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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 29/11/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1288/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice dott. Giacomo Puricelli in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1288/2024 R.G. promossa da (c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Jessica Vedovato, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Tradate, via Giuseppe Garibaldi, 10, attrice, contro titolare della ditta individuale C-Construction di TO CP_1
CO, (c.f. , p. iva ), convenuto C.F._2 P.IVA_1 contumace, La parte costituita ha concluso come segue:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: Nel merito ed in via principale: Accertare, per i motivi esposti in narrativa, l'inadempimento contrattuale della società C-CONSTRUCTION DI TO COCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto dichiarare risolto il contratto d'appalto sottoscritto tra le parti. Sempre nel merito ed in via principale: Accertata e dichiarata la risoluzione del contratto d'appalto, per l'effetto: condannare la società C-CONSTRUCTION DI TO COCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione della somma di € 19.493,00=, per lavori non eseguiti;
pagina 1 di 9 condannare la società C-CONSTRUCTION DI TO COCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'odierna attrice, dell'importo di € 826,00 quale penale per la ritardata consegna;
condannare la società C-CONSTRUCTION DI TO COCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno patito in seguito all'inadempimento per tutti i motivi esposti in narrativa, pari ad € 6.111,00 ovvero alla maggiore o minor somma che verrà determinata in corso di causa;
condannare la società C-CONSTRUCTION DI TO COCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, all'ulteriore risarcimento del danno patito in seguito al dedotto inadempimento, ovverosia al maggior esborso sostenuto per la nomina di un nuovo tecnico ed il mancato ottenimento del rimborso assicurativo, pari ad € 22.440,00 ovvero alla maggiore o minor somma che verrà determinata in corso di causa. In via istruttoria si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che veniva nominato direttore dei lavori presso l'unità immobiliare sita in Venegono Inferiore (VA) alla via Alessandro Manzoni n. 71?
2) Vero che in data 30 ottobre 2024 effettuava un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi?
3) Vero che l'immobile presentava delle opere incompiute descritte nella relazione (doc. 10) che si rammostra? Si indicano a testi: Arch. con studio in PI RI (TO) alla via San Felice n. Testimone_1
76/18. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva se dovuta, cpa e spese generali come per legge”. Oggetto: risoluzione per inadempimento di contratto di appalto e risarcimento di danni. MOTIVI ha chiarito, con l'atto di citazione con cui ha introdotto Parte_1 questo processo, che sua madre, con contratto dell'11 Parte_2 luglio 2022, aveva incaricato titolare della ditta individuale CP_1
C-Construction di TO CO, della “ristrutturazione” di un immobile di sua proprietà sito in Venegono Inferiore, via Alessandro Manzoni, 71.
pagina 2 di 9 Il contratto prevedeva un corrispettivo a favore dell'appaltatore di 75.092 euro, oltre iva, corrispettivo sul quale doveva essere applicato il c.d. “sconto in fattura”, in base alla nota normativa sugli incentivi fiscali per interventi edilizi valida all'epoca, con la conseguenza che la somma di denaro che la committente avrebbe dovuto versare direttamente all'appaltatore era di 47.683 euro, oltre iva. I pagamenti a carico della committente erano stati previsti in questi termini: 4.768,30 euro, oltre iva al 10%, alla firma del contratto, 4.768,30 euro, oltre iva al 10%, ad inizio lavori, 9.536,60 euro, oltre iva al 10%, al momento dell'ordine dei serramenti, 9.536,60 euro, oltre iva al 10%, alla conclusione delle demolizioni, 9.536,60 euro, oltre iva al 10%, all'inizio dell'intonacatura, 4.768,30 euro, oltre iva al 10%, a fine rasatura, 4.768,30 euro, oltre iva al 10%, a fine lavori. Le parti si erano accordate per l'inizio dei lavori per l'8 agosto 2022 e per la loro conclusione per il 30 novembre 2022. Le parti hanno poi concluso, il 12 maggio 2023, un ulteriore accordo, con cui, dando atto che la Scia necessaria per l'esecuzione delle opere era stata presentata soltanto il 4 aprile 2023, hanno concordato che i lavori sarebbero iniziati il 22 maggio 2023 e che la conclusione degli stessi avrebbe dovuto avvenire entro il 31 luglio 2023. Con tale accordo le parti hanno anche stabilito una penale per il ritardo nella conclusione dei lavori a carico dell'appaltatore. È opportuno riportare la relativa clausola: “Per ogni mese di ritardo rispetto alla data di consegna non giustificato da cause di forza maggiore (calcolando in proporzione le frazioni di mese) si applicherà a carico dell'appaltatore una penale tra lo 0,3 e l'1 per mille sull'importo complessivo delle opere, senza superare il 10% dell'importo netto contrattuale”. è deceduta il 13 agosto 2023, lasciando unica erede la figlia Parte_2
Parte_1
L'attrice, sempre nell'atto di citazione, ha sottolineato che sono state saldate fatture emesse dall'appaltatore per complessivi 58.206,17 euro. ha inoltre allegato che CO non ha concluso i lavori che si era Parte_1 obbligato a compiere e che alcune delle somme che l'appaltatore ha ricevuto riguardavano opere che non ha completato. Le opere non eseguite riguardano l'adeguamento dell'impianto elettrico,
“intervento sanitari e arredo bagno”, “serramenti e infissi” e la pulizia finale. pagina 3 di 9 Il corrispettivo previsto nel capitolato dei lavori relativi all'appalto per le attività non eseguite era pari complessivamente, secondo la difesa di parte attrice, a 19.493 euro. L'attrice ha quindi chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte e la restituzione del suddetto importo. ha chiesto inoltre il riconoscimento a suo favore della penale per Parte_1 ritardata consegna prevista nel contratto di appalto per 826 euro, considerando rilevante a tal fine dieci mesi successivi alla data prevista per la conclusione dei lavori. L'attrice ha anche evidenziato che l'immobile nel quale sono stati eseguiti soltanto parzialmente i lavori di restauro doveva essere destinato a fornire alla sua famiglia (più precisamente, prima a e poi, dopo il decesso Parte_2 di quest'ultima, alla stessa odierna attrice) un reddito derivante dalla sua locazione. Ha pertanto chiesto la condanna della controparte anche al risarcimento della voce di danno consistente nel mancato guadagno per potenziali canoni di locazione dell'immobile pari a 500 euro mensili per dieci mesi. ha anche sottolineato di aver chiesto dei preventivi per il Parte_1 completamento dei lavori di restauro dell'immobile e che tali preventivi ammontano a 20.400 euro, oltre iva. L'attrice ha quindi sostenuto che CO doveva essere tenuto a corrisponderle anche la somma di 1.100 euro, valutata, sempre dall'attrice, come corrispondente alla differenza tra il maggior importo da pagare per il completamento dei lavori e la somma ottenuta da CO per le opere non eseguite (importo, quest'ultimo, che CO doveva in ogni caso restituire). Il convenuto non si è costituito ed è stato pertanto dichiarato contumace. L'attrice, con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter n. 1) c.p.c., ha chiarito di aver dovuto iniziare dei lavori per “mettere in sicurezza” l'immobile in esame e di aver sostenuto anche delle spese per complessivi 4.270 euro per compensi ad un tecnico che aveva dovuto presentare nuove pratiche presso gli uffici comunali e il catasto per il completamento del restauro. L'attrice ha quindi sostenuto che quella appena indicata era un'altra voce di danno che doveva esserle risarcita dal convenuto.
con la suddetta memoria, ha anche sottolineato che l'immobile Parte_1 sopra indicato era stato danneggiato da un incendio nel 2022. La madre dell'attrice aveva ottenuto un'indennità da una compagnia di assicurazione, pagina 4 di 9 con l'accordo che un ulteriore importo di 18.170 euro, sempre a titolo di indennità, le sarebbe stato pagato se l'immobile fosse stato ristrutturato entro un anno dal verificarsi del sinistro. Il mancato completamento del restauro nel termine previsto aveva quindi, secondo l'attrice, provocato anche questo danno, per il quale ha chiesto la condanna del convenuto. È stata disposta una c.t.u. per comprendere quali opere, tra quelle che il convenuto si era obbligato a compiere, non erano state eseguite, quali erano le ragioni dei ritardi e del mancato completamento di tali opere e quali erano i conseguenti danni subiti dalla parte attrice e gli interventi necessari per la conclusione dei lavori con i relativi costi. Il c.t.u. ha constatato, a seguito di un sopralluogo nell'immobile dell'attrice, che non erano state eseguite varie opere previste nel capitolato dell'appalto concluso dal convenuto. Più precisamente, mancavano i serramenti e i falsi telai, l'impianto elettrico non era completo, alcune “bocchette” dell'impianto di condizionamento non erano state posizionate in modo corretto, mancavano
“alcune assistenze edili”, non era stata eseguita l'imbiancatura, mancavano i sanitari e il “rinforzo del solaio” che era stato previsto non era stato eseguito a regola d'arte. Il c.t.u. ha anche sottolineato che le parti del contratto di appalto non avevano previsto in modo espresso lo spostamento della caldaia, ma che l'attuale collocazione della stessa non è “conforme” (evidentemente alla normativa di settore o comunque alle regole tecniche applicabili) e che erano stati predisposti i necessari accessori nel sottotetto. Il c.t.u. ha confermato che, in base alle fatture che ha esaminato, il convenuto aveva ricevuto, per i lavori nell'immobile in questione, la somma di 58.206,17 euro, superiore a quella che, in base al contratto, la committente avrebbe dovuto corrispondergli. Il c.t.u. ha anche chiarito che la committente aveva pagato al convenuto l'ulteriore somma di 4.620 euro, apparentemente corrisposta con un bonifico, e che per tale somma non era stata emessa una fattura. È necessario però constatare che il documento a cui ha fatto riferimento il c.t.u. per questa ulteriore spesa è soltanto una richiesta di bonifico. Si deve in ogni caso prendere atto del fatto che l'attrice non ha chiesto la restituzione di tale somma. Il c.t.u. ha quantificato i costi per il completamento del restauro e per eliminare i difetti di alcune opere eseguite dal convenuto. pagina 5 di 9 Tali costi, in base ai preventivi ottenuti dalla parte attrice e ai listini applicabili in questa vicenda, ammontano a 31.000 euro, iva compresa, oltre 3.000 euro per “assistenze tecniche” e 1.000 euro per la certificazione degli impianti. Si deve ora rilevare che la domanda diretta ad ottenere la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del convenuto è pienamente fondata. Infatti, il mancato completamento dei lavori è palesemente imputabile al convenuto, che non ha eseguito tutte le opere che si era obbligato a svolgere e ha lasciato l'immobile in questione in uno stato che non consentiva alla parte attrice di utilizzarlo in alcun modo, abbandonando il cantiere pur avendo ricevuto somme di denaro addirittura superiori a quanto concordato dalle parti. L'attrice, nell'atto di citazione, ha quantificato il danno per la necessità di completare le opere non eseguite in 19.493 euro, chiedendo in ogni caso la condanna nella misura che sarebbe risultata conforme a giustizia a seguito dell'istruttoria. L'attrice ha poi precisato le sue domande, con la memoria ai sensi dell'art. 171 ter n. 1 c.p.c., specificando che i danni per il mancato completamento dei lavori comprendeva ulteriori 4.270 euro, per le ragioni sopra riassunte. L'attrice ha anche chiesto la restituzione di quanto ricevuto dall'appaltatore in forza del contratto che deve essere dichiarato risolto per inadempimento e ha limitato tale domanda alla somma di 19.493 euro, pari al valore dei lavori non eseguiti. La domanda deve essere accolta nei termini indicati dall'attrice, considerato che la stessa appare comunque giustificata, con riferimento all'importo appena indicato, in base ai documenti contrattuali che sono stati prodotti. Il riconoscimento di somme alla parte attrice superiori a quanto espressamente chiesto per le restituzioni imposte dalla risoluzione del contratto (senza alcun riferimento ad un eventuale maggiore importo risultante dall'istruttoria) comporterebbe la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione. La voce di danno relativa alla maggior spesa per il completamento dei lavori che dovrà essere sostenuta dall'attrice deve essere riconosciuta a suo favore nella misura di 15.507 (35.000 – 19.493) euro, pienamente giustificata, alla luce di quanto accertato dal c.t.u. nel suo elaborato, dal quale risultano gli importi necessari per completare i lavori determinati in base ai listini applicabili in materia.
pagina 6 di 9 Deve inoltre essere riconosciuta a vantaggio dell'attrice la somma di 750,92 euro a titolo di penale per il ritardo, considerando i dieci mesi successivi alla data prevista per il completamento dei lavori valorizzati dalla stessa attrice. Si deve al riguardo rilevare che la giurisprudenza prevalente ammette il cumulo della richiesta della penale per il ritardo con quella relativa al risarcimento del danno per l'inadempimento definitivo, in caso di richiesta di risoluzione del contratto per tale inadempimento. Si consideri, sul punto, la seguente massima ormai tralatizia: “Il principio che l'art. 1383 del codice civile vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta a ottenere la penale per l'inadempimento, ma non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo e, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nel termine stabilito ovvero, cumulativamente, la penale per il ritardo e quella per l'inadempimento; ciò, fatta salva, nel caso di cumulo di penale per il ritardo e prestazione risarcitoria per l'inadempimento, la necessità di tenere conto, nella liquidazione di quest'ultima, dell'entità del danno ascrivibile al ritardo che sia stato già autonomamente considerato nella determinazione della penale, al fine di evitare un ingiusto sacrifico del debitore” (in questi termini, da ultimo, Cass. civ., sez. II, 10 giugno 2024, n. 16032). Appare inoltre ragionevole considerare valida la clausola penale sopra descritta, pur se tale clausola non determina in modo univoco la somma dovuta per il ritardo nell'adempimento. Infatti, la gravità del ritardo giustifica sicuramente la modesta somma richiesta. Si deve quindi ritenere che la clausola sopra descritta sia diretta a consentire al Tribunale una discrezionalità nella determinazione della somma dovuta dall'appaltatore in considerazione di tutte le circostanze della vicenda. Si deve, del resto, evidenziare che la Cassazione ha ritenuto legittima la clausola che concede ad una delle parti di graduare la penale tra un minimo ed un massimo (Cass. civ., Sez. I, 18 gennaio 2018, n. 1189). A fortiori, deve quindi essere ammessa la legittimità della clausola che consente tale graduazione al giudice. Deve essere respinta la richiesta dell'attrice diretta ad ottenere la condanna del convenuto anche per il danno conseguente alla mancata possibilità di conseguire canoni di locazione per l'immobile sopra descritto per dieci mesi, a causa del ritardo nel completamento dei lavori di restauro. pagina 7 di 9 Tale voce di danno non può infatti essere cumulata con la penale espressamente concordata dalle parti per il ritardo nell'esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore. Non può inoltre essere accolta la richiesta di condanna del convenuto per la voce di danno consistente nella mancata possibilità di ottenere la quota di indennità pari a 18.170 euro che la compagnia assicuratrice di Parte_2 avrebbe dovuto corrispondere a seguito dell'incendio che ha danneggiato l'immobile sopra descritto. L'incendio è infatti avvenuto il 2 gennaio 2022. La difesa dell'attrice ha prodotto un accordo relativo alla vertenza riguardante l'indennità per l'incendio del suddetto immobile firmato da il 28 giugno 2022. Parte_2
Tale accordo prevedeva il pagamento all'assicurata di 116.000 euro, dei quali 97.830 da corrispondere senza dilazione e 18.170 dopo il restauro dell'immobile, che doveva avvenire nel termine previsto nella polizza, ovvero entro dodici mesi dal sinistro. L'incendio, come detto, si era verificato il 2 gennaio 2022. Il restauro, per consentire il pagamento integrale dell'indennità assicurativa, doveva quindi avvenire entro il 2 gennaio 2023, data precedente all'accordo con cui e l'attuale convenuto avevano rideterminato la data di fine lavori Parte_2 per il cantiere relativo all'immobile che era stato danneggiato dal sinistro, dato che il titolo edilizio necessario per iniziare i lavori era stato ottenuto soltanto il 4 aprile 2023. aveva inoltre acconsentito di Parte_2 predeterminare il danno per il ritardo nell'esecuzione delle opere con la penale sopra descritta. La complessiva condotta dei contraenti porta pertanto ad escludere che l'odierno convenuto fosse tenuto a risarcire il danno relativo alla mancata possibilità di ottenere la suddetta quota di indennità assicurativa. Deve essere sottolineato che l'attrice non ha chiesto che la condanna del convenuto sia comprensiva anche degli interessi sulle somme per capitale sopra indicate e non ha chiesto alcuna rivalutazione monetaria degli importi in questione. Considerato l'esito del giudizio, il convenuto deve essere condannato a rifondere le spese di lite sostenute dall'attrice nella misura indicata nel dispositivo. Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande proposte, ogni diversa istanza, domanda od eccezione disattesa o assorbita, così provvede: accertato il grave inadempimento di C-Construction di TO CO relativo alle obbligazioni derivanti a suo carico dal contratto di appalto descritto in motivazione, dichiara risolto tale contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e condanna C-Construction di TO CO a restituire a
[...] la somma di 19.493 euro, compresa nel maggior importo ottenuto Parte_1 da C-Construction di TO CO in forza di tale contratto, e a pagare a l'ulteriore somma di 16.257,92 euro per il risarcimento Parte_1 dei danni causati alla stessa Parte_1
Condanna C-Construction di TO CO a rifondere a
[...] le spese di lite che la stessa ha sostenuto, liquidate in 545 euro per Parte_1 esborsi, 7.500 euro per compensi, oltre 15% sui compensi per spese generali ed accessori di legge. Pone definitivamente a carico di C-Construction di TO CO le spese della consulenza tecnica d'ufficio. Così deciso il 29 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice dott. Giacomo Puricelli in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1288/2024 R.G. promossa da (c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Jessica Vedovato, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Tradate, via Giuseppe Garibaldi, 10, attrice, contro titolare della ditta individuale C-Construction di TO CP_1
CO, (c.f. , p. iva ), convenuto C.F._2 P.IVA_1 contumace, La parte costituita ha concluso come segue:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: Nel merito ed in via principale: Accertare, per i motivi esposti in narrativa, l'inadempimento contrattuale della società C-CONSTRUCTION DI TO COCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto dichiarare risolto il contratto d'appalto sottoscritto tra le parti. Sempre nel merito ed in via principale: Accertata e dichiarata la risoluzione del contratto d'appalto, per l'effetto: condannare la società C-CONSTRUCTION DI TO COCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione della somma di € 19.493,00=, per lavori non eseguiti;
pagina 1 di 9 condannare la società C-CONSTRUCTION DI TO COCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'odierna attrice, dell'importo di € 826,00 quale penale per la ritardata consegna;
condannare la società C-CONSTRUCTION DI TO COCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno patito in seguito all'inadempimento per tutti i motivi esposti in narrativa, pari ad € 6.111,00 ovvero alla maggiore o minor somma che verrà determinata in corso di causa;
condannare la società C-CONSTRUCTION DI TO COCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, all'ulteriore risarcimento del danno patito in seguito al dedotto inadempimento, ovverosia al maggior esborso sostenuto per la nomina di un nuovo tecnico ed il mancato ottenimento del rimborso assicurativo, pari ad € 22.440,00 ovvero alla maggiore o minor somma che verrà determinata in corso di causa. In via istruttoria si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che veniva nominato direttore dei lavori presso l'unità immobiliare sita in Venegono Inferiore (VA) alla via Alessandro Manzoni n. 71?
2) Vero che in data 30 ottobre 2024 effettuava un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi?
3) Vero che l'immobile presentava delle opere incompiute descritte nella relazione (doc. 10) che si rammostra? Si indicano a testi: Arch. con studio in PI RI (TO) alla via San Felice n. Testimone_1
76/18. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva se dovuta, cpa e spese generali come per legge”. Oggetto: risoluzione per inadempimento di contratto di appalto e risarcimento di danni. MOTIVI ha chiarito, con l'atto di citazione con cui ha introdotto Parte_1 questo processo, che sua madre, con contratto dell'11 Parte_2 luglio 2022, aveva incaricato titolare della ditta individuale CP_1
C-Construction di TO CO, della “ristrutturazione” di un immobile di sua proprietà sito in Venegono Inferiore, via Alessandro Manzoni, 71.
pagina 2 di 9 Il contratto prevedeva un corrispettivo a favore dell'appaltatore di 75.092 euro, oltre iva, corrispettivo sul quale doveva essere applicato il c.d. “sconto in fattura”, in base alla nota normativa sugli incentivi fiscali per interventi edilizi valida all'epoca, con la conseguenza che la somma di denaro che la committente avrebbe dovuto versare direttamente all'appaltatore era di 47.683 euro, oltre iva. I pagamenti a carico della committente erano stati previsti in questi termini: 4.768,30 euro, oltre iva al 10%, alla firma del contratto, 4.768,30 euro, oltre iva al 10%, ad inizio lavori, 9.536,60 euro, oltre iva al 10%, al momento dell'ordine dei serramenti, 9.536,60 euro, oltre iva al 10%, alla conclusione delle demolizioni, 9.536,60 euro, oltre iva al 10%, all'inizio dell'intonacatura, 4.768,30 euro, oltre iva al 10%, a fine rasatura, 4.768,30 euro, oltre iva al 10%, a fine lavori. Le parti si erano accordate per l'inizio dei lavori per l'8 agosto 2022 e per la loro conclusione per il 30 novembre 2022. Le parti hanno poi concluso, il 12 maggio 2023, un ulteriore accordo, con cui, dando atto che la Scia necessaria per l'esecuzione delle opere era stata presentata soltanto il 4 aprile 2023, hanno concordato che i lavori sarebbero iniziati il 22 maggio 2023 e che la conclusione degli stessi avrebbe dovuto avvenire entro il 31 luglio 2023. Con tale accordo le parti hanno anche stabilito una penale per il ritardo nella conclusione dei lavori a carico dell'appaltatore. È opportuno riportare la relativa clausola: “Per ogni mese di ritardo rispetto alla data di consegna non giustificato da cause di forza maggiore (calcolando in proporzione le frazioni di mese) si applicherà a carico dell'appaltatore una penale tra lo 0,3 e l'1 per mille sull'importo complessivo delle opere, senza superare il 10% dell'importo netto contrattuale”. è deceduta il 13 agosto 2023, lasciando unica erede la figlia Parte_2
Parte_1
L'attrice, sempre nell'atto di citazione, ha sottolineato che sono state saldate fatture emesse dall'appaltatore per complessivi 58.206,17 euro. ha inoltre allegato che CO non ha concluso i lavori che si era Parte_1 obbligato a compiere e che alcune delle somme che l'appaltatore ha ricevuto riguardavano opere che non ha completato. Le opere non eseguite riguardano l'adeguamento dell'impianto elettrico,
“intervento sanitari e arredo bagno”, “serramenti e infissi” e la pulizia finale. pagina 3 di 9 Il corrispettivo previsto nel capitolato dei lavori relativi all'appalto per le attività non eseguite era pari complessivamente, secondo la difesa di parte attrice, a 19.493 euro. L'attrice ha quindi chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte e la restituzione del suddetto importo. ha chiesto inoltre il riconoscimento a suo favore della penale per Parte_1 ritardata consegna prevista nel contratto di appalto per 826 euro, considerando rilevante a tal fine dieci mesi successivi alla data prevista per la conclusione dei lavori. L'attrice ha anche evidenziato che l'immobile nel quale sono stati eseguiti soltanto parzialmente i lavori di restauro doveva essere destinato a fornire alla sua famiglia (più precisamente, prima a e poi, dopo il decesso Parte_2 di quest'ultima, alla stessa odierna attrice) un reddito derivante dalla sua locazione. Ha pertanto chiesto la condanna della controparte anche al risarcimento della voce di danno consistente nel mancato guadagno per potenziali canoni di locazione dell'immobile pari a 500 euro mensili per dieci mesi. ha anche sottolineato di aver chiesto dei preventivi per il Parte_1 completamento dei lavori di restauro dell'immobile e che tali preventivi ammontano a 20.400 euro, oltre iva. L'attrice ha quindi sostenuto che CO doveva essere tenuto a corrisponderle anche la somma di 1.100 euro, valutata, sempre dall'attrice, come corrispondente alla differenza tra il maggior importo da pagare per il completamento dei lavori e la somma ottenuta da CO per le opere non eseguite (importo, quest'ultimo, che CO doveva in ogni caso restituire). Il convenuto non si è costituito ed è stato pertanto dichiarato contumace. L'attrice, con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter n. 1) c.p.c., ha chiarito di aver dovuto iniziare dei lavori per “mettere in sicurezza” l'immobile in esame e di aver sostenuto anche delle spese per complessivi 4.270 euro per compensi ad un tecnico che aveva dovuto presentare nuove pratiche presso gli uffici comunali e il catasto per il completamento del restauro. L'attrice ha quindi sostenuto che quella appena indicata era un'altra voce di danno che doveva esserle risarcita dal convenuto.
con la suddetta memoria, ha anche sottolineato che l'immobile Parte_1 sopra indicato era stato danneggiato da un incendio nel 2022. La madre dell'attrice aveva ottenuto un'indennità da una compagnia di assicurazione, pagina 4 di 9 con l'accordo che un ulteriore importo di 18.170 euro, sempre a titolo di indennità, le sarebbe stato pagato se l'immobile fosse stato ristrutturato entro un anno dal verificarsi del sinistro. Il mancato completamento del restauro nel termine previsto aveva quindi, secondo l'attrice, provocato anche questo danno, per il quale ha chiesto la condanna del convenuto. È stata disposta una c.t.u. per comprendere quali opere, tra quelle che il convenuto si era obbligato a compiere, non erano state eseguite, quali erano le ragioni dei ritardi e del mancato completamento di tali opere e quali erano i conseguenti danni subiti dalla parte attrice e gli interventi necessari per la conclusione dei lavori con i relativi costi. Il c.t.u. ha constatato, a seguito di un sopralluogo nell'immobile dell'attrice, che non erano state eseguite varie opere previste nel capitolato dell'appalto concluso dal convenuto. Più precisamente, mancavano i serramenti e i falsi telai, l'impianto elettrico non era completo, alcune “bocchette” dell'impianto di condizionamento non erano state posizionate in modo corretto, mancavano
“alcune assistenze edili”, non era stata eseguita l'imbiancatura, mancavano i sanitari e il “rinforzo del solaio” che era stato previsto non era stato eseguito a regola d'arte. Il c.t.u. ha anche sottolineato che le parti del contratto di appalto non avevano previsto in modo espresso lo spostamento della caldaia, ma che l'attuale collocazione della stessa non è “conforme” (evidentemente alla normativa di settore o comunque alle regole tecniche applicabili) e che erano stati predisposti i necessari accessori nel sottotetto. Il c.t.u. ha confermato che, in base alle fatture che ha esaminato, il convenuto aveva ricevuto, per i lavori nell'immobile in questione, la somma di 58.206,17 euro, superiore a quella che, in base al contratto, la committente avrebbe dovuto corrispondergli. Il c.t.u. ha anche chiarito che la committente aveva pagato al convenuto l'ulteriore somma di 4.620 euro, apparentemente corrisposta con un bonifico, e che per tale somma non era stata emessa una fattura. È necessario però constatare che il documento a cui ha fatto riferimento il c.t.u. per questa ulteriore spesa è soltanto una richiesta di bonifico. Si deve in ogni caso prendere atto del fatto che l'attrice non ha chiesto la restituzione di tale somma. Il c.t.u. ha quantificato i costi per il completamento del restauro e per eliminare i difetti di alcune opere eseguite dal convenuto. pagina 5 di 9 Tali costi, in base ai preventivi ottenuti dalla parte attrice e ai listini applicabili in questa vicenda, ammontano a 31.000 euro, iva compresa, oltre 3.000 euro per “assistenze tecniche” e 1.000 euro per la certificazione degli impianti. Si deve ora rilevare che la domanda diretta ad ottenere la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del convenuto è pienamente fondata. Infatti, il mancato completamento dei lavori è palesemente imputabile al convenuto, che non ha eseguito tutte le opere che si era obbligato a svolgere e ha lasciato l'immobile in questione in uno stato che non consentiva alla parte attrice di utilizzarlo in alcun modo, abbandonando il cantiere pur avendo ricevuto somme di denaro addirittura superiori a quanto concordato dalle parti. L'attrice, nell'atto di citazione, ha quantificato il danno per la necessità di completare le opere non eseguite in 19.493 euro, chiedendo in ogni caso la condanna nella misura che sarebbe risultata conforme a giustizia a seguito dell'istruttoria. L'attrice ha poi precisato le sue domande, con la memoria ai sensi dell'art. 171 ter n. 1 c.p.c., specificando che i danni per il mancato completamento dei lavori comprendeva ulteriori 4.270 euro, per le ragioni sopra riassunte. L'attrice ha anche chiesto la restituzione di quanto ricevuto dall'appaltatore in forza del contratto che deve essere dichiarato risolto per inadempimento e ha limitato tale domanda alla somma di 19.493 euro, pari al valore dei lavori non eseguiti. La domanda deve essere accolta nei termini indicati dall'attrice, considerato che la stessa appare comunque giustificata, con riferimento all'importo appena indicato, in base ai documenti contrattuali che sono stati prodotti. Il riconoscimento di somme alla parte attrice superiori a quanto espressamente chiesto per le restituzioni imposte dalla risoluzione del contratto (senza alcun riferimento ad un eventuale maggiore importo risultante dall'istruttoria) comporterebbe la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione. La voce di danno relativa alla maggior spesa per il completamento dei lavori che dovrà essere sostenuta dall'attrice deve essere riconosciuta a suo favore nella misura di 15.507 (35.000 – 19.493) euro, pienamente giustificata, alla luce di quanto accertato dal c.t.u. nel suo elaborato, dal quale risultano gli importi necessari per completare i lavori determinati in base ai listini applicabili in materia.
pagina 6 di 9 Deve inoltre essere riconosciuta a vantaggio dell'attrice la somma di 750,92 euro a titolo di penale per il ritardo, considerando i dieci mesi successivi alla data prevista per il completamento dei lavori valorizzati dalla stessa attrice. Si deve al riguardo rilevare che la giurisprudenza prevalente ammette il cumulo della richiesta della penale per il ritardo con quella relativa al risarcimento del danno per l'inadempimento definitivo, in caso di richiesta di risoluzione del contratto per tale inadempimento. Si consideri, sul punto, la seguente massima ormai tralatizia: “Il principio che l'art. 1383 del codice civile vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta a ottenere la penale per l'inadempimento, ma non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo e, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nel termine stabilito ovvero, cumulativamente, la penale per il ritardo e quella per l'inadempimento; ciò, fatta salva, nel caso di cumulo di penale per il ritardo e prestazione risarcitoria per l'inadempimento, la necessità di tenere conto, nella liquidazione di quest'ultima, dell'entità del danno ascrivibile al ritardo che sia stato già autonomamente considerato nella determinazione della penale, al fine di evitare un ingiusto sacrifico del debitore” (in questi termini, da ultimo, Cass. civ., sez. II, 10 giugno 2024, n. 16032). Appare inoltre ragionevole considerare valida la clausola penale sopra descritta, pur se tale clausola non determina in modo univoco la somma dovuta per il ritardo nell'adempimento. Infatti, la gravità del ritardo giustifica sicuramente la modesta somma richiesta. Si deve quindi ritenere che la clausola sopra descritta sia diretta a consentire al Tribunale una discrezionalità nella determinazione della somma dovuta dall'appaltatore in considerazione di tutte le circostanze della vicenda. Si deve, del resto, evidenziare che la Cassazione ha ritenuto legittima la clausola che concede ad una delle parti di graduare la penale tra un minimo ed un massimo (Cass. civ., Sez. I, 18 gennaio 2018, n. 1189). A fortiori, deve quindi essere ammessa la legittimità della clausola che consente tale graduazione al giudice. Deve essere respinta la richiesta dell'attrice diretta ad ottenere la condanna del convenuto anche per il danno conseguente alla mancata possibilità di conseguire canoni di locazione per l'immobile sopra descritto per dieci mesi, a causa del ritardo nel completamento dei lavori di restauro. pagina 7 di 9 Tale voce di danno non può infatti essere cumulata con la penale espressamente concordata dalle parti per il ritardo nell'esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore. Non può inoltre essere accolta la richiesta di condanna del convenuto per la voce di danno consistente nella mancata possibilità di ottenere la quota di indennità pari a 18.170 euro che la compagnia assicuratrice di Parte_2 avrebbe dovuto corrispondere a seguito dell'incendio che ha danneggiato l'immobile sopra descritto. L'incendio è infatti avvenuto il 2 gennaio 2022. La difesa dell'attrice ha prodotto un accordo relativo alla vertenza riguardante l'indennità per l'incendio del suddetto immobile firmato da il 28 giugno 2022. Parte_2
Tale accordo prevedeva il pagamento all'assicurata di 116.000 euro, dei quali 97.830 da corrispondere senza dilazione e 18.170 dopo il restauro dell'immobile, che doveva avvenire nel termine previsto nella polizza, ovvero entro dodici mesi dal sinistro. L'incendio, come detto, si era verificato il 2 gennaio 2022. Il restauro, per consentire il pagamento integrale dell'indennità assicurativa, doveva quindi avvenire entro il 2 gennaio 2023, data precedente all'accordo con cui e l'attuale convenuto avevano rideterminato la data di fine lavori Parte_2 per il cantiere relativo all'immobile che era stato danneggiato dal sinistro, dato che il titolo edilizio necessario per iniziare i lavori era stato ottenuto soltanto il 4 aprile 2023. aveva inoltre acconsentito di Parte_2 predeterminare il danno per il ritardo nell'esecuzione delle opere con la penale sopra descritta. La complessiva condotta dei contraenti porta pertanto ad escludere che l'odierno convenuto fosse tenuto a risarcire il danno relativo alla mancata possibilità di ottenere la suddetta quota di indennità assicurativa. Deve essere sottolineato che l'attrice non ha chiesto che la condanna del convenuto sia comprensiva anche degli interessi sulle somme per capitale sopra indicate e non ha chiesto alcuna rivalutazione monetaria degli importi in questione. Considerato l'esito del giudizio, il convenuto deve essere condannato a rifondere le spese di lite sostenute dall'attrice nella misura indicata nel dispositivo. Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande proposte, ogni diversa istanza, domanda od eccezione disattesa o assorbita, così provvede: accertato il grave inadempimento di C-Construction di TO CO relativo alle obbligazioni derivanti a suo carico dal contratto di appalto descritto in motivazione, dichiara risolto tale contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e condanna C-Construction di TO CO a restituire a
[...] la somma di 19.493 euro, compresa nel maggior importo ottenuto Parte_1 da C-Construction di TO CO in forza di tale contratto, e a pagare a l'ulteriore somma di 16.257,92 euro per il risarcimento Parte_1 dei danni causati alla stessa Parte_1
Condanna C-Construction di TO CO a rifondere a
[...] le spese di lite che la stessa ha sostenuto, liquidate in 545 euro per Parte_1 esborsi, 7.500 euro per compensi, oltre 15% sui compensi per spese generali ed accessori di legge. Pone definitivamente a carico di C-Construction di TO CO le spese della consulenza tecnica d'ufficio. Così deciso il 29 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
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