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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 16/09/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 12/06/2024
DA
Parte_1
Con l'Avv. QUERIN FABRIZIO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con gli Avv.ti DI STEFANO ALESSANDRO, ANDRIOLO FEDERICO e COLONNA ANTONGIULIO
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 29/05/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
A) IN ORDINE ALLA INDIVIDUAZIONE DELL'ORARIO PART-TIME E IN ORDINE AL
RISARCIMENTO DEL DANNO (D.L.VO 81/2015):
*) Per le causali e i titoli tutti dedotti nel presente procedimento, previo ogni opportuno accertamento e pronuncia in ordine alla violazione delle disposizioni del D.L.vo 81/2015 e previa pronuncia della invalidità e/o illegittimità delle clausole elastiche che dovessero essere da
Controparte prodotte, pronunciarsi e individuarsi da parte del Giudice la dislocazione dell'orario lavorativo settimanale della ricorrente individuandolo nella prestazione lavorativa di 24 ore settimanali da svolgersi nelle giornate dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 13.00 e il venerdì dalle
8.00 alle 12.00 e comunque all'interno della fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 15.00, e comunque con prestazione compatibile con le esigenze della vita extralavorativa, nonché della ricerca di altra occupazione,, ordinando e condannando il datore di lavoro ad assegnare alla lavoratrice tale orario e/o l'altro orario che il Giudice individuerà, con condanna altresì dell'odierna resistente a corrispondere a parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno per il periodo dal giugno 2018 all'aprile 2024, la somma di € 42.000,00.- e/o la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia, rimettendosi al Giudice per la quantificazione, oltre agli ulteriori importi raccordati a € 600,00 mensili per tutti i mesi dal maggio 2024 fino all'esecuzione del disposto giudiziale;
B) IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI TUTTI:
Piaccia al Giudicante, accertati i fatti di causa e per le causali tutte del presente procedimento compresa la sussistenza della invalida condotta datoriale, condannare la odierna resistente al risarcimento dei danni non patrimoniali tutti a favore di parte ricorrente, per la complessiva somma di € 10.000,00 o l'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con liquidazione anche in via equitativa;
C) Le somme tutte dovranno essere maggiorate da rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole mensilità alla domanda e interessi moratori ex art. 1284 CC dalla domanda al saldo.
E) Spese legali tutte rifuse.
PER LA RESISTENTE
- in via preliminare: disporre la riunione al presente procedimento a quello rubricato al n. 235/2024
R.G., assegnati allo stesso Giudice;
- nel merito: rigettare le pretese avversarie perché inammissibili o comunque infondate in fatto e diritto per le argomentazioni suesposte;
- in subordine: nella denegata ipotesi di soccombenza ridurre/riformulare le pretese della ricorrente a quanto di giustizia, nel rispetto delle eccezioni e argomentazioni esposte in memoria in via subordinata .
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12/6/2024 la signora nel dedurre: Parte_1
• di essere stata assunta dal 14/4/1998 alle dipendenze di e di essere stata Controparte_1 destinata all'Interspar di Pordenone con mansioni di addetta al reparto ortofrutta usufruendo in via definitiva del regime part-time a 24 ore settimanali in data 18/12/2020;
• di esserle stato diagnosticato nel 2016 un tumore al seno che necessitava delle cure radioterapiche, dovendo la ricorrente rimanere assente dal lavoro in malattia e trovandosi anche nella necessità di seguire l'anziana madre dichiarata totalmente invalida dalla CP_ Commissione nel 2019 ha inteso evocare in causa la stessa società datoriale per vedersi attribuire giudizialmente l'orario part-time in funzione delle cogenti prescrizioni normative – attesa la lamentata adozione ad opera di di un orario continuativamente cangiante – nonché per conseguire CP_1 il risarcimento del danno correlato all'applicazione effettiva del part-time per lunghi anni attuata.
Ciò premesso, ritiene innanzitutto l'adito Tribunale precisare, quale necessario punto di partenza, che nella lettera di assunzione della dipendente e nelle note di variazione via via fatte sottoscrivere da durante il rapporto di lavoro sono riportati gli orari di sei settimane che CP_1 risultano in ciascuna di esse diversi da quelli delle altre, venendosi in tal modo a creare sei griglie ognuna delle quali riporta orari lavorativi dei singoli giorni sempre mutevoli.
Peraltro nell'allegato A, facente parte integrale del contratto intercorso tra le parti, non sono previste le modalità di turnazione delle singole “astratte” sei settimane, ovvero se alla settimana uno faccia seguito la due oppure la tre e così via.
Orbene dalle acquisite timbrature effettuate dalla lavoratrice in entrata e uscita emerge che
L'ORARIO IN CONCRETO PRATICATO DALLA SOCIETÀ CONVENUTA NEI
CONFRONTI DELL'ODIERNA RICORRENTE SIA CANGIANTE E DIVERSO NON
SOLO RISPETTO AI FORMALI ORARI SETTIMANALI INSERITI ALL'INTERNO
DELLE SEI GRIGLIE MA ANCHE RISPETTO ORARI CHE OGNI DUE CP_3
SETTIMANE VENIVANO DALLA DITTA PREVIAMENTE PREDISPOSTI E INVIATI AI
LAVORATORI, DIMESSI ALL'ALLEGATO 9.
Osserva a questo punto il giudicante come il modus procedendi dell'azienda con la creazione di sei griglie settimanali non pare idoneo a configurare quanto previsto dall'art. 5 D. Lvo N. 81/2015 a mente del quale: comma 2: “Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno”; comma 3: “Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite”.
Segnatamente, avuto riguardo a tale ultimo importante aspetto:
1) I turni avvicendati con fasce orarie prestabilite DEBBONO COMUNQUE ESSERE
INDIVIDUTI E SOTTTOSCRITTI DALLE PARTI ANCHE NELLA LORO MODALITÀ
ROTATORIA (ad esempio alla settimana 1 deve seguire la 2 e poi la 3 e così via e non essere rimessi alla volontà unilaterale del soggetto datoriale facoltizzato ad applicare qualunque settimana con la relativa griglia di orario) onde consentire la realizzazione della ratio legis, ovvero permettere al dipendente part-time di conoscere sempre quando egli opererà onde poter organizzare al meglio la propria vita extralavorativa.
In proposito la Suprema Corte con la sentenza N. 11333/2024 ha inteso evidenziare che anche i singoli turni avvicendati debbono essere indicati e concordati con il lavoratore.
2) Sotto un ulteriore ma non meno significativo profilo nella tipologia contrattuale in questione (part-time) la stessa Cassazione con sentenza N. 3898/2003 ha giustamente valorizzato la centralità del tempo del lavoratore affermando.
“Nel caso di prestazione a tempo parziale IL LAVORATORE È INTERESSATO ALLA
PUNTUALE OSSERVANZA DEL SUO IMPEGNO LAVORATIVO PRESSO
L'AZIENDA ONDE CONCILIARLO CON LE PROPRIE ESIGENZE FAMILIARI E/O
CON ALTRE ATTIVITÀ DI LAVORO” risultando nel part-time ininfluenti le esigenze organizzative datoriali sì da statuire:
“L'orario di lavoro part-time concordato non può essere modificato unilateralmente dal datore di lavoro NEMMENO PER LEGITTIME ESIGENZE ORGANIZZATIVE E
PRODUTTIVE.”
3) Per altro verso non possono trovare legittimamente ingresso nel presente contenzioso le invocate e dimesse clausole di flessibilità del seguente tenore:
“Tale collocazione temporale della prestazione lavorativa potrà essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, per casi di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. In particolare tali circostanze ricorrono per il caso di necessità di sopperire ad esigenze di gestione del reparto e di vendita dovute all'assenza di un collega, o alla riorganizzazione/riallestimento di un reparto e ad esigenze correlate ad un incremento delle vendite a seguito di un'azione promozionale/commerciale…”.
Ed invero le clausole di elasticità, per come normate dall'art. 6 co 6 D. Lvo N. 81/2015, servono per modificare, IN FUNZIONE DI CONCRETE E REALI ESIGENZE
ORGANIZZATIVE MOMENTANEE E PUNTUALI, quella determinazione dell'orario che altrimenti è fissa e immodificabile, ma non certo ad introdurre una costante e continua variazione dell'orario stesso sì da costituire titolo per sottoporre il lavoratore ad una flessibilità perpetua.
Ad ogni modo la società convenuta neppure risulta aver richiesto di provare che le singole variazioni analitiche di ogni settimana della ricorrente siano dipese da altrettanto analitiche e specifiche necessità individuate per ogni settimana.
Venendo ora alla disamina della prima domanda, si rammenta che ai sensi dell'art. 10 co 2 D. Lvo
N. 81/2015 “… Il Giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale TENENDO CONTO DELLE RESPONSABILITÀ FAMILIARI DEL
LAVORATORE INTERESSATO E DELLA SUA NECESSITÀ DI INTEGRAZIONE DEL
REDDITO MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITÀ LAVORATIVA, nonché delle esigenze del datore di lavoro”.
Pertanto – risultate comprovate in causa l'esigenza primaria correlata alla patologia di cui risultano affette la lavoratrice e la di lei madre nonché la necessità oggettiva che la dipendente per incrementare il proprio reddito familiare possa cercare un altro impiego da quando la propria congiunta risulta ricoverata in struttura sanitaria (RSA) - appare conforme a giustizia assegnare alla lavoratrice , nell'ambito delle 24 ore settimanali concordate, e valorizzate tutte le Parte_1 circostanze del caso concreto, un orario dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 13.00 e il venerdì dalle
8.00 alle 12.00.
Per quel che concerne l'ulteriore azionata richiesta di risarcimento danni , l'art. 10 D. Lvo N.
81/2015, significativamente rubricato SANZIONI, prevede tale forma di tutela sia nel caso di omissione della sola collocazione temporale dell'orario sia nel caso di clausole elastiche senza il rispetto delle condizione, modalità e limiti normativamente previsti.
Trattasi di PREGIUDIZIO SUSSISTENTE IN RE IPSA, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (vedasi da ultimo Cass. N. 6900/18) “ATTESO CHE LA DISPONIBILITÀ ALLA
CHIAMATA DEL DATORE DEL LAVORO, DI FATTO RICHIESTA AL LAVORATORE, PUR
NON POTENDO ESSERE EQUIPARATA A LAVORO EFFETTIVO, DEVE COMUNQUE
TROVARE ADEGUATO COMPENSO IN CONSIDERAZIONE DELLA MAGGIORE
PENOSITÀ ED ONEROSITÀ CHE DI FATTO VIENE AD ASSUMERE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLE ENERGIE LAVORATIVE PER
UN TEMPO MAGGIORE DI QUELLO EFFETTIVAMENTE LAVORATO”.
Nel caso di specie – ritenuta corretta una liquidazione del danno in via equitativa e avuto riguardo al criterio adottato dalla Corte d'Appello di Trieste inerente alla individuazione di una quota della retribuzione del part-time – reputa l'adito Tribunale procedere ad una determinazione in tal senso individuando l'importo dovuto in una percentuale pari al 30% della retribuzione.
Conseguentemente la convenuta in relazione al periodo per cui è causa Controparte_1
(giugno 2018 all'aprile 2024) in cui risulta esserci stata l'effettiva violazione datoriale della normativa sul part-time, va condannata a corrispondere all'odierna ricorrente a titolo di risarcimento danni la complessiva capitale somma di € 20.000,00 maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo ed incrementata delle ulteriori indennità mensili sino all'esecuzione del disposto giudiziale.
Va per converso disattesa l'ulteriore azionata pretesa di ristoro per asserito pregiudizio non patrimoniale, in quanto non coltivata in corso di causa attraverso adeguata prova orale o comunque rinunciata con conseguente improponibilità della medesima.
Le spese di lite infine seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Accerta e di chiara la violazione ad opera della società convenuta della normativa in materia di part-time previa pronuncia di invalidità delle clausole di elasticità riportata e per l'effetto
Visto l'art. 10 co2 D.Lvo n° 81/2015
2) Dispone a cura di in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
l'assegnazione alla lavoratrice – nell'ambito delle 24 ore settimanali concordate – Parte_1 di un orario dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 13.00 e il venerdì dalle 8.00 alle 12.00
3) Condanna altresì la stessa società resistente a corrispondere alla ricorrente - a Parte_1 titolo di risarcimento danno ex art. 10 D.Lvo n° 81/2015 – parametrando la quantificazione del medesimo in via equitativa ad una percentuale pari al 30% della retribuzione mensile con riferimento al periodo da giugno 2018 all'aprile 2024 – il complessivo importo capitale di €
20.000,00 maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria ed incrementato delle ulteriori indennità mensili sino all'esecuzione del disposto giudiziale.
4) Dichiara improponibile la formulata domanda di risarcimento per danno non patrimoniale
5) Condanna, infine, la convenuta a rifondere all'odierna ricorrente le spese di Controparte_1 lite, complessivamente liquidate in € 6.500,00 oltre accessori di legge e contributo unificato di €
259,00. Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dell'odierna pronuncia
Così deciso in Pordenone il 29/05/2025
IL GIUDICE Dott. Angelo Riccio Cobucci
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 12/06/2024
DA
Parte_1
Con l'Avv. QUERIN FABRIZIO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con gli Avv.ti DI STEFANO ALESSANDRO, ANDRIOLO FEDERICO e COLONNA ANTONGIULIO
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 29/05/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
A) IN ORDINE ALLA INDIVIDUAZIONE DELL'ORARIO PART-TIME E IN ORDINE AL
RISARCIMENTO DEL DANNO (D.L.VO 81/2015):
*) Per le causali e i titoli tutti dedotti nel presente procedimento, previo ogni opportuno accertamento e pronuncia in ordine alla violazione delle disposizioni del D.L.vo 81/2015 e previa pronuncia della invalidità e/o illegittimità delle clausole elastiche che dovessero essere da
Controparte prodotte, pronunciarsi e individuarsi da parte del Giudice la dislocazione dell'orario lavorativo settimanale della ricorrente individuandolo nella prestazione lavorativa di 24 ore settimanali da svolgersi nelle giornate dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 13.00 e il venerdì dalle
8.00 alle 12.00 e comunque all'interno della fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 15.00, e comunque con prestazione compatibile con le esigenze della vita extralavorativa, nonché della ricerca di altra occupazione,, ordinando e condannando il datore di lavoro ad assegnare alla lavoratrice tale orario e/o l'altro orario che il Giudice individuerà, con condanna altresì dell'odierna resistente a corrispondere a parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno per il periodo dal giugno 2018 all'aprile 2024, la somma di € 42.000,00.- e/o la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia, rimettendosi al Giudice per la quantificazione, oltre agli ulteriori importi raccordati a € 600,00 mensili per tutti i mesi dal maggio 2024 fino all'esecuzione del disposto giudiziale;
B) IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI TUTTI:
Piaccia al Giudicante, accertati i fatti di causa e per le causali tutte del presente procedimento compresa la sussistenza della invalida condotta datoriale, condannare la odierna resistente al risarcimento dei danni non patrimoniali tutti a favore di parte ricorrente, per la complessiva somma di € 10.000,00 o l'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con liquidazione anche in via equitativa;
C) Le somme tutte dovranno essere maggiorate da rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole mensilità alla domanda e interessi moratori ex art. 1284 CC dalla domanda al saldo.
E) Spese legali tutte rifuse.
PER LA RESISTENTE
- in via preliminare: disporre la riunione al presente procedimento a quello rubricato al n. 235/2024
R.G., assegnati allo stesso Giudice;
- nel merito: rigettare le pretese avversarie perché inammissibili o comunque infondate in fatto e diritto per le argomentazioni suesposte;
- in subordine: nella denegata ipotesi di soccombenza ridurre/riformulare le pretese della ricorrente a quanto di giustizia, nel rispetto delle eccezioni e argomentazioni esposte in memoria in via subordinata .
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12/6/2024 la signora nel dedurre: Parte_1
• di essere stata assunta dal 14/4/1998 alle dipendenze di e di essere stata Controparte_1 destinata all'Interspar di Pordenone con mansioni di addetta al reparto ortofrutta usufruendo in via definitiva del regime part-time a 24 ore settimanali in data 18/12/2020;
• di esserle stato diagnosticato nel 2016 un tumore al seno che necessitava delle cure radioterapiche, dovendo la ricorrente rimanere assente dal lavoro in malattia e trovandosi anche nella necessità di seguire l'anziana madre dichiarata totalmente invalida dalla CP_ Commissione nel 2019 ha inteso evocare in causa la stessa società datoriale per vedersi attribuire giudizialmente l'orario part-time in funzione delle cogenti prescrizioni normative – attesa la lamentata adozione ad opera di di un orario continuativamente cangiante – nonché per conseguire CP_1 il risarcimento del danno correlato all'applicazione effettiva del part-time per lunghi anni attuata.
Ciò premesso, ritiene innanzitutto l'adito Tribunale precisare, quale necessario punto di partenza, che nella lettera di assunzione della dipendente e nelle note di variazione via via fatte sottoscrivere da durante il rapporto di lavoro sono riportati gli orari di sei settimane che CP_1 risultano in ciascuna di esse diversi da quelli delle altre, venendosi in tal modo a creare sei griglie ognuna delle quali riporta orari lavorativi dei singoli giorni sempre mutevoli.
Peraltro nell'allegato A, facente parte integrale del contratto intercorso tra le parti, non sono previste le modalità di turnazione delle singole “astratte” sei settimane, ovvero se alla settimana uno faccia seguito la due oppure la tre e così via.
Orbene dalle acquisite timbrature effettuate dalla lavoratrice in entrata e uscita emerge che
L'ORARIO IN CONCRETO PRATICATO DALLA SOCIETÀ CONVENUTA NEI
CONFRONTI DELL'ODIERNA RICORRENTE SIA CANGIANTE E DIVERSO NON
SOLO RISPETTO AI FORMALI ORARI SETTIMANALI INSERITI ALL'INTERNO
DELLE SEI GRIGLIE MA ANCHE RISPETTO ORARI CHE OGNI DUE CP_3
SETTIMANE VENIVANO DALLA DITTA PREVIAMENTE PREDISPOSTI E INVIATI AI
LAVORATORI, DIMESSI ALL'ALLEGATO 9.
Osserva a questo punto il giudicante come il modus procedendi dell'azienda con la creazione di sei griglie settimanali non pare idoneo a configurare quanto previsto dall'art. 5 D. Lvo N. 81/2015 a mente del quale: comma 2: “Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno”; comma 3: “Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite”.
Segnatamente, avuto riguardo a tale ultimo importante aspetto:
1) I turni avvicendati con fasce orarie prestabilite DEBBONO COMUNQUE ESSERE
INDIVIDUTI E SOTTTOSCRITTI DALLE PARTI ANCHE NELLA LORO MODALITÀ
ROTATORIA (ad esempio alla settimana 1 deve seguire la 2 e poi la 3 e così via e non essere rimessi alla volontà unilaterale del soggetto datoriale facoltizzato ad applicare qualunque settimana con la relativa griglia di orario) onde consentire la realizzazione della ratio legis, ovvero permettere al dipendente part-time di conoscere sempre quando egli opererà onde poter organizzare al meglio la propria vita extralavorativa.
In proposito la Suprema Corte con la sentenza N. 11333/2024 ha inteso evidenziare che anche i singoli turni avvicendati debbono essere indicati e concordati con il lavoratore.
2) Sotto un ulteriore ma non meno significativo profilo nella tipologia contrattuale in questione (part-time) la stessa Cassazione con sentenza N. 3898/2003 ha giustamente valorizzato la centralità del tempo del lavoratore affermando.
“Nel caso di prestazione a tempo parziale IL LAVORATORE È INTERESSATO ALLA
PUNTUALE OSSERVANZA DEL SUO IMPEGNO LAVORATIVO PRESSO
L'AZIENDA ONDE CONCILIARLO CON LE PROPRIE ESIGENZE FAMILIARI E/O
CON ALTRE ATTIVITÀ DI LAVORO” risultando nel part-time ininfluenti le esigenze organizzative datoriali sì da statuire:
“L'orario di lavoro part-time concordato non può essere modificato unilateralmente dal datore di lavoro NEMMENO PER LEGITTIME ESIGENZE ORGANIZZATIVE E
PRODUTTIVE.”
3) Per altro verso non possono trovare legittimamente ingresso nel presente contenzioso le invocate e dimesse clausole di flessibilità del seguente tenore:
“Tale collocazione temporale della prestazione lavorativa potrà essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, per casi di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. In particolare tali circostanze ricorrono per il caso di necessità di sopperire ad esigenze di gestione del reparto e di vendita dovute all'assenza di un collega, o alla riorganizzazione/riallestimento di un reparto e ad esigenze correlate ad un incremento delle vendite a seguito di un'azione promozionale/commerciale…”.
Ed invero le clausole di elasticità, per come normate dall'art. 6 co 6 D. Lvo N. 81/2015, servono per modificare, IN FUNZIONE DI CONCRETE E REALI ESIGENZE
ORGANIZZATIVE MOMENTANEE E PUNTUALI, quella determinazione dell'orario che altrimenti è fissa e immodificabile, ma non certo ad introdurre una costante e continua variazione dell'orario stesso sì da costituire titolo per sottoporre il lavoratore ad una flessibilità perpetua.
Ad ogni modo la società convenuta neppure risulta aver richiesto di provare che le singole variazioni analitiche di ogni settimana della ricorrente siano dipese da altrettanto analitiche e specifiche necessità individuate per ogni settimana.
Venendo ora alla disamina della prima domanda, si rammenta che ai sensi dell'art. 10 co 2 D. Lvo
N. 81/2015 “… Il Giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale TENENDO CONTO DELLE RESPONSABILITÀ FAMILIARI DEL
LAVORATORE INTERESSATO E DELLA SUA NECESSITÀ DI INTEGRAZIONE DEL
REDDITO MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITÀ LAVORATIVA, nonché delle esigenze del datore di lavoro”.
Pertanto – risultate comprovate in causa l'esigenza primaria correlata alla patologia di cui risultano affette la lavoratrice e la di lei madre nonché la necessità oggettiva che la dipendente per incrementare il proprio reddito familiare possa cercare un altro impiego da quando la propria congiunta risulta ricoverata in struttura sanitaria (RSA) - appare conforme a giustizia assegnare alla lavoratrice , nell'ambito delle 24 ore settimanali concordate, e valorizzate tutte le Parte_1 circostanze del caso concreto, un orario dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 13.00 e il venerdì dalle
8.00 alle 12.00.
Per quel che concerne l'ulteriore azionata richiesta di risarcimento danni , l'art. 10 D. Lvo N.
81/2015, significativamente rubricato SANZIONI, prevede tale forma di tutela sia nel caso di omissione della sola collocazione temporale dell'orario sia nel caso di clausole elastiche senza il rispetto delle condizione, modalità e limiti normativamente previsti.
Trattasi di PREGIUDIZIO SUSSISTENTE IN RE IPSA, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (vedasi da ultimo Cass. N. 6900/18) “ATTESO CHE LA DISPONIBILITÀ ALLA
CHIAMATA DEL DATORE DEL LAVORO, DI FATTO RICHIESTA AL LAVORATORE, PUR
NON POTENDO ESSERE EQUIPARATA A LAVORO EFFETTIVO, DEVE COMUNQUE
TROVARE ADEGUATO COMPENSO IN CONSIDERAZIONE DELLA MAGGIORE
PENOSITÀ ED ONEROSITÀ CHE DI FATTO VIENE AD ASSUMERE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLE ENERGIE LAVORATIVE PER
UN TEMPO MAGGIORE DI QUELLO EFFETTIVAMENTE LAVORATO”.
Nel caso di specie – ritenuta corretta una liquidazione del danno in via equitativa e avuto riguardo al criterio adottato dalla Corte d'Appello di Trieste inerente alla individuazione di una quota della retribuzione del part-time – reputa l'adito Tribunale procedere ad una determinazione in tal senso individuando l'importo dovuto in una percentuale pari al 30% della retribuzione.
Conseguentemente la convenuta in relazione al periodo per cui è causa Controparte_1
(giugno 2018 all'aprile 2024) in cui risulta esserci stata l'effettiva violazione datoriale della normativa sul part-time, va condannata a corrispondere all'odierna ricorrente a titolo di risarcimento danni la complessiva capitale somma di € 20.000,00 maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo ed incrementata delle ulteriori indennità mensili sino all'esecuzione del disposto giudiziale.
Va per converso disattesa l'ulteriore azionata pretesa di ristoro per asserito pregiudizio non patrimoniale, in quanto non coltivata in corso di causa attraverso adeguata prova orale o comunque rinunciata con conseguente improponibilità della medesima.
Le spese di lite infine seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Accerta e di chiara la violazione ad opera della società convenuta della normativa in materia di part-time previa pronuncia di invalidità delle clausole di elasticità riportata e per l'effetto
Visto l'art. 10 co2 D.Lvo n° 81/2015
2) Dispone a cura di in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
l'assegnazione alla lavoratrice – nell'ambito delle 24 ore settimanali concordate – Parte_1 di un orario dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 13.00 e il venerdì dalle 8.00 alle 12.00
3) Condanna altresì la stessa società resistente a corrispondere alla ricorrente - a Parte_1 titolo di risarcimento danno ex art. 10 D.Lvo n° 81/2015 – parametrando la quantificazione del medesimo in via equitativa ad una percentuale pari al 30% della retribuzione mensile con riferimento al periodo da giugno 2018 all'aprile 2024 – il complessivo importo capitale di €
20.000,00 maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria ed incrementato delle ulteriori indennità mensili sino all'esecuzione del disposto giudiziale.
4) Dichiara improponibile la formulata domanda di risarcimento per danno non patrimoniale
5) Condanna, infine, la convenuta a rifondere all'odierna ricorrente le spese di Controparte_1 lite, complessivamente liquidate in € 6.500,00 oltre accessori di legge e contributo unificato di €
259,00. Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dell'odierna pronuncia
Così deciso in Pordenone il 29/05/2025
IL GIUDICE Dott. Angelo Riccio Cobucci