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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 31/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 647 2024 tra
Pt_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 31/01/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. MARINO in sostituzione dell'avv BARONE CARMINE e per l'avv. in sostituzione dell'avv. CHICHIARELLI STEFANO . Per la pratica CP_1 forense è presente la dott.ssa ( tess. 1964 del 5.9.2024) L'avv. Persona_1
CHICHIARELLI dichiara che la resistente non ha più interesse alla domanda formulata con l'ATP e chiede la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite. L'avv. MARINO, preso atto si rimette al Giudice per ogni decisione. Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza ex art. 281 sexties c.p.c. Il Giudice Onorario Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 647 2024 promossa da: ( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico con l'avv. Pt_1 P.IVA_1
BARONE CARMINE ( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._1
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._2
VERRAZZANO 11 67051 AVEZZANO con l'avv. CHICHIARELLI STEFANO
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.6.2024 l' presentava rituale opposizione alle Pt_1
conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi l'insussistenza dei requisiti sanitari in capo alla parte resistente per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (pensione di invalidità ex lege 118/71).
Ritualmente costituitosi in giudizio, la parte resistente chiedeva il rigetto del ricorso poiché infondato in diritto e in fatto.
All'odierna udienza parte resistente dichiarava di rinunciare alla domanda formulata con il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite ex art. 152 disp.att. c.p.c. L' si rimetteva al Giudice per ogni decisione. Pt_1
Attesa la rinuncia di parte resistente alla domanda originariamente formulata per l'accertamento del requisito sanitario per la pensione di invalidità L. 118/1971 deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite possono essere compensate ex art. 152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite ex art. 152 disp. .
- pone le spese delle C.T.U. a carico dell' . Pt_1
Avezzano, 31 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza