Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12/03/2026, n. 2005
CS
Rigetto
Sentenza 12 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva

    La Corte ha ritenuto fondata la legittimazione passiva dell'appellante, considerando la sua pluriennale gestione delle società coinvolte, la proprietà dei terreni e l'abuso della personalità giuridica dello schema societario. La responsabilità non si estingue con la cancellazione della società.

  • Rigettato
    Violazione principio "chi inquina paga"

    La Corte ha ritenuto che la responsabilità non derivi dalla mera proprietà, ma dall'inscindibile commistione tra il ruolo storico di amministratore delle società inquinanti e l'attuale ruolo di proprietario. L'Amministrazione ha congruamente motivato il nesso causale basandosi sulle cariche sociali, la proprietà e gli accertamenti effettuati.

  • Rigettato
    Mancata pronuncia su istanze istruttorie e difetto di motivazione su bonifica

    La Corte ha rigettato l'istanza istruttoria ritenendola non necessaria alla luce delle prove già acquisite. La sentenza di primo grado ha adeguatamente motivato sull'utilizzo della tubazione per il percolato e sulla consapevolezza dei proprietari nel 2000. La bonifica del 1993 è considerata non più attuale rispetto ai sopralluoghi più recenti.

  • Rigettato
    Obbligo di messa in sicurezza d'emergenza

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, anche in considerazione dell'avvenuta comunicazione di aver avviato i lavori di messa in sicurezza. Le misure di messa in sicurezza sono considerate un 'minus' rispetto all'obbligo di caratterizzazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12/03/2026, n. 2005
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2005
    Data del deposito : 12 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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