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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 25/07/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1980/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1980/2025 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. BECCI BERNARDO per procura in Parte_1 calce/a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. ROSSETTI GIORGIO per procura in Controparte_1 calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
sulle CONCLUSIONI
precisate congiuntamente dalla ricorrente e dal resistente all'udienza dell'8 luglio 2025: “chiedono che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i sigg.ri
e ”. Parte_1 CP_1 pagina 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Serra de'
Conti in data 26.4.2008 con il signor deducendo che a decorrere dalla Controparte_1 comparizione dei coniugi dinanzi al giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale
(deciso con sentenza di questo Tribunale del 25.10.2023, passata in giudicato come da attestazione della cancelleria in data odierna) le parti non avrebbero più ripreso la convivenza.
Costituendosi in giudizio, il resistente non ha contestato tali circostanze (comunque desumibili anche dalla documentazione anagrafica prodotta), anzi confermando (v. la comparsa di costituzione a pag. 1) che effettivamente tra le parti non si è più ricostituita alcuna unione coniugale, e poi associandosi alla richiesta di pronuncia sullo status.
All'udienza di comparizione dei coniugi, gli stessi hanno concordato una modifica delle condizioni di separazione (relativa al mantenimento dei figli), e si sono riservati di valutare la possibilità di raggiungere un accordo anche in ordine alle condizioni di affidamento dei minori, condividendo l'opportunità di semplificare quanto previsto in sede di separazione.
Hanno pertanto chiesto la pronuncia sullo status e la prosecuzione del giudizio sulle altre domande.
2. Deve ritenersi adeguatamente comprovato che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita;
in presenza di una sentenza di separazione divenuta irrevocabile e decorso il tempo previsto dalla legge, sussistono quindi i presupposti per l'accoglimento della domanda previsti dall' art 3 n. 2 lett. b) L.01.12.1970 n. 898.
3. La causa dev'essere rimessa sul ruolo al fine di consentire la trattazione e l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte dalle parti.
4. La regolamentazione delle spese va rinviata al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Serra de' Conti in data 26/04/2008 da
e , trascritto nei Registri degli Atti di Parte_1 Controparte_1
Matrimonio del comune di Serra de' Conti, anno 2008, parte II, serie A, Ufficio 1, n. 3.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Serra de' Conti di procedere all'annotazione della presente sentenza.
DISPONE la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Spese al definitivo. pagina 2 Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 25/07/2025.
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1980/2025 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. BECCI BERNARDO per procura in Parte_1 calce/a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. ROSSETTI GIORGIO per procura in Controparte_1 calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
sulle CONCLUSIONI
precisate congiuntamente dalla ricorrente e dal resistente all'udienza dell'8 luglio 2025: “chiedono che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i sigg.ri
e ”. Parte_1 CP_1 pagina 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Serra de'
Conti in data 26.4.2008 con il signor deducendo che a decorrere dalla Controparte_1 comparizione dei coniugi dinanzi al giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale
(deciso con sentenza di questo Tribunale del 25.10.2023, passata in giudicato come da attestazione della cancelleria in data odierna) le parti non avrebbero più ripreso la convivenza.
Costituendosi in giudizio, il resistente non ha contestato tali circostanze (comunque desumibili anche dalla documentazione anagrafica prodotta), anzi confermando (v. la comparsa di costituzione a pag. 1) che effettivamente tra le parti non si è più ricostituita alcuna unione coniugale, e poi associandosi alla richiesta di pronuncia sullo status.
All'udienza di comparizione dei coniugi, gli stessi hanno concordato una modifica delle condizioni di separazione (relativa al mantenimento dei figli), e si sono riservati di valutare la possibilità di raggiungere un accordo anche in ordine alle condizioni di affidamento dei minori, condividendo l'opportunità di semplificare quanto previsto in sede di separazione.
Hanno pertanto chiesto la pronuncia sullo status e la prosecuzione del giudizio sulle altre domande.
2. Deve ritenersi adeguatamente comprovato che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita;
in presenza di una sentenza di separazione divenuta irrevocabile e decorso il tempo previsto dalla legge, sussistono quindi i presupposti per l'accoglimento della domanda previsti dall' art 3 n. 2 lett. b) L.01.12.1970 n. 898.
3. La causa dev'essere rimessa sul ruolo al fine di consentire la trattazione e l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte dalle parti.
4. La regolamentazione delle spese va rinviata al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Serra de' Conti in data 26/04/2008 da
e , trascritto nei Registri degli Atti di Parte_1 Controparte_1
Matrimonio del comune di Serra de' Conti, anno 2008, parte II, serie A, Ufficio 1, n. 3.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Serra de' Conti di procedere all'annotazione della presente sentenza.
DISPONE la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Spese al definitivo. pagina 2 Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 25/07/2025.
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 3