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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/09/2025, n. 12142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12142 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 63310 dell'anno 2022 vertente
tra
(c.f./p.iva in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, alla via Giacinto Carini n. 32, presso lo studio dell'Avv.
Claudio Coppacchioli che la rappresenta e difende in forza di procura in atti opponente
e
, Controparte_1 in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pomezia alla Via dei Castelli Romani
n. 22, presso lo studio degli Avv.ti Sonia Dimasi e Vincenzo Di Leo che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti opposta
oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 11158/2022 emesso dal
Tribunale di Roma in data 24.6.2022 (depositato il 28.6.2022)
Conclusioni
Con le note a trattazione scritta relative all'udienza cartolare dell'11 febbraio 2025, le parti hanno così precisato le conclusioni: per parte opponente:
“La difesa dell'opponente precisa le conclusioni come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, qui da intendersi per integralmente riportate e trascritte e chiede la concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.”.
[“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente opposizione così statuire:
-In via preliminare revocare e/o sospendere la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. n. 11158/2022 – RG 37694/2022;
-Nel merito revocare e porre nel nulla/annullare e comunque dichiarare privo di efficacia e di ogni effetto giuridico il Decreto
Ingiuntivo n. n. 11158/2022 – RG 37694/2022, emesso dal Tribunale di Roma, per i motivi di cui in narrativa;
-accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente e, conseguentemente, condannare l'opposta al pagamento della somma di
Euro 15.000,00 quale danno non patrimoniale o quella diversa somma della quale si chiede la quantificazione anche in via equitativa;
condannare, altresì, l'opposta al pagamento della somma di Euro
27.000,00 pari agli interessi moratori che sarebbero maturati sulla somma di Euro 461.000,00, dal completamento dei villini fino alla cancellazione dei pignoramenti ed in ulteriori Euro 24.000,00 dati dal valore locatizio dei villini, dalla loro realizzazione fino all'intervenuta cancellazione dei pignoramenti, o quelle diverse somme che saranno ritenute di giustizia, anche mediante valutazione equitativa.
-sempre in via riconvenzionale, ma subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale volesse accertare somme di denaro dovute all'opposta, disporre la compensazione di dette somme con quelle dovute all'opponente per le domande di cui sopra, fino alla concorrenza delle une con le altre e condannare l'opposta al pagamento delle somme in eccedenza.
Con vittoria di spese e competenze di avvocato, oltre rimborso spese forfettario, Iva e Cap come per legge.”] per parte opposta:
“… con la presente note a trattazione scritta chiediamo che vengano accolte le seguenti conclusioni:
“- nel merito, rigettare l'opposizione a D.I. e contestuale domanda riconvenzionale promossa dalla in quanto Parte_1 inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto, e per l'effetto condannare la parte opponente al risarcimento del danno per lite temeraria e alle spese di lite del presente giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 633 c.p.c. datato 31 maggio 2022 la
[...]
(di Controparte_1 seguito anche ) ha chiesto al Tribunale Controparte_1 di Roma di ingiungere alla il pagamento Parte_1 della somma € 15.000,00, oltre interessi e spese processuali.
A fondamento della richiesta monitoria la società ricorrente ha dedotto che:
- con atto pubblico del 9 marzo 2021 la Controparte_1
aveva trasferito alla la proprietà
[...] Parte_1 di un fabbricato, costituito da due unità abitative non ultimate, sito nel Comune di Nettuno alla via Poggio Mirteto;
- per il pagamento del prezzo pattuito in euro 30.000,00 la
[...] aveva consegnato un assegno bancario che, posto Parte_1 all'incasso in data 5 maggio 2021, era risultato privo di provvista;
- la ricorrente aveva quindi contattato la Parte_1
ottenendo solo un pagamento parziale dell'importo di euro
[...]
15.000,00;
- la ricorrente aveva poi messo in mora la Parte_1
per il pagamento del saldo con pec trasmessa in data
[...]
24/11/2021 rimasta inevasa;
2. Il Tribunale di Roma con decreto ingiuntivo n. 11158/2022 emesso in data 24.6.2022 (depositato il 28.6.2022) e munito della clausola di provvisoria esecuzione, in accoglimento del ricorso, ha intimato alla di pagare in favore della ricorrente Parte_1 la somma di € 15.000,00 oltre interessi legali e spese processuali.
3. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione la la quale ha chiesto la revoca Controparte_1 dell'ingiunzione e, al contempo, ha proposto domanda riconvenzionale di risarcimento danni.
L'opponente in punto di fatto ha esposto che:
- nel contratto di compravendita del 9.3.2021 era espressamente precisato che l'immobile compravenduto risultava gravato dalla trascrizione di ben tre pignoramenti immobiliari che la parte venditrice, odierna opposta, si era obbligata a cancellare immediatamente, sul presupposto che gravassero solo formalmente sull'immobile;
- in tale situazione l'immobile non era commercializzabile per effetto della trascrizione dei pignoramenti sopra detti e, conseguentemente, le parti avevano pattuito che il prezzo di Euro
30.000,00 venisse versato dall'opponente con un assegno bancario, da incassarsi soltanto dopo l'intervenuta cancellazione dei suddetti pignoramenti immobiliari, a cura e spesa dell'opposta;
- quest'ultima, contravvenendo a detto patto, in data 5.5.2021 aveva posto inopinatamente all'incasso l'assegno sopra menzionato e, all'esito, aveva richiesto all'opponente il pagamento del prezzo della compravendita;
- l'opponente con PEC del 6.5.2021 aveva contestato all'opposta la mancata cancellazione dei pignoramenti sopra detti e il conseguente inadempimento idoneo a paralizzare anche ai sensi dell'art. 1460
c.c. la pretesa creditoria della venditrice;
- la poi, con successiva PEC del Parte_1
21.05.2021, a seguito delle insistenze dell'opposta e delle rassicurazioni circa l'imminente cancellazione della trascrizione dei tre pignoramenti in questione, aveva provveduto al versamento della somma di Euro 15.000,00, specificando che, come da accordi verbali, suffragati dalla comunicazione dell'opposta del 14.05.2021, si era riservata il pagamento del saldo all'esito dell'imminente cancellazione delle ridette trascrizione pregiudizievoli;
- a seguito del perdurante inadempimento dell'
[...]
l'opponente con PEC del 6.8.2021 aveva Controparte_1 rappresentato all'opposta stessa di aver completato la costruzione dei due nuovi villini, realizzati sull'immobile oggetto di compravendita e, conseguentemente, di necessitare dell'immediata cancellazione dei pignoramenti immobiliari, dovendo procedere alla vendita dei medesimi ai soggetti che, nel frattempo, avevano già sottoscritto i relativi contratti preliminari per le somma di Euro
200.000,00 l'uno ed Euro 261.000,00 l'altro;
- considerato che, alla data del 23 novembre 2021, l'opposta risultava ancora inadempiente alla cancellazione dei pignoramenti,
l'opponente aveva inviato una PEC con la quale aveva rappresentato l'ultimazione dei villini, il disagio per le spese anticipate, la necessità della cancellazione per procedere al rogito di compravendita di detti villini e, conseguentemente, all'incasso del dovuto, comunicando che avrebbe trattenuto, in acconto del maggior danno, la somma di Euro 15.000,00;
- contrariamente a quanto affermato dall'opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo la diffida inviata da quest'ultima in data
24.11.2021 non era rimasta inevasa, ma era stata riscontrata e contestata con PEC del 7.12.2021 del difensore dell'opponente, il quale aveva nuovamente eccepito l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla che non aveva ancora Controparte_1 provveduto alla cancellazione dei tre pignoramenti immobiliari, gravanti sull'immobile compravenduto e al contempo aveva quantificato in euro 15.000,00 il danno dovuto all'impossibilità di procedere alla vendita delle unità immobiliari realizzate dalla società acquirente;
- in riscontro alla PEC inviata in data 7.12.2021 dall'opponente i legali dell'opposta, in pari data, avevano inviato altra PEC, con la quale avevano rappresentato di aver ottenuto, in data 16.11.2021, la cancellazione dei pignoramenti ed avevano ribadito la richiesta di pagamento del saldo, allegando la copia della cancellazione;
- all'esito della verifica della documentazione allegata alla sopra detta PEC, l'opponente, sempre per il tramite del suo legale, aveva replicato con PEC del 9.12.2021, evidenziando che: l'ordine di cancellazione trasmesso da controparte era stato ottenuto soltanto il 16.11.2021 e non vi era prova dell'effettiva avvenuta cancellazione;
il provvedimento trasmesso si riferiva esclusivamente al pignoramento avente n. 27324 del 29.07.2010 e non anche al pignoramento contraddistinto con il n. 30420 del 14.09.2011 e a quello contraddistinto con il n. 26171 del 3.8.2012, per i quali non vi era prova dell'avvenuta cancellazione;
- in assenza di riscontro, il legale dell'opponente aveva inviato agli avvocati dell'opposta ulteriore PEC, in data 11.01.2022, con la quale aveva richiesto la documentazione attestante la cancellazione dei pignoramenti e aveva ribadito la richiesta di risarcimento del danno, che, in via transattiva, l'opponente aveva contenuto in Euro 15.000,00;
- finalmente con PEC del 14 gennaio 2022 l'opposta, tramite i suoi avvocati, aveva replicato adducendo che la cancellazione del pignoramento era intervenuta il 12.01.2022 ed allegando la nota di trascrizione;
- con PEC in riscontro del 19 gennaio 2022 il legale dell'opponente aveva evidenziato all'opposta che la cancellazione si riferiva ad un solo pignoramento, essendo rimaste invariate, viceversa, le trascrizioni degli altri due pignoramenti immobiliari;
- soltanto con PEC del 5.4.2022 i legali dell'opposta avevano trasmesso le note di trascrizione delle cancellazioni anche degli altri due pignoramenti immobiliari, ribadendo la richiesta di pagamento del saldo;
- con PEC del 6.5.2022 il legale dell'opponente aveva rappresentato all'opposta che il suo inadempimento, all'esito della valutazione della vicenda e della documentazione fornita, si palesava inescusabile e che, conseguentemente, avrebbe agito in giudizio per la tutela delle ragioni dell'opponente medesima.
Tutto ciò premesso la società opponente, da un lato, ha eccepito l'inadempimento della venditrice per paralizzare, ai sensi dell'art. 1460 c.c., la pretesa creditoria azionata da quest'ultima in via monitoria e, dall'altro, ha rivendicato il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al suddetto inadempimento. In particolare la ha Controparte_1 dedotto che:
- dall'esame della documentazione fornita dalla medesima opposta, la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti immobiliari poteva essere eseguita in tempi brevissimi (un mese) dalla stipula del rogito con l'opponente, viceversa l'opposta era rimasta colpevolmente inerme e non aveva proceduto ad alcuna attività fino al novembre 2021, data nella quale aveva richiesto ed ottenuto la cancellazione della trascrizione di un solo pignoramento immobiliare, non avendo colpevolmente posto in essere altra attività per la cancellazione delle ulteriori due trascrizioni pregiudizievoli, se non dopo la ulteriore diffida dell'opponente;
- l'inadempimento contrattuale dell'opposta, quindi, era palese ed inescusabile e si era protratto per un tempo così lungo (oltre un anno), da giustificare la riduzione del prezzo e la maturazione del diritto dell'opponente al risarcimento del danno;
- la mancata cancellazione dei pignoramenti immobiliari sull'immobile compravenduto, comportando la non commerciabilità del bene, equivaleva ad un ritardo nella consegna dell'immobile, cosicché l'acquirente era impossibilitato ad utilizzarlo e a conseguirne gli utili;
- nella fattispecie, infatti, l'opponente, sin dal mese di agosto
2021 aveva completato le opere di realizzazione dei due villini sul terreno oggetto della compravendita de quo ed avrebbe potuto procedere alla vendita dei medesimi ed incassare la somma complessiva di Euro 461.000,00 pattuita con i contratti preliminari già stipulati con i promissari acquirenti;
- detto incasso non era intervenuto per l'inadempimento contrattuale dell'opposta o, meglio, era intervenuto solo nel mese di maggio 2022, allorquando era stata stipulata la vendita dei villini permessa dalla ritardata cancellazione dei pignoramenti immobiliari in questione;
- il danno non patrimoniale conseguente al grave e colpevole inadempimento dell'opposta poteva essere liquidato in via equitativa in euro 15.000,00;
- l'opposta era tenuta a risarcire anche il danno patrimoniale conseguente alla mancata possibilità di disposizione della somma di
Euro 461.000,00 a partire dal mese di agosto 2021 e dalla conseguente necessità di far fronte alle spese sostenute per la realizzazione degli immobili;
- detto danno doveva essere quantificato in Euro 27.000,00 pari agli interessi moratori che sarebbero maturati sulla somma di Euro
461.000,00, dal completamento dei villini fino alla cancellazione dei pignoramenti ed in ulteriori Euro 24.000,00 pari al valore locatizio dei villini dalla loro realizzazione fino all'intervenuta cancellazione dei pignoramenti.
La società opponente ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni sopra indicati eventualmente da compensare con il credito azionato da controparte.
4. Si è costituita in giudizio la , la Controparte_1 quale in via pregiudiziale ha eccepito la tardività e la conseguente inammissibilità dell'opposizione.
Nel merito la società opposta ha contestato i motivi di opposizione e la domanda riconvenzionale spiegata da controparte deducendo che:
- la parte opponente era ben a conoscenza dell'esistenza dei pignoramenti sull'immobile ceduto, che erano stati espressamente menzionati nell'art. 6 del rogito notarile di compravendita;
- non esisteva alcun accordo tra le parti circa l'obbligo della parte venditrice di non incassare l'assegno di euro 30.000,00 rilasciato dalla società acquirente per il pagamento del prezzo pattuito;
- dalla lettura dell'e-mail inviata in data 21.05.2021 dalla
[...]
alla liquidatrice p.t. della società opposta non Parte_1 emergeva affatto l'esistenza di alcun accordo tra le parti per posticipare il pagamento del prezzo alla cancellazione dei pignoramenti;
- la parte opposta, pur in assenza di un termine, si era da subito attivata per cancellare i pignoramenti e per l'adempimento della pratica si era avvalsa dell'agenzia che era stata indicata Per_1 dalla stessa parte opponente;
- i pignoramenti indicati nell'atto notarile afferivano sempre a due pignoramenti, di cui uno più volte rinnovato come formalità, estinto a seguito di una transazione avvenuta alcuni anni prima, ma per il quale non si era provveduto alla cancellazione presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari;
- il ritardo lamentato da controparte non era imputabile alla parte opposta, bensì alla difficoltà di accedere alla cancelleria, per via delle restrizioni Covid, da parte dell'agenzia incaricata che, ad ogni modo, aveva provveduto alla detta cancellazione;
- ad ulteriore dimostrazione della buona fede della parte di opposta quest'ultima si era resa disponibile a rilasciare una dichiarazione sulla cancellazione dei pignoramenti al direttore della che, in forza di tale Parte_2 dichiarazione, aveva concesso alla il Parte_1 mutuo utilizzato per ultimare la costruzione delle villette.
La ha quindi concluso chiedendo: in Controparte_1 via pregiudiziale di dichiarare inammissibile l'opposizione perché tardiva;
nel merito di rigettare l'opposizione e la contestuale domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente con condanna di quest'ultima al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
5. All'esito del deposito delle memorie integrative di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis) la causa, ritenuta di natura documentale, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni previo rigetto delle richieste istruttorie formulate dalle parti.
All'udienza dell'11.02.2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe precisate mediante note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le repliche.
*******
6. Anzitutto va respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla parte opposta circa l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva.
Per quanto concordemente riferito dalle parti e documentato in atti il decreto ingiuntivo qui opposto è stato notificato a mezzo pec alla in data 27.07.2022 e, pertanto, Parte_1 il termine di 40 giorni previsto dalla legge per proporre l'opposizione è scaduto - tenuto conto della sospensione feriale - in data 6.10.2022 e, quindi, esattamente il giorno in cui l'opposizione in questione è stata notificata alla
[...]
Controparte_1
Dunque l'opposizione proposta dalla deve Parte_1 ritenersi tempestiva.
7. Nel merito l'opposizione è infondata per le ragioni di seguito illustrate.
È provato per tabulas che con contratto di compravendita stipulato in data 9 marzo 2021 a rogito del Notaio di Anzio la Persona_2 società qui opposta, ha venduto alla Controparte_1
odierna opponente, l'immobile sito in Parte_1
Comune di Nettuno (Roma) alla via Poggio Mirteto s.n.c. e precisamente il fabbricato costituito da due unità non ultimate con pertinenti aree scoperte e magazzino, censite nel catasto di detto
Comune al foglio 12, particella 368, subalterni 1, 2, 4, 501 e 502.
Per quanto risulta dal rogito notarile, allegato in copia al fascicolo di parte opposta (doc. 7), la compravendita è stata conclusa al prezzo di euro 30.000,00, per il pagamento del quale la contestualmente alla sottoscrizione del Parte_1 contratto, ha consegnato alla venditrice un assegno bancario di pari importo (cfr. artt. 3 e 3 bis) che è poi risultato privo di provvista.
Per quanto concordemente riferito dalle parti la società acquirente in data 21 maggio 2021 mediante bonifico ha versato alla
[...]
la somma di euro 15.000,00 rimanendo così debitrice Controparte_1 della residua somma di pari importo dovuta a saldo del prezzo pattuito.
La società venditrice ha garantito la libertà dell'immobile compravenduto da ogni peso e vincolo ad eccezione della trascrizione di tre pignoramenti, per i quali si è espressamente impegnata alla cancellazione “nel più breve tempo possibile”. Ed infatti nell'art. 6 del contratto di compravendita si legge testualmente: “La parte alienante garantisce la proprietà di quanto in oggetto libero da pesi, vincoli, oneri, privilegi, anche fiscali, diritti di prelazione a favore di chicchessia, liti pendenti, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione dei seguenti pignoramenti che la parte acquirente dichiara di ben conoscere e che la parte venditrice si obbliga a far cancellare, a sua cura e spese, nel più breve tempo possibile: n. 27324 del 29/07/2010; n. 30420 del
14/09/2011; n. 26171 del 03/08/2012”.
Per quanto ammesso dalla stessa parte opponente la società venditrice nel novembre del 2021 ha provveduto alla cancellazione della trascrizione di uno dei tre pignoramenti immobiliari e con PEC del 5.4.2022 ha poi fornito la prova della cancellazione anche degli altri due pignoramenti immobiliari.
Ora nel presente giudizio entrambe le parti contraenti lamentano l'inadempimento della rispettiva controparte.
In particolare l'odierna opposta rivendica il saldo del prezzo di compravendita per il quale ha agito in sede monitoria.
A sua volta l'opponente ha denunciato il ritardo con cui la venditrice ha provveduto alla cancellazione dei tre pignoramenti gravanti sull'immobile compravenduto, assumendo che le due parti contraenti si sarebbero accordate per posticipare l'incasso dell'assegno bancario, consegnato per il pagamento del prezzo, soltanto dopo l'intervenuta cancellazione dei suddetti pignoramenti immobiliari.
L'assunto di parte opponente non trova alcun riscontro probatorio nella documentazione allegata in atti e tanto meno nel contratto di compravendita, nel quale non è stato affatto previsto che l'assegno bancario consegnato a saldo del prezzo potesse essere incassato soltanto dopo l'intervenuta cancellazione dei suddetti pignoramenti immobiliari. Né siffatto accordo si rinviene nella corrispondenza scambiata tra le parti successivamente alla conclusione del contratto e prodotta in atti.
Pertanto, sulla base delle pattuizioni contenute nel contratto di compravendita si deve ritenere che mentre il pagamento del prezzo era immediatamente esigibile, il diritto dell'acquirente ad ottenere la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti gravanti sul bene compravenduto non era altrettanto esigibile, essendo stato genericamente previsto l'impegno a tal fine della venditrice “nel più breve tempo possibile” senza la previsione di un termine e tanto meno di un termine essenziale.
Pertanto, il mancato pagamento del saldo del prezzo configura un vero e proprio inadempimento della la Parte_1 quale non poteva e non può avvalersi dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., rispetto all'obbligazione della venditrice relativa alla cancellazione dei pignoramenti che doveva essere eseguita successivamente al pagamento dell'intero prezzo.
Al contrario la tardiva cancellazione dei pignoramenti è legittimata proprio dall'inadempimento della parte acquirente che, non avendo provveduto all'immediato pagamento dell'intero prezzo, si è resa responsabile della violazione contrattuale maggiormente rilevante e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale.
Peraltro, per quanto dedotto dall'opposta e non specificamente contestato dall'opponente, la ritardata cancellazione dei pignoramenti trova giustificazione anche nelle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19 e nelle conseguenti difficoltà per l'adempimento della pratica incontrate dall'agenzia che era stata all'uopo incaricata su indicazione della stessa società acquirente, che, dunque, non può dolersi del ritardo infondatamente imputato alla Controparte_1
Una volta escluso il comportamento inadempiente della parte venditrice nessuna responsabilità contrattuale può essere ascritta a quest'ultima per la ritardata cancellazione dei pignoramenti con conseguente infondatezza anche della domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dalla Parte_1
Per quanto fin qui esposto, l'opposizione deve essere respinta unitamente alla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente. Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal DM n. 55/14, così come aggiornato con
D.M. n. 147 del 13.08.2022 per le cause di valore compreso tra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00.
Non ricorrono i presupposti della lite temeraria (elemento soggettivo e prova del danno) per condannare l'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. come richiesto dall'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 11158/2022 emesso in data 24.6.2022 (depositato il 28.6.2022) proposta dalla nei confronti della Parte_1 [...]
ogni altra istanza, Controparte_1 difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- respinge l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, 29 agosto 2025
il Giudice
dott. Giuseppe Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 63310 dell'anno 2022 vertente
tra
(c.f./p.iva in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, alla via Giacinto Carini n. 32, presso lo studio dell'Avv.
Claudio Coppacchioli che la rappresenta e difende in forza di procura in atti opponente
e
, Controparte_1 in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pomezia alla Via dei Castelli Romani
n. 22, presso lo studio degli Avv.ti Sonia Dimasi e Vincenzo Di Leo che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti opposta
oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 11158/2022 emesso dal
Tribunale di Roma in data 24.6.2022 (depositato il 28.6.2022)
Conclusioni
Con le note a trattazione scritta relative all'udienza cartolare dell'11 febbraio 2025, le parti hanno così precisato le conclusioni: per parte opponente:
“La difesa dell'opponente precisa le conclusioni come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, qui da intendersi per integralmente riportate e trascritte e chiede la concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.”.
[“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente opposizione così statuire:
-In via preliminare revocare e/o sospendere la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. n. 11158/2022 – RG 37694/2022;
-Nel merito revocare e porre nel nulla/annullare e comunque dichiarare privo di efficacia e di ogni effetto giuridico il Decreto
Ingiuntivo n. n. 11158/2022 – RG 37694/2022, emesso dal Tribunale di Roma, per i motivi di cui in narrativa;
-accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente e, conseguentemente, condannare l'opposta al pagamento della somma di
Euro 15.000,00 quale danno non patrimoniale o quella diversa somma della quale si chiede la quantificazione anche in via equitativa;
condannare, altresì, l'opposta al pagamento della somma di Euro
27.000,00 pari agli interessi moratori che sarebbero maturati sulla somma di Euro 461.000,00, dal completamento dei villini fino alla cancellazione dei pignoramenti ed in ulteriori Euro 24.000,00 dati dal valore locatizio dei villini, dalla loro realizzazione fino all'intervenuta cancellazione dei pignoramenti, o quelle diverse somme che saranno ritenute di giustizia, anche mediante valutazione equitativa.
-sempre in via riconvenzionale, ma subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale volesse accertare somme di denaro dovute all'opposta, disporre la compensazione di dette somme con quelle dovute all'opponente per le domande di cui sopra, fino alla concorrenza delle une con le altre e condannare l'opposta al pagamento delle somme in eccedenza.
Con vittoria di spese e competenze di avvocato, oltre rimborso spese forfettario, Iva e Cap come per legge.”] per parte opposta:
“… con la presente note a trattazione scritta chiediamo che vengano accolte le seguenti conclusioni:
“- nel merito, rigettare l'opposizione a D.I. e contestuale domanda riconvenzionale promossa dalla in quanto Parte_1 inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto, e per l'effetto condannare la parte opponente al risarcimento del danno per lite temeraria e alle spese di lite del presente giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 633 c.p.c. datato 31 maggio 2022 la
[...]
(di Controparte_1 seguito anche ) ha chiesto al Tribunale Controparte_1 di Roma di ingiungere alla il pagamento Parte_1 della somma € 15.000,00, oltre interessi e spese processuali.
A fondamento della richiesta monitoria la società ricorrente ha dedotto che:
- con atto pubblico del 9 marzo 2021 la Controparte_1
aveva trasferito alla la proprietà
[...] Parte_1 di un fabbricato, costituito da due unità abitative non ultimate, sito nel Comune di Nettuno alla via Poggio Mirteto;
- per il pagamento del prezzo pattuito in euro 30.000,00 la
[...] aveva consegnato un assegno bancario che, posto Parte_1 all'incasso in data 5 maggio 2021, era risultato privo di provvista;
- la ricorrente aveva quindi contattato la Parte_1
ottenendo solo un pagamento parziale dell'importo di euro
[...]
15.000,00;
- la ricorrente aveva poi messo in mora la Parte_1
per il pagamento del saldo con pec trasmessa in data
[...]
24/11/2021 rimasta inevasa;
2. Il Tribunale di Roma con decreto ingiuntivo n. 11158/2022 emesso in data 24.6.2022 (depositato il 28.6.2022) e munito della clausola di provvisoria esecuzione, in accoglimento del ricorso, ha intimato alla di pagare in favore della ricorrente Parte_1 la somma di € 15.000,00 oltre interessi legali e spese processuali.
3. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione la la quale ha chiesto la revoca Controparte_1 dell'ingiunzione e, al contempo, ha proposto domanda riconvenzionale di risarcimento danni.
L'opponente in punto di fatto ha esposto che:
- nel contratto di compravendita del 9.3.2021 era espressamente precisato che l'immobile compravenduto risultava gravato dalla trascrizione di ben tre pignoramenti immobiliari che la parte venditrice, odierna opposta, si era obbligata a cancellare immediatamente, sul presupposto che gravassero solo formalmente sull'immobile;
- in tale situazione l'immobile non era commercializzabile per effetto della trascrizione dei pignoramenti sopra detti e, conseguentemente, le parti avevano pattuito che il prezzo di Euro
30.000,00 venisse versato dall'opponente con un assegno bancario, da incassarsi soltanto dopo l'intervenuta cancellazione dei suddetti pignoramenti immobiliari, a cura e spesa dell'opposta;
- quest'ultima, contravvenendo a detto patto, in data 5.5.2021 aveva posto inopinatamente all'incasso l'assegno sopra menzionato e, all'esito, aveva richiesto all'opponente il pagamento del prezzo della compravendita;
- l'opponente con PEC del 6.5.2021 aveva contestato all'opposta la mancata cancellazione dei pignoramenti sopra detti e il conseguente inadempimento idoneo a paralizzare anche ai sensi dell'art. 1460
c.c. la pretesa creditoria della venditrice;
- la poi, con successiva PEC del Parte_1
21.05.2021, a seguito delle insistenze dell'opposta e delle rassicurazioni circa l'imminente cancellazione della trascrizione dei tre pignoramenti in questione, aveva provveduto al versamento della somma di Euro 15.000,00, specificando che, come da accordi verbali, suffragati dalla comunicazione dell'opposta del 14.05.2021, si era riservata il pagamento del saldo all'esito dell'imminente cancellazione delle ridette trascrizione pregiudizievoli;
- a seguito del perdurante inadempimento dell'
[...]
l'opponente con PEC del 6.8.2021 aveva Controparte_1 rappresentato all'opposta stessa di aver completato la costruzione dei due nuovi villini, realizzati sull'immobile oggetto di compravendita e, conseguentemente, di necessitare dell'immediata cancellazione dei pignoramenti immobiliari, dovendo procedere alla vendita dei medesimi ai soggetti che, nel frattempo, avevano già sottoscritto i relativi contratti preliminari per le somma di Euro
200.000,00 l'uno ed Euro 261.000,00 l'altro;
- considerato che, alla data del 23 novembre 2021, l'opposta risultava ancora inadempiente alla cancellazione dei pignoramenti,
l'opponente aveva inviato una PEC con la quale aveva rappresentato l'ultimazione dei villini, il disagio per le spese anticipate, la necessità della cancellazione per procedere al rogito di compravendita di detti villini e, conseguentemente, all'incasso del dovuto, comunicando che avrebbe trattenuto, in acconto del maggior danno, la somma di Euro 15.000,00;
- contrariamente a quanto affermato dall'opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo la diffida inviata da quest'ultima in data
24.11.2021 non era rimasta inevasa, ma era stata riscontrata e contestata con PEC del 7.12.2021 del difensore dell'opponente, il quale aveva nuovamente eccepito l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla che non aveva ancora Controparte_1 provveduto alla cancellazione dei tre pignoramenti immobiliari, gravanti sull'immobile compravenduto e al contempo aveva quantificato in euro 15.000,00 il danno dovuto all'impossibilità di procedere alla vendita delle unità immobiliari realizzate dalla società acquirente;
- in riscontro alla PEC inviata in data 7.12.2021 dall'opponente i legali dell'opposta, in pari data, avevano inviato altra PEC, con la quale avevano rappresentato di aver ottenuto, in data 16.11.2021, la cancellazione dei pignoramenti ed avevano ribadito la richiesta di pagamento del saldo, allegando la copia della cancellazione;
- all'esito della verifica della documentazione allegata alla sopra detta PEC, l'opponente, sempre per il tramite del suo legale, aveva replicato con PEC del 9.12.2021, evidenziando che: l'ordine di cancellazione trasmesso da controparte era stato ottenuto soltanto il 16.11.2021 e non vi era prova dell'effettiva avvenuta cancellazione;
il provvedimento trasmesso si riferiva esclusivamente al pignoramento avente n. 27324 del 29.07.2010 e non anche al pignoramento contraddistinto con il n. 30420 del 14.09.2011 e a quello contraddistinto con il n. 26171 del 3.8.2012, per i quali non vi era prova dell'avvenuta cancellazione;
- in assenza di riscontro, il legale dell'opponente aveva inviato agli avvocati dell'opposta ulteriore PEC, in data 11.01.2022, con la quale aveva richiesto la documentazione attestante la cancellazione dei pignoramenti e aveva ribadito la richiesta di risarcimento del danno, che, in via transattiva, l'opponente aveva contenuto in Euro 15.000,00;
- finalmente con PEC del 14 gennaio 2022 l'opposta, tramite i suoi avvocati, aveva replicato adducendo che la cancellazione del pignoramento era intervenuta il 12.01.2022 ed allegando la nota di trascrizione;
- con PEC in riscontro del 19 gennaio 2022 il legale dell'opponente aveva evidenziato all'opposta che la cancellazione si riferiva ad un solo pignoramento, essendo rimaste invariate, viceversa, le trascrizioni degli altri due pignoramenti immobiliari;
- soltanto con PEC del 5.4.2022 i legali dell'opposta avevano trasmesso le note di trascrizione delle cancellazioni anche degli altri due pignoramenti immobiliari, ribadendo la richiesta di pagamento del saldo;
- con PEC del 6.5.2022 il legale dell'opponente aveva rappresentato all'opposta che il suo inadempimento, all'esito della valutazione della vicenda e della documentazione fornita, si palesava inescusabile e che, conseguentemente, avrebbe agito in giudizio per la tutela delle ragioni dell'opponente medesima.
Tutto ciò premesso la società opponente, da un lato, ha eccepito l'inadempimento della venditrice per paralizzare, ai sensi dell'art. 1460 c.c., la pretesa creditoria azionata da quest'ultima in via monitoria e, dall'altro, ha rivendicato il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al suddetto inadempimento. In particolare la ha Controparte_1 dedotto che:
- dall'esame della documentazione fornita dalla medesima opposta, la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti immobiliari poteva essere eseguita in tempi brevissimi (un mese) dalla stipula del rogito con l'opponente, viceversa l'opposta era rimasta colpevolmente inerme e non aveva proceduto ad alcuna attività fino al novembre 2021, data nella quale aveva richiesto ed ottenuto la cancellazione della trascrizione di un solo pignoramento immobiliare, non avendo colpevolmente posto in essere altra attività per la cancellazione delle ulteriori due trascrizioni pregiudizievoli, se non dopo la ulteriore diffida dell'opponente;
- l'inadempimento contrattuale dell'opposta, quindi, era palese ed inescusabile e si era protratto per un tempo così lungo (oltre un anno), da giustificare la riduzione del prezzo e la maturazione del diritto dell'opponente al risarcimento del danno;
- la mancata cancellazione dei pignoramenti immobiliari sull'immobile compravenduto, comportando la non commerciabilità del bene, equivaleva ad un ritardo nella consegna dell'immobile, cosicché l'acquirente era impossibilitato ad utilizzarlo e a conseguirne gli utili;
- nella fattispecie, infatti, l'opponente, sin dal mese di agosto
2021 aveva completato le opere di realizzazione dei due villini sul terreno oggetto della compravendita de quo ed avrebbe potuto procedere alla vendita dei medesimi ed incassare la somma complessiva di Euro 461.000,00 pattuita con i contratti preliminari già stipulati con i promissari acquirenti;
- detto incasso non era intervenuto per l'inadempimento contrattuale dell'opposta o, meglio, era intervenuto solo nel mese di maggio 2022, allorquando era stata stipulata la vendita dei villini permessa dalla ritardata cancellazione dei pignoramenti immobiliari in questione;
- il danno non patrimoniale conseguente al grave e colpevole inadempimento dell'opposta poteva essere liquidato in via equitativa in euro 15.000,00;
- l'opposta era tenuta a risarcire anche il danno patrimoniale conseguente alla mancata possibilità di disposizione della somma di
Euro 461.000,00 a partire dal mese di agosto 2021 e dalla conseguente necessità di far fronte alle spese sostenute per la realizzazione degli immobili;
- detto danno doveva essere quantificato in Euro 27.000,00 pari agli interessi moratori che sarebbero maturati sulla somma di Euro
461.000,00, dal completamento dei villini fino alla cancellazione dei pignoramenti ed in ulteriori Euro 24.000,00 pari al valore locatizio dei villini dalla loro realizzazione fino all'intervenuta cancellazione dei pignoramenti.
La società opponente ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni sopra indicati eventualmente da compensare con il credito azionato da controparte.
4. Si è costituita in giudizio la , la Controparte_1 quale in via pregiudiziale ha eccepito la tardività e la conseguente inammissibilità dell'opposizione.
Nel merito la società opposta ha contestato i motivi di opposizione e la domanda riconvenzionale spiegata da controparte deducendo che:
- la parte opponente era ben a conoscenza dell'esistenza dei pignoramenti sull'immobile ceduto, che erano stati espressamente menzionati nell'art. 6 del rogito notarile di compravendita;
- non esisteva alcun accordo tra le parti circa l'obbligo della parte venditrice di non incassare l'assegno di euro 30.000,00 rilasciato dalla società acquirente per il pagamento del prezzo pattuito;
- dalla lettura dell'e-mail inviata in data 21.05.2021 dalla
[...]
alla liquidatrice p.t. della società opposta non Parte_1 emergeva affatto l'esistenza di alcun accordo tra le parti per posticipare il pagamento del prezzo alla cancellazione dei pignoramenti;
- la parte opposta, pur in assenza di un termine, si era da subito attivata per cancellare i pignoramenti e per l'adempimento della pratica si era avvalsa dell'agenzia che era stata indicata Per_1 dalla stessa parte opponente;
- i pignoramenti indicati nell'atto notarile afferivano sempre a due pignoramenti, di cui uno più volte rinnovato come formalità, estinto a seguito di una transazione avvenuta alcuni anni prima, ma per il quale non si era provveduto alla cancellazione presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari;
- il ritardo lamentato da controparte non era imputabile alla parte opposta, bensì alla difficoltà di accedere alla cancelleria, per via delle restrizioni Covid, da parte dell'agenzia incaricata che, ad ogni modo, aveva provveduto alla detta cancellazione;
- ad ulteriore dimostrazione della buona fede della parte di opposta quest'ultima si era resa disponibile a rilasciare una dichiarazione sulla cancellazione dei pignoramenti al direttore della che, in forza di tale Parte_2 dichiarazione, aveva concesso alla il Parte_1 mutuo utilizzato per ultimare la costruzione delle villette.
La ha quindi concluso chiedendo: in Controparte_1 via pregiudiziale di dichiarare inammissibile l'opposizione perché tardiva;
nel merito di rigettare l'opposizione e la contestuale domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente con condanna di quest'ultima al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
5. All'esito del deposito delle memorie integrative di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis) la causa, ritenuta di natura documentale, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni previo rigetto delle richieste istruttorie formulate dalle parti.
All'udienza dell'11.02.2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe precisate mediante note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le repliche.
*******
6. Anzitutto va respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla parte opposta circa l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva.
Per quanto concordemente riferito dalle parti e documentato in atti il decreto ingiuntivo qui opposto è stato notificato a mezzo pec alla in data 27.07.2022 e, pertanto, Parte_1 il termine di 40 giorni previsto dalla legge per proporre l'opposizione è scaduto - tenuto conto della sospensione feriale - in data 6.10.2022 e, quindi, esattamente il giorno in cui l'opposizione in questione è stata notificata alla
[...]
Controparte_1
Dunque l'opposizione proposta dalla deve Parte_1 ritenersi tempestiva.
7. Nel merito l'opposizione è infondata per le ragioni di seguito illustrate.
È provato per tabulas che con contratto di compravendita stipulato in data 9 marzo 2021 a rogito del Notaio di Anzio la Persona_2 società qui opposta, ha venduto alla Controparte_1
odierna opponente, l'immobile sito in Parte_1
Comune di Nettuno (Roma) alla via Poggio Mirteto s.n.c. e precisamente il fabbricato costituito da due unità non ultimate con pertinenti aree scoperte e magazzino, censite nel catasto di detto
Comune al foglio 12, particella 368, subalterni 1, 2, 4, 501 e 502.
Per quanto risulta dal rogito notarile, allegato in copia al fascicolo di parte opposta (doc. 7), la compravendita è stata conclusa al prezzo di euro 30.000,00, per il pagamento del quale la contestualmente alla sottoscrizione del Parte_1 contratto, ha consegnato alla venditrice un assegno bancario di pari importo (cfr. artt. 3 e 3 bis) che è poi risultato privo di provvista.
Per quanto concordemente riferito dalle parti la società acquirente in data 21 maggio 2021 mediante bonifico ha versato alla
[...]
la somma di euro 15.000,00 rimanendo così debitrice Controparte_1 della residua somma di pari importo dovuta a saldo del prezzo pattuito.
La società venditrice ha garantito la libertà dell'immobile compravenduto da ogni peso e vincolo ad eccezione della trascrizione di tre pignoramenti, per i quali si è espressamente impegnata alla cancellazione “nel più breve tempo possibile”. Ed infatti nell'art. 6 del contratto di compravendita si legge testualmente: “La parte alienante garantisce la proprietà di quanto in oggetto libero da pesi, vincoli, oneri, privilegi, anche fiscali, diritti di prelazione a favore di chicchessia, liti pendenti, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione dei seguenti pignoramenti che la parte acquirente dichiara di ben conoscere e che la parte venditrice si obbliga a far cancellare, a sua cura e spese, nel più breve tempo possibile: n. 27324 del 29/07/2010; n. 30420 del
14/09/2011; n. 26171 del 03/08/2012”.
Per quanto ammesso dalla stessa parte opponente la società venditrice nel novembre del 2021 ha provveduto alla cancellazione della trascrizione di uno dei tre pignoramenti immobiliari e con PEC del 5.4.2022 ha poi fornito la prova della cancellazione anche degli altri due pignoramenti immobiliari.
Ora nel presente giudizio entrambe le parti contraenti lamentano l'inadempimento della rispettiva controparte.
In particolare l'odierna opposta rivendica il saldo del prezzo di compravendita per il quale ha agito in sede monitoria.
A sua volta l'opponente ha denunciato il ritardo con cui la venditrice ha provveduto alla cancellazione dei tre pignoramenti gravanti sull'immobile compravenduto, assumendo che le due parti contraenti si sarebbero accordate per posticipare l'incasso dell'assegno bancario, consegnato per il pagamento del prezzo, soltanto dopo l'intervenuta cancellazione dei suddetti pignoramenti immobiliari.
L'assunto di parte opponente non trova alcun riscontro probatorio nella documentazione allegata in atti e tanto meno nel contratto di compravendita, nel quale non è stato affatto previsto che l'assegno bancario consegnato a saldo del prezzo potesse essere incassato soltanto dopo l'intervenuta cancellazione dei suddetti pignoramenti immobiliari. Né siffatto accordo si rinviene nella corrispondenza scambiata tra le parti successivamente alla conclusione del contratto e prodotta in atti.
Pertanto, sulla base delle pattuizioni contenute nel contratto di compravendita si deve ritenere che mentre il pagamento del prezzo era immediatamente esigibile, il diritto dell'acquirente ad ottenere la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti gravanti sul bene compravenduto non era altrettanto esigibile, essendo stato genericamente previsto l'impegno a tal fine della venditrice “nel più breve tempo possibile” senza la previsione di un termine e tanto meno di un termine essenziale.
Pertanto, il mancato pagamento del saldo del prezzo configura un vero e proprio inadempimento della la Parte_1 quale non poteva e non può avvalersi dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., rispetto all'obbligazione della venditrice relativa alla cancellazione dei pignoramenti che doveva essere eseguita successivamente al pagamento dell'intero prezzo.
Al contrario la tardiva cancellazione dei pignoramenti è legittimata proprio dall'inadempimento della parte acquirente che, non avendo provveduto all'immediato pagamento dell'intero prezzo, si è resa responsabile della violazione contrattuale maggiormente rilevante e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale.
Peraltro, per quanto dedotto dall'opposta e non specificamente contestato dall'opponente, la ritardata cancellazione dei pignoramenti trova giustificazione anche nelle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19 e nelle conseguenti difficoltà per l'adempimento della pratica incontrate dall'agenzia che era stata all'uopo incaricata su indicazione della stessa società acquirente, che, dunque, non può dolersi del ritardo infondatamente imputato alla Controparte_1
Una volta escluso il comportamento inadempiente della parte venditrice nessuna responsabilità contrattuale può essere ascritta a quest'ultima per la ritardata cancellazione dei pignoramenti con conseguente infondatezza anche della domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dalla Parte_1
Per quanto fin qui esposto, l'opposizione deve essere respinta unitamente alla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente. Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal DM n. 55/14, così come aggiornato con
D.M. n. 147 del 13.08.2022 per le cause di valore compreso tra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00.
Non ricorrono i presupposti della lite temeraria (elemento soggettivo e prova del danno) per condannare l'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. come richiesto dall'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 11158/2022 emesso in data 24.6.2022 (depositato il 28.6.2022) proposta dalla nei confronti della Parte_1 [...]
ogni altra istanza, Controparte_1 difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- respinge l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, 29 agosto 2025
il Giudice
dott. Giuseppe Russo