Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 31/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
in composizione monocratica, in persona della dott. Francesco Saverio Moscato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado, iscritta in data 17.09.2024 al n. 4858/2024 di
Ruolo Generale, vertente t r a
Avv. (C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
con studio legale a Trieste, via della Ginnastica, n. 24, in proprio
RICORRENTE
e
(C.F. in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste,
piazza Dalmazia n. 3.
RESISTENTE (contumace) avente ad oggetto: opposizione al decreto di liquidazione dei compensi
CONCLUSIONI
Per il professionista ricorrente-opponente:
(come da ricorso del 17.09.2024)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste, ogni contraria istanza disattesa e reietta,
NEL MERITO:
Riformare e dichiarare l'illegittimità del decreto impugnato e, conseguentemente,
1
709/2021 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, n.
261/2023 R.G.T. (già n. 777/2022 R.G.T.), n. 89/2023 R. Grat. Patr., anche la fase introduttiva e la fase istruttoria, ovvero, in subordine, previo accertamento e dichiarazione che veniva svolta anche la sola fase istruttoria, ovvero, in ulteriore subordine, previo accertamento e dichiarazione che veniva svolta anche la sola fase introduttiva,
liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, relativamente all'attività svolta dinanzi al Tribunale Monocratico come in narrativa:
- in via principale: il compenso ai valori medi e, pertanto, rideterminare la somma complessiva liquidata per compensi per tutte le fasi svolte (studio, introduttiva,
istruttoria e decisionale) in complessivi euro 3.592,00 (cioè euro 473,00 + 567,00 +
1.134,00 + 1.418,00), ridotti di 1/3 ex art. 106bis T.U. 115/2002 ad euro 2.394,66, oltre a spese generali 15%, IVA e CNAP come per legge;
- ovvero, in subordine: il compenso ai valori medi tabellari ridotti del 30% e,
pertanto, rideterminare la somma complessiva liquidata per compensi per tutte le fasi svolte (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) in complessivi euro
2.514,40 (cioè euro 331,10 + 396,90 + 793,80 + 992,60), ridotti di 1/3 ex art. 106bis T.U. 115/2002 ad euro 1.676,26, oltre a spese generali 15%, IVA e CNAP
come per legge;
- ovvero, in ulteriore subordine, il compenso ai valori minimi e, pertanto,
rideterminare la somma complessiva liquidata per compensi per tutte le fasi svolte
(studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) in complessivi euro 1.796,00, ridotti di 1/3 ex art. 106bis T.U. 115/2002 ad euro 1.197,33, oltre a spese generali 15%,
IVA e CNAP come per legge;
2 - in estremo subordine, se ritenuto che è stata svolta e non liquidata solo la fase istruttoria, ovvero, in ulteriore subordine, solo la fase introduttiva, e non entrambe, rideterminare in melius quanto già liquidato per le fasi di studio e decisionale, come sopra descritto, ovvero, in subordine, fermo quanto già liquidato per le fasi di studio e decisionale, liquidare anche il compenso per la fase istruttoria, in misura dei medi tabellari, ovvero, in subordine, dei medi tabellari ridotti del 30%, ovvero, in ulteriore subordine, nella misura ritenuta di giustizia ovvero ai minimi, ovvero, in ulteriore subordine, liquidare anche il compenso per la fase introduttiva, in misura dei medi tabellari, ovvero, in subordine, dei medi tabellari ridotti del 30%, ovvero, in ulteriore subordine, nella misura ritenuta di giustizia ovvero ai minimi, il tutto da ridursi di
1/3 ex art. 106bis T.U. 115/2002, oltre a spese generali 15%, IVA e CNAP come per legge.
Condannare parte resistente anche alla rifusione di esborsi, compensi, spese generali, IVA e CNAP come per legge relative al presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: Voglia l'Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di Trieste
chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione (art. 15, comma 5, D.Lvo
150/2011), ivi compresa l'acquisizione dell'intero fascicolo sub 261/2023 R.G.T.
Tribunale di Trieste ed i fascicoli delle indagini preliminari sub 709/2021 R.G.N.R.
Procura Trieste e sub 777/2022 R.G.T. Tribunale di Trieste contenuti al suo interno.
In via di subordine, in caso di omessa trasmissione di quanto sopra, si chiede sia disposto ordine di esibizione e, pertanto, acquisito l'originale ovvero copia dell'intero fascicolo sub 261/2023 R.G.T. Tribunale di Trieste ed i fascicoli delle indagini preliminari sub 709/2021 R.G.N.R. Procura Trieste e sub 777/2022 R.G.T.
Tribunale di Trieste contenuti al suo interno.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1. L'avv. si è rivolto a questo Tribunale per chiedere la modifica del Parte_1
decreto di liquidazione del 05.09.2024, depositato in pari data e notificato il
12.09.2024 (cfr. doc. 1), con il quale il giudice penale disponeva la liquidazione dei suoi compensi professionali nella misura di 632,00 euro, già ridotti di 1/3 ex lege,
oltre rimb, forf. 15%, c.p.a. ed i.v.a.
2. L'odierno ricorrente ha rappresentato di esser stato nominato difensore di fiducia di ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto dd. Parte_2
27.4.2023 (cfr. doc. 2) nel procedimento penale 709/2021 R.G.N.R. Procura Trieste, pendente dinanzi al Tribunale di Trieste, Sezione Penale, sub n. 261/2023 R.G.T.
(già n. 777/2022 R.G.T.), avendo assistito l'imputato, tratto a giudizio per una ipotesi di truffa in concorso o, in alternativa, di ricettazione, lungo l'intero iter processuale fino alla pronuncia della sentenza di assoluzione.
3. In particolare, l'avv. ha riferito di aver studiato la posizione dell'assistito, Pt_1
prendendo copia e visione del fascicolo del P.M., nonché di quello delle indagini preliminari e del dibattimento, relativo al procedimento R.G.T. 777/2022
(conclusosi con sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater c.p.p. per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato irreperibile); ha, poi, conferito con il e con gli Operatori del Servizio Sociale e Pt_2
del che lo avevano in carico. Pt_3
4. Il difensore era presente alle udienze del 01.09.2023, 20.11.2023 svolgendo attività istruttoria, e all'udienza del 15.04.2024, allorquando, a seguito di un accordo, la persona offesa rimetteva la querela.
5. Il Giudice, pertanto, qualificato il fatto come una ipotesi di truffa, pronunciava in data 25.06.2024 sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela.
6.Terminata, così, l'assistenza professionale, l'avv. presentava al Tribunale Pt_1
di Trieste, Sezione Penale (cfr. doc.6 ) richiesta del compenso, in relazione alle fasi 1
4 (studio), 2 (introduttiva), 3 (dibattimentale) e 4 (decisionale), basandosi sui valori medi della pertinente tariffa, per un ammontare complessivo di 2.394,67 euro, già al netto della decurtazione di 1/3 stabilita dall'art. 106-bis d.p.r.115/2002.
7. Con decreto di data 05.09.2024, depositato in cancelleria in pari data, notificato il 12.09.2024 (cfr. doc. 5) il giudice penale disponeva la liquidazione del compenso,
quantificandolo nella misura lorda di 238,00 euro per la fase di studio e di 710,00
euro per la fase decisionale, per un totale di complessivi 632,00 euro, al netto della falcidia di legge, oltre spese forfettarie 15%, oneri fiscali e previdenziali, ritenendo
"non dovuta" né la fase introduttiva né la fase istruttoria.
8. Avverso detto provvedimento, l'avv. ha, quindi, proposto Parte_1
tempestiva opposizione nelle corrette forme del rito semplificato di cognizione, ai sensi degli artt. 281-decies ss. c.p.c., 15 D.Lgs. 150/2011 e 170 d.p.r. 115/2022,
lamentando la mancata liquidazione delle fase introduttiva e della fase istruttoria,
nonché la non congruità dei compensi riconosciuti in relazione alle fasi di studio e decisionale.
9. In particolare, il ricorrente ha rivendicato il diritto al riconoscimento di un compenso finale maggiore, segnatamente nella misura di complessivi 2.394,66 euro,
al netto della riduzione prevista ex lege, applicando valori medi a tutte e quattro le fasi e, in subordine, la liquidazione di 1.676,26 euro, al netto della riduzione di 1/3,
applicando valori medi tabellari ridotti del 30%, e, in ulteriore subordine la liquidazione del compenso ai valori minimi e, ancora, in estremo subordine, la liquidazione in melius con il riconoscimento della fase di studio e decisionale.
10. Il , sebbene ritualmente e tempestivamente notiziato Controparte_1
della lite, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
11. La domanda va accolta per quanto di ragione.
12. Il riconoscimento di un compenso di soli 238,00 euro al lordo della riduzione ex lege, per la fase di studio (1) non appare congruo all'impegno – non meno che di
5 media intensità e diligenza – ragionevolmente profuso dal difensore, che studiava approfonditamente il caso, acquisendo copia del fascicolo sub 261/2023 R.G.T., nonché quello del precedente procedimento sub 777/2022 R.G.T., conferiva con il cliente e con gli operatori del Servizio Sociale del Sert.
In luogo di 238,00 euro, per la fase 1) si riconoscono, quindi, 473,00 euro.
13. Andrà liquidato anche il compenso pertinente alla fase introduttiva (2), non riconosciuto dal giudice penale;
occorre infatti considerare l'eccezione preliminare sollevata dal difensore prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, di disporre di una perizia psichiatrica: il compenso, per la voce in esame, va perciò
riconosciuto, sebbene esso risulti congruo nel valore minimo di 284,00, attesa la semplicità del tema coinvolto dall'istanza difensiva.
14. Parimenti deve essere riconosciuto anche il compenso per la fase istruttoria (3), non riconosciuto dal giudice penale, essendo pacifico lo svolgimento di tale fase, avendo il ricorrente depositato lista testi e depositato utile documentazione.
Non essendo, però, alla fine stata valorizzata l'attività di escussione testimoniale per l'intervenuta remissione di querela, il compenso va riconosciuto, anch'esso, ai minimi tabellari, nella somma di 567,00 euro.
15. La quantificazione della fase decisionale (4), già liquidata dal giudice penale nella somma di 710,00, va confermata, posto che, ove si ponga mente alla peculiare formula terminativa del giudizio (non doversi procedere per intervenuta remissione di querela), si è evidentemente trattato di una discussione di modesto spessore (si consideri in proposito che anche il P.M. non insisteva sull'ipotesi alternativa di ricettazione, e chiedeva, a seguito della rimessione della querela, emettersi sentenza di n.d.p., richiesta cui la difesa dell'imputato si associava).
16. A titolo di compenso per la difesa prestata dall'odierno ricorrente, si perviene,
dunque, alla somma totale di 2.034,00 euro (= 473,00 + 284,00 +567,00 + 710,00),
6 importo che poi deve essere decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106-bis del d.p.r.
115/2002. Si perviene, così, a totali 1.356,00 euro.
17. In conclusione, a modifica del provvedimento di liquidazione emesso il
05.09.2024, depositato il 05.09.2024 e notificato il 12.09.2024, nel procedimento penale 709/2021 R.G.N.R. Procura Trieste, pendente dinanzi al Tribunale di
Trieste, Sezione Penale, sub n. 261/2023 R.G.T. (già n. 777/2022 R.G.T.), si accerta il diritto dell'avv. al pagamento da parte dell'Erario del Parte_1
compenso finale già decurtato ex art. 106-bis d.p.r. 115/2002, di 1.356,00 euro, oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
L'Erario viene condannato a pagare le somme suddette al professionista ricorrente.
18.Le spese di lite, contumace il , seguono la soccombenza Controparte_1
e sono liquidate come da dispositivo, a norma del D.M. n. 55/2014, (così come aggiornato dal D.M. 147 del 13.8.2022), assumendo come base prudenziale il differenziale (724,00 euro) fra il valore originariamente liquidato (632,00 euro) e quello in questa sede accertato di effettiva spettanza dell'avv. Zuliani (euro
1.356,00), con riconoscimento di valori medi per le fasi 1 e 2 e invece con riduzione del 50% per le fasi 3 e 4, attesa la modesta entità del valore disputato nonché
considerate la natura documentale della causa e la semplicità dei temi trattati.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco Saverio
Moscato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
così provvede:
1) accogliendo l'opposizione proposta dall'avv. avverso il decreto di Parte_1
liquidazione emesso il 05.09.2024, depositato il 05.09.2024 e notificato il
12.09.2024, nel procedimento penale 709/2021 R.G.N.R. Procura Trieste, pendente dinanzi al Tribunale di Trieste, Sezione Penale, sub n. 261/2023 R.G.T. (già n.
777/2022 R.G.T.), liquida in favore del ricorrente per l'attività professionale
7 prestata in regime di gratuito patrocinio, la somma finale, determinata al netto della riduzione ex art. 106-bis T.U. Spese di Giustizia, di 1.356,00 euro, oltre 15% per spese generali, oltre CPA e IVA se dovuta;
2) condanna il a rifondere all'avv. le spese del Controparte_1 Parte_1
presente procedimento, che liquida in complessivi 587,00 euro (di cui 462,00 euro per compenso e 125,00 euro per spese esenti), oltre rimb. forf. spese generali, c.p.a.
e i.v.a. (come per legge).
Così deciso in Trieste, 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Francesco Saverio Moscato
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