Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SECONDA SEZIONE CIVILE riunito in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Laura De Simone Presidente
Dott.ssa Luisa Vasile Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale RG PU N. 1613/2024 promosso su istanza depositata in via telematica in data 23.12.2024;
DA
NG. EO ON RL (c.f. e P. IVA 00781030150), con sede legale a MAGENTA
(MI) VIA WALTER TOBAGI 16/18 CAP 20013, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore ND RI, rappresentata, difesa ed assistita dall'avv. Marco
Bianchi (C.F. [...]) del Foro di Busto Arsizio giusta procura alle liti rilasciata ex art. 83 – comma 3 - ultima parte (all. 1) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del predetto procuratore a Gallarate (VA) in LARGO CAMUSSI n. 3, il quale dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni di rito e di cancelleria alla casella di posta elettronica certificata marco.bianchi@busto.pecavvocati.it;
IN PROPRIO
1
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso ritualmente depositato per via telematica in data 23.12.2024, parte ricorrente NG.
EO ON RL ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale in proprio;
OSSERVA
• Sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale, in quanto risulta da visura aggiornata che la società debitrice ha sede legale a MAGENTA (MI) VIA WALTER TOBAGI 16/18 CAP 20013;
• Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 codice della crisi, dalla documentazione in atti si evince l'intervenuto superamento delle cd. soglie di cui all'art. 2 lett. d) codice della crisi: è sufficiente evidenziare che dal bilancio al 31.12.2022 il totale dell'attivo dello stato patrimoniale è superiore ad € 300.000 ed in particolare pari ad € 1.936.076,00;
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, codice della crisi dal momento che i debiti scaduti sono largamente superiori a 30.000 euro, per come esposti in ricorso, atteso che il debito complessivamente scaduto verso l'Erario e gli enti previdenziali
è esposto in misura pari ad € 1.182.337,34;
• la società debitrice ha depositato la documentazione richiesta dall'art. 39 comma 1 del codice della crisi e ha dimostrato di essere una impresa che esercita attività commerciale ex art. 2195
c.c. prevalente:“… LA COSTRUZIONE, LA VENDITA E LA RAPPRESENTANZA DI
MACCHINE AUSILIARIE PER MEDIE E GRANDI CUCINE E PER IL TRATTAMENTO
DEI RIFIUTI.…”;
• è da opinarsi come nel caso di specie ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile: a) dalle stesse dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso sulle cause della crisi, che evidenzia l' insufficienza del limitato attivo di € 620.000 circa per il pagamento di debiti scaduti superiori ad € 2,7 milioni; b) dalla documentazione contabile prodotta, in quanto il bilancio al 31.12.2023 – pur non formalmente depositato al Registro Imprese - evidenzia una perdita di esercizio di € (1.733.785) (confermata nella situazione contabile al 31.10.2024 in misura pari ad € (547.823,11) ed un patrimonio netto negativo di € (1.574.703);
2 • sussiste inoltre la legittimazione attiva di parte ricorrente, essendo investito l'amministratore unico del relativo potere di presentare l'istanza di accesso alla liquidazione giudiziale in proprio: sul punto si veda il consolidato orientamento della S.C.: Cass. Sez. 1 - , Sentenza n.
2957 del 03/02/2017 “L'amministratore unico di una società a responsabilità limitata non solo è pienamente legittimato a proporre ricorso per la dichiarazione di fallimento della società amministrata anche in assenza di altri creditori istanti, ma, in caso di ripetute perdite di esercizio, mai ripianate, e di azzeramento del capitale della società, vi è tenuto, al fine di evitare di rispondere dell'eventuale aggravamento del passivo cagionato dal ritardo nella menzionata dichiarazione”, conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19983 del 16/09/2009 “Il ricorso per la dichiarazione di fallimento del debitore, nel caso in cui si tratti di una società, deve essere presentato dall'amministratore, dotato del potere di rappresentanza legale, senza necessità della preventiva autorizzazione dell'assemblea o dei soci, non trattandosi di un atto negoziale né di un atto di straordinaria amministrazione, ma di una dichiarazione di scienza, peraltro doverosa, in quanto l'omissione risulta penalmente sanzionata”; in termini per il caso concreto Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10523 del 15/04/2019 (Rv. 653470 - 01) “La legittimazione a proporre istanza di fallimento in proprio, ex art. 6 l.fall., nel caso di società di capitali posta in liquidazione spetta direttamente al suo liquidatore, il quale è investito, ai sensi dell'art. 2489, comma 1, c.c., del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società, senza che detta legittimazione possa essere avocata dall'assemblea o dai singoli soci.)”; inoltre, quanto al rispetto dell' dell'art. 40 comma 2 CCII ultimo periodo, nel testo aggiornato al D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 la domanda di apertura e quindi il ricorso in proprio per liquidazione giudiziale - pur se non sottoscritto personalmente anche dal socio unico, legale rappresentante ed amministratore unico - è accompagnato da procura alle liti allegata e materialmente connessa al ricorso nel fascicolo telematico sottoscritta dall'AU e legale rappresentante pro tempore ing. Andrea RI;
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 49 codice della crisi;
deve designarsi quale Curatore della L.G. ai sensi degli artt. 356-
358 ccii, un professionista che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
P.Q.M.
3 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale della società NG. EO ON
RL (c.f. e P. IVA 00781030150), con sede legale a MAGENTA (MI) VIA WALTER
TOBAGI 16/18 CAP 20013, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg.
UE n. 848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
3) NOMINA Curatore il Dott. FRANCESCO BRIGATTI, soggetto che ha i requisiti di cui agli articoli 356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 6 maggio 2025 ore 13.00 in modalità da remoto mediante il programma autorizzato Microsoft Teams al seguente link di collegamento ipertestuale della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto dell'udienza ai sensi dell'art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c.d. “periodo emergenziale”, avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40thr ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-
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6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
4 b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore, al creditore istante per l'apertura della liquidazione giudiziale ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 3 gennaio
2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Laura De Simone
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