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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Vincenza Totaro Presidente
2. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel.
3. dr. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10/03/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2229/2024 r.g. sez. lav., vertente tra
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MOSCATIELLO BRUNO e Parte_1
MOSCATIELLO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in CASAGIOVE Via Liguria
Parco Merola, 26
Appellante
e
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall' Avv.to GIOVANNETTI ERIKA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ULPIANO 29
Appellato nonchè
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv VERRENGIA IDA, elettivamente CP_2
domiciliata in CASERTA VIA ARENA
Appellato
e
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall' Avv.to FERRANTE MARIALUIGIA, CP_3
elettivamente domiciliata in NAPOLI VIA NUOVA POGGIOREALE
Appellato
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 02.08.2024, proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 1687/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 02.07.2024, non notificata, la quale, in accoglimento parziale della domanda, dichiarava prescritto il credito di cui alla sola cartella di pagamento n. 02820170008799665000 e, compensate le spese di lite nella misura di un quarto, condannava esso ricorrente al pagamento della restante parte,
CP_ liquidata in € 2.000,00 in favore dell' ed in € 1.670,00 in favore dell' Controparte_1
.
[...]
Il giudizio era stato instaurato avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2023 90082696
51/000 notificata dall' in data 12.09.2023, relativa ai seguenti Controparte_1
atti aventi ad oggetto debiti di natura previdenziale: 1) cartelle di pagamento n.
02820170008799665000, n. 02820170027073862000 e n. 02820190000348961000, aventi ad oggetto premi 2) avvisi di addebito n. 32820170001133022000, n. CP_3
32820180000659109000, n. 32820180004731087000, n. 32820190000870964000, n.
32820190004784042000, n. 32820210000667744000 e n. 32820220000721608000, tutti CP_ emessi dall'
La sentenza di primo grado veniva censurata: 1) nella parte in cui il Giudice di prime cure, pur rilevando la mancata notifica delle cartelle n. 02820170027073862000, n.
02820190000348961000 e degli avvisi di addebito n. 328 2018 00047310 87 000, n. 328 2018
00006591 09 000, reputava non prescritti i crediti ivi azionati per la presenza di successivi atti interruttivi, che dovevano, invece ad avviso dell'appellante, ritenersi nulli in assenza della notifica degli atti presupposti;
2) per omessa pronuncia sulle eccezioni di nullità delle notifiche CP_ dei restanti avvisi di addebito emessi dall'
Per tali ragioni il chiedeva riformarsi la sentenza gravata con accoglimento della Parte_1
domanda principale;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. CP_ Si costituivano le parti appellate, , ed le quali Controparte_1 CP_3 deducevano l'infondatezza dell'avverso gravame chiedendone il rigetto con vittoria di spese di lite.
La causa, trattata con modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, veniva decisa come da dispositivo in atti.
***
L'appello è infondato per i motivi che di seguito si espongono.
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante sostiene che la nullità della notifica delle cartelle n. 02820170027073862000 e n. 02820190000348961000 e degli avvisi di addebito n. 328 2018
2 00047310 87 000 e n. 328 2018 00006591 09 000, costituisca un vizio del procedimento notificatorio determinante un'invalidità derivata delle successive intimazioni di pagamento;
da ciò desume sia intervenuta la prescrizione della pretesa creditoria di cui ai predetti titoli esecutivi.
Occorre rammentare che i suddetti atti avevano ad oggetto crediti di natura previdenziale vantati CP_ dall' e dell' relativi alle annualità 2017 e 2018. CP_3
Il Giudice di prime cure, pur rilevando la mancata notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito sopra indicati, evidenziava che i medesimi crediti erano poi stati reclamati con successiva intimazione di pagamento n. 028 2021 90055346 77/000, regolarmente notificata dall' , in data 31.01.2022; in virtù di tale notifica, il Tribunale Controparte_1
rigettava l'eccezione di prescrizione ritenendo che la stessa avesse prodotto l'effetto interruttivo.
Il motivo di gravame contesta proprio tale ultima statuizione, rilevando che l'accertata nullità della notifica dell'atto prodromico investiva l'intero procedimento notificatorio, provocando la nullità derivata anche della successiva intimazione di pagamento tale da renderla inidonea a produrre l'effetto interruttivo.
1.2. Orbene, la doglianza non può essere accolta.
Infatti, il motivo di censura proposto va ricondotto nell'alveo dei vizi suscettibili di esser fatti valere mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporsi nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Com'è noto, nell'ambito di una procedura di riscossione coattiva eseguita per il recupero di contributi o premi dovuti agli enti previdenziali, il D. Lgs. 46 del 1999 delinea le opposizioni esperibili, facendo espressamente salvo, all'art. 29, comma 2, la possibilità di proporre le opposizioni esecutive, sancendo espressamente che “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
L'opposizione agli atti esecutivi attiene alla regolarità formale del procedimento di riscossione e pertanto, come ritenuto da costante giurisprudenza “deve essere proposta in un termine perentorio stabilito dall'art. 617 c.p.c., il cui rispetto deve essere controllato pregiudizialmente
d'ufficio, anche in sede di legittimità” (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass.
n. 8765 del 1997).
Orbene, nella fattispecie in esame, il profilo censurato dall'appellante integra la fattispecie di cui all'art. 617 c.p.c., avendo questi contestato la nullità della notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento, assunto quale primo atto attraverso il quale egli veniva a conoscenza della pretesa creditoria.
3 Come da costante giurisprudenza, qualora venga eccepita la mancata notifica degli atti presupposti (dunque come nel caso di specie della cartella di pagamento e l'avviso di addebito) si verifica in tali casi uno slittamento delle garanzie impugnatorie, potendo la parte recuperare il momento di garanzia attraverso l'impugnazione del primo atto idoneo ad esercitare il suo diritto di difesa, ma nel rispetto dei termini perentori di impugnazione.
1.3. Posto ciò, nel caso in esame, l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data 12.09.2023 e rispetto a tale termine occorreva verificare la tempestività dell'opposizione in funzione recuperatoria, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (in tal senso vedi, Cassazione civile sez. VI, Sentenza n. 24506 del
30/11/2016).
Dunque, ne consegue che essendo stata l'opposizione proposta con ricorso depositato solo entro il quarantesimo giorno e non anche entro il ventesimo giorno – come ricostruisce opportunamente il Giudice di prime cure - l'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., era ormai preclusa essendo trascorso il termine di cui all'art. 617 cod. proc. civ. decorrente dalla notifica della intimazione di pagamento.
1.4. Pertanto, il vizio della notifica della cartella e/o in generale dell'atto prodromico all'intimazione, poteva rilevare solo ai fini dell'opposizione per motivi di merito;
in particolare, come causa di inidoneità del titolo esecutivo ad interrompere la prescrizione. Tuttavia, nel caso in esame, come rilevato correttamente dal Giudice di prime cure, la prescrizione era stata interrotta dalla notifica degli atti successivi intervenuti entro il quinquennio dalla scadenza del termine di versamento dei contributi.
Tra l'altro, deve aggiungersi che, in realtà, il primo atto con il quale l'appellante avrebbe potuto recuperare il mezzo di difesa – ed eventualmente eccepire anche il difetto della notifica degli atti prodromici – era rappresentato proprio dall'atto interruttivo, ovvero dalla precedente intimazione di pagamento n. 028 2021 90055346 77/000, regolarmente notificata dall'
[...]
, in data 31.01.2022, con la quale l'appellante già veniva a conoscenza Controparte_1
della pretesa creditoria avanzata dalle controparti.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza di primo grado per omessa pronuncia in merito alle contestazioni formulate, con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 24.06.2024, avverso la documentazione prodotta dall'
[...]
CP_
e dall' attestante le notifiche degli avvisi di addebito. Controparte_1
Nello specifico, l'odierno appellante:
4 1) in ordine agli avvisi di addebito n. 328 2019 00008709 64 000 e n. 328 2022 00007216 08
CP_ 000, disconosceva le copie prodotte dall' e chiedeva l'esibizione degli originali;
inoltre, stante la presunta notifica, rispettivamente alla figlia ed alla madre del ricorrente, eccepiva l'assenza della comunicazione di avvenuta notifica ai fini del perfezionamento della stessa;
2) in ordine agli avvisi di addebito n. 328 2019 00047840 42 000 e n. 328 2021 00006677 44 000, eccepiva la nullità ex art. 160 c.p.c. della notifica per assoluta incertezza della persona a cui era stata eseguita;
3) in ordine all'avviso di addebito n. 328 2017 00011330 22 000 eccepiva l'illeggibilità della relata di notifica al punto da ritenere nulla la notifica;
inoltre, rilevava che erano state apportate delle modifiche al contenuto dell'avviso di cui disconosceva la conformità per evidente discrepanza rispetto ad un “format originale”.
2.1. Siffatte doglianze, riproposte dall'appellante, sono infondate.
Per quanto concerne i disconoscimenti delle copie delle relate di notifiche prodotte in giudizio, deve rilevarsi l'assoluta genericità degli stessi;
infatti, le eccezioni, così come formulate dall'appellante sono assolutamente inconsistenti ed inidonee a soddisfare i requisiti contenutistici che deve presentare il disconoscimento di documenti prodotti in copia.
Sul punto, secondo costante giurisprudenza: “in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (vedi Cassazione Civile, Sez. Tributaria, Sentenza n. 16557 del 20/06/2019); o ancora: “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (vedi, Cassazione Civile, Ordinanza n. 5477 del 16/02/2021).
2.2. Inoltre, deve rilevarsi che le suddette notifiche erano eseguite tutte mediante il servizio postale, per cui, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante non era necessaria la comunicazione di avvenuta notifica (cfr. in tal senso, tra le tante, Cass., Sez.
6-5 civ., n. 10037 del 10/04/2019; Cass., Sez.
6-5 civ., n. 29710 del 19/11/2018; Cass., Sez.
6-5 civ., n. 28872 del
12/11/2018; Cass., Sez. L, n. 19270 del 19/07/2018; Cass., Sez. 5, n. 8293 del 04/04/2018;
Cass., Sez.
6-5 civ., n. 12083 del 13/06/2016).
5 2.3. Parimenti infondate le contestazioni relative all'irritualità della notifica per assoluta incertezza del ricevente e per illeggibilità della relata di notifica, in quanto, ai fini della validità della notifica è sufficiente che questa sia stata eseguita presso il domicilio del destinatario, così com'è avvenuto nel caso in esame.
Sul punto, secondo costante giurisprudenza: “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla Legge n. 890 del 1982, articolo 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'articolo 160 c.p.c.”. (Vedi, Corte di Cassazione, Sentenza n. 924 del
20 gennaio 2016).
Come detto, nel caso in esame, tutte le notifiche contestate dall'appellante venivano eseguite presso il corretto indirizzo del , ovvero alla Via Giulio Tescione, 6 in Casagiove (CE). Parte_1
2.4. In ultimo, in merito alla notifica dell'avviso di addebito n. 328 2017 00011330 22 000 – unica eseguita mediante messo comunale - deve rilevarsi l'irrilevanza delle contestazioni formulate dall'appellante, tenuto conto che l'atto veniva notificato a mani proprie del destinatario con tanto di sottoscrizione della stessa da parte del , come risulta dalla Parte_1
relazione di notifica versata in atti.
Per i motivi esposti, assorbito ogni altro motivo di gravame, l'appello va rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dell' e dell' in quanto responsabili, ciascuna per le Controparte_1 CP_2
proprie competenze, dell'attività notificatoria (rispettivamente delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito) che ha rappresentato l'oggetto dei motivi di gravame proposti dall'appellante.
3.1. Nei confronti dell' , invece, mero litisconsorte necessario nel giudizio e non CP_3
interessato dai motivi di gravame, le spese di lite vengono integralmente compensate.
PQM
La Corte così decide:
-rigetta l'appello;
6 -condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado che liquida, in favore dell' e di CP_2
, in euro 2.900,00 oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come Controparte_1 per legge;
le compensa nei rapporti con l' . CP_3
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 10.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosa Del Prete Dott.ssa Vincenza Totaro
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