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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 28/03/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
nella persona del Dott. Massimo Lisi, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 27.2.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.2747 R.G. dell'anno 2022 del
Tribunale di Frosinone, promossa da
, elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Adige n.41, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Cristina Schimperna, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata al ricorso contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato CP_1
e difeso dall'Avv. Maria A. Tuminelli, per procura alle liti in atti, e con il difensore elettivamente domiciliato in Frosinone, Piazza Gramsci n.4, presso l'ufficio legale dell' CP_2
Oggetto: iscrizione quale titolare di impresa agricola/coltivatore diretto
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle di cui al rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.9.2022 e ritualmente notificato, Parte_1
ha proposto ricorso ex art.442 c.p.c. nei confronti dell' innanzi
[...] CP_1 all'intestato Tribunale chiedendo di accertare la sua qualifica di imprenditore agricolo/coltivatore diretto sin dall'1.01.2018 e, per l'effetto, di dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell' di rigetto della domanda di CP_1 iscrizione, stante anche l'intervenuto silenzio assenso sulla domanda. L'attore ha chiesto di dichiarare il conseguente suo diritto all'iscrizione quale titolare di impresa agricola/coltivatore diretto, come richiesto nella domanda del
22.05.2019, ordinando all' di procedere alla richiesta iscrizione. CP_1
Regolarmente notificato il ricorso, si è costituito in giudizio l' CP_1 deducendo che gli elementi emersi in sede di istruttoria amministrativa erano tali da impedire un'eventuale iscrizione retroattiva dell'attore alla gestione autonoma agricola da gennaio 2018, stante l'assenza dell'elemento della prevalenza dell'attività agricola come pure dell'abitualità, continuità e commisurazione del tempo impiegato nella attività agricola. La contestuale ed esclusiva presenza di redditi da attività extra agricola denotava l'impiego prevalente della forza lavor oin una occupazione subordinata di natura diversa da quella agricola autonoma.
Escussi i testi ammessi, la causa, all'udienza del 27.2.2025, è stata discussa mediante il deposito di note telematiche e, all'esito, è stata decisa con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante che, preliminarmente, va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda attorea di iscrizione nella gestione coltivatori diretti per il periodo 1.1.2018 - 1.4.2021, avendo l' CP_1 in sede amministrativa operato la predetta iscrizione, per l'indicato periodo
(cfr. docc. nn.
1-3 della produzione allegata alle note del 17.9.2024). CP_1
Quanto alla sussistenza del diritto dell'attore ad essere iscritto alla predetta gestione anche per il periodo successivo al 1°.4.2021, va evidenziato che, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, per l'iscrizione all'assicurazione di cui all'art.1 L. n. 1047/1957 deve sussistere la specifica condizione di coltivatore diretto, che va desunta dal quadro normativo fornito dall'art 2 L. n.1047/1957 e dagli artt.2 e 3 L. n. /1963, in base al quale l'accertamento dello status di coltivatore diretto è conferito dalla ricorrenza dei seguenti requisiti:
1. diretta, abituale e manuale coltivazione del fondo ovvero diretto, abituale governo del bestiame. Circostanze, queste, che si verificano allorquando il coltivatore si dedichi in modo esclusivo o prevalente alle suddette attività. Per prevalenza deve intendersi l'impegno in tali attività per la maggior parte dell'anno e, soprattutto, che dette attività costituiscano la maggiore fonte di reddito per il coltivatore;
2. prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame nonché fabbisogno di mano d'opera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue.
In tal senso cfr. Cass. 09.06.2003, n.9208: “Ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli art. 2 legge
n. 1047 del 1957, 2 e 3 legge n. 9 del 1963, con la conseguenza che, per il suo riconoscimento, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue. Non è pertanto richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo invece sufficiente che tali prodotti siano destinati direttamente al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, nè è prescritto che il coltivatore abbia personalmente prestato 104 giornate lavorative annue, riferendosi tale limite al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo”.
Ed infatti, l'art. 2 L. n. 1047/1957 così dispone: “agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame”.
L'art.2 L. n.9/1963 così recita: “È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.
Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2, L. 26 ottobre 1957, n. 1047, e dall'art. 1, L. 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”.
L'art.3 L. n.9/1963 così dispone: “Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell'art. 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047. Sono esclusi altresì dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia mezzadrile o colonica, purché non trattisi di esposti regolarmente affidati”.
Ebbene, nel caso di specie, in cui è documentalmente provato che l'attore dal 2.4.2021 ha instaurato un rapporto di lavoro subordinato - inizialmente full time, a 30 ore settimanali, poi, dal 27.7.2021, part time, a 18 ore settimanali (cfr. produzione attorea del 19.11.2024) - manca un requisito indefettibile per la legittima iscrizione del ricorrente all'assicurazione per coltivatori diretti, ovvero quello della diretta ed abituale coltivazione del fondo in modo prevalente, tale cioè che tale attività costituisca la maggiore fonte di reddito per il coltivatore.
Invero, quest'ultima circostanza, contestata dall' , non è stata CP_2 comprovata neanche dall'espletata prova per testi, dalla quale è emerso sì che l'attore ha continuato a dedicarsi all'attività agricola, unitamente ai suoi familiari, anche dopo l'1.4.2021, quindi dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, ma non anche che l'attività agricola ha continuato ad essere la sua attività prevalente e, soprattutto, quella da cui ricava il maggior reddito. Per quanto esposto, va rigettata la domanda attorea di iscrizione nella gestione per i coltivatori diretti per il periodo successivo al 1°.4.2021. CP_1
Le spese di lite vanno compensate interamente tra le parti, stante la parziale, reciproca soccombenza, che è risultata soltanto virtuale per l' CP_2 con riguardo alla domanda per la quale è stata dichiarata cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda del ricorrente di iscrizione nella gestione per i Parte_2 CP_1 coltivatori diretti per il periodo 1.1.2018 - 1.4.2021;
b) rigetta la domanda attorea di iscrizione nella gestione per i CP_1 coltivatori diretti per il periodo successivo al 1°.4.2021;
c) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Frosinone, 28.3.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi