Art. 6. (Norme comuni alle pensioni di inabilita'
e di invalidita') 1. Le modalita' per l'accertamento della inabilita' e della invalidita' ai fini del conseguimento delle pensioni di cui agli articoli 4 e 5 sono stabilite con regolamento deliberato dall'assemblea dei delegati dell'Ente ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
e di invalidita') 1. Le modalita' per l'accertamento della inabilita' e della invalidita' ai fini del conseguimento delle pensioni di cui agli articoli 4 e 5 sono stabilite con regolamento deliberato dall'assemblea dei delegati dell'Ente ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.