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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/06/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4662/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4662 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Giuliani, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE – CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da atti e verbale di udienza del 28.05.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 3.10.2024, Parte_1
chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal marito, , con il quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio in Ciampino (RM) il 13.12.2014.
In particolare, la ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al Sig. ; Controparte_1 2) disporre in via d'urgenza ex art, 473 bis 15 l'affidamento esclusivo del figlio minore
alla madre Sig.ra . Persona_1 Parte_1
3) disporre, in via d'urgenza ex art, 473 bis 15, per l'effetto, il collocamento prevalente del minore con la madre presso la casa familiare sita in Marino (RM) alla via Persona_1
Cardinale IU AR n. 32 int. 3;
4) assegnare la casa coniugale, sita in Marino (RM) alla via Cardinale IU AR n.
32 interno 3, alla signora in quanto rispondente all'interesse della prole;
Parte_1
5)valutare l'opportunità di disporre incontri protetti tra padre e figlio;
6) stabilire in via d'urgenza ex art, 473 bis 15 a carico del signor l'obbligo Controparte_1
di contribuire al mantenimento del figlio, prevedendo un assegno mensile da corrispondere in via anticipata entro il 5 di ogni mese alla madre pari ad € 500,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario UNICREDIT intestato alla stessa attraverso il seguente codice IBAN IT 39 O
02008 39552 000401121509, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat con decorrenza dal mese di marzo 2025, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Velletri vigente, da intendersi qui integralmente richiamato
7) stabilire, quanto all'Assegno Unico percepito dall che lo stesso venga corrisposto CP_2 direttamente a favore della madre, , che lo incasserà per intero”. Parte_1
All'udienza fissata ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. compariva la sola ricorrente.
sebbene ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne Controparte_1
veniva dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 30.04.2025 venivano emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni in ordine alla sola domanda sullo status.
All'udienza del 28.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
2. La domanda di separazione personale deve essere accolta.
Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca, infatti, il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi, mentre deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Ai fini della prosecuzione del giudizio, deve disporsi la rimessione della causa sul ruolo istruttorio mediante ordinanza pronunciata in data odierna.
La regolamentazione delle spese di lite deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, non definitivamente pronunciando sulle cause riunite aventi R.G. n. 4662/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
29/11/1983 (C.F.: ), e , nato a [...] il [...] C.F._2 Controparte_1
(C.F.: ), i quali hanno contratto matrimonio in Ciampino (RM) il C.F._1
13.12.2014;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato civile del Comune di
Ciampino al N. 47, Parte 1, Anno 2014;
c) provvede come da separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4662 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Giuliani, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE – CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da atti e verbale di udienza del 28.05.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 3.10.2024, Parte_1
chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal marito, , con il quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio in Ciampino (RM) il 13.12.2014.
In particolare, la ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al Sig. ; Controparte_1 2) disporre in via d'urgenza ex art, 473 bis 15 l'affidamento esclusivo del figlio minore
alla madre Sig.ra . Persona_1 Parte_1
3) disporre, in via d'urgenza ex art, 473 bis 15, per l'effetto, il collocamento prevalente del minore con la madre presso la casa familiare sita in Marino (RM) alla via Persona_1
Cardinale IU AR n. 32 int. 3;
4) assegnare la casa coniugale, sita in Marino (RM) alla via Cardinale IU AR n.
32 interno 3, alla signora in quanto rispondente all'interesse della prole;
Parte_1
5)valutare l'opportunità di disporre incontri protetti tra padre e figlio;
6) stabilire in via d'urgenza ex art, 473 bis 15 a carico del signor l'obbligo Controparte_1
di contribuire al mantenimento del figlio, prevedendo un assegno mensile da corrispondere in via anticipata entro il 5 di ogni mese alla madre pari ad € 500,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario UNICREDIT intestato alla stessa attraverso il seguente codice IBAN IT 39 O
02008 39552 000401121509, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat con decorrenza dal mese di marzo 2025, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Velletri vigente, da intendersi qui integralmente richiamato
7) stabilire, quanto all'Assegno Unico percepito dall che lo stesso venga corrisposto CP_2 direttamente a favore della madre, , che lo incasserà per intero”. Parte_1
All'udienza fissata ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. compariva la sola ricorrente.
sebbene ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne Controparte_1
veniva dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 30.04.2025 venivano emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni in ordine alla sola domanda sullo status.
All'udienza del 28.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
2. La domanda di separazione personale deve essere accolta.
Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca, infatti, il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi, mentre deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Ai fini della prosecuzione del giudizio, deve disporsi la rimessione della causa sul ruolo istruttorio mediante ordinanza pronunciata in data odierna.
La regolamentazione delle spese di lite deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, non definitivamente pronunciando sulle cause riunite aventi R.G. n. 4662/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
29/11/1983 (C.F.: ), e , nato a [...] il [...] C.F._2 Controparte_1
(C.F.: ), i quali hanno contratto matrimonio in Ciampino (RM) il C.F._1
13.12.2014;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato civile del Comune di
Ciampino al N. 47, Parte 1, Anno 2014;
c) provvede come da separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera