ripartite al 50% fra i genitori, senza necessità di preventivo accordo, in caso di impegni lavorativi dei genitori nei tempi di rispettiva pertoccanza e quando i genitori debbano recarsi presso le loro terre di origine quali la Campania e la Sicilia. Nei predetti casi non occorrerà più alcun preventivo accordo tra i genitori e la spesa (documentata) verrà ripartita tra loro nella misura del 50% ciascuno;
7) disporre che, con decorrenza dicembre 2025, l'AUU sarà percepito per l'intero dalla sig.ra
e il sig. si impegna a collaborare e fornire la documentazione eventualmente Pt_1 CP_1 richiesta dall'Inps, per consentire alla predetta di beneficiare del citato sostegno economico;
8) dare atto che il sig. verserà alla sig.ra entro il 30/11/2025 la somma CP_1 Pt_1 complessiva di € 1.214,00, a stralcio e definizione degli arretrati dovuti a titolo di mantenimento ordinario e straordinario nonché a titolo di spese straordinarie per i figli;
9) dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che, salvo quanto qui pattuito e riconosciuto, non hanno null'altro a pretendere reciprocamente, avendo così definito ogni questione, sia relativa al mantenimento -ordinario e straordinario- dei figli che al mantenimento della moglie;
10) dare atto che ciascuno dei coniugi provvederà a retribuire il proprio legale, con espressa rinuncia alla solidarietà professionale da parte dei difensori”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato in data 28/10/2024 , Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio concordatario con in data CP_1
23/08/2008, nel Comune di Sanza (SA) regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 7, parte II, Serie A dell'anno 2008 e dalla cui unione nascevano i figli Per_1 nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], esponeva che Per_2 la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile.
Chiedeva, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi prevedendo l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso di lei;
l'assegnazione della casa coniugale sita in Lagnasco, Via Roma n. 21; il versamento a carico del marito di un assegno di mantenimento in favore dei minori di € 500,00 (250,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie e in suo favore di € 150,00 mensili nonché il pagamento delle spese di lite.
pagina 3 di 5 Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c. depositata in data 31/12/2024, si costituiva in giudizio che, condivisa l'intollerabilità del rapporto matrimoniale, CP_1 chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi e il parziale rigetto delle domande di controparte. Il convenuto, infatti, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi prevedendo l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione paritetica presso entrambi i genitori e conseguente mantenimento diretto in favore dei minori secondo i tempi di permanenza CP_ degli stessi con ciascun genitore oltre al versamento a del 50% delle spese straordinarie;
interamente da lui percepito e l'assegnazione della casa coniugale sita in Lagnasco, Via Roma n.
21 alla Sig.ra opponendosi alla richiesta di mantenimento del coniuge. Pt_1
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 05/02/2025 i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione. Il Giudice, evidenziata alle parti la possibilità di addivenire ad una conciliazione sugli aspetti economici, formulava proposta conciliativa e rinviava all'udienza del 25/02/2025 per l'audizione della figlia minore Persona_1
Escussa la minore, con ordinanza resa fuori udienza in data 21/03/2025, il Giudice relatore adottava i provvedimenti di cui all'art. 473 bis 22 c.p.c., rigettava le prove orali dedotta dalle parti e invitava formalmente le parti a valutare l'opportunità di definire consensualmente la procedura alle condizioni di cui al provvedimento stesso.
All'udienza del 18/06/2025 il Giudice - preso atto della mancata conciliazione delle parti - si riservava;
con separata ordinanza emessa in data 26/06/2025, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, fissava udienza figurata di rimessione della causa in decisione al 28/01/2026 assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis.28
c.p.c.
Con provvedimento del 18/08/2025, richiamata la variazione tabellare n. 8 del 01/10/2024, la causa veniva assegnata alla sottoscritta.
Nelle more, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione - come da memoria di conclusioni congiunte depositata in data 28/11/2025 - e, pertanto, il Giudice relatore revocava l'udienza cartolare fissata per il 28/01/2026 e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto nulla opponendo alle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti in data
28/1172025 e provvede in conformità.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
04/06/1978 a Sanza (SA), e , nato il [...] ad [...], CP_1 che hanno contratto matrimonio concordatario il 23/08/2008, nel Comune di Sanza (SA) regolarmente trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 7, parte II, Serie
A dell'anno 2008;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni congiunte da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 11/12/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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