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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/08/2025, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto: TA EN Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10339/2024 , vertente
TELLO (PG), 15/04/1973), con il patrocinio dell'avv. BENIAMINO Parte_1
(MAROCCO, 24/05/1988), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
MASSIMILIAN Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
io della decisione I coniugi e hanno proposto in forma congiunta ricorso Parte_1 Controparte_1 cumulati rzi in data 9.12.2024 è stata pronunciata con sentenza non definitiva la separazione personale delle parti;
divenuta procedibile la domanda di divorzio le parti hanno quindi ribadito le loro conclusioni congiunte, di seguito declinate:
1 “Il sig. verserà al momento della dichiarazione della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio alla sig.ra un assegno una tantum Controparte_1 così come di seguito quantificato:
a Quanto ad €. 30.000,00 rinunciando alla restituzione delle somme versate alla sig.ra CP_1
a titolo di finanziamento infruttifero sottoscritto in data 28.08.2023 (doc. n. 6, accordo di
[...] finanziamento);
b Quanto ad € 10.000,00 rinunciando alla restituzione delle somme versate direttamente alla sig.ra a titolo di finanziamento infruttifero in data 17.10.2023 (doc. n. 7, accordo di Controparte_1 finanziamento);
c Quanto ad € 20.000.00 rinunciando alla restituzione delle somme versate direttamente alla sig.ra a titolo di finanziamento infruttifero in data 13.12.2023 (doc. n. 7, accordo di Controparte_1 finanziamento); d Quanto ad € 150.000,00 rinunciando alla restituzione delle somme versate dal sig. Parte_1 dalla sig.ra a qualsiasi titolo ed in particolare per la realizzazione del
[...] Controparte_1 centro estetico gestito dalla sig.ra ed anche quelle corrisposte attraverso il Controparte_1 pagamento dei fornitori/imprese; e Quanto ad € 30.000,00 provvedendo a pagare direttamente la società DIBI srl, fornitore del Centro Estetico, il saldo della fattura 10026343 del 31.07.2023 per Euro 25.000,00 intestata alla signora e parte della fattura 10029763 del 19.09.2023 intestata alla signora Controparte_1 [...]
5.000,00. CP_1 f Rispetto a tali finanziamenti il sig. ribadisce di rinunciare alla restituzione delle somme da Pt_1 parte della sig.ra e, perta omma complessiva di € 240.000,00. CP_1
2. L'immobile ad oggi adibito a residenza familiare sito in Comune di Roma, Via Innocenzo XI, 44, immobile questo condotto in locazione dal sig. rimane assegnato alla sig.ra Parte_1 ; la signora si impegna entro 3 mesi dalla sottoscrizione del Controparte_1 Controparte_1 presente atto a prendere accordi con il proprietario dell'immobile per subentrare nel contratto di locazione a far data del 1 febbraio 2025 e procedere al cambio di residenza.
3. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori secondo le regole dell'affidamento Per_1 condiviso, con collocamento e residenza prevalente presso la madre in Roma, Via Innocenzo XI, 44, con facoltà per i genitori di esercitare, anche separatamente tra loro, la responsabilità genitoriale per le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza con ciascuno di essi.
4. il Sig. lavora per gran parte dell'anno e consecutivamente all'estero e, pertanto, nei Pt_1 periodi di permanenza in Italia i genitori si impegnano a far sì che il piccolo trascorra quanto più tempo possibile con il padre, sempre avendo riguardo agli impegni scolastici del minore;
nella ipotesi in cui il signor torni a lavorare stabilmente in Italia, il padre potrà prendere e tenere con sé il Pt_1 figlio nella maniera più ampia possibile, compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio, previo accordo con l'altro genitore;
in mancanza di accordo il diritto di visita seguirà le seguenti le modalità: 1) a fine settimana alternati dal sabato alle ore 10,00 alla domenica alle ore alle ore 21,00; 3) i giorni del 24 dicembre e del 25 dicembre verranno trascorsi dal bambino alternativamente con il padre o con la madre così come il 31 dicembre ed il 1 gennaio. Per il periodo di Pasqua - ad anni alternati - il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, alternativamente con uno dei due genitori. 4) per il periodo estivo, e dunque, a decorrere dall'estate 2024, con il padre per 20 giorni consecutivi da concordare entro il 30 maggio secondo le esigenze del minore. Quanto sopra, salvo diversi accordi che verranno presi dalle Parti;
5. Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese Parte_1 Controparte_1 per il mantenimento del figlio la somma di €. 1.000,00 mensili, rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie come da protocollo sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma e la sezione del Tribunale.
6. Dal mese di febbraio 2025, la sig.ra . Corrisponderà l'intero importo del Controparte_1 canone di locazione dell'immobile di Roma, le spese condominiali, le spese per le utenze e abbonamenti TV, spese a qualsiasi titolo connesse all'automobile.
La domanda di scioglimento del matrimonio va accolta, poiché è decorso il termine previsto dalla legge dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, non è intervenuta riconciliazione e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono recepirsi le condizioni proposte, che appaiono conformi agli interessi delle parti e della prole, e non presentano criticità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni estranee al contenuto tipico del giudizio matrimoniale, di cui il collegio si limita a prendere atto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10339/2024 R.G.A.C., così decide: to del matrimonio contratto in CITTA' DI 3/07/2017 tra (CITTÀ DI CASTELLO (PG), 15/04/1973) e (MAROCCO, Parte_1 Controparte_1
24/05/1988), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CITTA' DI CASTELLO (PG) al n. 29, Parte I, Anno 2017, alle condizioni di cui in parte motiva. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp att cpc. Roma, 11-7-2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi La Presidente
TA EN
così composto: TA EN Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10339/2024 , vertente
TELLO (PG), 15/04/1973), con il patrocinio dell'avv. BENIAMINO Parte_1
(MAROCCO, 24/05/1988), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
MASSIMILIAN Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
io della decisione I coniugi e hanno proposto in forma congiunta ricorso Parte_1 Controparte_1 cumulati rzi in data 9.12.2024 è stata pronunciata con sentenza non definitiva la separazione personale delle parti;
divenuta procedibile la domanda di divorzio le parti hanno quindi ribadito le loro conclusioni congiunte, di seguito declinate:
1 “Il sig. verserà al momento della dichiarazione della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio alla sig.ra un assegno una tantum Controparte_1 così come di seguito quantificato:
a Quanto ad €. 30.000,00 rinunciando alla restituzione delle somme versate alla sig.ra CP_1
a titolo di finanziamento infruttifero sottoscritto in data 28.08.2023 (doc. n. 6, accordo di
[...] finanziamento);
b Quanto ad € 10.000,00 rinunciando alla restituzione delle somme versate direttamente alla sig.ra a titolo di finanziamento infruttifero in data 17.10.2023 (doc. n. 7, accordo di Controparte_1 finanziamento);
c Quanto ad € 20.000.00 rinunciando alla restituzione delle somme versate direttamente alla sig.ra a titolo di finanziamento infruttifero in data 13.12.2023 (doc. n. 7, accordo di Controparte_1 finanziamento); d Quanto ad € 150.000,00 rinunciando alla restituzione delle somme versate dal sig. Parte_1 dalla sig.ra a qualsiasi titolo ed in particolare per la realizzazione del
[...] Controparte_1 centro estetico gestito dalla sig.ra ed anche quelle corrisposte attraverso il Controparte_1 pagamento dei fornitori/imprese; e Quanto ad € 30.000,00 provvedendo a pagare direttamente la società DIBI srl, fornitore del Centro Estetico, il saldo della fattura 10026343 del 31.07.2023 per Euro 25.000,00 intestata alla signora e parte della fattura 10029763 del 19.09.2023 intestata alla signora Controparte_1 [...]
5.000,00. CP_1 f Rispetto a tali finanziamenti il sig. ribadisce di rinunciare alla restituzione delle somme da Pt_1 parte della sig.ra e, perta omma complessiva di € 240.000,00. CP_1
2. L'immobile ad oggi adibito a residenza familiare sito in Comune di Roma, Via Innocenzo XI, 44, immobile questo condotto in locazione dal sig. rimane assegnato alla sig.ra Parte_1 ; la signora si impegna entro 3 mesi dalla sottoscrizione del Controparte_1 Controparte_1 presente atto a prendere accordi con il proprietario dell'immobile per subentrare nel contratto di locazione a far data del 1 febbraio 2025 e procedere al cambio di residenza.
3. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori secondo le regole dell'affidamento Per_1 condiviso, con collocamento e residenza prevalente presso la madre in Roma, Via Innocenzo XI, 44, con facoltà per i genitori di esercitare, anche separatamente tra loro, la responsabilità genitoriale per le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza con ciascuno di essi.
4. il Sig. lavora per gran parte dell'anno e consecutivamente all'estero e, pertanto, nei Pt_1 periodi di permanenza in Italia i genitori si impegnano a far sì che il piccolo trascorra quanto più tempo possibile con il padre, sempre avendo riguardo agli impegni scolastici del minore;
nella ipotesi in cui il signor torni a lavorare stabilmente in Italia, il padre potrà prendere e tenere con sé il Pt_1 figlio nella maniera più ampia possibile, compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio, previo accordo con l'altro genitore;
in mancanza di accordo il diritto di visita seguirà le seguenti le modalità: 1) a fine settimana alternati dal sabato alle ore 10,00 alla domenica alle ore alle ore 21,00; 3) i giorni del 24 dicembre e del 25 dicembre verranno trascorsi dal bambino alternativamente con il padre o con la madre così come il 31 dicembre ed il 1 gennaio. Per il periodo di Pasqua - ad anni alternati - il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, alternativamente con uno dei due genitori. 4) per il periodo estivo, e dunque, a decorrere dall'estate 2024, con il padre per 20 giorni consecutivi da concordare entro il 30 maggio secondo le esigenze del minore. Quanto sopra, salvo diversi accordi che verranno presi dalle Parti;
5. Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese Parte_1 Controparte_1 per il mantenimento del figlio la somma di €. 1.000,00 mensili, rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie come da protocollo sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma e la sezione del Tribunale.
6. Dal mese di febbraio 2025, la sig.ra . Corrisponderà l'intero importo del Controparte_1 canone di locazione dell'immobile di Roma, le spese condominiali, le spese per le utenze e abbonamenti TV, spese a qualsiasi titolo connesse all'automobile.
La domanda di scioglimento del matrimonio va accolta, poiché è decorso il termine previsto dalla legge dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, non è intervenuta riconciliazione e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono recepirsi le condizioni proposte, che appaiono conformi agli interessi delle parti e della prole, e non presentano criticità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni estranee al contenuto tipico del giudizio matrimoniale, di cui il collegio si limita a prendere atto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10339/2024 R.G.A.C., così decide: to del matrimonio contratto in CITTA' DI 3/07/2017 tra (CITTÀ DI CASTELLO (PG), 15/04/1973) e (MAROCCO, Parte_1 Controparte_1
24/05/1988), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CITTA' DI CASTELLO (PG) al n. 29, Parte I, Anno 2017, alle condizioni di cui in parte motiva. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp att cpc. Roma, 11-7-2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi La Presidente
TA EN