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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 211/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2947/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Konrad Roentgen 3 90146 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate - Riscossione - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620090047393654000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620090047393654000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620090047393654000 IRPEF-ALTRO 2003
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Konrad Roentgen 3 90146 Palermo PA elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259000134388000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259000134388000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259000134388000 IRPEF-ALTRO 2003
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 3152/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente si riporta;
insiste sulla condanna alle spese con distrazione;
L'Ufficio si oppone alla condanna alle spese.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La parte ricorrente impugna la cartella di pagamento n. 29620090047393654000 e la relativa intimazione di pagamento, eccependo prescrizione e decadenza, nonché vizi di notifica e motivazione. Chiede
l'annullamento degli atti e la condanna alle spese. l'Intimazione di pagamento (AdeR): richiede il pagamento di € 1.987,91 per tributi IRPEF anno 2003, mettendo in evidenza che la cartella risulta notificata il 25/01/2010.
Costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate: conferma la regolare notifica della cartella nel 2010 e precisa che il contribuente ha aderito alla definizione agevolata della lite pendente nel 2012, con integrale sgravio della pretesa. Chiede quindi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Poiché la pretesa tributaria oggetto di ricorso è stata integralmente annullata, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/1992.
In ordine alle spese, considerato che il contribuente ha sostenuto di non aver mai ricevuto la cartella in questione, circostanza che si è rivelata non corrispondente al vero in quanto aveva effettuato la definizione agevolata, fuorviando l'Ufficio impositore, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio e compensa le spese Palermo, 18.12.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo
IPPOLITO
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2947/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Konrad Roentgen 3 90146 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate - Riscossione - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620090047393654000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620090047393654000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620090047393654000 IRPEF-ALTRO 2003
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Konrad Roentgen 3 90146 Palermo PA elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259000134388000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259000134388000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259000134388000 IRPEF-ALTRO 2003
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 3152/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente si riporta;
insiste sulla condanna alle spese con distrazione;
L'Ufficio si oppone alla condanna alle spese.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La parte ricorrente impugna la cartella di pagamento n. 29620090047393654000 e la relativa intimazione di pagamento, eccependo prescrizione e decadenza, nonché vizi di notifica e motivazione. Chiede
l'annullamento degli atti e la condanna alle spese. l'Intimazione di pagamento (AdeR): richiede il pagamento di € 1.987,91 per tributi IRPEF anno 2003, mettendo in evidenza che la cartella risulta notificata il 25/01/2010.
Costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate: conferma la regolare notifica della cartella nel 2010 e precisa che il contribuente ha aderito alla definizione agevolata della lite pendente nel 2012, con integrale sgravio della pretesa. Chiede quindi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Poiché la pretesa tributaria oggetto di ricorso è stata integralmente annullata, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/1992.
In ordine alle spese, considerato che il contribuente ha sostenuto di non aver mai ricevuto la cartella in questione, circostanza che si è rivelata non corrispondente al vero in quanto aveva effettuato la definizione agevolata, fuorviando l'Ufficio impositore, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio e compensa le spese Palermo, 18.12.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo
IPPOLITO