Articolo 6 della Legge 5 agosto 1991, n. 249
Articolo 5Articolo 7
Versione
25 agosto 1991
Art. 6. (Norme comuni alle pensioni di inabilita'
e di invalidita') 1. Le modalita' per l'accertamento della inabilita' e della invalidita' ai fini del conseguimento delle pensioni di cui agli articoli 4 e 5 sono stabilite con regolamento deliberato dall'assemblea dei delegati dell'Ente ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
Entrata in vigore il 25 agosto 1991